Rilascio delle Licenze di Pesca "Informatizzazione della procedura" Gennaio 2000 Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura Generalità QUADRO DI RIFERIMENTO Le nuove tecnologie, ed in particolare quelle informatiche, costituiscono ormai l'asse portante della società civile, trasversale a tutte le attività: da quelle produttive, al lavoro, dal commercio, all'istruzione. Società dell'informazione è un'espressione ormai comune, ed in questo senso già dal 1994 la Comunità Europea ha elaborato uno specifico Piano d'azione, che individua nel Progetto IDA (Interscambio di Dati tra le Amministrazioni degli Stati membri) il suo elemento portante. Nella stessa direzione si è indirizzata l'azione del Governo italiano, che attraverso il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel decreto di febbraio 1999, ha dichiarato: Il Governo ritiene lo sviluppo della Società dell'informazione un obiettivo fondamentale della propria azione. Con lo stesso decreto sono state istituite tre strutture per la definizione di un Piano di Azione per lo sviluppo del settore. Anche la Pubblica Amministrazione sta compiendo notevoli sforzi per informatizzare le proprie strutture e mansioni, ed allo scopo nel febbraio del 1993 è stata istituita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Lo sviluppo di sistemi informativi automatizzati nelle PP.AA. costituisce un passaggio imprenscindibile in funzione del potenziamento dei servizi e dell'abbattimento dei costi di gestione. Negli ultimi anni il processo di informatizzazione delle PPAA ha subito una rilevante accelerazione sospinto da eventi diversi e tra loro concomitanti. In primo luogo, l'esigenza espressa dai cittadini e dalle imprese di una revisione radicale del rapporto con lo Stato che ha portato alla stesura delle Leggi Bassanini 1, 2 e 3, e non ultima, la necessità di adeguarsi agli standard comunitari, con i quali sempre più intensamente bisogna confrontarsi e che sono mediamente più avanzati di quelli nazionali. In questo senso, è esplicito il dato relativo al livello di investimento in informatica della PA nel 1998, pari allo 0,15% del PIL, di molto inferiore al dato relativo all'intero mercato nazionale
pari all'1,3% ed a quello (seppur relativo) della media comunitaria attestato intorno al 2,3%. In questo senso, già da tempo la Direzione Generale della Pesca e dell Acquacoltura sta esprimendo un forte impegno, ed in questo contesto si inserisce il contenuto del presente documento relativo alla informatizzazione del rilascio delle licenze di pesca. Come precisato nelle pagine successive, la normativa vigente impone un numero massimo di licenze, per aree di pesca e per tecniche di produzione, al fine di perseguire il razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Allo scopo di disporre di una basedati delle licenze di pesca, l'art. 4 della legge 41/82 ha stabilito l'istituzione di un Archivio delle licenze di pesca, presso la Direzione Generale della Pesca e dell Acquacoltura. La gestione delle licenze di pesca, e quindi l'accesso alle risorse, nel caso italiano risulta uno dei principali strumenti di controllo dello sforzo di pesca, il solo per alcuni specifici segmenti produttivi. Per questo motivo, è evidente l'importanza di un flusso informativo costante ed aggiornato sulla reale consistenza e capacità della flotta da pesca, da cui discendono gli indirizzi delle politiche di programmazione settoriale, tesi ad adeguare lo sforzo di pesca alla disponibilità delle risorse. In seguito, verranno esaminate nel dettaglio le fasi relative all'iter amministrativo per: la concessione o il rinnovo delle licenze, le modifiche strutturali di una natante, il trasferimento verso altre aree geografiche. Quel che interessa sottolineare è che tutte le procedure sono caratterizzate dall'avvio dell'istruttoria presso i competenti uffici delle Capitanerie di Porto che rappresentano il terminale amministrativo periferico della Direzione Generale della Pesca e dell Acquacoltura. Il litorale della Repubblica italiana (Codice Navigazione parte prima) è ripartito in zone marittime (10) a loro volta ripartite in 48 Compartimenti Marittimi sede di Capitaneria di Porto. Considerato il carico di lavoro che si accentra presso i competenti uffici della Direzione Generale Pesca e Acquacoltura, desumibile da: la dimensione numerica della flotta da pesca (al 17.1.2000 pari a 18.348 unità); l'elevato numero delle Capitanerie di porto;
Architettura del Sistema Schema Intranet "Capitanerie DG Pesca" E' evidente, che il flusso informativo Periferia-Centro-Periferia, sviluppato su documenti cartacei genera una duplice serie di problemi. 1. Una rilevante espansione dei tempi di aggiornamento dell'archivio Licenze di Pesca, con conseguente scollegamento temporale tra l'effettiva consistenza della flotta e quella risultante presso la Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura. 2. L'insorgenza di una percentuale non trascurabile di errori umani dovuti sia alla compilazione manuale delle pratiche presso la periferia che alla loro successiva lettura e trasferimento nel database presso la Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura. Lo sviluppo dell'informatizzazione delle procedure sottostanti il rilascio delle licenze con la creazione di un collegamento telematico tra le Capitanerie di Porto ed i competenti uffici, consente di superare le inefficienze sopra esposte. Infatti, il lavoro di digitazione viene trasferito alla periferia riducendo così il carico di lavoro presso la Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura; opportuni controlli sviluppati all'interno del software, abbattono le possibilità di errori. Il restringimento della forbice temporale tra consistenza effettiva e consistenza registrata,
