Oggetto: Legge N. 49/2011 Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione

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POLAB S.r.l. Via Sant Antioco 15, 56023 Navacchio - Cascina (PI) Tel/Fax.: 050 776 019 Oggetto: Legge N. 49/2011 Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione Note di sintesi Con data 27 settembre 2011 è stata approvata la Legge Regionale Toscana N. 49/2011 Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione che sostituisce ed abroga la precedente Legge n 54 del 6 aprile 2000. La Legge è stata pubblicata sul BURT N 47 del12.10.2011 (http://polab.it/srl/wpcontent/uploads/2011/10/legge-49-11.pdf ) La nuova Legge è ispirata ai recenti indirizzi del Consiglio d'europa in termini di applicazione del principio di precauzione e richiama più volte la necessità di attuare azioni e progetti finalizzati alla minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici per la popolazione. Al fine di garantire un uso razionale del territorio e ridurre il più possibile l impatto negativo degli impianti sui territori, indica ai Comuni uno strumento di gestione, il Programma Comunale delle installazioni, con relative tempistiche e ruoli degli attori principali. Purtroppo la soluzione dei regolamenti con criteri di carattere semplicemente urbanistico, e non supportati da valutazioni ed analisi di idoneità tecnica delle soluzioni, come ampiamente articolato nei pronunciamenti della magistratura, può risultare facilmente impugnabile e quindi inutile. La Legge contiene alcuni passaggi contraddittori. Ad esempio nell'art. 11 si afferma che alcune aree sono da escludere dall'installazione di tutti i tipi di impianti, salvo, subito dopo, specificare che le installazioni degli impianti di telefonia mobile, in virtù delle necessità delle coperture, e nell'ottica di individuare soluzioni che minimizzano le esposizioni, possono derogare a questo vincolo. Come a voler specificare che le analisi tecniche preventive di impatto elettromagnetico delle varie soluzioni e le relative elaborazioni delle coperture dei servizi diventano elemento discrezionale per il divieto. Si sarebbe potuto superare tutta questa articolazione semplicemente indicando lo strumento del Piano della Telefonia, con criteri moderni (mappe di copertura, visibilità ottiche degli impianti, calcolo dei livelli di impegno della potenza di una Stazione Radio Base, etc...), che avrebbe consentito di ottemperare meglio e con più evidenza sia ai criteri di minimizzazione e quindi di tutela della salute, che alla definizione quasi immediata della valenza tecnica dei siti su cui possono essere installati gli impianti. I criteri di tipo urbanistico generale possono essere di riferimento solo laddove i Comuni non effettuino una pianificazione ma demandino ai gestori stessi la scelta delle localizzazioni. La pianificazione scientificamente e tecnicamente corretta ottempera con un grado superiore al principio di precauzione, richiamato più volte nel testo della Legge Regionale, e maggior tutela della salute.

