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REGIONE DEL VENETO Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Treviso Sede Legale via Sant Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 05/06/2014, n. 524 Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R. 29 dicembre 2012, n. 229, coadiuvato da: Direttore amministrativo Direttore sanitario Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - Dott. Oliviero Beni - Dott. Michele Tessarin - Dott. Ubaldo Scardellato ha adottato la seguente deliberazione: 20145512014Delibera: 524/2014 - OGGETTO DGRV N. 2141/2006 GESTIONE "POLO DELLE DISABILITA"' - APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE CON LA COOPERATIVA "ALTERNATIVA" PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' "CASA LE NUVOLE" - ANNI 2014-2017. Delibera: 524/2014-1 Proposta: 551/2014 deliberazione n. 524 del 05/06/2014 pagina 1 di 10

OGGETTO: DGRV N. 2141/2006 GESTIONE "POLO DELLE DISABILITA"' - APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE CON LA COOPERATIVA "ALTERNATIVA" PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' "CASA LE NUVOLE" - ANNI 2014-2017. Relaziona il Dirigente della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali che espone quanto segue: L Azienda ULSS 9, in attuazione dell accordo di programma ex DGRV 2141/2006, a partire dal 1 luglio 2007 ha assunto la titolarità della gestione e la presa in carico della cura e dell assistenza degli ospiti disabili provenienti dall Istituto Gris e accolti nelle strutture afferenti al Polo delle Disabilità, diventato a tutti gli effetti un attività istituzionale dell Azienda. L Azienda ULSS 9, nell ambito di una progettualità complessiva relativa agli ospiti del Polo delle Disabilità, al fine di dare una risposta adeguata ad una parte degli utenti con disabilità fisica e/o psichica che hanno raggiunto una stabilizzazione clinica idonea all inserimento in contesti maggiormente familiari, ha inserito alcuni utenti in Comunità Alloggio per persone con disabilità autorizzate all esercizio e accreditate ai sensi della L.R. 22/2002. In attuazione di quanto sopra l Azienda ULSS 9, a decorrere dal 15.03.2010, ha inserito un nucleo di 12 ospiti con disabilità fisica e/o psichica presso la Comunità Alloggio per persone con disabilità Casa le Nuvole, sita a Ponte di Piave (TV) in via di Mezzo n. 65, ex deliberazione Azienda ULSS 9 n. 556 del 06.05.2010. La Comunità Alloggio Casa le Nuvole, struttura socio-sanitaria di proprietà della Cooperativa Sociale Alternativa, è stata autorizzata all esercizio ex L.R. 22/2002 dal Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione Veneto con il Decreto n. 52 del 28.02.2014, per numero 12 posti letto con i requisiti di unità di offerta: Comunità Alloggio per persone con disabilità. La Cooperativa Alternativa, visto il decreto autorizzativo sopraccitato, è in fase di predisposizione della domanda di accreditamento istituzionale. L Azienda ULSS 9, per garantire la continuità assistenziale degli utenti ospitati presso la Comunità Alloggio Casa le Nuvole, con nota prot. n. 0027768 del 12.03.2014, ha chiesto la disponibilità della Cooperativa Alternativa alla stipula di apposito accordo contrattuale di durata triennale, ex DGRV 1303/2012, con una retta giornaliera pro capite di euro 108,73 (importo comprensivo di IVA al 4%). La Cooperativa Alternativa, con nota prot. n. 27 del 17.03.2014, ha confermato la disponibilità alla stipula di accordo contrattuale per la continuazione dell assistenza ai 12 utenti ospitati presso la Comunità Alloggio Casa le Nuvole. Successivamente, in data 01.04.2014, ha trasmesso il relativo progetto. Per le motivazioni esposte, ai sensi della DGRV 1303/2012, si propone di approvare l accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale Alternativa per l erogazione di prestazioni di assistenza socio sanitaria ai 12 utenti ospitati presso la Comunità Alloggio per persone con disabilità Casa le Nuvole, per una durata triennale 2014-2017, alle condizioni e con le modalità indicate nel testo dell accordo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante. Delibera: 524/2014-2 Proposta: 551/2014 deliberazione n. 524 del 05/06/2014 pagina 2 di 10

