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Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 257 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 23 settembre 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2016/1703 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 28 ( 1 )... 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1704 della Commissione, del 22 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli... 8 Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea, del 9 setttembre 2016, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)... 10 DECISIONI Decisione (UE, Euratom) 2016/1706 del Consiglio, di comune accordo con il presidente della Commissione, del 19 settembre 2016, relativa alla nomina di un membro della Commissione europea... 12 Decisione (UE) 2016/1707 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Eesti Pank... 13 Decisione (UE) 2016/1708 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania... 15 Decisione (UE) 2016/1709 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese 16 ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE (segue) Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche Rettifica del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004)... 17

23.9.2016 L 257/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2016/1703 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 28 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ( 1 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ( 2 ) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. (2) Il 18 dicembre 2014 l'international Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato, con il titolo Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento, alcune modifiche all'international Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato, all'ifrs 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità e al Principio contabile internazionale (IAS) 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Le modifiche mirano a precisare i requisiti per la contabilizzazione delle entità d'investimento e a prevedere esenzioni in situazioni particolari. (3) Le modifiche all'ifrs 10 contengono riferimenti all'ifrs 9 che al momento non possono essere applicati poiché l'ifrs 9 non è stato adottato dall'unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'ifrs 9 di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe essere letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. (4) La consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche agli IFRS 10 e 12 e allo IAS 28 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, ( 1 ) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

L 257/2 23.9.2016 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato: a) l'international Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; b) l'ifrs 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; c) il Principio contabile internazionale (IAS) 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. 2. Qualsiasi riferimento all'ifrs 9 di cui all'allegato del presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Articolo 2 Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 o gennaio 2016 o successivamente. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

23.9.2016 L 257/3 ALLEGATO Entità d'investimento: Applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 28) Modifiche allo IFRS 10 Bilancio consolidato I paragrafi 4 e 32 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 4 A-4B. I paragrafi 31 e 33 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura. AMBO DI APPLICAZIONE 4. Un'entità che è una controllante deve presentare il bilancio consolidato. Il presente IFRS si applica a tutte le entità, a eccezione dei seguenti casi: a) una entità controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se soddisfa tutte le seguenti condizioni: i) è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato; ii) i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); iii) non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e iv) la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il presente IFRS. b) [soppresso] c) [soppresso] 4 A Il presente IFRS non si applica ai piani per benefici successivi al rapporto di lavoro o agli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti. 4B Una controllante che è un'entità d'investimento non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se deve valutare tutte le proprie controllate al fair value rilevato a conto economico, in conformità al paragrafo 31 del presente IFRS. ENTÀ D'INVESTIMENTO: ECCEZIONE AL CONSOLIDAMENTO 31. Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo 32, un'entità d'investimento non deve consolidare le proprie controllate, o applicare l'ifrs 3, quando ottiene il controllo di un'altra entità. Una entità d'investimento deve invece valutare un investimento in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all'ifrs 9. 32. Nonostante quanto previsto al paragrafo 31, se una entità d'investimento possiede una controllata che non è essa stessa un'entità d'investimento e i cui principali scopi e attività sono la fornitura di servizi collegati alle attività d'investimento dell'entità d'investimento (cfr. paragrafi B85C B85E), deve consolidarla in conformità ai paragrafi 19 26 del presente IFRS e applicare le disposizioni dell'ifrs 3 all'acquisizione di tale controllata.