consentirà inoltre, di potenziare il livello di risposta alla normativa comunitaria inerente lo schedario comunitario della flotta da pesca, istituito dal Reg. CEE 163/89. In accordo con le disposizioni previste dalla politica comune della pesca, tesi al riequilibrio tra capacità di pesca e risorse ittiche, sono stati istituiti i programmi pluriennali di orientamento (POP) con i quali di volta in volta sono definiti gli obiettivi di riduzione delle flotte da pesca degli Stati membri. Al fine di garantire la corretta esecuzione di detti Piani, si è resa indispensabile la creazione di una basedati omogenea sulla flotta da pesca comunitaria, ed il Reg. CE 2090/98 che sostituisce il Reg. 109/94, stabilisce le informazioni minime sulla flotta da pesca che devono essere contenute negli schedari della flotta degli Stati membri e le corrispondenti modalità di trasmissione. Lo schedario riguarda tutte le navi da pesca iscritte negli Stati comunitari a partire dal 1 gennaio 1989; le informazioni in esso contenute sono utilizzate come riferimento per l'applicazione della legislazione comunitaria. L'applicazione delle normative nazionali e comunitarie inerenti la capacità di pesca sono improntate ad una riduzione delle dimensioni (TSL) e della potenza motrice (KW). Purtroppo, la lentezza che caratterizza l'aggiornamento dell'archivio licenze, ha determinato l'impossibilità, finora, di registrare in tempi brevi l'adeguamento della flotta italiana agli obiettivi dei Piani di Orientamento Pluriennale. Questo ha costretto la Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura ad un impegno extra, per spiegare e dimostrare agli uffici della Commissione l'effettiva situazione della flotta nazionale.
Architettura del sistema informativo L architettura della rete va sviluppata sulla base dell esigenza di permettere l interazione fra le Capitanerie di Porto e la Direzione Generale della Pesca presso il Ministero, e sulla possibilità di aprire verso l esterno dei canali di comunicazione, che permettano l accesso di alcune delle tipologie di informazioni memorizzate agli Enti collegati al Ministero stesso. Il tutto va naturalmente organizzato garantendo sia la riservatezza nel trattamento delle informazioni personali degli utenti, sia la sicurezza nella trasmissione delle stesse, nei vari passaggi, utilizzando sistemi di codifica e di crittografia, e sistemi per la protezione degli accessi, onde evitare eventuali intrusioni nella Intranet. La rete informatica per la connessione delle Capitanerie di Porto con la Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura, dovrà sfruttare la rete Internet per la trasmissione delle informazioni, sia perchè tale sistema è già stato largamente testato ed utilizzato per le più disparate attività di networking, e sia perché permette il contenimento dei costi relativi all implementazione della rete di collegamento fra i vari client/server, nonchè l uso di protocolli di trasmissione sufficientemente sicuri ed affidabili nella trasmissione dell informazione dalle Capitanerie al Ministero e viceversa. L obiettivo è pertanto quello di realizzare un network come indicato schematicamente di seguito:
Struttura Software-Hardware del DG Pesca All interno della Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura va implementato un insieme di server su cui installare i motori per database, ed immagazzinare tutte le informazioni in un database replicato su ciascun server; ovviamente la replicazione dei vari database permette di evitare problemi di qualunque genere, in particolare in relazione al rischio di perdita delle informazioni immagazzinate. Quanto all esigenza di dover garantire la sicurezza delle informazioni trasferite al database, si ovvia a tale inconveniente mediante l installazione di un server SSL, per il criptaggio delle informazioni trasferite al server dai client. Si ritiene che il livello di sicurezza nella trasmissione delle informazioni mediante server SSL sia sufficientemente adeguato nei confronti del rischio di intercettazione dei dati trasferiti Web, dato che si tratta di un sistema largamente diffuso per la maggior parte delle operazioni di commercio elettronico su Internet. Struttura Software-Hardware delle Capitanerie di porto All interno delle singole Capitanerie di Porto va installato un computer adibito a server sul quale si installa il motore database, e si memorizzano gli archivi relativi alla circoscrizione della stessa Capitaneria. Al server possono collegarsi un certo numero di client, a seconda delle esigenze, mediante una struttura di rete a stella; ciascuno dei client viene dotato del software di interfaccia con il database, per la gestione dell archivio, e di uno scanner per la memorizzazione ottica delle istanze presentate dagli utenti alla Capitaneria in formato cartaceo. Evidentemente i PC saranno dotati di un software per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) opportunamente personalizzato per l acquisizione della documentazione. Collegamento delle postazioni con Internet La connessione delle varie postazioni con il server centrale sfrutta, come si è già accennato, la struttura già esistente e collaudata di Internet. In tal caso, in considerazione del fatto che il traffico di informazioni fra i nodi terminali della rete e i server nel Ministero risulterà piuttosto intenso, dato che si procederà all immagazzinamento ottico delle istanze (Scansione delle documentazioni prodotte dagli utenti, e relativa produzione di file in formato grafico), l optimum è costituito dall uso di una connessione di tipo ADSL fra i vari nodi costituiti dalle Capitanerie e i relativi ISP. Questo tipo di collegamento risulta attualmente il più veloce esistente sul mercato, essendo in grado di garantire una velocità di collegamento dieci volte superiore rispetto ad una normale connessione ISDN, mantenendo inoltre la linea telefonica sempre libera, il tutto con un rapporto qualità/prezzo decisamente elevato. L aggiornamento degli archivi, che si ottiene riversando quelli periferici nei server centrali, verrà effettuato in maniera automatica, ogni volta che si registrano aggiornamenti degli archivi sia dal lato Capitanerie, che dal lato Ministero. Trasparenza nelle procedure di trattamento delle informazioni L aspetto probabilmente più delicato nell implementazione di un sistema del genere è da un lato la riservatezza delle informazioni personali cedute dagli operatori ittici alle Capitanerie, dall altro la trasparenza del trattamento delle stesse. L automatizzazione dell acquisizione delle informazioni, che si mette in atto informatizzando la procedura, permette certamente di salvare tutte le informazioni personali degli utenti in aree riservate del database, informazioni che saranno pertanto visibili esclusivamente all interno del dominio di appartenenza del record stesso, ma solo previa autenticazione di operatori autorizzati.