IL DIRETTORE GENERALE Vista la relazione del Dirigente della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali e condiviso quanto in essa proposto; Vista l'attestazione con cui il Responsabile della struttura proponente assicura l'avvenuta regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.; Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per le parti di rispettiva competenza; DELIBERA Per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato: 1. di approvare, ai sensi della DGRV 1303/2012, l accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale Alternativa per l erogazione di prestazioni di assistenza socio sanitaria ai 12 utenti ospitati presso la Comunità Alloggio per persone con disabilità Casa le Nuvole, per una durata triennale 2014-2017, alle condizioni e con le modalità indicate nel testo dell accordo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante; 2. di dare atto che il corrispettivo giornaliero per utente, inserito presso la Comunità Alloggio Casa le Nuvole, è pari a euro 108,73 (importo comprensivo di IVA al 4%), per numero 12 utenti; 3. di contabilizzare l importo di euro 380.989,92 relativo al periodo dal 15.03.2014 al 31.12.2014, per il servizio di assistenza socio sanitaria presso la Comunità Alloggio per persone con disabilità Casa le Nuvole, al conto di contabilità generale n. 690711, fondo sanitario e fondo sociale, c.o. 16, del BEP 2014 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 194 del 12.03.2014, con la seguente imputazione di spesa: conto 690711 Fondo Sanitario euro 196.224,00 conto 690711 Fondo Sociale euro 184.765,92 4. di riservarsi di contabilizzare in fase di predisposizione del BEP anni 2015, 2016, 2017 l importo di euro 1.049.027,04 al conto di contabilità generale n. 690711, fondo sanitario e fondo sociale, c.o. 16, ripartito come segue: Anno Fondo Sanitario Fondo Sociale Importo Totale 2015 245.280,00 230.957,40 476.237,40 2016 245.952,00 231.590,16 477.542,16 2017 49.056,00 46.191,48 95.247,48 Delibera: 524/2014-3 Proposta: 551/2014 deliberazione n. 524 del 05/06/2014 pagina 3 di 10

5. di delegare il Dirigente della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali alla sottoscrizione dell atto, il cui schema viene approvato con la presente deliberazione, e alle conseguenti comunicazioni; 6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione. KC/MC Delibera: 524/2014-4 Proposta: 551/2014 deliberazione n. 524 del 05/06/2014 pagina 4 di 10

Deliberazione 05/06/2014, n. 524 Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. Per il parere di competenza: Il Direttore amministrativo - n.ro certificato: 01A1A5832B284E0F Firmatario: Dott. Oliviero Beni Il Direttore sanitario - n.ro certificato: 218819BC92F82C7C Firmatario: Dott. Michele Tessarin Il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - n.ro certificato: 61946EF554E4F170 Firmatario: Dott. Ubaldo Scardellato Il Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti n.ro certificato: 5E8CB703CEEC9684 La presente deliberazione viene: - affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi - inviata in data odierna al Collegio Sindacale Treviso, 09/06/2014 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 342A92108A5CDE43 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/06/2014 Treviso, 06/06/2014 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 342A92108A5CDE43 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione viene inviata a: Uffici/Servizi: Direzione Amministrativa e Programmazione Servizi Sociali Direttore dei Servizi Sociali - DSO Delibera: 524/2014-5 Proposta: 551/2014 deliberazione n. 524 del 05/06/2014 pagina 5 di 10

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA CASA LE NUVOLE TRA L Azienda ULSS 9 con sede legale in Treviso (TV), via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, Codice fiscale e Partita I.V.A. 03084880263, in persona della dott.ssa Marica Costa, in qualità di Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali, delegata dal Direttore Generale giusta deliberazione n. del E La Cooperativa Sociale Alternativa con sede legale in Vascon di Carbonera (TV), via C. Callegari n. 32, Partita I.V.A. 00739410264, legalmente rappresentata dal sig. Antonio Zamberlan, in qualità di Presidente della Cooperativa Ente gestore della struttura socio sanitaria oggetto del presente Accordo PREMESSO CHE La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell area dell integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura; La struttura socio-sanitaria Comunità Alloggio Casa le Nuvole sita in Ponte di Piave (TV), via di Mezzo 65, sulla base dei Decreti del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 242 del 30.08.2012, n. 481 del 06.12.2013 e n. 52 del 28.02.2014, è autorizzata all esercizio: per n. 12 posti letto con i requisiti di Unità di Offerta: Comunità Alloggio per persone con disabilità La Cooperativa Alternativa, visti i decreti autorizzativi sopraccitati, è in fase di predisposizione della domanda di accreditamento istituzionale. L Azienda ULSS 9 intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell unità di offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento. SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premesse Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell art. 17, commi 3 e 5 della L.R. 22/02. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 1 deliberazione n. 524 del 05/06/2014 pagina 6 di 10

