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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO PROVINCIA DI TREVISO COPIA Deliberazione n. 18 del 20-07-2015 immediatamente eseguibile VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione Ordinaria - Seduta di Prima convocazione Oggetto: Modifica del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI). L anno duemilaquindici addì venti del mese di luglio alle ore 19:00 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l appello, risultano: NARDI GIUSEPPE ANDREOLA MICHELE ARMAN LAURA BALLANCIN VALTER BARBIERO ALVISE CASAGRANDE PAOLO MAZZOCCO SILVIA MEROTTO MANUELA PALADIN ISABELLA PERENCIN MATTIA SPADETTO SILVIA VERCELLONI MARINA ZABOTTI FRANCESCA Assente Assente Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa SOMMAVILLA VAILE. Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all ufficio di scrutatori i consiglieri: BARBIERO ALVISE MEROTTO MANUELA ZABOTTI FRANCESCA

Oggetto: Modifica del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il sindaco passa la parola all'assessore Ballancin Valter che illustra l'argomento. Intervengono il Sindaco, il Consigliere Zabotti Francesca, l Assessore Ballancin Valter, il Responsabile del Servizio Finanziario Ragioniere Pederiva e il Consigliere Casagrande Paolo. Tutti gli interventi sono contenuti nell allegato n.01 della presente deliberazione. IL CONSIGLIO COMUNALE Entra il Consigliere Vercelloni Marina, n, 11 presenti. VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; VISTO che l'amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'isee; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; VISTO l art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; VISTO che con deliberazione n. 11 del 16/04/2014, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) ; VISTI gli artt. 7 (Versamenti) e 10 (Rimborsi) che prevedono non si proceda al versamento o al rimborso dell'imposta se l'importo è inferiore ad euro 12,00; RITENUTO, viste le numerose situazioni di esclusione dal versamento dell'imposta, soprattutto in capo agli occupanti, di rivedere e fissare in euro 5,00 l'importo minimo per procedere al versamento e rimborso della TASI; RITENUTO pertanto di riformulare come segue gli articoli 7 (Versamenti), 10 (Rimborsi) e 12 (Disposizioni finali ed efficacia) del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI): ART. 7: VERSAMENTI 1. Il versamento, per l'anno di riferimento, deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. 2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20-07-2015

3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo complessivamente dovuto per l'anno è inferiore ad euro 5,00. (Nella determinazione dell'importo minimo occorre tener conto delle regole di arrotondamento valide per tutti I tributi locali. In particolare, la norma stabilisce che il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Pertanto il versamento sarà dovuto a partire da euro 4,50, da arrotondarsi appunto, in 5,00 euro). 4. In caso di successione il versamento della quota di propria spettanza della rata scaduta dovuta dagli eredi o aventi causa può essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 346/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso I soggetti che intendono usufruire di tale dilazione sono tenuti a segnalarlo preventivamente al Comune trasmettendo poi con apposita comunicazione l'avvenuto tardivo versamento. 5. L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. ART. 10: RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall articolo 9, comma 5, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 5,00. ART. 12: DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. 2. Il presente regolamento così come modificato entra in vigore il 1 gennaio 2015. 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. DATO ATTO dell'avvenuto deposito dello schema di modifica degli articoli 7 e 10 del Regolamento TASI presso la segreteria comunale, ai sensi dell'art. 79 dello statuto comunale; VISTO l art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13/05/2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2015, è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; VISTO lo statuto comunale; VISTO il parere del Revisore del conto allegato sub 1) espresso in data 23/06/2015 ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; VISTO il parere, favorevole, in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20-07-2015

VISTO l art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all approvazione del presente atto; A VOTI espressi in forma palese con il seguente esito: Favorevoli: 08 Contrari: Astenuti: 00 03 (Casagrande Paolo, Vercelloni Marina e Zabotti Francesca) DELIBERA 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione; 2) di apportare al vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) le seguenti variazioni: L'art. 7 Versamenti viene così sostituito: 1. Il versamento, per l'anno di riferimento, deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. 2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo complessivamente dovuto per l'anno è inferiore ad euro 5,00. (Nella determinazione dell'importo minimo occorre tener conto delle regole di arrotondamento valide per tutti I tributi locali. In particolare, la norma stabilisce che il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Pertanto il versamento sarà dovuto a partire da euro 4,50, da arrotondarsi appunto, in 5,00 euro). 4. In caso di successione il versamento della quota di propria spettanza della rata scaduta dovuta dagli eredi o aventi causa può essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 346/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso I soggetti che intendono usufruire di tale dilazione sono tenuti a segnalarlo preventivamente al Comune trasmettendo poi con apposita comunicazione l'avvenuto tardivo versamento. 5. L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L'art. 10 Rimborsi viene così sostituito: 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall articolo 9, comma 5, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 5,00. Art. 12: Disposizioni finali ed efficacia viene così sostituito: 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. 2. Il presente regolamento così come modificato entra in vigore il 1 gennaio 2015. 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 3) di dare atto che la modifica regolamentare ha effetto dal 01 gennaio 2015. Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20-07-2015

4) di allegare, sub 2, alla presente deliberazione il testo aggiornato del regolamento TASI. 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 6) di recepire quale parte integrante del presente atto il parere del Revisore dei Conti in merito all oggetto (verbale n.9/2015 in data 23/06/2015); 7) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000. IL CONSIGLIO COMUNALE stante l'urgenza di provvedere, a voti espressi in forma palese con il seguente esito: favorevoli: 08 contrari: 01 (Zabotti Francesca) astenuti: 02 (Casagrande Paolo e Vercelloni Marina) DELIBERA di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20-07-2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI). PARERE DI REGOLARITA TECNICA Il sottoscritto rag. Pederiva Franco, Responsabile dell Area Finanziaria Contabile; Vista la proposta di deliberazione di cui all oggetto; Richiamato il decreto Sindacale n. 03 del 25.06.2015, che gli attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio; Vista l art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; Esprime PARERE: FAVOREVOLE Farra di Soligo, 10.07.2015 AREA FINANZIARIA - CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Pederiva rag. Franco PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Il sottoscritto rag. Pederiva Franco, Responsabile dell Area Finanziaria Contabile; Vista la proposta di deliberazione di cui all oggetto; Richiamato il decreto Sindacale n. 03 del 25.06.2015, che gli attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio; Vista l art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; Esprime PARERE: FAVOREVOLE Farra di Soligo, 10.07.2015 AREA FINANZIARIA - CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Pederiva rag. Franco Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20-07-2015

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue IL SINDACO f.to NARDI GIUSEPPE IL SEGRETARIO COMUNALE f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 24-07-2015, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69. f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza. Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. Lì, 24-07-2015 il responsabile dell Area Amministrativa F.to Tamara Pederiva Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20-07-2015