L 257/4 23.9.2016 33. Una controllante di una entità d'investimento deve consolidare tutte le entità che controlla, incluse quelle controllate attraverso una entità d'investimento controllata, a meno che la controllante non sia essa stessa una entità d'investimento. Nell'Appendice B sono modificati i paragrafi B85C e B85E. I paragrafi B85 A B85B e B85D non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura. DETERMINARE SE UN'ENTÀ È UN'ENTÀ D'INVESTIMENTO B85 A Nel determinare se è un'entità d'investimento, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze, inclusi il proprio scopo e la propria struttura. Un'entità che possiede i tre elementi della definizione di entità d'investimento illustrati nel paragrafo 27 è una entità d'investimento. I paragrafi B85B B85M descrivono più dettagliatamente gli elementi della definizione. Finalità commerciale B85B La definizione di entità d'investimento richiede che la finalità commerciale dell'entità debba essere unicamente quella di investire i fondi ai fini della rivalutazione del capitale, dei proventi degli investimenti (quali dividendi, interessi o canoni di locazione) o di entrambi. I documenti che descrivono gli obiettivi degli investimenti dell'entità, come il documento d'offerta, le pubblicazioni distribuite dall'entità e altri documenti aziendali o partecipativi, forniscono solitamente indicazioni sulla finalità commerciale di un'entità d'investimento. Ulteriori indicazioni possono derivare dal modo in cui l'entità si presenta a terzi (come i potenziali investitori o le potenziali partecipate); per esempio, un'entità può presentare la propria finalità commerciale come quella di effettuare investimenti a medio termine con l'obiettivo di rivalutare il capitale. Al contrario, un'entità che si presenta come un investitore il cui obiettivo è quello di sviluppare, produrre o commercializzare congiuntamente prodotti con le proprie partecipate ha una finalità commerciale che non è conforme a quella di un'entità d'investimento, in quanto l'entità percepirà proventi dalle attività di sviluppo, produzione o commercializzazione oltre che da quella di investimento (cfr. paragrafo B85I). B85C Un'entità d'investimento può offrire servizi collegati alle attività di investimento (per esempio, servizi di consulenza agli investimenti, gestione degli investimenti, assistenza agli investimenti e servizi amministrativi) a terzi, oltre che ai propri investitori, direttamente o attraverso una controllata; ciò vale anche se tali attività sono rilevanti per l'entità, purché l'entità continui a soddisfare la definizione di entità d'investimento. B85D Un'entità d'investimento può anche esercitare le seguenti attività collegate agli investimenti, direttamente o attraverso una controllata, se tali attività sono intraprese al fine di massimizzare il rendimento dell'investimento (rivalutazione del capitale o proventi da investimenti) nelle proprie partecipate e non rappresentano una rilevante attività commerciale distinta o una rilevante fonte di reddito distinta per l'entità d'investimento: a) fornire a una partecipata servizi di gestione e consulenza strategica; e b) fornire a una partecipata un'assistenza finanziaria, come un finanziamento, un impegno di capitale o una garanzia. B85E Se un'entità d'investimento possiede una controllata che non è essa stessa un'entità d'investimento e i cui principali scopi e attività sono la fornitura di servizi o attività collegati alle attività d'investimento dell'entità d'investimento, come quelli descritti nei paragrafi B85C B85D, all'entità o a terzi, essa deve consolidare tale controllata in conformità al paragrafo 32. Se la controllata che fornisce servizi o attività collegati agli investimenti è essa stessa un'entità d'investimento, l'entità d'investimento controllante è tenuta a valutare tale controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità con il paragrafo 31. Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C1D ed è modificato il paragrafo C2 A. DATA DI ENTRATA IN VIGORE C1D Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 4, 32, B85C, B85E e C2 A e ha aggiunto i paragrafi 4 A-4B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

23.9.2016 L 257/5 DISPOSIZIONI TRANSORIE C2 A A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8, quando il presente IFRS è applicato per la prima volta e, qualora successivamente, quando sono applicate per la prima volta le modifiche al presente IFRS Entità d'investimento e Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento, un'entità deve soltanto presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28(f) dello IAS 8 per l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale del presente IFRS (l'«esercizio immediatamente antecedente»). Un'entità può anche presentare tali informazioni per l'esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo. Modifiche allo IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità Il paragrafo 6 è modificato. AMBO DI APPLICAZIONE 6. Il presente IFRS non si applica a: a) b) bilanci separati di un'entità a cui si applica lo IAS 27 Bilancio separato. Tuttavia,: c) i) se un'entità detiene partecipazioni in entità strutturate non consolidate e redige unicamente il bilancio separato, nel redigere tale bilancio separato deve applicare le disposizioni dei paragrafi 24 31; ii) un'entità d'investimento che redige un bilancio in cui tutte le sue controllate sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il paragrafo 31 dell'ifrs 10 è tenuta a presentare l'informativa relativa alle entità d'investimento richiesta dal presente IFRS; nell'appendice C è aggiunto il paragrafo C1C. DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSORIE C1C Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. Modifiche allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture I paragrafi 17, 27 e 36 sono modificati e i paragrafi 36 A e 45D sono aggiunti. I paragrafi 26 e 35 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.

