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ACCORDO TRA UNIONCAMERE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA A LIVELLO NAZIONALE Premesso che - il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, concernente Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale all articolo 2, comma 24, ha previsto l istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti; - l articolo 14 bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102 ha demandato al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l adozione di uno o più decreti per definire i tempi e le modalità di attivazione, nonché le date di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informativo dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema; - il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 (pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010), dando attuazione all articolo 14 bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, ha disciplinato l attivazione ed il funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in sigla SISTRI, stabilendo, in particolare, che il Sistema sia operativo a partire: 1) dal centottantesimo giorno dall entrata in vigore del medesimo Decreto: - per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006 con più di cinquanta dipendenti; - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n.152/2006 con più di cinquanta dipendenti; - per i commercianti e gli intermediari dei rifiuti senza detenzione; - per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; - per le imprese di cui all articolo 212, comma 5, del d.lgs. n.152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; 1

- per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; - per i soggetti di cui all articolo 5, comma 10, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009; - per i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania; 2) dal duecentodecimo giorno dall entrata in vigore del medesimo decreto: - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006 che hanno fino a cinquanta dipendenti; - per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n.152/2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti. - l articolo 1, comma 4, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 prevede la facoltà dei soggetti ivi indicati di aderire al Sistema anche su base volontaria; - il Decreto Ministeriale ha individuato nelle Sezioni Regionali dell Albo Nazionale Gestori Ambientali i soggetti deputati alla distribuzione dei dispositivi USB alle imprese di trasporto iscritte al predetto Albo e nelle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura provinciali (di seguito Camere di Commercio ) i soggetti deputati alla distribuzione dei dispositivi USB a tutti gli altri soggetti; - le Camere di Commercio provvedono alla consegna dei dispositivi USB ai seguenti soggetti: i. imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, esclusi quelli di cui all articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006; ii. imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo d.lgs. n.152/2006; iii. commercianti e intermediari; iv. consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; v. imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; vi. soggetti, previsti dall articolo 1, comma 4, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 che intendono aderire al Sistema anche su base volontaria; - la consegna avviene presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell Operatore o, nel caso in cui l Operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale; 2

- l accordo di programma stipulato tra Unioncamere e Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo quanto indicato dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che le Camere di Commercio competenti svolgano, per quanto riguarda il rilascio dei dispositivi ai produttori, le seguenti attività: a) verificare i dati anagrafici, previsti dal decreto, comunicati al momento dell iscrizione dagli operatori, tramite confronto con il Registro delle imprese; b) pianificare le consegne dei dispositivi USB agli utenti, sulla base dell elenco dei soggetti iscritti, e comunicare il calendario dei ritiri agli operatori via fax o mail e alle organizzazioni rappresentative delle imprese delegate; c) effettuare in sede di consegna dei dispositivi le operazioni di identificazione degli operatori, di verifica della correttezza e della completezza della documentazione prodotta e dell effettuazione e della correttezza dei pagamenti dei contributi versati al Ministero, così come previsti dal Decreto Ministeriale, e dei diritti di segreteria; d) consegnare agli operatori i dispositivi USB e l ulteriore documentazione prevista nel Decreto Ministeriale; e) archiviare la documentazione prodotta dall impresa e trasmetterla al Ministero. - per l espletamento delle attività previste, le Camere di Commercio si avvalgono, previa stipula di apposita Convenzione, delle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all articolo 10 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e loro articolazioni territoriali. - non rientra nell oggetto del presente Protocollo la distribuzione dei dispositivi USB e delle black box alle imprese di trasporto iscritte all Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. nel rispetto dei vincoli e dei principi fissati dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 e di quanto contenuto nel Protocollo di intesa tra Unioncamere e Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le parti ritengono che la Convenzione tra Associazione e Camera di Commercio contenga, allo stato, le uniche indicazioni possibili per avviare l attività di distribuzione dei dispositivi. Tutto ciò premesso Unioncamere e le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all articolo 10 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (di seguito Associazioni), hanno definito un modello di accordo quadro per disciplinare le 3

modalità con le quali le Camere di Commercio si avvalgono delle articolazioni territoriali delle Associazioni interessate rappresentative sul piano nazionale o delle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione. Il modello è riportato in Allegato al presente accordo. Le parti si impegnano a dare ampia diffusione ai contenuti del presente accordo anche mediante attività di informazione e sensibilizzazione concordate a livello territoriale. Le parti si impegnano a consultarsi periodicamente circa l avanzamento delle attività e ad evidenziare eventuali criticità che Unioncamere potrà riportare all interno del Gruppo di lavoro tecnico previsto dall articolo 10 del protocollo di intesa Ministero - Unioncamere. 4

