AUTORITA DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE NORMATIVA-TIPO RELATIVA AGLI AMBITI NORMATIVI DELLE FASCE DI INONDABILITÀ EX DGR 250/05
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- Giuditta Bini
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1 AUTORITA DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE NORMATIVA-TIPO RELATIVA AGLI AMBITI NORMATIVI DELLE FASCE DI INONDABILITÀ EX DGR 250/05 Documento approvato con DGR 1532 del Allegato 2 -
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3 ALLEGATO 2 ALLA DGR 1532/05 NORMATIVA-TIPO RELATIVA ALL INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NORMATIVI DELLE FASCE DI INONDABILITÀ EX DGR250/05 Viene di seguito definita la normativa-tipo relativa alle fasce di inondabilità qualora si sia proceduto, sulla base di idonei studi idraulici di dettaglio, all individuazione degli ambiti normativi con l applicazione dei criteri approvati con DGR 250 del 15/2/2005. Tale normativa, costituente esempio tecnico di conformità ai citati criteri, individua gli emendamenti rispetto alla normativa-tipo di cui alla DGR 357/01 e ss. mm., ed è predisposta nell ipotesi più generale di disponibilità di uno studio di dettaglio completo che consenta la determinazione di tiranti massimi e velocità massime sia per T=50 anni sia per T=200 anni (vedi tabella 2 dell allegato 1 alla DGR 250/2005), e tiene altresì conto dei criteri di cui alla DGR 509/2003, che hanno assunto efficacia all atto dell approvazione dei criteri di cui alla DGR 250/2005. Emendamento all Art. 4 Elaborati di Piano Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: 1-bis. Relativamente allo studio idraulico di dettaglio, presupposto per l applicazione del regime degli ambiti normativi delle fasce di inondabilità di cui all art. 15-bis, costituiscono, altresì, elaborati di piano le seguenti cartografie relative alle porzioni di territorio oggetto dello studio: - carta delle aree inondabili ai tempi di ritorno di 50 e 200 anni (ed eventualmente 500 anni se studiato) (senza distinzione di tiranti e velocità) sulla base della modellistica di maggior dettaglio; - carta dei tiranti idrici massimi per le aree inondabili a tempo di ritorno di 50 anni; - carta dei tiranti idrici massimi per le aree inondabili a tempo di ritorno di 200 anni; - carta delle velocità di scorrimento massime (ovvero contestuali ai tiranti massimi) per le aree inondabili a tempo di ritorno di 50 anni; - carta delle velocità di scorrimento massime (ovvero contestuali ai tiranti massimi) per le aree inondabili a tempo di ritorno di 200 anni; - carta delle fasce di inondabilità (A, B e C) con indicazione delle zone A0 e B0 individuate come a minor pericolosità relativa ciascuna per il corrispondente tempo di ritorno; - carta degli ambiti normativi relativi alle fasce di inondabilità (AA, BB, B0, C). Pagina 1 di 6
4 Emendamento all Art.12 Individuazione e categorie di aree Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: Allegato 2 alla DGR 1532/ bis. Sulla base di studi idraulici di dettaglio, sono inoltre individuate, nella Tav. Carta degli ambiti normativi delle fasce di inondabilità, le aree corrispondenti agli ambiti normativi relativi alle fasce di inondabilità di cui al comma 2, lettera a), come di seguito articolati sinteticamente richiamati nell allegato 8 alla presente normativa 1 : 1) Ambito AA: aree perifluviali inondabili al verificarsi dell evento di piena a tempo di ritorno T=50 anni a maggior pericolosità relativa rispetto ai massimi tiranti idrici e velocità di scorrimento corrispondenti alla portata di piena cinquantennale, in conformità a quanto indicato nell allegato 8 della presente normativa; 2) Ambito BB: aree perifluviali, esterne alle aree AA 2, inondabili al verificarsi dell evento di piena a tempo di ritorno T=200 anni a maggior pericolosità relativa rispetto ai massimi tiranti idrici e velocità di scorrimento corrispondenti alla piena duecentennale, in conformità a quanto indicato nell allegato 8 della presente normativa; 3) Ambito B0: aree perifluviali, esterne alle aree AA o BB 3, inondabili al verificarsi dell evento di piena a tempo di ritorno T=200 anni a minor pericolosità relativa rispetto ai massimi tiranti idrici e le velocità di scorrimento corrispondenti alla piena duecentennale, in conformità a quanto indicato nell allegato 8 della presente normativa. Per le porzioni di territorio relativamente alle quali nel presente Piano siano stati individuati i suddetti ambiti, gli stessi sostituiscono, ai soli fini dell applicazione normativa, le fasce di inondabilità A e B di cui alla lettera a) del comma 2. Emendamento all Art.15 Fasce di inondabilità Il comma 3, lett. a) è integrato come segue: 3. Nella fascia B non sono consentiti: a) gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, salvi i casi in cui gli stessi siano corredati da parere favorevole della Provincia, ricadano in contesti di 1 L articolazione proposta è relativa all ipotesi più generale di studio di dettaglio completo, che fornisca l entità di massimi tiranti e velocità sia per T=50 anni sia per T=200 anni (ambiti AA, BB, B0) ; nel caso lo studio riguardi solo le aree duecentennali, l articolazione può essere conseguentemente modificata (fascia A, ambiti BB, B0). 2 Ovvero: esterne alla fascia A nel caso non si sia proceduto alla determinazione degli ambiti normativi di fascia A. 3 Ovvero: esterne alla fascia A e/o alle aree BB nel caso non si sia proceduto alla determinazione degli ambiti normativi di fascia A. Pagina 2 di 6
