DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 REGIONE DEL VENETO Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Treviso Sede Legale via Sant Ambrogio di Fiera, Treviso DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 20/05/2014, n. 443 Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R. 29 dicembre 2012, n. 229, coadiuvato da: Direttore amministrativo Direttore sanitario Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - Dott. Oliviero Beni - Dott. Michele Tessarin - Dott. Ubaldo Scardellato ha adottato la seguente deliberazione: Delibera: 443/ OGGETTO APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE CON LA FONDAZIONE "AMICI ASSOCIAZIONE ADVAR" PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE EX LEGGE N. 38/2010: ASSISTENZA RESIDENZIALE HOSPICE "CASA DEI GELSI" E ASSISTENZA DOMICILIARE. Delibera: 443/ Proposta: 431/2014 deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 1 di 13

2 OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE CON LA FONDAZIONE "AMICI ASSOCIAZIONE ADVAR" PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE EX LEGGE N. 38/2010: ASSISTENZA RESIDENZIALE HOSPICE "CASA DEI GELSI" E ASSISTENZA DOMICILIARE. Relaziona il Dirigente della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali che espone quanto segue: La Legge n. 38 del , la L.R. n. 7 del e le DGR 975/2013 e DGR 2145/2013 tutelano il diritto dei malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita ad accedere alla cure palliative e alla terapia del dolore, volte ad assicurare agli stessi ed ai loro familiari una migliore qualità di vita. Come previsto dall art. 2 commi d), e), f) della Legge 38/2010 e dall art. 2 comma 6 della L.R. 7/2009 la rete per le cure palliative è formata dai servizi domiciliari, ambulatoriali e residenziali; le cure palliative sono erogate, secondo i desideri del malato e dei suoi familiari, prevalentemente a domicilio o in strutture residenziali di Hospice, limitando il ricorso al ricovero ospedaliero. L Azienda ULSS 9, anticipando i tempi normativi, già a decorrere dal 2004, anno di attivazione dell Hospice extraospedaliero Casa dei Gelsi giusta Deliberazione della Giunta Regionale n del , come previsto al punto 4 del medesimo provvedimento, ha instaurato rapporti in convenzione, con la Fondazione Amici Associazione ADVAR per l erogazione del Servizio di Assistenza residenziale presso la struttura socio sanitaria sita a Treviso in via Fossaggera n. 4/C e per l erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare. L Azienda ULSS 9, vista la sopraccitata DGRV 2876/2004, la DGRV 1303/2012 e la deliberazione dell Azienda ULSS 9 n del , con nota prot. n del , ha chiesto la disponibilità della Fondazione Amici Associazione ADVAR alla stipula di apposito accordo contrattuale di durata triennale per la continuazione dell assistenza residenziale e domiciliare ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita. La Fondazione Amici Associazione ADVAR, con nota prot. n. 115 del , ha confermato la disponibilità alla stipula di accordo contrattuale per la continuazione dell assistenza residenziale e domiciliare ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita, allegando il progetto e la carta dei servizi dell Hospice Casa dei Gelsi e il progetto dell attività di assistenza domiciliare. L Hospice Casa dei Gelsi, come previsto dalla L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi, è in possesso dell autorizzazione all esercizio, rilasciata con Decreto Dirigenziale Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n. 179 del , e dell accreditamento istituzionale rilasciato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 565 del , per numero 12 posti. La Fondazione ha presentato istanza di rinnovo di accreditamento istituzionale. Ai sensi della DGRV 2621/2012 il corrispettivo giornaliero per utente inserito all Hospice è pari a euro 210,00. Il Direttore dell Unità Operativa Complessa Cure Primarie del Distretto Socio Sanitario di Treviso, su istanza della Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, con nota del , ha effettuato una valutazione della convenienza economica dell attività domiciliare della Fondazione Amici Associazione ADVAR, rispetto ai costi che l Azienda sosterrebbe affidando le Delibera: 443/ Proposta: 431/2014 deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 2 di 13