Naturalmente tutti i record acquisiti a livello locale nelle Capitanerie, saranno accessibili al livello più alto costituito dalla Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura, che avrà autorità di amministrazione dell intera Intranet, ma sempre e soltanto a seguito di autenticazione dell operatore. Un sistema così articolato oltre a garantire la riservatezza delle informazioni archiviate, si presta anche al loro trattamento secondo un regime di totale trasparenza, dato che il sistema di archiviazione elettronica permette di tenere traccia di tutte le operazioni effettuate, nonché dell identità dell operatore, autore delle stesse.
Architettura del Sistema Interazioni informative con il DG Pesca Database: aggiornamento, implementazione ed utilizzo Lo scopo fondamentale relativo all implementazione di una Intranet nella Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura, è, come noto, quello di ottimizzare i flussi informativi, con evidente beneficio in termini di tempi di istruttoria delle istanze e di riduzione dei costi connessi, il tutto allo scopo di "avvicinare" quanto più possibile l operatore ittico all Amministrazione. Un ulteriore vantaggio legato all informatizzazione, lo si può riscontrare quando si dovrà provvedere all erogazione dei contributi quali ad es. fermo biologico, fermo bellico, ecc.. In tali casi, disponendo la Direzione Generale di un archivio contenente anche la composizione degli equipaggi imbarcati su ciascun battello e le coordinate bancarie dei singoli imbarcati, sarà possibile da un lato calcolare l importo totale da versare, e dall altro disporre i pagamenti accreditando le somme direttamente sui conti correnti degli interessati al provvedimento. Attualmente l archivio relativo alla flotta nazionale, contiene esclusivamente le informazioni di carattere identificativo e tecnico dei battelli registrati, senza riportare però alcuna informazione riguardo alla composizione degli equipaggi. Pertanto, sarà necessario implementare il sistema affinchè si possa gestire in automatico la situazione prospettata. Occorrerà naturalmente operare l aggiornamento del database, ampliandone la struttura attuale e prevedendo l introduzione di nuovi recordset, opportunamente relazionati a quelli esistenti, atti a contenere appunto tali informazioni. Interazione Utenti - DG Pesca
LA LICENZA DI PESCA Nota introduttiva La legge n. 41 del 17.2.1982, oltre a sancire la sostituzione del permesso di pesca con la licenza di pesca dispone che, al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, dispone che il Ministro adotti, con cadenza triennale, il Piano nazionale degli interventi in tale settore al fine di raggiungere gli obiettivi ivi previsti, tra cui, la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare. A tal fine la citata legge consente al Ministro di stabilire, con proprio decreto, il numero massimo delle licenze di pesca suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell apparato motore installato sulla nave (con la precisazione esplicita che la proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituiscono titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca), nonché di determinare i criteri per l assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio, adottare le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze, oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite. In attuazione alla legge n. 41/1982 è stato quindi emanato il D.M. 26.7.1995 (in G.U. n. 203 del 31.8.1995) che, allo scopo di realizzare una gestione programmata delle licenze di pesca attraverso la conferma del blocco generalizzato del rilascio di nuove licenze, da un lato, ed il rilascio di nuove autorizzazioni nei vari segmenti della flotta di pesca in cui si fosse registrata una capienza rispetto all obiettivo, dall altro, disciplina il rilascio delle licenze di pesca. A tal fine, il decreto in parola aveva previsto la possibilità di rilasciare nuove licenze, senza ritiro di imbarcazioni di pari stazza e potenza motore, solo per i settori ivi indicati nel rispetto dei limiti posti ed espressi in tsl e hp. Allo stato attuale, considerato che i plafond resi disponibili per i settori considerati sono stati utilizzati, è possibile rilasciare nuove licenze di pesca solo nei seguenti casi: 1. imbarcazioni per le quali sia già stato rilasciato il nulla osta dal Ministero; 2. ritiro di una imbarcazione da pesca, munita di licenza in corso di validità, di pari stazza e potenza motore, purché sia stato rilasciato un nulla osta. E equiparato al ritiro, il naufragio avvenuto nei tre anni antecedenti la richiesta del nulla osta, sempre che l istanza sia presentata dal titolare dell unità naufragata o dai suoi eredi. Non è invece consentito il ritiro consistente nel passaggio dell unità al diporto, all uso privato, alla vendita in Paesi extracomunitari le cui navi insistano sugli stessi stock oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana, né alla V o VI categoria. 3. nave già costruita o in corso di costruzione con dichiarazione di costruzione presentata rispettivamente prima dell entrata in vigore del D.M. 7.5.1987, n. 248 per lo strascico, e prima dell entrata in vigore del D.M. 20.7.1989 per gli altri sistemi non soggetti a limitazioni, in possesso di nulla osta in corso di validità. Al di fuori delle ipotesi appena considerate, non sono rilasciate nuove licenze per i sistemi strascico e volante mentre, per il rilascio di nuove licenze per il sistema draga idraulica, oltre che le previsioni appena riportate, si applicano le previsioni del D.M.21.7.1998 (in G.U. n. 180 del 4.8.1998), sempre che siano compatibili con le disposizioni del D.M. 26.7.1995. Non è comunque consentito il rilascio di nuove licenze di pesca per il sistema rete da posta derivante. Ciò premesso, è utile chiarire che la licenza di pesca è un documento rilasciato all armatore di una imbarcazione, regolarmente iscritto nei Registri delle imprese di pesca, dal Ministero delle politiche agricole e forestali Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura che autorizza l esercizio
