REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTERENZIO E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE



Documenti analoghi
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RAPPORTO TRA

COMUNE DI CAVRIAGO (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

Comune di Cento REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA DI RAPPORTO TRA L AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CENTO E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA. Provincia di Reggio Emilia Piazza Libertà n. 1 C.a.p Fax

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune

COMUNE DI POVIGLIO REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POVIGLIO E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO DEI VOLONTARI

CITTA DI GRANAROLO DELL EMILIA Provincia di Bologna. Approvato con Delibera C.C. n. 32 del 21 settembre 2011

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

(Delib. Cons.Com.n.98 del 27 ottobre 2003)

REGOLAMENTO PER LE MODALITA DI RAPPORTO TRA L AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

COMUNE DI RUBIERA Provincia di Reggio Emilia

Biblioteca comunale degli Intronati Istituzione del Comune di Siena

COMUNE DI CADEO (Provincia di Piacenza)

2. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:

COMUNE DI BRESCELLO Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI MONTEGALDELLA PROVINCIA DI VICENZA

C I T T A D I B I E L L A MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE

Comune di Modena. Io partecipo. Regolamento per l'albo dei Cittadini Attivi di Quartiere

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

C O M U N E D I V I L L A D A L M E

Comune di Fiorano Modenese Provincia di Modena

COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RAPPORTO TRA COMUNE E PERSONE SVOLGENTI ATTIVITA INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Comune di Codognè P r o v i n c i a d i T r e v i s o

COMUNE DI NICOTERA REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE COLLABORAZIONI GRATUITE E VOLONTARIE (VOLONTARIATO INDIVIDUALE)

COMUNE di ISOLA RIZZA

C O M U N E D I GRISIGNANO DI ZOCCO PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI BIBIANA (PROVINCIA DI TORINO)

COMUNE DI RAVELLO PROVINCIA DI SALERNO

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

Comune di Tavazzano con Villavesco Provincia di Lodi REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO SINGOLO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

Comune di Fiorano Modenese Provincia di Modena

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Provincia di Lucca) CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE SAN GIOVANNI LEONARDI PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE

COMUNE DI MARANO SUL PANARO (PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI

Approvato con Deliberazione consiliare n. 79 del 22/10/2014

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ALBO DEI VOLONTARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CORREGGIO E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI VOLONTARIATO

L anno addì. nel mese di

REGOLAMENTO VOLONTARIATO COMUNALE

COMUNE DI MELEGNANO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA

ISTITUTO COMPRENSIVO G. FERRARIS Scuola dell Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado Tel Fax

COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA

Comune di Riofreddo. Provincia di Roma. Regolamento Comunale del Gruppo Volontari. Regolamento Comunale del Gruppo Volontari

%* -- ÈSENTE DALL IMPOSTA DI BOLLO E DALL IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI 1 - DELL ART. 8 COMMA DELLA LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO N. 266/91.

Regolamento per il servizio di volontariato comunale. Comune di Vernate REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

REGOLAMENTO DELL ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO (Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 64 del 26/11/2012)

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO per l utilizzazione di volontari nelle strutture e nei servizi del Comune di Montecatini Terme

CIRCOSCRIZIONE CENTRO Comune di Brescia REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI DELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO DEL COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BENTIVOGLIO E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI VOLONTARIATO

Regolamento per l istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico comunale

CONVENZIONE TRA L OIPA ITALIA (Nucleo Guardie Eco-Zoofile) E IL COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Comune di Dresano Provincia di Milano REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA

(Città Metropolitana di Napoli) SETTORE V

COMUNE DI VIGNOLA (PROVINCIA DI MODENA) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ. Approvato con Deliberazione C.C. nr. 14 del 26 giugno 2012

Comune di Paterno. ( Provincia di Potenza ) P.zza Isabella Morra n. 2 - Tel

COMUNE DI DERUTA AVVISO PUBBLICO. OGGETTO : Regolamento comunale per l utilizzo di volontari per scopi di pubblica utilità.