ALLEGATO Modello di Convenzione tra Associazione E Camera di Commercio di Art. 1 Oggetto La presente Convenzione stabilisce le modalità attraverso le quali la Camera di Commercio si avvale dell Associazione o della società di servizi di diretta emanazione dell Associazione e da essa indicata (di seguito Associazione) per lo svolgimento delle attività di rilascio dei dispositivi USB previsti dal Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 alle imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio che hanno delegato l Associazione. La consegna all impresa del dispositivo elettronico avviene per il tramite delle Associazioni di Categoria o loro società di servizi. Art. 2 Compiti della Camera di Commercio 2.1 SISTEMI INFORMATIVI La Camera di Commercio mette a disposizione delle Associazioni un sistema informatico che consente le seguenti attività: gestione del calendario delle consegne; verifica e riscontro del materiale da controllare al momento della raccolta della documentazione; inserimento dell indicazione dell avvenuta consegna; stampa della ricevuta. 5

L accesso al sistema avverrà via telematica, entro 5 giorni dalla stipula della Convenzione, previa comunicazione, da parte dell Associazione, dei nominativi ai quali vanno intestate le credenziali di accesso. La Camera di Commercio renderà disponibile un manuale operativo e una casella postale dedicata per la risoluzione di problemi di natura tecnica. 2.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO La Camera di Commercio: 1. riceve da SISTRI l elenco delle imprese iscritte; 2. controlla i dati comunicati a SISTRI dall Unità locale e, in particolare, tramite l interoperabilità con il Registro delle imprese, verifica che: il codice fiscale sia presente nel Registro delle imprese, il codice fiscale corrisponda alla ragione sociale dell impresa, l indirizzo della sede legale dell impresa sia corretto, il soggetto indicato al momento dell iscrizione come legale rappresentante sia iscritto al Registro delle imprese tra i titolari di cariche o qualifiche per quell impresa, le Unità Locali indicate siano regolarmente costituite presso il Registro imprese della provincia, le Unità Locali siano registrate all indirizzo indicato all iscrizione; 3. restituisce al SISTRI l elenco degli iscritti, associando ai dati originali le informazioni verificate così come risultanti dal Registro delle imprese. Qualora non fosse possibile identificare correttamente l Unità locale per la quale è stata presentata domanda di iscrizione, segnala l evento a SISTRI. Sarà compito del SISTRI interagire con gli operatori per chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni necessari per il buon esito delle richieste di iscrizione. 2.3 ATTIVITÀ DI PRENOTAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI La Camera di Commercio: 1. riceve i dispositivi elettronici già configurati e li immagazzina in apposito sito; 2. acquisisce l elenco delle Unità Locali per le quali: l impresa ha presentato la domanda di iscrizione a SISTRI, risulta superato il controllo sulla correttezza dei dati, 6

risulta dichiarata, nel modulo di iscrizione a SISTRI, l intenzione di avvalersi per il rilascio del dispositivo elettronico di Associazioni di categoria firmatarie di accordi a livello territoriali, risulta pervenuta da SISTRI segnalazione dell avvenuta spedizione dei dispositivi elettronici. 3. comunica, successivamente all iscrizione a SISTRI ed al completamento dei controlli di cui al punto 2.2, alle singole Associazioni firmatarie della Convenzione con la Camera di Commercio, l elenco delle Unità locali per le quali l impresa ha dichiarato di avvalersi dell Associazione, dando all Associazione l accesso ad apposita area del proprio sistema informativo; 4. contatta direttamente le Unità locali contenute nell elenco per le quali l Associazione ha comunicato che non ricorrono le condizioni per l erogazione del servizio, informando che il completamento delle procedure sarà effettuato presso le Camere di Commercio; 5. trasmette, via fax o mail, al referente per l iscrizione indicato dall impresa al momento dell iscrizione, una comunicazione che indica i documenti previsti dalla norma da consegnare all Associazione di categoria per il rilascio dei dispositivi ed invita l impresa a prendere contatto con la stessa. 2.4 ATTIVITÀ DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI La Camera di Commercio: 1. concorda con l Associazione la data per la consegna dei dispositivi elettronici e provvede alla loro consegna, secondo le modalità stabilite nella Dichiarazione di presa in carico e manleva che fa parte integrante della presente convenzione, previa verifica dell avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, che può essere effettuato anche attraverso il sistema Telemaco Pay; 2. In fase di prima iscrizione, ai fini dell applicazione dei termini posti a carico delle Associazioni, previsti dall articolo 3.3, paragrafi 3 e 4 della presente Convenzione, la Camera di Commercio provvede alla consegna dei dispositivi alle Associazioni medesime progressivamente non appena li riceve da SISTRI. 2.5 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DALLE ASSOCIAZIONI La Camera di Commercio: 1. verifica la completezza e la correttezza della documentazione, relativa ad ogni singola Unità locale, già verificata dall Associazione e da questa trasmessa nei termini riportati nel già citato Allegato 1; 2. comunica a SISTRI l avvenuta consegna dei dispositivi all Associazione qualora la documentazione sia corretta e completa; 7