della pesca professionale, con gli attrezzi ivi indicati, per la cattura di una o più specie ittiche in determinate aree marittime. Tale documento è valido per un periodo di otto anni dal suo rilascio, ma acquista efficacia solo a seguito del pagamento della tassa di concessione governativa, ed è rinnovabile su richiesta dell interessato. Ai fini del rilascio della licenza di pesca l interessato, titolare del preventivo nulla osta rilasciato dal Ministero, deve presentare una istanza in bollo, redatta in conformità al modello allegato al decreto ministeriale sopra menzionato, unitamente ai documenti in esso elencati. Nelle more del rinnovo della licenza di pesca da parte dell Amministrazione centrale è consentito alle Autorità marittime competenti di rilasciare una attestazione provvisoria che autorizza la pesca con i sistemi ivi indicati. Tale autorizzazione, inizialmente valida in linea generale per un anno, è rinnovata per il periodo di validità della tassa di concessione governativa connesso alla licenza di pesca stessa. Qualora l interessato non abbia provveduto alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del Reg. CEE n. 2930/86, il termine di validità è di sei mesi. L Ufficio licenze, prima di rilasciare il documento autorizzativo, provvede ad inserire i dati inerenti l armatore, il proprietario e la nave, nell archivio elettronico delle licenze di pesca, costituito in applicazione delle disposizioni di cui all art. 4 della legge n. 41/1982, al fine di poter conoscere la situazione reale della flotta peschereccia italiana in qualunque momento. Come sopra evidenziato, la licenza di pesca è valida, in linea generale, per otto anni. Tuttavia, il decreto ministeriale 26.7.1995 contempla alcune circostanze al verificarsi delle quali, dopo una determinata procedura effettuata in osservanza alla legge n. 241 del 1990, viene dichiarata la cessazione della validità della licenza. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di cessazione dell attività di pesca (che si deduce dalla mancata richiesta di rinnovo della licenza, o documento equiparato, entro sei mesi dalla scadenza, ovvero per disarmo da tre anni), di abbandono volontario dell attività di pesca, dello scioglimento o cessazione dell interessato, se persona giuridica, della omessa comunicazione al Ministero di alcuni eventi espressamente indicati nel citato decreto ministeriale ovvero del trasferimento della proprietà dell unità prima di cinque anni dal rilascio della licenza avvenuto in base al nulla osta. E prevista, altresì, una ipotesi si sospensione della licenza di pesca che si realizza allorquando l interessato non abbia provveduto, nei termini, alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del Regolamento CEE 2930/86. E il caso di evidenziare che con il D.M. 26.7.1995, in vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare, gli attrezzi da pesca autorizzati con la licenza sono stati raggruppati, per categorie omogenee, mediante l introduzione di taluni "sistemi di pesca", ciascuno dei quali consente l impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato. A seguito di tale innovazione, con la licenza di pesca possono essere autorizzati i seguenti sistemi: 1. circuizione che comprende gli attrezzi da pesca denominati tonnara volante, cianciolo per pesce azzurro, cianciolo per pesce bianco e circuizione senza chiusura; 2. sciabica comprendente la sciabica da spiaggia e la sciabica da natante; 3. strascico in cui rientrano lo strascico a divergenti, lo strascico a bocca fissa, il traino pelagico a divergenti, il rapido e la sfogliara; 4. volante che comprende il traino pelagico a coppia e l agugliara; 5. traino per molluschi in cui rientrano l attrezzo da traino per molluschi, l ostreghero,, il rampone per molluschi e la sfogliara per molluschi; 6. draga idraulica che sostituisce quello denominato turbosoffiante; 7. rastrello da natante che sostituisce la draga manuale; 8. attrezzi da posta comprendente imbrocco, tremaglio, nasse, cestelli, cogolli, bertovelli, rete circuitante, rete da posta fissa, rete da posta a circuizione; 9. rete da posta derivante comprende spadara e alalungara;
10. ferrettara in cui rientra la piccola derivante, menaide, sangusara, bisantonara, alacciara, bisara, bogara, sgomberara, occhiatara, e palamitara; 11. palangari comprende palangari fissi e palangari derivanti; 12. lenze in cui rientrano le lenze a mano, le lenze a canna e le lenze trainate; 13. arpione in cui rientrano l arpione, la fiocina, l asta e specchio per ricci e il rastrello per ricci. Alle unità asservite ad impianto, che esercitano anche la pesca professionale, sulla licenza di pesca, oltre ai normali sistemi autorizzati, viene aggiunta anche specifica autorizzazione. Alle imbarcazioni asservite esclusivamente ad impianto, che non possono quindi esercitare alcun tipo di pesca professionale, è rilasciata una apposita licenza di pesca per consentirne la peculiare attività. Alla correzione degli errori materiali relativi alla ditta, al Comune, alla sede, all indirizzo, al numero o parte del RIP, alla denominazione della nave o alla proprietà, provvede direttamente il comandante dell Ufficio marittimo competente che comunica al Ministero le rettifiche apportate. Oltre alle licenze di pesca sopra descritte, vengono rilasciate anche distinte licenze per le pesche speciali del novellame da allevamento, del novellame da consumo e per la pesca subacquea professionale (le autorizzazioni per i pescatori subacquei professionali sono rilasciate dal Capo del compartimento marittimo). Le licenze di pesca per il novellame da allevamento sono rilasciate annualmente agli interessati che l abbiano ottenuta l anno precedente. In esse sono riportati i periodi di pesca consentiti, le specie catturabili e i quantitativi massimi di novellame da prelevare. Le licenze per la pesca del novellame da consumo sono rilasciate annualmente a coloro che, secondo il criterio della consuetudine, hanno esercitato tale attività negli anni precedenti regolarmente autorizzati. Ciò premesso, è opportuno analizzare gli elementi che contraddistinguono la licenza di pesca.
