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Autorità Idrica Toscana AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (UFFICIO AUA) PROCEDURA AIT PER IL RILASCIO DEI PARERI AUA, AIA E PER LE MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO RILASCIATE PRECEDENTEMENTE ALL ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA AUA 1

1. OGGETTO... 3 2. RIFERIMENTI NORMATIVI... 3 3. PROCEDURA RILASCIO DEL PARERE AUA... 4 4. MODALITA RILASCIO DEL PARERE AIA... 6 5. VARIAZIONI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO... 7 2

1. OGGETTO La presente procedura definisce le modalità con le quali l Autorità Idrica Toscana (AIT) rilascia i pareri di competenza nei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in materia di autorizzazione degli scarichi di acque reflue urbane, industriali o meteoriche contaminate nelle fognature pubbliche di competenza del Servizio Idrico Integrato (SII) nei Comuni appartenenti all ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato come definito all art. 2 della L.R. 69/2011, che comprende l intera circoscrizione del territorio regionale. Vengono altresì definite procedure unificate su tutto il territorio di competenza dell AIT relativamente alle modifiche non sostanziali delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura che sono state rilasciate presso le sei Conferenze Territoriali precedentemente all entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 di istituzione dell AUA. La definizione di un unica procedura in materia di AUA, di AIA e di modifica alle autorizzazioni allo scarico pre-aua si rende necessaria a seguito del Decreto D.G. n. 13/2014 con cui è stata approvata la riorganizzazione degli uffici dell AIT che prevede dal 1 aprile 2014 la costituzione di un ufficio AUA unico per tutto il territorio regionale quale titolare del rilascio dei pareri di competenza AIT nell ambito dei più ampi procedimenti di AUA (previsti dal D.P.R. 59/2013 e attribuiti dallo stesso alla competenza delle Province), [ ] con lo scopo di riunire in questo Ufficio le competenze e le procedure in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scarico fino ad oggi ripartire e diversificate in ogni singola Conferenza Territoriale. In particolare, rispetto alla precedente, la nuova organizzazione prevede una riduzione del personale AIT assegnato all ufficio AUA in ragione del fatto che con l entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 l Autorità Idrica Toscana non rappresenta più il soggetto responsabile del procedimento autorizzativo, bensì un soggetto competente in materia ambientale. Ciò detto, la presente procedura è volta alla semplificazione e allo snellimento delle attività di rilascio dei pareri da parte dell AIT, nel rispetto della normativa vigente e dei rispettivi ruoli di tutti i soggetti coinvolti. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI La disciplina normativa precedente all entrata in vigore dell AUA prevedeva la responsabilità dell AIT nel rilascio dell autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali, urbane e meteoriche contaminate in pubblica fognatura. Di seguito si richiamano i principali riferimenti normativi: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.: Norme in materia ambientale (artt. da 124 a 127); L.R. Toscana 31 maggio 2006 n. 20 e s.m.i.: Norme per la tutela delle acque dall inquinamento, che attribuisce all AIT la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico reflue industriali ed urbane (art. 5 comma 2), nonché delle acque di prima pioggia e di acque meteoriche contaminate 3

(art. 8, comma 3), in pubblica fognatura nera o mista; D.P.G.R. Toscana 8 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i.: Regolamento di attuazione della L.R. 31/05/06 n. 20, Norme per la tutela delle acque dall inquinamento. La disciplina dell AUA è stata introdotta dal D.P.R. 59/2013 attuativo dell art. 23 della Legge 35/2012 recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Dalla data del 13 giugno 2013 di entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 è vigente l AUA quale provvedimento rilasciato dal SUAP in sostituzione degli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione di natura ambientale elencati all art. 3 comma 1 del D.P.R., tra i quali l autorizzazione allo scarico definita dal D. Lgs. 152/2006 (art. 3, comma 1, lett. a). Sono tenuti alla presentazione della domanda tutti i soggetti che necessitino dei titoli di cui all art. 3 comma 1 del D.P.R. e che non rientrino nei procedimenti di AIA (D.Lgs. 152/2006, Tit. III bis), o per i quali la normativa vigente non preveda il rilascio di tali titoli entro le procedure di VIA (art. 1). Oltre al SUAP cui compete il rilascio del provvedimento finale di AUA, il D.P.R. 59/2013 individua le seguenti amministrazioni coinvolte nel procedimento (art. 2, comma 1): b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive [ ]; c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. Nei procedimenti di rilascio e rinnovo dell AUA come descritti agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 59/2013 l AIT, secondo le nuove definizioni, passa da essere l autorità competente al rilascio dell autorizzazione pre-aua (cfr. LR 20/2006, art. 5, comma 2) a essere un soggetto competente in materia ambientale tenuto a fornire alla nuova Autorità competente, ovvero la Provincia, un parere endoprocedimentale relativo allo scarico in pubblica fognatura nera o mista. 3. PROCEDURA DI RILASCIO DEL PARERE AUA La domanda di AUA viene presentata al SUAP che la trasmette immediatamente a tutti i soggetti competenti e ne verifica, in accordo con la Provincia, la correttezza formale (art. 4 D.P.R. 59/2013). Nel caso in cui il SUAP non trasmetta la pratica a Gestore e/o ARPAT, l AIT provvede ad inoltrarla per conto del SUAP, pur sollecitando quest ultimo ad un prossimo coinvolgimento diretto di tutti i soggetti ai fini del rispetto dei tempi del procedimento. In generale il Gestore del SII coinvolgerà, se necessario, eventuali Gestori diversi di impianti/fognature dandone opportuna comunicazione a SUAP, Provincia e AIT. La somma dovuta al momento della presentazione dell AUA per il rilascio del parere da parte dell AIT è pari a 100 euro. L attestazione di pagamento deve essere presentata al SUAP al momento della domanda, o in ogni caso prima del rilascio dell AUA in quanto condizione di procedibilità della domanda stessa, secondo le modalità di pagamento previste dall AIT. 4