Art. 2 Oggetto L Azienda ULSS 9 di Treviso si avvale della Cooperativa Alternativa (da qui in poi denominata Ente gestore) per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria, della seguente unità di offerta: Comunità Alloggio per persone con disabilità Casa le Nuvole : n. 12 posti letto con sede a Ponte di Piave (TV) in via di Mezzo, 65 L Ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento. L Ente gestore, anche in caso di affidamento a soggetti terzi del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente Accordo. Sarà cura dell Ente gestore comunicare all Azienda ULSS 9 l eventuale affidamento di parti del servizio a soggetti terzi. Art. 3 Identificazione del Servizio Definizione: la Comunità Alloggio Casa le Nuvole (da qui in poi denominata Comunità Alloggio) è un servizio che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza presso il nucleo familiare. Finalità: accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma, di pronta accoglienza e/o di accoglienza programmata. Obiettivi generali: il lavoro all interno della Comunità Alloggio è orientato a: rispondere alle esigenze di cura ed assistenza dei disabili ospiti; identificare percorsi di vita per tutti gli ospiti anche fuori dalla Comunità Alloggio attraverso la partecipazione ad attività diurne ed inserimenti lavorativi; evitare la fase di diminuzione delle competenze e delle abilità di ciascun utente in un ottica di progressione e/o mantenimento delle medesime e, ove possibile, di acquisizione di nuove capacità. Art. 4 Tipologia di utenza La Comunità Alloggio Casa le Nuvole accoglie un nucleo di 12 persone con disabilità fisica e/o psichica provenienti dal Polo disabilità dell Azienda ULSS 9 (attuazione accordo di programma DGRV 2141/2006 - ex Istituto Gris). Art. 5 Ammissioni alla Comunità Alloggio La Comunità Alloggio accoglie, come previsto dall art. 4, persone con disabilità fisica e/o psichica provenienti dal Polo disabilità dell Azienda ULSS 9 (attuazione accordo di programma DGRV 2141/2006 - ex Istituto Gris). Eventuali nuovi ingressi verranno autorizzati dalla Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale tenuto conto della lista d attesa appositamente predisposta e compatibilmente con le risorse assegnate annualmente al F.N.A. (fondo della non autosufficienza) Residenzialità Disabili. L accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l accesso. 2 deliberazione n. 524 del 05/06/2014 pagina 7 di 10

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi prolungati di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Gestore della struttura dovrà dare immediata comunicazione all Azienda ULSS 9 (Direzione Distrettuale e Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali). Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie deve essere garantito il trasporto e l accompagnamento, a carico del Gestore della struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito. (D.G.R.V. n. 1411 del 6 settembre 2011). Art. 6 Requisiti organizzativi L Ente gestore si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di affidamento a terzi di parte del servizio. La Comunità Alloggio deve avere una dotazione organica tale da rispettare le esigenze assistenziali degli utenti accolti secondo gli standard previsti dalla DGR n. 84/2007. La presenza del personale indicato va calcolata con contratto di lavoro come da L.R. n. 22/2002 e DGR n. 84/2007; in particolare viene garantita la presenza di: Operatore socio sanitario secondo gli standard della DGR n. 84/2007, il numero di utenti accolti, il livello di gravità ed eventuali aggiornamenti regionali; Educatore professionale animatore secondo gli standard della DGR n. 84/2007. L Ente gestore si impegna inoltre a prevedere la presenza di un Coordinatore, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Coordinatore inoltre rappresenta l interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi socio sanitari distrettuali che hanno in carico gli ospiti della Comunità Alloggio. L Ente gestore assicura la presenza di personale secondo una turnistica che garantisca la copertura durante tutto l arco delle 24 ore. Il personale assegnato deve essere assicurato nella misura prevista rispetto al Funzionigramma e Organigramma, come da standard previsto dalla L.R. n. 22/2002 L Ente gestore assicura il Piano formativo annuale da organizzare in favore del proprio personale. Lo stesso si rende disponibile a valutare la partecipazione del proprio personale all attività di formazione eventualmente organizzata dall Azienda ULSS 9 per personale di profilo pertinente a quello in attività, concordando preventivamente i costi da rimborsare all Azienda ULSS 9. L Ente gestore garantisce l attività di supervisione di gruppo con cadenza almeno mensile per gli operatori che lavorano presso la Comunità Alloggio. L Ente gestore inoltre garantisce la gestione amministrativa e la gestione alberghiera (mensa, trasporto, lavanderia e servizio di pulizia quotidiana ordinaria e straordinaria). L Azienda ULSS 9 assicura l assistenza sanitaria per il tramite degli appositi servizi territoriali. Art. 7 Vigilanza L Azienda ULSS 9 si riserva la facoltà di operare in ogni momento, tramite personale incaricato munito del documento di riconoscimento, ad effettuare opportuni controlli sulla corretta applicazione del contratto, sullo svolgimento delle attività e sulla realizzazione dei progetti personalizzati. L Ente gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste nonché consentire l accesso presso la Comunità Alloggio. 3 deliberazione n. 524 del 05/06/2014 pagina 8 di 10