Come si evince dal documento appena riprodotto, la licenza di pesca è suddivisa in vari "settori" in ciascuno dei quali vengono trascritti gli elementi necessari ad individuare l armatore, il proprietario e le caratteristiche tecniche della nave. In particolare, sulla licenza sono riportati i seguenti dati: il numero della licenza; i dati relativi all armatore (indirizzo - luogo di residenza iscrizione nei R.I.P.) estremi di identificazione della nave (nome, ufficio marittimo d iscrizione, numero di immatricolazione, numero UE, nominativo internazionale radio, categoria di programma); la proprietà; le caratteristiche tecniche della nave :valore della stazza lorda nazionale misurata in tonnellate (TSL) - valore della stazza lorda internazionale (Gross Tonnage GT) - lunghezza fuori tutto e lunghezza fra le perpendicolari; valore della potenza motore misurato sia in HP che in kw; tipo di pesca che la nave deve esercitare (costiera locale - costiera ravvicinata - mediterranea - oceanica), ovvero tipo di attività autorizzata (unità asservita ad impianto; unità appoggio pesca subacquea professionale); compartimenti marittimi dove le unità possono esercitare l attività di pesca; sistemi di pesca che possono essere utilizzati dalla nave nell esercizio dell attività di pesca (reti - attrezzi - rastrelli); estremi del pagamento della tassa di concessione governativa;
la data di rilascio. Allo scopo di evidenziare i casi in cui è necessario che l Amministrazione proceda ad una nuova istruttoria per consentire le eventuali variazioni degli elementi che devono essere indicati sulla licenza di pesca, si ritiene utile esaminare il contenuto di ciascun settore con la precisazione che, qualora venga richiesta la modifica di elementi sostanziali che determina il rilascio di una nuova licenza di pesca l interessato, allo stato attuale, deve corrispondere nuovamente la tassa di concessione governativa. L omessa comunicazione al Ministero delle intervenute variazioni, nei termini previsti dalla normativa vigente, comporta la cessazione della validità della licenza stessa. Ciò premesso, si può passare all analisi dei dati riportati sulla licenza di pesca suddivisi nei settori di seguito riportati. Numero di identificazione della licenza L elemento che caratterizza la prima parte del documento è il numero della licenza di pesca che viene apposto seguendo l ordine progressivo, seguito dall indicazione dell anno in cui la licenza è rilasciata. Eccetto il caso di primo rilascio, oltre al numero che individua la licenza di pesca, viene indicato quello della licenza sostituita. Una licenza di pesca può essere stampata per i seguenti motivi: nuova emissione: ogni qualvolta si deve stampare la licenza di pesca per una nuova unità o per intervenute variazioni dei dati relativi all armatore, al proprietario ed alla nave; ristampa: quando, preso atto di errori materiali riportati sulla licenza, non è necessario attribuire alla stessa un nuovo numero; rinnovo: quando, a seguito di scadenza, bisogna procedere alla stampa di una nuova licenza con l assegnazione di un nuovo numero; duplicato: quando è necessario, a causa di smarrimento o distruzione (totale e/o parziale) di una licenza, procedere alla ristampa della stessa. In questo caso la licenza stampata conserva il numero della precedente e sulla stessa la procedura riporta la dizione "duplicato"; fac-simile: quando, per una verifica dati di una licenza già rilasciata è necessario avere una copia di lavoro. Nuova procedura La licenza di pesca rilasciata per una determinata imbarcazione sarà identificata con una numerazione composta da tre parti: numero progressivo, anno, numero di variazione. XXX.XXX/XXXX/X
Le prime due componenti rimarranno inalterate per tutta la vita dell imbarcazione. Ad esempio, la licenza n. 2.374/1990/7 sostituisce la n. 2.374/1990/6. Dati relativi all armatore I dati che individuano l impresa armatrice che esercita l attività di pesca con l unità a cui la licenza si riferisce sono: il comune, ove ha sede l impresa; la provincia; l indirizzo; la Capitaneria di porto, presso la quale l impresa è iscritta nel pertinente registro delle imprese di pesca (R.I.P.) ed, infine, il numero e la parte del predetto registro. Qualora dovesse intervenire una variazione dei suddetti elementi, è necessario che l armatore chieda l aggiornamento della licenza di pesca all Amministrazione centrale, tramite l Autorità marittima competente che provvede a trasmettere la documentazione da cui risultano le variazioni dei dati al Ministero e ad emettere, nelle more dell aggiornamento della licenza di pesca rettificata, una attestazione provvisoria al fine di consentire all interessato di continuare a pescare. L Amministrazione, dopo aver eseguito l istruttoria di competenza, provvede al rilascio di una nuova licenza di pesca. Se la variazione è riferita al trasferimento della sede dell impresa armatrice in altro compartimento marittimo, variando la