Eventuali ulteriori somme previste per la copertura delle spese occorrenti per l effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari al rilascio del parere di competenza saranno stabilite dal soggetto tecnico (Gestore/ARPAT) e comunicate dallo stesso al soggetto richiedente tramite il SUAP. Di seguito vengono stabilite le principali attività dell AIT per il rilascio del parere di competenza all interno del procedimento di AUA. Si precisa che tutte le tempistiche individuate nella procedura sono da considerarsi al netto di eventuali periodi sospensivi disposti dal SUAP e/o Provincia. - Ricezione della pratica: l AIT riceve al proprio protocollo la pratica di AUA e verifica se l istanza, per quanto di competenza, è relativa a una nuova autorizzazione, oppure a un autorizzazione in essere soggetta a rinnovo (se presentata nell ultimo anno di validità), o a un autorizzazione in essere non soggetta a rinnovo (se presentata nei primi tre anni di validità). - Richiesta integrazioni: entro 20 giorni dalla ricezione della pratica l AIT richiede eventuali integrazioni inerenti aspetti amministrativi del procedimento, rimandando ad ARPAT, Gestore e/o Gestori diversi di richiedere eventuali integrazioni su aspetti tecnici direttamente al SUAP e alla Provincia. - Ricezione pareri : l AIT, al fine del rilascio del parere di competenza, richiede a Gestore e/o Arpat di trasmettere il proprio contributo tecnico secondo quanto di seguito indicato: Nuova autorizzazione: è richiesto il contributo di Gestore e Arpat. Rinnovo autorizzazione vigente: è richiesto il contributo del Gestore. Autorizzazione vigente non soggetta a rinnovo: non è richiesto alcun contributo da parte di AIT a Gestore e ARPAT. L AIT trasmette l autorizzazione vigente alla Provincia e p.c. al Gestore e all ARPAT, fatti salvi eventuali contributi che dovessero essere forniti direttamente da questi alla Provincia. In generale il Gestore del SII acquisisce i contributi tecnici di eventuali Gestori diversi di impianti/fognature recependoli all interno del proprio parere. L AIT richiede a Gestore e/o ARPAT di fornire il proprio contributo tecnico entro 40 giorni dalla ricezione della pratica trasmessa dal SUAP. Nel caso particolare di convocazione di Conferenza dei Servizi da parte di SUAP o Provincia, a meno di particolare complessità che rendano opportuna la partecipazione dell AIT secondo quanto valutato di volta in volta dal responsabile dell ufficio, l Autorità richiede a Gestore e/o ARPAT di: trasmettere il contributo in tempi utili per l espressione del parere AIT precedentemente alla conferenza, o in alternativa sentiti Provincia e/o SUAP - di partecipare alla conferenza, così da consentire all AIT di trasmettere il proprio parere non appena ricevuto il relativo verbale. - Sollecito pareri: nel caso in cui l AIT non riceva il contributo tecnico del Gestore e/o dell Arpat decorsi 50 giorni dalla ricezione della pratica, l AIT li sollecita formalmente. - Richiesta Conferenza dei Servizi: nel caso in cui l AIT non riceva il contributo tecnico del Gestore e/o dell Arpat decorsi 60 giorni dalla ricezione della pratica, richiede al SUAP e/o alla Provincia la convocazione di una Conferenza dei servizi entro 10 giorni dalla richiesta. 5