3 medesime attività alla ditta Medicasa, aggiudicataria dell appalto per le attività di assistenza domiciliare nel territorio dell Azienda ULSS 9. Nell anno 2013, a favore dei 303 pazienti presi in carico, la Fondazione ha eseguito circa 9000 accessi dei quali 5700 infermieristici e 3300 medici. Tenendo presente che il contributo erogato alla Fondazione è di ,00 euro l anno, risulta che mediamente un accesso sanitario costa all Azienda circa 28,00 euro. Dalla verifica effettuata, agli atti di questa Direzione, risulta evidente che il contributo da erogare alla Fondazione per l attività di assistenza domiciliare ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita risulta inferiore a quello che l Azienda sosterrebbe affidando l attività alla ditta attualmente aggiudicataria dell assistenza domiciliare integrata (attuale costo medio ad accesso pari ad euro 48,00). Inoltre si evidenzia come l attività della Fondazione si integra, nell ambito della rete delle cure palliative che l Azienda ULSS deve garantire come previsto dalla normativa vigente, comportando una totale presa in carico del paziente basata su una lunga e comprovata esperienza e qualità con fondamentale presenza del medico palliativista in collaborazione con un équipe multi professionale mentre la restante attività di assistenza domiciliare appaltata, pur di ottima qualità, riveste caratteristiche di attività prestazionale. Per le motivazioni esposte, ai sensi della DGR 1303/2012, si propone di approvare l accordo contrattuale con la Fondazione Amici Associazione ADVAR per l erogazione dei servizi di assistenza residenziale e domiciliare ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita, per il triennio , alle condizioni e con le modalità indicate nel testo dell accordo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante. IL DIRETTORE GENERALE Vista la relazione del Dirigente della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali e condiviso quanto in essa proposto; Vista l'attestazione con cui il Responsabile della struttura proponente assicura l'avvenuta regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Visto il D.Lgs. n. 502 del e s.m.i.; Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per le parti di rispettiva competenza; DELIBERA Per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato: 1. di approvare, ai sensi della DGR 1303/2012, l accordo contrattuale con la Fondazione Amici Associazione ADVAR per l erogazione dei servizi di assistenza residenziale e domiciliare ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita, per il triennio , alle condizioni e con le modalità indicate nel testo dell accordo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante; Delibera: 443/ Proposta: 431/2014 deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 3 di 13

4 2. di dare atto che il corrispettivo giornaliero per utente, inserito all Hospice, è pari a euro 210,00, come previsto dalla DGRV 2621/2012, per un importo complessivo annuo per 12 posti pari a euro ,00; 3. di riconoscere, a fronte di una presa in carico di almeno 300 pazienti all anno e di spese effettivamente sostenute, un contributo annuale per l assistenza domiciliare pari ad euro ,00; 4. di contabilizzare l importo di euro ,00 relativo al periodo dal al , per il servizio di assistenza residenziale presso l Hospice Casa dei Gelsi, al conto di contabilità generale n , fondo sanitario, c.o. 16, del BEP 2014 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 194 del ; 5. di contabilizzare l importo di euro ,00 relativo al periodo dal al , come contributo per il servizio di assistenza domiciliare, al conto di contabilità generale n , fondo sanitario, c.o. 16, del BEP 2014 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 194 del ; 6. di riservarsi di contabilizzare in fase di predisposizione del BEP anni 2015 e 2016 l importo di euro ,00 al conto di contabilità generale n , fondo sanitario, c.o. 16, ripartito come segue: Anno Importo , ,00 7. di riservarsi di contabilizzare in fase di predisposizione del BEP anni 2015 e 2016 l importo di euro ,00 al conto di contabilità generale n , fondo sanitario, c.o. 16, ripartito come segue: Anno Importo , ,00 8. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione. KC/MC Delibera: 443/ Proposta: 431/2014 deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 4 di 13