3. comunica a SISTRI, nei casi di cui all articolo 3.2. paragrafo 7, il mancato perfezionamento della consegna del dispositivo all impresa e riceve dall Associazione i dispositivi non consegnati; 4. comunica a SISTRI, una volta ricevutane informazione dall Associazione, l avvenuta consegna dei dispositivi all impresa; 5. archivia e trasmette al Ministero la documentazione raccolta. Art. 3 Compiti dell Associazione 3.1 DESTINATARI DEL SERVIZIO Destinatarie del servizio sono le imprese che abbiano dichiarato l intenzione di avvalersi per il ritiro dei dispositivi elettronici delle Associazioni di categoria che abbiano stipulato apposite convenzioni con le Camere di Commercio. L Associazione può accettare la delega per provvedere al rilascio dei dispositivi anche da imprese non iscritte all Associazione stessa. L Associazione, entro 5 giorni lavorativi, comunica alla Camera di Commercio l elenco degli operatori per i quali non ricorrono le condizioni per l erogazione del servizio. In tale ipotesi, la Camera di Commercio contatta direttamente gli operatori per procedere al rilascio. 3.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE L Associazione svolge le seguenti attività su delega dell impresa, anche avvalendosi del sistema informatico reso disponibile dalle Camere di Commercio: 1. ritira gli attestati di versamento comprovanti l avvenuto pagamento del contributo al SISTRI e verifica la congruenza dell importo e delle modalità di pagamento con quanto comunicato da SISTRI; 2. ritira il modulo di autocertificazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 riportante i dati dell impresa e dell Unità locale al fine di verificarne la corrispondenza con i dati risultanti dalla verifica eseguita da parte delle Camere; 3. verifica il documento di identità del legale rappresentante o titolare allegato all autocertificazione, acquisendone copia; 4. ritira la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, firmata dal legale rappresentante dell impresa; 8

5. ritira la dichiarazione di impegno all uso corretto dei dispositivi, firmata dal legale rappresentante dell impresa; 6. ritira la fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità del/i delegato/i (massimo 3) autorizzato all utilizzo dei dispositivi; 7. interrompe la fase di distribuzione dei dispositivi e provvede a riconsegnare i dispositivi alla CCIAA, qualora risultino documenti mancanti o necessità di integrazione / rettifica dei dati ; 8. ritira la delega conferita dall impresa all Associazione per lo svolgimento delle attività necessarie per il ritiro dei dispositivi. 3.3 CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO L Associazione: 1. riceve dalla Camera di Commercio il plico sigillato contenente il/i dispositivo/i elettronico/i USB e la busta con le relative password, per ogni impresa delegante; 2. costituisce, per ogni impresa ed Unità locale, un fascicolo contenente i documenti di cui al punto precedente fatta salva la delega di cui al paragrafo 8, che conserva presso la propria sede; 3. verifica tempestivamente la completezza della documentazione e consegna il plico sigillato relativo ad ogni Unità locale, acquisendo dall impresa la ricevuta di avvenuta consegna; 4. consegna alla Camera di Commercio il fascicolo contenente i documenti di cui al punto precedente, ordinati in fascicoli separati per singola Unità locale identificati dal numero pratica; in fase di prima iscrizione la consegna viene effettuata nei tempi necessari affinché la Camera di Commercio possa procedere, nei termini indicati dal punto 5 dell Allegato 1 a al D.M. 17 dicembre 2009, al controllo della documentazione e a comunicare al SISTRI l avvenuta consegna del dispositivo nei tempi stabiliti per i siti di distribuzione dal punto 5 dell Allegato 1 a al D.M. 17 dicembre 2009; 5. registra quotidianamente, utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalla Camera di Commercio, l informazione della consegna all impresa. L Associazione restituisce alla Camera di Commercio i plichi sigillati per i quali la fase di rilascio non è stata completata ed inserisce nel sistema tale informazione. Le Associazioni non sono responsabili per qualsiasi danno possa derivare agli operatori ed a terzi dall utilizzo dei dispositivi USB consegnati per il loro tramite; né sono in nessun caso responsabili per il loro mancato funzionamento a qualunque causa sia imputabile. 9