5 Allegato 2 alla DGR 1532/2005 tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all interno di ambiti già edificati, e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento secondo il criterio di pericolosità relativa delle aree duecentennali in conformità a quanto indicato nell allegato 8,.omissis. Dopo l art. 15 è inserito il seguente articolo 15-bis: Art.15-bis Ambiti normativi delle fasce di inondabilità 1. Nelle porzioni di territorio nelle quali siano stati perimetrati gli ambiti normativi delle fasce di inondabilità di cui all art. 12, comma 2 bis, individuati nella tav, si applica la seguente disciplina: a) negli ambiti AA si applica la disciplina di cui al comma 2 dell art. 15; b) negli ambiti BB si applica la norma di cui al comma 3 dell art. 15 ad esclusione dell ammissibilità degli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera a) dello stesso comma 3; c) negli ambiti B0 si applica la norma di cui al comma 3 dell art In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera c), negli ambiti B0 possono essere consentiti interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, ricadenti al di fuori di contesti di tessuto urbano consolidato o da completare, esclusivamente a condizione che gli stessi: a) siano corredati da parere favorevole della Provincia, che verifichi in particolare che gli interventi previsti: 4 La fattibilità degli interventi ammissibili è comunque subordinata alla previsione delle opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi, e all assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile. È quindi compito della progettazione dei singoli interventi edilizi valutare la possibilità di individuare, nelle specifiche situazioni e caratteristiche dell evento atteso, accorgimenti tecnicocostruttivi o altre misure che consentano l adeguata protezione dell elemento dalle inondazioni, e prevederne la messa in opera, anche attraverso ulteriori analisi di dettaglio relative al sito specifico. La Provincia, ai fini dell espressione del parere previsto dalla disciplina in questione, valuterà l efficacia e l affidabilità delle misure progettate in funzione delle grandezze idrauliche di riferimento. Effettuerà, inoltre, anche in funzione dell entità dell intervento edilizio in questione e dell entità delle grandezze idrauliche di riferimento, una valutazione della possibile influenza sia dell intervento edilizio richiesto sia degli accorgimenti costruttivi proposti sulla dinamica dell inondazione, garantendo che non vengano aumentate le condizioni di pericolosità ed di rischio nelle aree limitrofe, tenendo anche conto di altri pareri rilasciati nella stessa area al fine di evitare un significativo aumento complessivo del livello di pericolosità, rispetto allo stato originario. Pagina 3 di 6
6 Allegato 2 alla DGR 1532/ si configurino come interventi puntuali che non modifichino in modo significativo le attuali caratteristiche urbanistiche ed insediative della zona; - non aumentino significativamente(5) le condizioni di pericolosità e rischio dell area di interesse e delle aree limitrofe, a monte e a valle, sia localmente sia nel contesto dell intera area B0; - non pregiudichino la possibilità di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di riqualificazione fluviale previsti dal Piano o da successive progettazioni approvate e non interferiscano con la fascia di riassetto fluviale; b) prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi, di cui all allegato 5 della presente normativa; c) risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, e quelle previste dall art.6, comma 1 lettere c), d) ed e) della L.R. 17/2/2000 n.9 ascritte alle competenze del Sindaco. Nel formulare il parere di cui alla precedente lett. a) la Provincia tiene conto anche degli eventuali pareri già rilasciati, al fine di evitare un significativo aumento complessivo del livello di pericolosità, rispetto allo stato originario, dell area inondabile unitariamente considerata. Emendamento agli allegati tecnici alla normativa di piano: Dopo l allegato 7, è inserito il seguente allegato 8: 5 Per aumento non significativo si intende un aumento trascurabile, in termini percentuali ed assoluti, delle attuali condizioni, da valutarsi negli specifici casi, sulla base di adeguate analisi. In particolare, al fine di non alterare significativamente le condizioni di pericolosità, deve essere garantito che i volumi sottratti