Capitaneria di porto, il numero e la parte del registro delle imprese di pesca, la stessa, sempre per il tramite dell ufficio ove è iscritta l unità, trasmette la prescritta documentazione all ufficio licenze che provvede alla stampa di una nuova licenza di pesca. Nel caso in cui si verifichi soltanto un mutamento di indirizzo o di sede (comune e provincia) dell impresa armatrice nell ambito dello stesso Compartimento marittimo, l ufficio marittimo di iscrizione provvede direttamente a riportare l avvenuta variazione sulla licenza di pesca e a darne successiva comunicazione all ufficio licenze della Direzione Generale mediante l invio di una copia del documento modificato. L ufficio licenze provvede ad aggiornare l archivio elettronico senza procedere alla stampa di una nuova licenza. Nuova procedura Sarà consentito alle Capitanerie di porto di aggiornare i dati in rete e di rilasciare contestualmente la licenza di pesca, ad eccezione delle variazioni di impresa armatrice di una imbarcazione autorizzata alla pesca con draga idraulica in quanto, essendo previsto il vincolo dell iscrizione nel registro delle imprese di pesca e nel registro dei pescatori marittimi per almeno 3 anni, è necessaria una preventiva verifica. Identificazione della nave In questa parte del documento in esame sono riportati i dati atti ad individuare la nave con la quale l impresa armatrice può esercitare la pesca.
Le navi da pesca sono contraddistinte da un nome. Sebbene la norma preveda che nello stesso ufficio marittimo non possano esserci unità con la stessa denominazione, talune volte, soprattutto per le imbarcazioni con stazza lorda inferiore a tre tonnellate, si riscontrano identici nominativi. Il nome è stabilito dall armatore all atto dell iscrizione dell unità nei registri e, fatta eccezione per le navi maggiori, può essere modificato in qualsiasi momento. La variazione del nominativo della nave viene annotata dall ufficio marittimo dove è iscritta la nave nel registro delle navi minori e galleggianti e sulla licenza di navigazione. Per le navi maggiori, invece, è necessario chiedere preventiva autorizzazione alla Direzione generale del naviglio. Nel caso in cui la licenza di pesca sia stata già rilasciata, l ufficio d iscrizione provvede ad annotare sulla stessa il nuovo nominativo e a darne comunicazione al Ministero, mentre, nell ipotesi in cui la licenza sia in fase di rilascio o di rinnovo, l autorità marittima comunica l avvenuto cambio del nome della nave documentandolo con l estratto del registro. Nel campo Ufficio marittimo d iscrizione viene riportato l ufficio dove l unità è iscritta. In caso di trasferimento dell imbarcazione in altro ufficio marittimo, quest ultimo deve iscrivere la nave nel proprio registro, assegnarle un numero di matricola ed annotare nel registro l ufficio marittimo di provenienza con il relativo numero di immatricolazione. Accanto all indicazione dell ufficio di iscrizione della nave viene posto il numero di immatricolazione che viene assegnato all unità al momento dell iscrizione in quell ufficio. Tale numero, riportato sull imbarcazione, è trascritto su tutti i documenti relativi alla stessa e non può essere sostituito o variato. Il numero di immatricolazione di una nave che, per qualsiasi motivo (trasferimento ad altro ufficio, demolizione, passaggio al diporto, vendita all estero, perdita presunta, affondamento ecc.), venga cancellata, non può essere riutilizzato. Per la cancellazione di una nave dal registro, l ufficio marittimo competente restituisce al Ministero la licenza di pesca per l archiviazione, comunicando il motivo della cancellazione, l eventuale nuova destinazione e, nel caso l unità venga iscritta in altro registro, il nuovo ufficio e il nuovo numero di immatricolazione. L ufficio marittimo dove l unità si iscrive assegna all unità un nuovo numero di immatricolazione, rilascia all armatore la documentazione necessaria per la navigazione e trasmette all ufficio licenze i documenti aggiornati per il rilascio di una nuova licenza. La normativa vigente in materia di rilascio di licenze consente di trasferire una imbarcazione da un ufficio marittimo ad un altro, con conseguente assegnazione di un nuovo numero di immatricolazione, anche se appartenente a diverso Compartimento. Il nominativo internazionale radio è individuato da una sigla, assegnata dalla Marina Militare, che le unità aventi un valore di stazza superiore alle 15 tonnellate devono necessariamente avere. Tale sigla si riferisce agli apparati radio trasmittenti installati a bordo delle navi e non varia finché l unità rimane adibita alla pesca. Il numero UE è il numero internazionale attribuito a ciascuna unità da pesca che rimane inalterato anche a seguito di trasferimento in altri Compartimenti marittimi. La categoria di programma è un codice alfa-numerico assegnato all unità al momento della stampa della licenza che classifica l unità stessa in base al tipo di navigazione assegnato.
