Art. 1 OGGETTO. Art. 2 SOGGETTI ISCRIVIBILI



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Transcript:

REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: MODALITA PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE. REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. DEL Art. 1 Oggetto Art. 2 Soggetti iscrivibili Art. 3 Procedure di iscrizione Art. 4 Durata del procedimento di iscrizione Art. 5 Sospensione dei termini Art. 6 Comunicazioni delle modifiche Art. 7 Cancellazione Art. 8 Revisione Art. 9 Altre attività di controllo Art. 10 Ricorsi Art. 11 Interventi di sostegno all Associazionismo di Promozione Sociale. Art. 1 OGGETTO 1. Il presente Regolamento attua il comma 2 dell art. 6 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, di seguito chiamata legge, recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10". 2. Esso definisce relativamente al Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale i criteri, le modalità e le procedure per l iscrizione, la cancellazione e la revisione. 3. L iscrizione nel Registro delle Associazioni di promozione sociale è incompatibile con l iscrizione al registro del volontariato di cui alla L.R. 2 settembre, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26). 4. L iscrizione nel Registro di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Art. 2 SOGGETTI ISCRIVIBILI 1. I soggetti iscrivibili al Registro Provinciale sono le associazioni di promozione sociale, costituite ed operanti da almeno un anno, aventi sede legale ed operatività nel territorio della Provincia di Forlì- Cesena, non aventi rilevanza regionale ai sensi dell art. 4, comma 3 della L.R. n.34/02. 2. Sono esclusi i soggetti di cui all art. 2, comma 2 della legge: Partiti politici; Organizzazioni sindacali; Associazioni di datori di lavoro; Associazioni professionali e di categoria; Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati; Circoli privati; Associazioni che dispongono direttamente o indirettamente limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all ammissione degli

associati, non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale; Associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 3. Ai fini dell iscrizione sono considerate associazioni di promozione sociale le persone giuridiche che presentano i requisiti formali e sostanziali di cui agli artt. 2 e 3 della Legge, in relazione a: A) Forma giuridica: Ai fini dell applicazione del presente Regolamento la scrittura privata avente data certa è la forma minima del contratto di associazione; La data certa del contratto associativo o di una sua variazione, attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò, può risultare dallo stesso contratto o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. registrazione all Ufficio delle Entrate, o attribuzione del Codice Fiscale); Le associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale devono quindi essere costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che prevede espressamente i requisiti di cui all art. 3 della Legge; Ogni variazione statutaria deve avere la stessa forma dello statuto e, per essere sussistente e opponibile ai terzi ai fini dell applicazione della legge e del presente Regolamento, deve essere comunicata alla Provincia entro 45 giorni dalla sua formalizzazione. La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione dal Registro. B) Fini dell associazione: Le associazioni di promozione sociale devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale, indicate all art. 2 della Legge; L assenza di fini di lucro è intesa come divieto di ripartire gli utili tra gli associati, anche in forme dirette o differite, con i conseguenti obblighi di reinvestire l eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale. C) Attività dell associazione: Il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo componente; L attività deve essere svolta in modo continuativo, rivolta a favore degli associati e di terzi, prestata in modo prevalente in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. L associazione può avvalersi, in casi di "particolare necessità" di personale retribuito (autonomo o dipendente), anche ricorrendo ai propri associati. D) - Statuto: Nello statuto devono essere espressamente previsti i requisiti indicati all articolo 3 della Legge, in particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell associazione. A tale fine valgono i principi che seguono: All associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie; I soci possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, o esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l associazione si propone; L Assemblea, che statutariamente rappresenta la base associativa, è il soggetto sovrano in

quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In essa ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo; Alla base associativa sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (non sono ammessi meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell associazione e devoluzione del patrimonio residuo; Per la validità delle determinazioni di tale organo vale il principio di maggioranza, con differenziazione dei quorum (costitutivi e deliberativi) nelle assemblee straordinarie rispetto a quelle ordinarie. Per la deliberazione di scioglimento si applicano per analogia le disposizioni del Codice Civile previste per le associazioni riconosciute. Art. 3. PROCEDURE DI ISCRIZIONE 1. La domanda di iscrizione al Registro Provinciale (Allegato A ), sottoscritta dal legale rappresentante dell Associazione ed in regola con la normativa in materia di bollo, deve essere indirizzata al Presidente dell Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena. 2. Copia della domanda va inoltrata anche al Comune ove ha sede legale l Associazione per l espressione del parere preventivo sull iscrivibilità. Il parere del Comune in merito all operatività dell associazione sul territorio, è obbligatorio, ma non vincolante e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine inutilmente, la Provincia può procedere all iscrizione prescindendone. I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati in difformità dal parere del Comune dovranno essere motivati. 3. Per le associazioni già iscritte ai registri comunali il parere del Comune s intende favorevole ed è sostituito dalla copia della determinazione di iscrizione al registro comunale. 4. La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell Associazione: atto costitutivo e statuto; elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative; copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione (non necessaria per le associazioni già iscritte al registro comunale); relazione dettagliata sull attività svolta dall associazione da cui risulti almeno: a) fini di promozione sociale dell associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire; b) almeno un anno di attività effettiva; scheda riportante i dati dell associazione (Allegato B ). 5. Le sezioni locali di associazioni iscritte al registro regionale o nazionale debbono comunque presentare la domanda ed essere sottoposte all istruttoria prevista dal presente Regolamento. Debbono inoltre allegare dichiarazione dell organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell ambito dell organizzazione nazionale e regionale o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata. Art. 4 DURATA DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE 1. Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini. 2. Il responsabile del procedimento, entro i termini sopraindicati, verifica il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed agli artt. 2 e 3 della Legge. 4. Entro trenta giorni dall assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle Associazioni

interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione. A quest ultima va trasmesso anche copia della scheda Allegato B relativa ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte. Art 5 SOSPENSIONE DEI TERMINI 1. I termini del procedimento possono essere sospesi nella fase istruttoria quando: si rende necessaria l acquisizione di documentazione integrativa da parte dell associazione richiedente; ne faccia richiesta l associazione stessa per esigenze documentate. Art. 6 COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE 1. Le associazioni iscritte al Registro sono tenute a comunicare: a) le modifiche dell atto costitutivo e/o dello statuto; b) il trasferimento della sede legale; c) il cambiamento del legale rappresentante; d) la deliberazione di scioglimento. 2. La mancata comunicazione, nonostante diffida, di tali variazioni comporta la cancellazione dal Registro, previa valutazione delle motivazioni. Art. 7 CANCELLAZIONE 1. La cancellazione dal Registro Provinciale è disposta dal Dirigente con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall assunzione alla Regione, all associazione interessata ed al Comune ove essa ha sede. 2. Cause della cancellazione sono: richiesta della stessa associazione iscritta; riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell attività o nell utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine di giorni 15, per il ripristino delle condizioni necessarie; mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida e concessione di un termine di 15 giorni; mancata comunicazione delle modifiche di cui all art. 6 del presente Regolamento, nonostante diffida. Art. 8 REVISIONE 1. Il Registro Provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti delle iscrizione. 2. Fatto salvo quanto previsto dall art. 22, commi 1,3 e 4 della legge, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall anno 2006 con modalità che verranno disposte dalla Provincia, che darà comunicazione dell esito alla Regione. Art. 9

ALTRE ATTIVITA DI CONTROLLO 1. Anche al di fuori delle modalità previste all'art. 9, la Provincia si riserva di chiedere alle associazioni dati informativi inerenti: a) La coerenza dell'attività svolta con lo status di associazione di promozione sociale; b) Le modalità di utilizzo delle forme di sostegno eventualmente ricevute; c) Altre informazioni che di volta in volta dovessero rendersi necessarie ad adempiere ai compiti in capo alla Provincia previsti dalla Legge. 2. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino difformità insanabili, l'amministrazione provvede alla cancellazione dal Registro. Art. 10 RICORSI 1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide entro sessanta giorni. Art. 11 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE 1. La Provincia può concedere alle associazioni iscritte nel registro, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, spazi e attrezzature di sua proprietà o a sua disposizione. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni alle condizioni di cui all art. 8-comma 3- della Legge. Può altresì valutare l opportunità di sostenere finanziariamente l azione delle stesse associazioni, compatibilmente alle risorse disponibili. 2. Attraverso i contributi finanziari assegnati dalla Regione, la Provincia sostiene piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte al registro. 3. La Provincia può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi.

Allegato A (domanda per l iscrizione al Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale da redigersi in carta bollata o regolarizzata mediante l apposizione di marca da bollo da 14, 62) - Al signor Presidente della Provincia di Forlì-Cesena - Al signor Sindaco del Comune di. Il/La sottoscritto/a. nato/a a. il / / e residente a in via n. in qualità di presidente (o legale rappresentante) dell associazione (indicare la denominazione per esteso oltre alla eventuale sigla).. avente sede in Via Comune di. Provincia di Forlì-Cesena tel.fax. Cod. fisc.. CHIEDE e-mail. che la stessa sia iscritta nel Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002 n.34. A tal fine allega alla presente istanza: 1. Copia dell Atto costitutivo e dello Statuto; 2. Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative; 3. Relazione dettagliata sull attività svolta dall associazione da cui risultino: I fini di promozione sociale e le modalità attraverso cui si intendono perseguire; (solo nel caso in cui l'associazione si avvalga di lavoratori retribuiti) la motivazione di tale necessità; 4. Scheda riassuntiva dei dati (modello Allegato B); 5. Fotocopia della ricevuta del Comune in cui l associazione ha sede, di consegna della documentazione; 6. (Solo per le sezioni locali di associazioni nazionali o regionali) - documentazione dell organo centrale competente che attesta l autonomia della sezione stessa nell ambito dell associazione nazionale o regionale. Precisa altresì che: a) è consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa"; b) che tutte le notizie ed i dati indicati nella presente domanda e negli allegati alla stessa corrispondono al vero. Per eventuali comunicazioni rivolgersi al/alla sig. (indicare nominativo e recapito telefonico di un referente) Data... Il Presidente (o il legale rappresentante)

Allegato B REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ** Scheda riassuntiva dati ** Denominazione dell Associazione (per esteso compresa eventuale sigla) Via Tel. / Comune Prov. E-mail Presidente/legale rappresentante Data di costituzione formale dell Associazione Anno di inizio dell attivita effettiva Natura giuridica: Associazione con personalità giuridica Associazione senza personalità giuridica Forma di costituzione: Associazione costituita con scrittura privata con data certa Associazione costituita con scrittura privata registrata Associazione costituita con atto notarile Sezione locale di Associazione naz.le / reg.le (specificare quale) Eventuali strutture gestite (numero e tipologia) Descrizione sintetica dell attività svolta (N.B. Questa descrizione sintetica NON SOSTITUISCE la relazione sull'attività svolta) Totale aderenti all Associazione: Persone fisiche n Associazioni n Aderenti che svolgono attività effettiva n

Eventuale personale dipendente: Soci n Non soci n Eventuali lavoratori autonomi n Dichiaro che l Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati; si può avvalere in caso di particolare necessità di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati. (art. 2 ultimo comma LR 34/02). Data Il Presidente (o il legale rappresentante)