5 Deliberazione 20/05/2014, n. 443 Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. Per il parere di competenza: Il Direttore amministrativo - n.ro certificato: 01A1A5832B284E0F Firmatario: Dott. Oliviero Beni Il Direttore sanitario - n.ro certificato: BC92F82C7C Firmatario: Dott. Michele Tessarin Il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - n.ro certificato: 61946EF554E4F170 Firmatario: Dott. Ubaldo Scardellato Il Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti n.ro certificato: 5E8CB703CEEC9684 La presente deliberazione viene: - affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi - inviata in data odierna al Collegio Sindacale Treviso, 26/05/2014 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 342A92108A5CDE43 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/05/2014 Treviso, 22/05/2014 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 342A92108A5CDE43 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione viene inviata a: Uffici/Servizi: Direzione Amministrativa e Programmazione Servizi Sociali Direttore dei Servizi Sociali - DSO Delibera: 443/ Proposta: 431/2014 deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 5 di 13

6 ACCORDO CONTRATTUALE PER GARANTIRE L ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE EX LEGGE n. 38/2010: ASSISTENZA RESIDENZIALE HOSPICE CASA DEI GELSI E ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA FONDAZIONE AMICI ASSOCIAZIONE ADVAR TRA L Azienda ULSS 9 con sede legale in Treviso (TV), via Sant Ambrogio di Fiera n. 37, Codice fiscale e P. I.V.A , rappresentata dal Direttore Generale dott. Giorgio Roberti E La Fondazione Amici Associazione Advar onlus con sede legale in Treviso (TV), piazzale Pistoia n. 8, Codice fiscale e P. I.V.A , legalmente rappresentata dalla dott.ssa Anna Mancini in qualità di Presidente della Fondazione Ente gestore della struttura sociosanitaria Hospice e dell assistenza domiciliare oggetto del presente Accordo PREMESSO CHE La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell area dell integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura; La struttura socio-sanitaria Hospice Casa dei Gelsi sita in Treviso (TV), via Fossaggera 4/C, sulla base del Decreto Dirigenziale Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n. 179 rilasciato in data , è autorizzata all esercizio: per n. 12 posti letto con i requisiti di Unità di Offerta: Hospice extraospedaliero per malati terminali La predetta struttura socio-sanitaria con deliberazione n. 565 rilasciata in data ed emessa dalla Giunta Regionale del Veneto è stata accreditata per n. 12 posti letto di unità di offerta sopra specificata. La Fondazione è in fase di rinnovo di accreditamento istituzionale per la gestione dell Hospice Casa dei Gelsi. In conformità all art. 2 lettera f della L. 38/2010, all art. 2 comma 6 della L.R. 7/2009 e alle DGR 975/2013 e DGR 2145/2013 la Fondazione Amici Associazione Advar assicura, nell ambito della rete delle cure palliative, l assistenza domiciliare. SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premesse 1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell art. 17, commi 3 e 5 della L.R. 22/ Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 1 deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 6 di 13

7 Art. 2 Oggetto 1. L Azienda ULSS 9 si avvale della Fondazione Amici Associazione Advar onlus (da qui in poi denominata Fondazione) per l erogazione, in conformità a quanto previsto dalla L.38/2010 e successive deliberazioni regionali, dei seguenti Servizi: Assistenza residenziale: l insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da equipe multidisciplinari presso l Hospice extraospedaliero per malati terminali Casa dei Gelsi : n. 12 posti letto con sede in Treviso (TV), via Fossaggera 4/C; Assistenza domiciliare: l insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle equipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta. 2. La Fondazione garantisce le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento. 3. La Fondazione, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente Accordo. 4. Sarà cura della Fondazione comunicare all Azienda ULSS 9 l eventuale affidamento di parti del servizio a soggetti terzi. Art. 3 Identificazione dei Servizi 1. Servizio residenziale Definizione: l Hospice Casa dei Gelsi (da qui in poi denominato Hospice) è un servizio che accoglie malati oncologici e non in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita che necessitano di protezione e assistenza continua sanitaria e/o sociale, temporanea o permanente. Finalità: integrare il servizio di cure palliative domiciliari per il controllo e il contenimento del dolore ed altri sintomi; sollevare temporaneamente le famiglie dal carico assistenziale; permettere ai malati, con brevi ricoveri, di superare situazioni di crisi difficilmente controllabili a casa e che non richiedono degenza ospedaliera; sostituire la casa quando quella del malato non sia idonea o quando il malato sia solo. 2. Servizio domiciliare Definizione: l Assistenza Domiciliare è un servizio che garantisce al malato oncologico e non in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita un assistenza globale presso il suo domicilio, affrontando e controllando il dolore, le problematiche psicologiche e sociali, attraverso un percorso personalizzato di cura, nel rispetto della sua dignità, coinvolgendo la sua famiglia. Finalità: garantire un assistenza medico infermieristica, prevedendo il supporto di altre figure professionali, in un ottica di lavoro integrato e interdisciplinare; fornire alla famiglia del malato un supporto umano e psicologico nella fase della malattia; integrare il percorso domiciliare con il percorso residenziale in Hospice, quando necessario; favorire la continuità assistenziale attraverso la collaborazione con la rete di Cure Palliative dell Azienda ULSS 9. Art. 4 Tipologia di utenza Il Servizio residenziale di Hospice e l Assistenza Domiciliare nelle loro specifiche peculiarità e finalità sono rivolti ai malati oncologici e non in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita. deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 7 di 13 2