Nuova procedura Nel caso di variazione del nome del M/P, il software, verificata l esistenza o meno di un altra imbarcazione con lo stesso nome, darà il messaggio di errore o consentirà l immediato aggiornamento. Per le variazioni dell ufficio marittimo l autorizzazione ministeriale consente al nuovo ufficio di iscrizione di richiamare i dati dell unità digitando il n. UE, di assegnare il nuovo numero di matricola e di rilasciare la nuova licenza annullando contestualmente la precedente. Proprietà Attualmente nell archivio elettronico sono inseriti i dati relativi alla proprietà della nave (cognome, nome, indirizzo e residenza del/dei proprietari, codice fiscale o partita IVA, luogo e data di nascita se persone fisiche, altre navi possedute e la data dell evento). Nel campo previsto sulla licenza vengono riportati, invece, soltanto il cognome e il nome del/dei proprietari. Ogni variazione di proprietà viene segnalata, per il tramite dell ufficio d iscrizione, dall armatore dell unità mediante l invio all ufficio licenze del mod. 18, dell estratto del registro delle navi minori e galleggianti, della copia della licenza di navigazione nonché, naturalmente, la licenza di pesca da sostituire. Nuova procedura Nel caso di variazioni della proprietà la Capitaneria di porto inserisce i dati relativi ai nuovi proprietari e procede direttamente al rilascio della licenza di pesca aggiornata. Caratteristiche tecniche della nave Attualmente in procedura vengono inserite le caratteristiche strutturali della nave: la lunghezza fuori tutto, la lunghezza tra le perpendicolari, la larghezza, l altezza di stazza, la stazza lorda calcolata in TSL, la stazza netta calcolata in TSN, la stazza internazionale calcolata in GT. Nello spazio che nella licenza è riservato alle caratteristiche strutturali della nave vengono riportati soltanto i dati che la Comunità europea ritiene essenziali: la lunghezza fuori tutto, la lunghezza tra le perpendicolari, la stazza in TSL, la stazza in GT. La normativa vigente non consente alcuna variazione in aumento della stazza, pertanto richieste in tal senso devono essere opportunamente valutate ed approvate. Qualora a seguito di ammodernamento della nave dovessero cambiare la lunghezza tra le perpendicolari e la lunghezza fuori tutto, fermo restando che la stazza non deve essere aumentata, l interessato, al fine di ottenere il rilascio della licenza di pesca aggiornata, deve comunicarlo al Ministero tramite l Ufficio competente, inviando il certificato di stazza, i documenti aggiornati e la
licenza che deve essere sostituita. Per le draghe idrauliche, qualora si tratti di imbarcazioni i cui titolari non abbiano aderito ai Consorzi, le caratteristiche tecniche della nave tipo sono quelle indicate nel D.M. 21.7.1998 (in G.U. n. 180 del 4.8.1998) ovvero, in caso positivo, quelle indicate nel D.M. 5.10.1999 (in G.U. n. 274 del 22.11.1999). Potenza motrice I dati riportati in questo settore della licenza indicano la potenza dei motori installati sull imbarcazione espressi sia in KW che in HP. Sono riportati, inoltre, il tipo di motore, (entro/fuoribordo) e il tipo di propulsione (benzina, diesel, diesel elettrico). Lo spazio previsto nella sezione consente l inserimento dei dati relativi a due motori. Qualora la nave ne possieda di più, i valori della potenza devono essere sommati: ad esempio, nel caso di tre motori, nel primo rigo va trascritta la potenza di un motore, nell altro, la somma della potenza degli altri due. Nell archivio sono registrate tutte le variazioni che intervengono. Le disposizioni vigenti non consentono variazioni della potenza senza la preventiva autorizzazione. Nuova procedura E consentito l aggiornamento automatico della licenza di pesca in caso di sostituzione del motore con un altro, anche di tipo diverso, a condizione che sia di potenza pari o inferiore. Tipo di pesca I dati riportati in questo settore del documento autorizzativo indicano rispettivamente il tipo di pesca e gli attrezzi consentiti. Ogni unità da pesca, in relazione alle proprie caratteristiche tecniche ed alle dotazioni di sicurezza, è abilitata ad esercitare un determinato tipo di pesca. La Comunità Europea, recentemente, ha introdotto ulteriori elementi per la classificazione delle unità nell ambito delle abilitazioni nei vari tipi di pesca. Tant è che si è reso necessario, per la classificazione delle navi nei vari segmenti, prendere in considerazione altri parametri quali la lunghezza fuori tutto ed i sistemi di pesca ai quali ogni nave è autorizzata. L integrazione dei citati elementi determina l assegnazione della nave ad una delle seguenti categorie di programma previste dal POP IV:
Costiera: 4H1 - Piccola pesca costiera 4H2 - Strascico 4H3 - Traino pelagico a coppia 4H4 - Attrezzi passivi 4H5 - Draga idraulica 4H6 - Polivalenti Mediterranea: 4H7 - Strascico e volante 4H8 - Attrezzi passivi 4H9 - Circuizione per tonno 4HA - Spadare Oceanica: 4HB - Oceanica Al fine di poter cambiare il tipo di pesca autorizzato sulla licenza è necessario richiedere apposito nulla osta al Ministero che, dopo aver valutato la compatibilità della richiesta con la capienza del relativo segmento, invita l interessato a produrre idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti per esercitare il diverso tipo di pesca. L Amministrazione, completata favorevolmente l istruttoria, può rilasciare la licenza di pesca con la variazione in parola. Anche se in linea generale non è consentita l aggiunta di nuovi sistemi di pesca sulla licenza, possono tuttavia verificarsi delle eccezioni (per esempio in caso di rinuncia ad un sistema di pesca che incide maggiormente sulle risorse ittiche) in cui l Amministrazione, su richiesta dell interessato, può valutare l opportunità di concedere l autorizzazione per un nuovo attrezzo in sostituzione di