L 257/6 23.9.2016 Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto 17. Una entità non è tenuta ad applicare il metodo del patrimonio netto a una propria partecipazione in una società collegata o in una joint venture se l'entità è una controllante esente dalla redazione del bilancio consolidato in base all'esenzione dall'ambito di applicazione di cui al paragrafo 4(a) dell'ifrs 10 ovvero se ricorrono tutte le condizioni seguenti: a) l'entità è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione; b) i titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); c) l'entità non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; d) la capogruppo o una controllante intermedia dell'entità redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con l'ifrs 10. Procedure relative al metodo del patrimonio netto 26. Gran parte delle procedure che sono appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono similari alle procedure di consolidamento descritte nello IFRS 10. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l'acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un'acquisizione di una partecipazione in una società collegata o in una joint venture. 27. La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata o in una joint venture è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in quella collegata o joint venture, direttamente o indirettamente attraverso la capogruppo e le sue controllate. Le partecipazioni nella collegata o nella joint venture detenute da altre collegate o da joint venture del gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata o una joint venture possiede controllate, collegate o joint venture, l'utile (perdita) d'esercizio, le altre componenti di conto economico complessivo e le attività nette considerate nell'applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata o della joint venture (inclusa la quota di pertinenza dell'utile (perdita) d'esercizio, delle altre componenti di conto economico complessivo e attività nette delle proprie società collegate e joint venture), dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi (cfr. paragrafi 35 e 36 A). 35. Il bilancio della entità deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari. 36. Ad eccezione di quanto descritto al paragrafo 36 A, se una società collegata o una joint venture adotta principi contabili diversi da quelli della entità per operazioni e fatti analoghi in circostanze similari, devono essere effettuate rettifiche per rendere i principi contabili della società collegata o della joint venture conformi a quelli della entità nel caso in cui il bilancio della società collegata o della joint venture è utilizzato dalla entità nell'applicazione del metodo del patrimonio netto. 36 A Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se un'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una partecipazione in una società collegata o joint venture che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del patrimonio netto l'entità può prendere in considerazione la valutazione al fair value applicata da tale entità di investimento collegata o joint venture alle partecipazioni in società controllate dell'entità di investimento collegata o della joint venture.

23.9.2016 L 257/7 DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSORIE 45D Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 17, 27 e 36 e ha aggiunto il paragrafo 36 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

L 257/8 23.9.2016 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1704 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. ( 2 ) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

23.9.2016 L 257/9 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 MA 147,7 ZZ 147,7 0707 00 05 TR 116,3 ZZ 116,3 0709 93 10 TR 133,0 ZZ 133,0 0805 50 10 AR 92,1 CL 109,2 MA 81,7 TR 117,6 UY 106,4 ZA 117,9 ZZ 104,2 0806 10 10 TR 129,3 ZA 80,3 ZZ 104,8 0808 10 80 AR 195,9 BR 97,9 CL 137,2 NZ 130,9 ZA 105,7 ZZ 133,5 0808 30 90 CL 126,9 CN 73,2 TR 134,3 ZA 155,4 ZZ 122,5 0809 30 10, 0809 30 90 TR 129,2 ZZ 129,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

L 257/10 23.9.2016 REGOLAMENTO (UE) 2016/1705 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 9 setttembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1, visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ( 1 ), considerando quanto segue: (1) Al fine di escludere le passività interbancarie dall'aggregato soggetto a riserva, ogni detrazione forfettaria applicabile alle passività con scadenza fino a due anni rientranti nella categoria dei titoli di debito dovrebbe essere determinata sulla base di un macrocoefficiente relativo all'intera area dell'euro, ottenuto come rapporto tra: a) l'ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi, nonché dalla BCE e dalle banche centrali nazionali partecipanti e b) l'ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi. Il metodo di applicazione della detrazione forfettaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) ( 2 ) dovrebbe essere chiarito ulteriormente. (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche Il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue: 1) l'articolo 3 è modificato come segue: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'aggregato soggetto a riserva di un'istituzione comprende le seguenti passività, come definite nel quadro delle segnalazioni della BCE di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/33) (*) risultanti dalla raccolta di fondi: a) depositi; e b) titoli di debito emessi. Se un'istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell'aggregato soggetto a riserva. 2. Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva: a) passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3; e b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante. (*) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»; ( 1 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