8 Art. 5 Ammissioni ai Servizi L ammissione ai servizi di Hospice e Assistenza Domiciliare avviene con domanda trasmessa al Direttore del Distretto di competenza. Con apposito protocollo operativo, in sede di Tavolo Tecnico Aziendale composto da personale dell Azienda ULSS e della Fondazione, saranno determinati i seguenti aspetti: valutazione del caso; presa in carico del paziente; ammissione ai servizi; eventuale dimissione dal servizio residenziale; valutazione di richieste di particolare gravità e urgenza. Nel sopraccitato protocollo saranno disciplinati anche i criteri di gestione di eventuali liste d attesa. Le domande di ammissione ai servizi possono essere attivate dalle Strutture dell Azienda, dai Medici di medicina generale (MMG) o dai privati cittadini. Le richieste pervenute alla sede della Fondazione devono essere trasmesse al Direttore del Distretto di competenza con la documentazione attestante le condizioni del paziente e della famiglia. Art. 6 Compiti ed impegni della Fondazione La Fondazione garantisce l assistenza di cui all articolo 2 e si impegna a: SERVIZIO RESIDENZIALE - Hospice mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi, anche nel caso di affidamento a terzi di parte del servizio; realizzare un programma personalizzato di cure palliative garantendo gli standard gestionali e funzionali previsti dalla normativa regionale vigente che garantisca al paziente e alla sua famiglia, previo consenso, l informazione e il sostegno psicologico; fornire la continuità delle cure attraverso un équipe multi professionale adeguata con la presenza di medici esperti in cure palliative, trasmettendo trimestralmente all Azienda l elenco del personale impiegato; avvalersi di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi, nei cui confronti attuerà specifiche iniziative formative in collaborazione con l Azienda ULSS; rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore, compreso il rischio professionale; stipulare a favore degli assistiti idonea assicurazione al fine di coprire i rischi e danni subiti o provocati da terzi nell espletamento delle attività oggetto della convenzione. SERVIZIO DOMICILIARE prendere in carico, attraverso la propria équipe multidisciplinare di cure palliative, il paziente per tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì; predisporre la prima visita entro 24 ore dalla presa in carico; prestare assistenza sanitaria 24 ore su 24 per tutta la settimana; prestare supporto psicologico nella fase dell assistenza e/o nella fase del lutto su richiesta del paziente o dei familiari; partecipare a tutte le UVMD per la definizione e/o aggiornamento del PAI (piano assistenziale individualizzato), nell ottica di una totale presa in carico di tutti i pazienti. inserire nel sistema informatico informativo dell Azienda i pazienti presi in carico sia previamente che successivamente all UVMD, nonché le prestazioni eseguite (flussi ADI). 3 deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 8 di 13