quello a cui si rinuncia. In tal caso l Amministrazione centrale rilascia apposito nulla osta e successiva licenza di pesca. Il rilascio del nulla osta da parte del Ministero è pure necessario qualora l interessato intenda utilizzare l imbarcazione, oltre che per la pesca professionale, anche come unità asservita ad impianto ovvero come unità appoggio sub. Al rilascio di tale nulla osta segue quello della licenza di pesca recante apposita autorizzazione. Compartimenti marittimi dove le unità possono esercitare l attività di pesca Ogni unità da pesca, in relazione al tipo di pesca a cui è autorizzata, può esercitare l attività in uno, in tre o in tutti i Compartimenti marittimi. Le unità autorizzate alla pesca con la draga idraulica e rastrello da natante sono autorizzate all attività nell ambito del Compartimento marittimo di iscrizione. Le unità autorizzate alla pesca costiera locale esercitano l attività nel Compartimento d iscrizione e nei due Compartimenti contigui. Le navi autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, mediterranea e oceanica esercitano l attività in tutti i Compartimenti marittimi. Nuova procedura Sarà prevista l assegnazione automatica dei Compartimenti marittimi in cui l unità è abilitata a pescare. Sistemi di pesca I sistemi di pesca autorizzati sulla licenza sono quelli ripresi dal vecchio permesso di pesca rilasciato dagli uffici dove l unità è iscritta anche se, a seguito del D.M. 26 luglio 1995, vengono denominati per categorie omogenee. Alle unità di nuova costruzione sono concessi i sistemi già autorizzati alle unità offerte in ritiro e, in caso di costruzione senza ritiro, i sistemi previsti dai decreti che hanno consentito il rilascio del nulla osta (D.M. 7/5/87: strascico; D.M. 20/7/89: traino pelagico ora strascico e/o volante; D.M. 26/7/95: attrezzi da posta palangari ferrettara lenze). Allo stato attuale non è possibile autorizzare ulteriori sistemi di pesca rispetto a quelli già riportati sulla licenza. Tuttavia, possono essere positivamente valutate dalla Direzione Generale sostituzioni di alcuni sistemi a forte impatto sulle specie catturabili (strascico volante - circuizione palangari ) con altri sistemi non soggetti a restrizioni ( attrezzi da posta e lenze). Alcuni sistemi sono a numero chiuso come la draga idraulica, la rete a circuizione per i tonni, la rete da posta derivante, il rastrello da natante, il palangaro per i tonni e sono disciplinati da apposita normativa. Per le "unità asservita ad impianto" o "unità appoggio sub", non essendo inserite in flotta, le relative licenze possono essere rilasciate senza particolari vincoli. Tassa di concessione governativa L ultima parte del documento è caratterizzata, oltre che dagli estremi del bollettino di c/c postale di versamento della tassa di concessione governativa, anche dalla data del rilascio e dalla firma dell autorità competente.
All annotazione degli estremi del bollettino di c/c postale, della data di versamento della tassa e dell ufficio postale dove la tassa è stata versata, provvede direttamente l ufficio ove l unità è iscritta. Non coincidendo la validità della licenza (otto anni dalla data di rilascio) e la validità della tassa di concessione governativa (otto anni dal versamento), salvo il caso di primo rilascio per nuova nave, è stato necessario prevedere in questo campo della licenza più di un rigo per consentire all autorità marittima di annotarne gli estremi dei diversi bollettini di c/c postale. Nuova procedura E necessario far coincidere la validità della licenza con la validità della tassa di concessione governativa, per cui nel caso del rilascio di una nuova licenza per intervenute variazioni non si dovrà procedere ad un nuovo versamento. Le righe previste per gli estremi di pagamento saranno utilizzate, pertanto, in caso di versamenti effettuati con due o più bollettini. La data di rilascio della licenza dovrà essere espressamente riportata in quanto, per i motivi di cui al punto precedente, non potrà più essere collegata alla data del rilascio. Il versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere effettuato nei trenta giorni che precedono la scadenza in modo da consentire il rilascio del nuovo titolo in tempo utile. La validità della licenza rinnovata è comunque fissata in otto anni dalla data di scadenza indipendentemente dalla data del versamento della tassa di concessione governativa. Ad esempio, per la licenza con validità fino al 31 gennaio 2000, il versamento effettuato nel mese di gennaio o successivamente non influenzerà la scadenza del nuovo titolo che avrà validità fino al 31 gennaio 2008. La data di rilascio della licenza coincide con la data in cui il titolo viene stampato dalla Capitaneria di porto. La sottoscrizione del Direttore Generale sarà apposta utilizzando la procedura della firma digitale. Il Capo del Compartimento marittimo ne assevera l originalità mediante l apposizione del timbro a secco della Capitaneria di porto nonché del timbro personale debitamente sottoscritto. In attesa che venga definita la procedura della firma digitale, il Direttore Generale della pesca e dell acquacoltura, con apposto decreto, delega in via transitoria, ai sensi della legge n. 963/1965 e della legge n. 491/1993, il Capo del compartimento alla sottoscrizione della licenza di pesca.