LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA



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- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna. - - - $OOHJDWR$ 02'$/,7$',692/*,0(172'(//(9(1',7(',/,48,'$=,21((',),1(67$*,21( 9(1',7(',/,48,'$=,21( 1 - Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutt e le merci, presentando al consumatore l acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali. 2 - L'effettuazione delle vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita. A tal fine apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime. 3 - La trasformazione o il rinnovo dei locali ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o al loro adeguamento alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi. 4 - La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti indicazioni: i motivi della vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui la medesima viene effettuata, la data di inizio e la sua durata entro i termini di cui al successivo comma 6. 5 - Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica: a) cessazione dell'attività: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di cessare l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione;

b) cessione dell azienda: copia dell atto che attesta la compravendita dell azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva ovvero la cessione della gestione; c) trasferimento di sede dell azienda: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di essere in possesso dell autorizzazione al trasferimento; nei casi in cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione; d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o dell autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d ordine dell impresa incaricata o fornitrice, specificandone l ammontare. Entro quarantacinque giorni dall effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l intervento e, nel caso questo non sia soggetto a conc essione o autorizzazione edilizia, indicandone l ammontare. 6 - Le vendite di liquidazione, di cui al comma 2, possono essere effettuate durante tutto l anno, per un periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell'attività commerciale, o di cessione dell'azienda, la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane. L'esercente, al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l'esercizio per i casi di cui al comma 3. Non è comunque possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre. 7 - A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 2, è fatto divieto di introdurre nei locali o pertinenze dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. 8 - In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione al Sindaco. 9 - E' vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto. 10 - E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione. 11 - Nel caso di liquidazione antecedente la cessazione dell'attività commerciale, al termine della conclusione delle vendite l'esercente è tenuto a riconsegnare al Sindaco il titolo autorizzatorio. 12 - Gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite di liquidazione devono avvenire nei termini di seguito riportati: - cessazione dell'attività: al termine della fine della vendita di liquidazione;

- cessazione e trasferimento dell azienda: entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione; - trasformazione o rinnovo dei locali: l avvio delle opere deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione. 9(1',7(',),1(67$*,21( 1 - Le vendite di fine stagione riguardano i prodo tti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo. 2 - Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in due periodi dell anno, dal 17 gennaio al 17 marzo e dal 20 luglio al 20 settembre, e si denominano, pertanto, vendita di fine stagione estive od invernali. 3 - L'effettuazione della vendita di fine stagione è soggetta a comunicazione al Comune con l'indicazione della data di inizio e della sua durata, che dovrà comunque avvenire entro i periodi fissati al comma 2, mediante comunicazione da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio. 4 - La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita. 5 - E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione. 6 - Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite regolate al presente punto in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa. ',6326,=,21,&2081,$//(9(1',7(',/,48,'$=,21((',),1( 67$*,21( 1 - La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate dai precedenti punti 1 e 2 deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore. 2 - E' obbligatorio che la pubblicità citi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa. 3 - Ai fini dell'effettuazione delle vendite di cui ai punti 1 e 2, il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.

4 - Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale esp ositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo. 5 - Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata. 6 - E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. 7 - L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte. 8 - Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di acc edere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli. 9 - Nelle vendite di cui ai precedenti punti 1 e 2 è vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone. 10 - Le disposizioni di cui al presente atto non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.