alla espansione della piena di riferimento siano percentualmente non rilevanti e non condizionino la dinamica attuale dell esondazione, anche con riferimento all intero tratto di corso d acqua analizzato. In tal senso, non devono in ogni caso risultare ampliate le fasce di inondabilità a classe di pericolosità superiore, garantendo di non interessare con l allagamento zone che attualmente non ne sono raggiunte e di non aumentarne la classe di pericolosità idraulica, né risultare aumentati in modo percentualmente significativo i volumi invasati, le entità dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento previste. Inoltre, relativamente alle condizioni di rischio, la modifica di tali condizioni non deve comportare la modifica della classe di rischio rispetto allo stato attuale valutata secondo i criteri regionali. Pagina 4 di 6
7 Allegato 2 alla DGR 1532/2005 ALLEGATO 8: CARTA DEGLI AMBITI NORMATIVI DELLE FASCE DI INONDABILITÀ In conformità a quanto previsto nei criteri approvati con DGR 250/2005, che si intendono integralmente richiamati, la carta degli ambiti normativi relativi alle fasce di inondabilità di cui al comma 2bis dell art. 12 della presente normativa deve essere definita, a partire dalla determinazione delle fasce di inondabilità corrispondenti ai diversi periodi di ritorno, seguendo la procedura delineata nel seguito. Nelle porzioni di territorio in cui tali ambiti sono stati perimetrati, essi sostituiscono, ai fini dell applicazione normativa, le corrispondenti fasce di inondabilità, la cui perimetrazione permane peraltro tra gli elaborati di piano in qualità di dato conoscitivo e ai fini di protezione civile, nonché come base per la determinazione delle classi di rischio. La metodologia di costruzione della carta degli ambiti normativi, sulla base di studi idraulici di dettaglio che consentono l individuazione dei valori di tiranti idrici e velocità di scorrimento per eventi di inondazione a vari tempi di ritorno, può essere così sintetizzata: Individuazione cartografica ambiti normativi di fascia A. Sulla base della valutazione dei valori massimi di tiranti idrici e velocità di scorrimento per la portata 50-ennale (h 50 e V 50 ) si individuano: gli ambiti AA attraverso l applicazione delle soglie indicate graficamente nella figura 1. Le restanti aree, denominate A0, non vengono perimetrate nella cartografia finale, ma vengono rianalizzate insieme alle aree di fascia B e conseguentemente classificate in ambiti BB o B0 in relazione alle loro caratteristiche per l evento a T200. Individuazione cartografica ambiti normativi di fascia B. Sulla base della valutazione dei valori massimi di tiranti idrici e velocità di scorrimento per la portata 200-ennale (h 200 e V 200 ) si individuano: gli ambiti BB e gli ambiti B0 attraverso l applicazione delle soglie indicate graficamente nella seguente figura 2. Tirante idrico T50 (m) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Figura 1 Soglie di pericolosità relativa in termini di tirante idrico h 50 condizionato alla velocità della corrente V 50 per la definizione degli ambiti normativi in fascia A.. Aree A0 da riclassificare come ambiti di fascia B Ambiti normativi di fascia A AMBITO AMBITO NORMATIVO AA AA Figura 2 Soglie di pericolosità relativa in termini di tirante idrico h 200 condizionato alla velocità della corrente V 200 per la definizione degli ambiti normativi in fascia B. Tirante idrico T200 (m) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 AMBITO NORMATIVO BO B0 Ambiti normativi di fascia B AMBITO BB NORMATIVO BB 0 0 0,5 1 1,5 2 Velocità T50 (m/s) 2, ,5 1 1,5 2 Velocità T200 (m/s) 2,5 Pagina 5 di 6
8 Allegato 2 alla DGR 1532/2005 Nel caso si disponga di studi idraulici di supporto caratterizzati da un minor grado di approfondimento della modellistica matematica, ma comunque con caratteristiche di sufficiente approfondimento, tali da permettere l individuazione dell entità dei tiranti idrici massimi all interno delle aree inondabili stesse, e purché una valutazione, anche di massima, permetta di garantire che non vi si possano realizzare velocità elevate -in particolare significativamente superiori a circa 2 m/s- si può procedere alla redazione della carta degli ambiti normativi classificando le zone A0 e le zone B0 quali quelle in cui si verifichino valori dei tiranti massimi, rispettivamente 50ennali e 200ennali inferiori a 0,30m, soglia che sostituisce quindi, in questa fattispecie, le soglie di cui alle precedenti fig. 1 e 2 La metodologia è graficamente sintetizzata nello schema seguente. metodologia standard, in assenza di studi di dettaglio metodologia DGR 250/05, in presenza di studi di dettaglio FASCIA A Ambito AA Soglie fig.1 Aree A0 Ambito BB So glie fig.2 FASCIA B Ambito B0 So glie fig.2 Figura 3. Schema della individuazione cartografica degli ambiti normativi in funzione della pericolosità relativa delle fasce di inondabilità Pagina 6 di 6
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