Aspetti critici della Legge Pur indicando ai Comuni la necessità di avviare azioni programmatiche sul tema, la strada individuata nella presente Legge Regionale, di utilizzare criteri localizzativi, che così come specificato in più parti del testo stesso, non sono in grado di assicurare una adeguata copertura dei servizi, definisce una linea guida fragile ed attaccabile tecnicamente oltreché non efficace nella definizione dei siti che dovrebbero invece garantire l'applicazione del criterio di minimizzazione dalle esposizioni elettromagnetiche della popolazione. Infatti un Regolamento che recepisce i criteri localizzativi, senza elaborazioni tecniche comprovanti l'idoneità dei siti approvati, sia in termini di buona copertura che di minimizzazione dall'esposizione della popolazione, si presta a facili ricorsi, dal momento in cui le scelte del Comune non soddisfino completamente tutte le richieste dei gestori. I pronunciamenti della magistratura sono ricche di esempi per cui il Regolamento non soddisfa alcuna delle esigenze tecniche intese come prioritarie dalla normativa nazionale (D.Lgs. 259/03), peraltro ribadito più volte nel testo della presente Legge Regionale, oltre che offrire il fianco a facili impugnazioni con conseguente invalidazione dello strumento stesso. Sentenze a supporto: Consiglio di Stato Sez. VI sent. 2055 del 13 aprile 2010, Cons. St., sez. VI, 17.4.2003, n. 2083; Cons. St., sez., IV, 7.6.2004, n. 3608; Cons. St., sez. V, 10.5.2005, n. 2348, 14.4.2008, n. 1605 e 2.10.2008, n. 4774; Inoltre la Legge Regionale non dà alcuna indicazione, rimandando a Regolamenti successivi, circa i criteri che i Comuni devono adottare per individuare le aree più o meno idonee, e che soprattutto risultino inoppugnabili ai ricorsi. Punti di valorizzazione della Legge Viene richiamato il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione (Art.1 Comma 2) Invita i Comuni ad adottare strumenti di gestione, come quello dell'adozione di un programma comunale degli impianti (Art. 9) I programmi Comunali degli impianti devono prevedere il rispetto dell'esigenza di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 9 Comma 1 p.to d.) Indica ai Comuni di promuovere azioni di trasparenza, informazione e partecipazione della popolazione nei processi di approvazione e/o aggiornamenti dei Programmi (Art. 9 Comma 3) Specifica ruoli e competenze per l'attuazione di piani di risanamento per tutti quei casi in cui si riscontra il superamento dei limiti previsti dalla normativa nazionale (Artt. 12 e 16) Conferma la gestione del catasto regionale degli impianti presso l'arpat al quale viene aggiunta la sezione dei microimpianti (Artt.5 e 6) Viene istituito un Comitato Tecnico, composto da funzionari della Regione e dell'arpat, per supportare i Comuni, che non si dotano di altri strumenti, nella gestione dei casi di superamento dei limiti di Legge e nell'attuazione dei relativi programmi di risanamento. Al Comitato possono essere chieste, a discrezione dei Comuni, pareri NON VINCOLANTI, su particolari questioni attinenti l'approvazione dei programmi comunali. Il Comitato non si configura come il consulente tecnico dei Comuni nell'elaborazione di Piani o progetti di rete.

Come si può procedere Risulta evidente che un Programma con alle spalle valutazioni tecnico-scientifiche e quello basato su un semplice Regolamento basato su criteri localizzativi di tipo urbanistico, adempiono con livelli di forza differenti alla necessità di una Amministrazione di gestire il processo delle installazioni degli impianti di telefonia mobile. E' altresì chiaro che entrambi possono convivere purché siano stati pensati armonicamente. In altri termini, mentre da una parte il Piano o studio tecnico preliminare che fa le valutazioni preventive degli impatti elettromagnetici, valida i siti migliori e ne fissa le localizzazioni in maniera tecnica, dall'altra, il Regolamento, ne disciplina l'iter procedurale ed individua i criteri e la metodologia per una corretta gestione. Visto che la nuova Legge Regionale invita i Comuni a dotarsi genericamente di un Programma, nessuno impedisce, né tanto meno la presente Legge Regionale, alle Amministrazioni più attente, di dotarsi dello strumento più completo ed efficace, che pur garantendo la valenza tecnica dei siti, consenta di valutare ed applicare quei requisiti fondamentali per la tutela della salute. Infatti bisogna sottolineare che la stessa Legge Regionale non esclude una prerogativa assegnata ai Comuni nella Legge Quadro n 36/2001 ed ulteriormente rafforzata da recenti sentenze in materia di localizzazione degli impianti di telecomunicazioni di redigere ed approvare un apposito Studio delle Localizzazioni degli impianti di telefonia mobile. Consiglio di Stato n. 4135 del 28 giugno 2010, sezione VI Consiglio di Stato n. 2055 del 13 aprile 2010, sezione VI:...E pertanto ammesso che i Comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti di cui si discute, in modo tale da minimizzare l esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, ma anche in un ottica di ottimale disciplina d uso del territorio Consiglio di Stato n. 1612 del 2004, sezione IV che ribadisce:...l intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (ad opera del comma 3 dell art. 86 del D. Lgs. n. 259/2003) non preclude al Comune, nell esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia in tal modo assicurato l interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio Per punti, un Comune potrebbe: 1.Redigere un Regolamento che risponda ai requisiti della nuova Legge Regionale 035/11, indicando criteri e metodi per una corretta installazione degli impianti; 2.Predisporre sulla base dei piani di sviluppo, che i gestori sono tenuti a presentare entro il 31 ottobre di ogni anno, uno studio tecnico preliminare finalizzato alla individuazione dei siti che minimizzano le esposizioni; 3.Approvare il Regolamento, allegando allo stesso una planimetria con i siti, che alle spalle hanno maturato i migliori requisiti per la popolazione pur nel rispetto delle esigenze di copertura dei servizi.