23.9.2016 L 257/11 b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis Per la categoria di passività «depositi» di cui al paragrafo 1, lettera a), l'esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata nel modo di seguito indicato: l'istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l'importo per il quale vi è prova è dedotto dall'aggregato soggetto a riserva. Per la categoria di passività «titoli di debiti emessi» di cui al paragrafo 1, lettera b), l'esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata deducendo un importo dall'aggregato soggetto a riserva nel modo di seguito indicato: a) l'istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l'importo per il quale vi è prova è dedotto dall'aggregato soggetto a riserva; b) ove l'istituzione non sia in grado di fornire alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all'ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno scadenza originaria fino a due anni.»; 2) nell'intero regolamento sono soppresse le parole «relative alle statistiche monetarie e bancarie». Articolo 2 Disposizioni finali Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2016. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati. Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 settembre 2016. Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario DRAGHI

L 257/12 23.9.2016 DECISIONI DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1706 DEL CONSIGLIO, di comune accordo con il presidente della Commissione, del 19 settembre 2016 relativa alla nomina di un membro della Commissione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 246, secondo comma, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ), considerando quanto segue: (1) Il 23 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2014/749/UE ( 2 ) recante nomina della Commissione europea per il periodo fino al 31 ottobre 2019. (2) Con lettera del 25 giugno 2016, il sig. Jean-Claude JUNCKER, presidente della Commissione, ha informato il Consiglio che il sig. Jonathan HILL ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione con effetto dalla mezzanotte del 15 luglio 2016. (3) A norma dell'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie deve essere coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità. (4) È pertanto opportuno procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Di comune accordo con il sig. Jean-Claude JUNCKER, presidente della Commissione, il Consiglio nomina il sig. Julian KING membro della Commissione per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 ottobre 2019. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2016 Per il Consiglio Il presidente M. LAJČÁK ( 1 ) Parere del 15 settembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) GU L 311 del 31.10.2014, pag. 36.

23.9.2016 L 257/13 DECISIONE (UE) 2016/1707 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2016 che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Eesti Pank IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 27.1, vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 14 luglio 2016, al Consiglio dell'unione europea sui revisori esterni della Eesti Pank (BCE/2016/20) ( 1 ), considerando quanto segue: (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono essere sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE. (2) Il mandato dei revisori esterni della Eesti Pank è giunto a scadenza a seguito dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2015. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2016. (3) La Eesti Pank ha selezionato KPMG Baltics OÜ quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020. (4) Il Consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di KPMG Baltics OÜ a revisore esterno della Eesti Pank per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020. (5) In seguito alla raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE, à opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ( 2 ), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 17 è sostituito dal seguente: «17. KPMG Baltics OÜ è approvata come revisore esterno della Eesti Pank per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. ( 1 ) GU C 266 del 22.7.2016, pag. 1. ( 2 ) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).

L 257/14 23.9.2016 Articolo 3 La BCE è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016 Per il Consiglio Il presidente I. KORČOK

23.9.2016 L 257/15 DECISIONE (UE) 2016/1708 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2016 relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 305, vista la proposta del governo tedesco, considerando quanto segue: (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ( 1 ), (UE) 2015/190 ( 2 ) e (UE) 2015/994 ( 3 ), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è diventato vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Peter FRIEDRICH, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: sig. Guido WOLF, Minister der Justiz und für Europa des Landes Baden-Württemberg. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016 Per il Consiglio Il presidente I. KORČOK ( 1 ) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42). ( 2 ) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25). ( 3 ) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

L 257/16 23.9.2016 DECISIONE (UE) 2016/1709 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2016 relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 305, vista la proposta del governo portoghese, considerando quanto segue: (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ( 1 ), (UE) 2015/190 ( 2 ) e (UE) 2015/994 ( 3 ), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. José Luís PEREIRA CARNEIRO, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: sig. Luís Miguel DA SILVA MENDONÇA ALVES, presidente da Câmara de Caminha. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016 Per il Consiglio Il presidente I. KORČOK ( 1 ) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42). ( 2 ) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25). ( 3 ) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

23.9.2016 L 257/17 RETTIFICHE Rettifica del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti ( L 104 dell'8 aprile 2004) Allegato VIII, pag. 35: La figura 5 è sostituita dalla seguente: «Figura 5 Apparecchiatura per «stripping» gassoso»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica) ISSN 1725-258X (edizione cartacea) Ufficio delle pubblicazioni dell Unione europea 2985 Lussemburgo LUSSEMBURGO