BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 17 DEL 10 APRILE 2006

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 17 DEL 10 APRILE 2006 REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 marzo 2006 - Deliberazione N. 342 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Linee guida per la molluschicoltura: classificazione e sistema di sorveglianza delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi PREMESSO CHE - nella fascia litoranea della Regione Campania insistono specchi d acqua sede di banchi naturali e di impianti per l allevamento di molluschi bivalvi; - la produzione di molluschi bivalvi rappresenta un importante risorsa economica in particolare in alcuni comuni della fascia costiera ove insistono impianti di allevamento; Atteso - che gran parte degli impianti di allevamento di molluschi bivalvi insiste su specchi d acqua prospicienti zone fortemente urbanizzate, sulle quali vi sono potenziali fonti di inquinamento, che potrebbero incidere sfavorevolmente sulla salubrità delle produzioni destinate al consumo umano; Visto - il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n 152, secondo il quale le Regioni designano le aree idonee alla vita dei molluschi bivalvi e gasteropodi; - l art. 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 530, che prevede che le zone di produzione di molluschi bivalvi siano classificate dalle Regioni e che il prodotto raccolto, secondo la classificazione della zona, sia destinato al consumo umano diretto, ad un centro di depurazione, oppure ad una zona di stabulazione; - la Circolare del Ministero Sanità 703/31.64/1647 del 20 marzo 1996 recante requisiti delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi e le modalità di classificazione ; - il capitolo VI dell allegato del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 530, secondo il quale le Regioni istituiscono un sistema di controllo sanitario per accertare il rispetto delle norme contenute nel decreto, comprensivo della sorveglianza periodica sulle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi; - la circolare n 703/31.64/1647 del 20 marzo 1996, con la quale il Ministero della Sanità ha indicato le procedure ed i criteri da adottare per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi; - il Regolamento CE n 852 del 29 aprile 2004, che stabilisce che le attività di produzione primaria, tra le quali è compresa la molluschicoltura, siano registrate presso l autorità competente; - il Regolamento CE n 853 del 29 aprile 2004, che stabilisce che le attività di produzione primaria, tra le quali è compresa la molluschicoltura, siano registrate presso l autorità competente e stabilisce i requisiti delle zone di produzione e di stabulazione; - il Regolamento CE n 854 del 29 aprile 2004, che stabilisce che l autorità competente classifichi le zone di produzione di stabulazione dei molluschi bivalvi ed effettui su di esse un adeguato monitoraggio; Considerato che - nella Regione Campania, in particolare in alcune aree della fascia litoranea, per abitudini alimentari è consistente il consumo di molluschi bivalvi, ed è pertanto necessario adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza del prodotto a partire dalle prime fasi della filiera; - la classificazione e la sorveglianza sulle zone di produzione e di stabulazione ha finalità esclusivamente sanitarie, al fine di garantire la salubrità dei molluschi bivalvi destinati al consumo umano e che, pertanto, la materia rientra tra le competenze del Settore Veterinario dell Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria; - il Ministero della Sanità con circolare n 600.9/31/64/1249 del 9 aprile 1998 ha delegato alle AA.SS.LL. il compito di effettuare la sorveglianza periodica sulle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi; - compete ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., al pari di tutti gli altri alimenti di origine animale, il controllo sull intera filiera della produzione dei molluschi;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 17 DEL 10 APRILE 2006 - compete alla Regione la designazione delle aree da destinare alla produzione di molluschi bivalvi e di gasteropodi ed il monitoraggio delle acque destinate alla molluschicoltura; - compete all A.R.P.A.C. il monitoraggio delle acque ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n 152; - compete all Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici l esecuzione delle analisi sui molluschi bivalvi ai fini della classificazione delle zone di produzione e di stabulazione e dell applicazione del sistema di sorveglianza periodica; Ritenuto necessario - riorganizzare i controlli sulle zone di produzione, delegando ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., all A.R.P.A.C. ed all Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici i compiti secondo le proprie competenze; - fornire ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. ed all A.R.P.A.C. le indicazioni sulle modalità dei controlli da effettuare sulle zone di produzione dei molluschi bivalvi attraverso le linee guida sulla molluschicoltura; Visti - il Decreto Legislativo 30 dicembre1992 n 530 recante Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ; - la Legge 20 novembre 1995 n 490 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, concernente provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria; - il Decreto Legislativo 15 marzo 1996 n 249 recante modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; - il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n 152 recante Disposizioni sulla tutela delle acque dall inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ; - il Decreto Ministero Sanità 31 luglio 1995 concernente metodiche di analisi per la determinazione dei coliformi fecali, di Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine PSP (Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del mercurio e del piombo nei molluschi bivalvi; - il Decreto Ministero Sanità 16 maggio 2002 recante i tenori massimi e metodiche di analisi delle biotossine algali nei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini; - la Circolare del Ministero Sanità 703/31.64/1647 del 20 marzo 1996 recante requisiti delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi e le modalità di classificazione ; - la Circolare del Ministero Sanità 600.9/31.64/1249 del 9 aprile 1998 recante indicazioni sulla sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi; - la Circolare del Ministero Sanità 600.9/31.64/3241 del 28 dicembre 1999 recante modalità di gestione delle zone di stabulazione; - Regolamento CE 221/2002 del 6 febbraio 2002 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; - il Regolamento CE n 852 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme generali di igiene dei prodotti alimentari; - il Regolamento CE n 853 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; - il Regolamento CE n 854 del 29 aprile 2004, modificato dal Regolamento CE n 2074 del 5 dicembre 2005, che stabilisce norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; - il Regolamento CE n 2073 del 15 novembre 2005, che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai pro-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 17 DEL 10 APRILE 2006 dotti alimentari; - la nota del Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti e Opere Marittime prot. 14250 del 9 gennaio 2006 con la quale, pur non formulando alcun rilievo in merito alle linee guida allegate al presente provvedimento, viene evidenziata l incompatibilità dell allevamento di molluschi con i siti portuali, per esigenze di tutela dell igiene e della sicurezza della navigazione; PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime DELIBERA per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati: - di approvare le allegate Linee guida per la molluschicoltura: classificazione e sistema di sorveglianza delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ; - di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, al Settore Veterinario proponente, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul B.U.R.C. Il Segretario Brancati Il Presidente Valiante

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