- Rilascio parere: acquisiti i contributi del Gestore e di Arpat, l AIT rilascia, tempestivamente e comunque entro 80 giorni dalla ricezione della pratica, il proprio parere trasmettendolo alla Provincia e p.c. al Suap, al Gestore e all Arpat. Di seguito vengono schematizzate le tre tipologie di endoprocedimento per il rilascio del parere sull istanza di AUA: Sollecito parere 50 g Richiesta CdS 60 g IIsst I taannzzaa AAUAA ppeerr nnuuoovvaa aauut toorri iizzzzaazzi iioonnee aal lll lloo ssccaarri iiccoo AAccqquui iissi iizzi iioonnee ppaarreerree GGeesst toorree ee AARRPPAATT RRi iil llaasscci iioo ppaarreerree AAI IITT Sollecito parere 50 g Richiesta CdS 60 g IIsst I taannzzaa AAUAA ppeerr rri iinnnnoovvoo aauut toorri iizzzzaazzi iioonnee aal lll lloo ssccaarri iiccoo AAccqquui iissi iizzi iioonnee ppaarreerree GGeesst toorree RRi iil llaasscci iioo ppaarreerree AAI IITT IIsst I taannzzaa AAUAA ppeerr aauut toorri iizzzzaazzi iioonnee iinn i ccoorrssoo Neessssuunn ppaarreerree ddaa aaccqquui iissi iirree TTrraassmi iissssi iioonnee aauut toorri iizzzzaazzi iioonnee AAI IITT 4. MODALITA DI RILASCIO DEL PARERE AIA Di seguito vengono stabilite le principali attività dell AIT per il rilascio del parere di competenza all interno del procedimento di AIA. Si precisa che tutte le tempistiche individuate nella presente procedura sono al netto di eventuali periodi sospensivi disposti dalla Provincia. - Ricezione della pratica: appena ricevuta la richiesta di parere da parte della Provincia, l AIT verifica il coinvolgimento del Gestore cui, se non ancora coinvolto, trasmette la pratica con la richiesta di parere. In generale il Gestore del SII richiede il coinvolgimento di eventuali Gestori diversi di impianti/fognature dandone opportuna comunicazione a Provincia e AIT. - Richiesta integrazioni: entro 20 giorni dalla ricezione della pratica l AIT si impegna a richiedere eventuali integrazioni inerenti aspetti amministrativi del procedimento, rimandando al Gestore e/o Gestori diversi di richiedere eventuali integrazioni su aspetti tecnici direttamente alla Provincia. 6

- Ricezione pareri: l AIT richiede al Gestore di acquisire i contributi tecnici di eventuali Gestori diversi di impianti/fognature esprimendosi entro 40 giorni dalla ricezione della pratica. Nel caso particolare di convocazione di conferenza dei servizi da parte della Provincia, a meno di particolare complessità che rendano opportuna la partecipazione dell AIT secondo quanto valutato di volta in volta dal responsabile dell ufficio, l Autorità richiede a Gestore di: trasmettere il proprio contributo in tempi utili per l espressione del parere AIT precedentemente alla conferenza, o in alternativa sentita la Provincia - di partecipare alla conferenza, così da consentire all AIT di trasmettere il proprio parere non appena ricevuto il relativo verbale. - Sollecito pareri: nel caso in cui, decorsi 50 giorni dalla ricezione della pratica il Gestore non abbia trasmesso il proprio contributo, l AIT lo sollecita formalmente. - Rilascio parere: acquisito il contributo del Gestore, l AIT rilascia, tempestivamente e comunque entro 80 giorni dalla ricezione della pratica, il parere e lo trasmette alla Provincia e p.c. al Gestore. Di seguito viene schematizzata la modalità per il rilascio del parere sull istanza di AIA: Sollecito parere 50 g IIsst I taannzzaa AAI IIAA (ssccaarri ( iiccoo iinn i ppuubbbbl lli iiccaa fooggnnaat f tuurraa) ) AAccqquui iissi iizzi iioonnee ppaarreerree GGeesst toorree RRi iil llaasscci iioo ppaarreerree AAI IITT Tale procedura sarà estesa anche nel caso di eventuali ulteriori richieste, da parte di altre Amministrazioni, per il rilascio del parere in merito allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche contaminate nella pubblica fognatura nera o mista (es.: richiesta dalla Provincia nei procedimenti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006). 5. VARIAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO Nel rispetto del D.Lgs. 152/06, art. 124, comma 12, le variazione non sostanziali delle autorizzazioni allo scarico rilasciate dall Autorità secondo la disciplina normativa vigente precedentemente al D.P.R. 59/2013 sono rappresentate dai seguenti casi: a) variazioni della titolarità della Società, del suo legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengano alla natura della Ditta o all identificazione della responsabilità dello scarico (voltura dell Autorizzazione); b) modifiche delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico che non comportino un peggioramento o un incremento rispetto a quanto autorizzato; c) modifiche dell insediamento che genera lo scarico che non incidano sugli impianti di raccolta e trattamento dei reflui; d) due o più delle lettere precedenti. 7

Per le variazioni sopra riportate è richiesta una comunicazione del legale rappresentante da presentare tramite il SUAP ad AIT, ARPAT e Gestore senza necessità di pagamento di oneri all AIT. L AIT prevede un periodo di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale il Gestore, se ritenuto necessario dall analisi della documentazione pervenuta, rilasci il proprio contributo tecnico. Entro 40 giorni dalla ricezione l AIT provvede, nel caso che la variazione presentata non rientri in una delle casistiche sopra riportate, a comunicare al SUAP e p.c. al Gestore e all ARPAT la necessità di presentare la richiesta di AUA. Nel caso invece in cui l AIT verifichi che la variazione presenta caratteristiche non sostanziali, provvede ad archiviare la comunicazione che, passati 40 giorni dalla ricezione, è da ritenersi automaticamente accettata ad integrazione dell autorizzazione in vigente. 8