APPENDICE F REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Comune di Sala Bolognese Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE DI SCANDIANO

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE PROVINCIA DI RAVENNA REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

CITTÀ DI VITTORIO VENETO

L'anno, addì.. del mese di

COMUNE DI FOSSO Provincia di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO

il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l integrazione e l inclusione sociale.

Riferimenti normativi

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

Comune di Paterno. ( Provincia di Potenza ) P.zza Isabella Morra n. 2 Tel REGOLAMENTO

COMUNE DI RIO MARINA PROVINCIA DI LIVORNO

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME Provincia di Bologna VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANGUINETTO

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE

COMUNE PONTE DI PIAVE. Provincia di Treviso CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE. E L ASSOCIAZIONE GRUPPO INSIEME LUCIANA e MARIO

CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

CITTA DI SPINEA c.a.p Provincia di Venezia

Provincia di Rovigo. L anno 2010 del mese di... giorno..., presso la sede della Provincia di Rovigo di Via Ricchieri n.

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

PROGETTO AREZZO INSIEME PER UNA CITTA' PIU' BELLA

COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo -

CITTA DI SAN MAURO TORINESE

COMUNE DI POJANA MAGGIORE

REGOLAMENTO ACCESSO E PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI. nell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO A VANTAGGIO DELL UNIONE

COMUNE DI LUGO PROVINCIA DI RAVENNA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

REGOLAMENTO ALBO E CONSULTA DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI E DI VOLONTARIATO SOCIALE

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Approvato dal Consiglio di Istituto il 4/11/2015 delibera n o

Transcript:

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 75 del 28.11.2013 Il Segretario Comunale (Dott.ssa Giuseppina Crisci) REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTERENZIO E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE Art. 1 1. Il Comune di Monterenzio volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività cittadinanza attiva e solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 20 aprile 1998. 2. Le attività di cui al comma precedente sono così di seguito individuate: - attività di promozione e comunicazione; - attività di tutela dell ambiente e del decoro urbano; - attività di sostegno ed assistenza alle persone; - attività culturali; - attività ricreative ed educative; - attività amministrative e di segretariato sociale; - attività di sorveglianza presso strutture e luoghi pubblici. Art. 2 L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità. Art. 3 L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto o di impossibilità di soddisfare le condizioni poste dall Amministrazione per lo svolgimento dell attività. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il 1

rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. L Amministrazione per il tramite del Responsabile di Area interessato all ausilio di un volontariato predisporrà un progetto previa attenta considerazione delle competenze del singolo volontario al fine del perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. Art. 4 I volontari singoli che operano in collaborazione con l'amministrazione per una o più delle attività di cui all'art.1 e 2 si coordinano con il responsabile dell Area interessata ovvero un suo delegato al quale compete: a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti l idoneità degli aspiranti volontari necessaria allo svolgimento dell attività di volontariato individuata; b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore; c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente; All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo o i programmi operativi per la realizzazione delle attività stesse. Art. 5 Qualora le attività di cui all'art. 1 e 2 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'amministrazione si impegna a fornire senza oneri a proprio carico occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra. Art. 6 1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al competente referente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Art. 7 L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e 2

per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'amministrazione. Art. 8 Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute e preventivamente concordato nell ambito del progetto, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. Previa autorizzazione da pare del Responsabile il volontario per lo svolgimento di alcune attività di cui all art. 1 può utilizzare eventuali mezzi di proprietà comunale. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso. Art. 9 I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. Art. 10 1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. 2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa. 3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari. 3

Art. 11 1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Art. 12 1. L'elenco di cui all'art. 1 può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario. 2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività se non preventivamente concordate nell ambito dello specifico programma di intervento di volontariato con i referenti istituzionali. Art. 13 1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'amministrazione e singoli volontari,viene sottoscritto un accordo riguardante: a. per l'amministrazione a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento; a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi; a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte; a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi; a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute e preventivamente concordate per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento; b. per i volontari b.1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; b.2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, 4

nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività. 5