9 Art. 7 Compiti ed impegni dell Azienda ULSS L Azienda ULSS, al fine di promuovere una più adeguata qualità delle prestazioni rese agli ospiti dell Hospice, garantisce: prestazioni specialistiche presso la struttura residenziale quando le stesse non necessitano di particolari dotazioni strumentali; prestazioni specialistiche di laboratorio e di diagnostica strumentale presso le strutture dell Azienda ULSS attivando opportuni e precisi percorsi speciali per favorire l accesso e la riduzione dei tempi di attesa; il trasporto degli ospiti presso i luoghi deputati all erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero. Art. 8 Erogazione protesi e ausili In applicazione a quanto disposto dall art. 2 lettera e) e dall art. 4 del Decreto Ministeriale n. 332 del , l erogazione di protesi e ausili, ancorché ad ospiti di residenze protette, è sottoposta alle seguenti condizioni: riconoscimento dei richiedenti quali invalidi civili; la prescrizione del presidio da parte di uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale, come parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che determinano la menomazione o la disabilità; una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione multidimensionale; indicazione del presidio con il codice di riferimento del nomenclatore tariffario vigente; un dettagliato programma terapeutico comprendente: tempi di impiego del presidio, modalità di controllo, significato terapeutico e riabilitativo. L azienda ULSS fornirà quanto richiesto in tempi celeri, di norma non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Art. 9 Fornitura di farmaci L Azienda ULSS fornisce direttamente,attraverso il proprio Servizio di Farmacia Ospedaliera o, in casi particolari, previa autorizzazione tramite le farmacie esterne, i farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero per le Strutture Sanitarie Protette recepito dalla Commissione Terapeutica dell Azienda ULSS. Sono istituiti appositi armadi e registri di carico e scarico dei prodotti forniti. La Fondazione, per la corretta gestione dei farmaci, mette a disposizione: idonei locali, armadi e frigoriferi, per lo stoccaggio delle scorte di medicinali, dei dispositivi medici ecc.; personale infermieristico per la gestione e somministrazione dei medicinali. La Fondazione si impegna alla puntuale osservanza del protocollo operativo per la gestione dei farmaci, dei dispositivi medici e degli stupefacenti. deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 9 di 13 4

10 Art. 10 Fornitura di alimentazione artificiale L Azienda ULSS fornisce, attraverso il proprio servizio farmaceutico ed economale, i prodotti dietetici per il supporto nutrizionale (enterale o parenterale) agli ospiti, comprensivo di tutto l occorrente per la somministrazione (pompe e deflussori) secondo procedure concordate. Art. 11 Erogazione di presidi I presidi sanitari erogabili dall Azienda ULSS verranno concordati con la Fondazione in sede di definizione del protocollo operativo. Art. 12 Documentazione sanitaria e piano terapeutico Il personale sanitario dell Hospice, tramite la propria équipe multi professionale, predisporrà per ciascun paziente una scheda sanitaria contenente i dati sanitari e sociali e il piano terapeutico assistenziale personalizzato. Apposita relazione riassuntiva delle patologie e documentativa delle terapie somministrate accompagnerà l utente sia in caso di ricoveri ospedalieri, sia al rientro al proprio domicilio. Art. 13 Presenza di operatori volontari Nel rispetto degli standard organizzativi previsti dalla normativa vigente, è prevista la presenza di operatori volontari della Fondazione, formati allo scopo, con i seguenti compiti: sostegno e aiuto al malato; sostegno e aiuto ai familiari anche nelle attività quotidiane; collaborazione organizzativa all équipe di cure palliative. A tale proposito i volontari vengono rigorosamente selezionati e formati con un corso iniziale e sostenuti dagli psicologi durante la loro attività attraverso incontri di gruppo. Art. 14 Coperture assicurative La Fondazione assicura i propri aderenti e coloro che a qualunque titolo prestano attività nell ambito del presente accordo contrattuale, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli assistiti, con adeguato massimale, sollevando l Azienda ULSS da ogni responsabilità. Art. 15 Norme di sicurezza L attività deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. La Fondazione deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza e assumere di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l igiene del lavoro. 5 deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 10 di 13