L Azienda ULSS 9 può, altresì, accedere alla documentazione, e qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti. Art. 8 Aspetti economici L Azienda si impegna a corrispondere alla Cooperativa Alternativa quanto segue: il corrispettivo giornaliero pari a euro 108,73 / utente (importo comprensivo di IVA al 4%), per 12 utenti, per un importo annuale complessivo pari ad euro 476.237,40. L importo complessivo dell affidamento triennale è pari ad euro 1.430.016,96. In caso di assenza per un minimo di 3 giorni consecutivi la quota giornaliera verrà addebitata nella misura del 75% della quota complessiva. L Ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile amministrativa che sarà richiesta dall Azienda ULSS 9. Lo stesso verrà pagato, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza delle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le opportune verifiche, rilevate per iscritto, comporteranno la sospensione dei termini di liquidazione e successivo pagamento. E fatta salva la facoltà dell Azienda ULSS 9 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni sollevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. Art. 9 Sanzioni Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. L Azienda ULSS 9 accertata l inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti 6,7, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far prevenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. Trascorso tale termine, e/o nel caso in cui le giustificazioni addotte dall Ente gestore non siano ritenute soddisfacenti, l Azienda ULSS 9 sentito l Ente gestore, può applicare una penalità da euro 300,00 a euro 3.000,00. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio e nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa regionale, l Azienda ULSS 9, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti o decidere il trasferimento, nonché disporre la sospensione di nuovi ingressi, per il periodo ritenuto necessario. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell accreditamento, il presente accordo s intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende ULSS venete ed al Comune in cui ha sede la struttura. Non si darà luogo a pagamento di fatture finché l Ente gestore non avrà provveduto al versamento dell importo relativo alle maggiori spese sostenute dall Ente per inadempienze contrattuali. Art. 10 Controversie Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall accettazione dell incarico. 4 deliberazione n. 524 del 05/06/2014 pagina 9 di 10

Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l Azienda ULSS ai sensi dell art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all art. 824 bis c.p.c. Art. 11 Durata Tenuto conto di quanto previsto dall art. 20 della L.R. 22/2002, il presente accordo ha durata triennale 2014-2016. Durante tale periodo è compito dell Ente gestore assicurare la conferma dell autorizzazione e l accreditamento. Qualora i competenti Uffici Regionali rigettino motivatamente la domanda di rinnovo dell autorizzazione e/o l accreditamento, è prevista l immediata risoluzione del contratto. Per tutto quanto non previsto nell accordo si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell accordo stipulato fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8 lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni. Art. 12 Spese di contratto Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d uso. Le spese di bollo sono a carico dell Ente gestore e quelle di registrazione, in caso d uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Letto, confermato e sottoscritto, Treviso, per la Cooperativa Alternativa per l Azienda ULSS 9 Il Presidente sig. Antonio Zamberlan Il Dirigente dott.ssa Marica Costa DOCUMENTI agli Atti della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali: Progetto Comunità Alloggio per persone con disabilità Casa le Nuvole 5 deliberazione n. 524 del 05/06/2014 pagina 10 di 10