Approfondimento dei Punti rilevanti della nuova Legge (Preambolo, punto 11) Vengono assoggettare a regime semplificato alcune tipologie di impianti a bassissima potenza emissiva; Tale semplificazione NON esclude i controlli per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, l assoggettamento alle procedure abilitative dettate dal d.lgs 259/2003, nonché la piena applicazione della normativa edilizia e della pianificazione urbanistica comunale. (Preambolo, punti 15 e 16) Vieta di installare impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, scuole e altri edifici pubblici; Deroga al suddetto divieto, per gli impianti di telefonia mobile, che per la loro natura tecnica servono porzioni di territorio limitate e quindi potrebbe essere necessaria la loro installazione all interno delle aree ospedaliere ed universitarie particolarmente estese. (Art. 6 punto 1) E istituito, presso l'arpat, l inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, come sezione del catasto regionale. Per questi impianti, con potenze inferiori a 5W e comunque con potenza EIRP non superiore a 100 W, sono previste forme di gestione più agili. (Art. 7 punto 1) Viene istituito il Comitato Tecnico per gli impianti con funzioni di: a) consulenza tecnica nell ambito delle azioni di risanamento per riconduzione delle emissioni al rispetto dei limiti di legge (Art. 12) b) consulenza tecnica e giuridica per l'attuazione dei piani di risanamento (Art. 16) c) può esprimere, se richiesto, un parere NON VINCOLANTE, su questioni attinenti l'attuazione dei programmi da parte dei Comuni. (Art. 8 punti 1 e 2) Definisce le funzioni dei Comuni che provvedono a: a) elaborare ed approvare un programma comunale degli impianti b) rilascio dei titoli abilitativi c) alle azioni di risanamento d) alle funzioni di vigilanza e) a svolgere compiti di educazione ambientale e di informazione della popolazione f) adeguare i regolamenti urbanistici Specifica che per ottenere una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, i Comuni provvedono a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003: cioè specifica che per queste aree i limiti di esposizione ed obiettivi di qualità da applicare sono pari a 6V/m di valore di campo elettrico.

(Art. 9 ) Specifica che, oltre alle esigenze strategiche per il Paese, il Programma Comunale, a partire dai programmi depositati dai vari gestori, definisce la localizzazione delle strutture per l installazione degli impianti tenendo conto della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Fissa modalità e termini per la presentazione dei programmi da parte dei gestori nonché la durata (3 anni). (Art. 11) Indica i Criteri localizzativi, tra cui si sottolinea che (Comma 1 punto e.) é vietata l installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo, per gli impianti di telefonia cellulare, quando la localizzazione all'interno di queste aree risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, per assicurare la funzionalità del servizio (Comma 2). Al Comma 3 dello stesso articolo si specifica che comunque i criteri localizzativi non potranno pregiudicare la funzionalità delle reti di telefonia mobile. Per ulteriori chiarimenti o informazioni: Polab Srl Tel 050 776019 info@polab.it