11 La Fondazione adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. Art. 16 Modalità di raccordo con gli uffici competenti Ogni rapporto intercorrente tra l Azienda e la Fondazione inerente il presente accordo contrattuale viene curato dal referente dell attività e precisamente: per la parte tecnica dai Direttori di Distretto o da loro delegati; per la parte amministrativo contabile dal Responsabile della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali. Art. 17 Privacy L Azienda e la Fondazione assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine la Fondazione, responsabile delle informazioni assunte per mezzo del presente accordo contrattuale, cura che i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dell accordo stesso. Cura altresì che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti. L Azienda ULSS titolare del trattamento dei dati nomina responsabile del trattamento esterno il Presidente della Fondazione dott.ssa Anna Mancini, la quale provvederà a nominare gli incaricati del trattamento. In conformità a quanto sopra, la Fondazione provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti che, operando in qualità di incaricati, hanno l accesso ai dati stessi. Art. 18 Aspetti economici L Azienda si impegna a corrispondere mensilmente alla Fondazione quanto segue: Servizio residenziale il corrispettivo giornaliero pari a euro 210,00 / utente ex DGRV 2621/2012 su presentazione di rendicontazione delle effettive giornate di presenza dei pazienti, vistata dal Direttore Sanitario dell Hospice, nel rispetto della normativa sulla privacy. Tale corrispettivo sarà adeguato ad eventuali aggiornamenti disposti dalla Regione Veneto. Servizio domiciliare si prevede la presa in carico di almeno 300 pazienti all anno considerando una durata media di presa in carico di almeno 50 giorni. L Azienda si impegna a riconoscere alla Fondazione, a fronte delle spese effettivamente sostenute, un contributo annuale pari ad euro ,00. Tale contributo viene erogato mensilmente nella misura di un dodicesimo dell importo complessivo a fronte di un autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute. Annualmente, entro la fine del mese di febbraio, dovrà essere prodotta una relazione sull andamento tecnico della gestione del servizio e rendicontazione puntuale delle spese sostenute. deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 11 di 13 6

12 Art. 19 Inadempienze e cause di risoluzione In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, ciascuna delle parti potrà diffidare l inadempiente al rispetto degli obblighi assunti. In caso del persistere dell inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. E causa di risoluzione del presente accordo la sopravvenuta cancellazione dal Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d atto da parte dell Azienda del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione Veneto. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo il presente accordo s intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto e a tutte le Aziende ULSS del Veneto. L Azienda si riserva in ogni caso di ordinare l immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, potrebbero arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso. La contestazione della grave inadempienza dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata AR; vi sarà risoluzione del presente accordo qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate. Art. 20 Controversie Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall accettazione dell incarico. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l Azienda ULSS ai sensi dell art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all art. 824 bis c.p.c. Art. 21 Durata Tenuto conto di quanto previsto dall art. 20 della L.R. 22/2002, il presente accordo ha durata triennale Durante tale periodo è compito della Fondazione assicurare la conferma dell autorizzazione e il rinnovo dell accreditamento. Qualora i competenti Uffici Regionali rigettino motivatamente la domanda di rinnovo dell autorizzazione e/o il rinnovo dell accreditamento, è prevista l immediata risoluzione del contratto. Per tutto quanto non previsto nell accordo si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell accordo stipulato fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 18 lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni. Art. 22 Spese di contratto Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d uso. Le spese di bollo sono a carico della Fondazione e quelle di registrazione, in caso d uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell art. 5 del D.P.R. n. 131/ deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 12 di 13

13 Letto, confermato e sottoscritto, Treviso, per la Fondazione Amici Associazione Advar per l Azienda ULSS 9 Il Presidente dott.ssa Anna Mancini Il Direttore Generale dott. Giorgio Roberti DOCUMENTI agli Atti della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali: Progetto e Carta dei Servizi dell Hospice Casa dei Gelsi ; Progetto del Servizio di Assistenza Domiciliare deliberazione n. 443 del 20/05/2014 pagina 13 di 13 8

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