Art. 3.4 RESPONSABILITÀ DELL ASSOCIAZIONE L Associazione di categoria firmataria della Convenzione si impegna a: a) Adottare le opportune misure atte a garantire la corretta custodia dei dispositivi ricevuti dalla Camera di Commercio al fine di ridurre rischi di furto, perdita, distruzione, danneggiamento, manomissione dei dispositivi. b) Svolgere con diligenza l attività di verifica dei documenti presentati al fine di garantire: completezza dei fascicoli, ovvero che per ogni Unità Locale siano presenti tutti i documenti previsti dalla normativa, correttezza dei documenti contenuti in ogni fascicolo, ovvero che tutti i documenti in esso contenuti siano stati verificati e siano conformi a quanto previsto dalla norma c) Sottoscrivere la Dichiarazione di presa in carico e manleva di cui all Allegato 1 al presente accordo. Art. 3.5 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL ISCRIZIONE 1. L Associazione di categoria firmataria della Convenzione si impegna a) a ritirare, in tutti i casi previsti dall articolo 7 del D.M. 17/12/2009 i dispositivi riconsegnati dagli operatori presso le sedi delle Associazioni presso le quali è stato effettuato il ritiro e consegnarli alle Camere di Commercio. b) a consegnare alla Camera di Commercio, anche dopo le scadenze previste per il rilascio dal punto 4 dell Allegato 1 A, i dispositivi e i documenti di cui all articolo 3 comma 6 lettera a) e b) del D.M. 17/12/2009: nei casi previsti dall articolo 3 comma 10 del D.M. 17/12/2009 (rilascio a seguito di variazione dei dati anagrafici dei delegati) nei casi previsti dall articolo 8 (cessione d azienda o di ramo d azienda) Art. 4 Informazione e sensibilizzazione 10

Le parti si impegnano a dare diffusione ai contenuti del presente accordo anche mediante attività di informazione e sensibilizzazione ai propri associati. Art. 5 Entrata in vigore e durata La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è valida sino al 31 dicembre 2011 con possibilità di rinnovo previa deliberazione degli organi competenti dei soggetti firmatari. Art. 6 Corrispettivi Per ogni dispositivo consegnato dall Associazione, la Camera di Commercio corrisponde all Associazione un importo pari al 50% del diritto di segreteria. Art. 7 Responsabilità nei confronti di terzi Ciascuna delle parti resta responsabile nei confronti dei terzi delle attività svolte in attuazione della presente convenzione. 11

DICHIARAZIONE DI PRESA IN CARICO E MANLEVA Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) in qualità di: - legale rappresentante (o incaricato munito di delega scritta del legale rappresentante e copia del proprio documento) dell Associazione firmataria della Convenzione con la Camera di Commercio di - società di servizi incaricata dall Associazione firmataria della Convenzione con la Camera di Commercio di DICHIARA di ricevere dalla Camera di Commercio di i dispositivi, il cui elenco viene fornito in allegato, riferiti ad imprese che al momento dell iscrizione a SISTRI hanno dichiarato di voler effettuare il ritiro dei dispositivi presso l Associazione e per i quali l Associazione dispone, presso i propri uffici, di apposita delega al ritiro. L Associazione o la Società di Servizi incaricata si impegna a : proteggere e conservare il plico contenente i dispositivi ed i codici identificativi per l accesso al sistema sino all avvenuta consegna all effettiva impresa destinataria, con la massima accuratezza al fine di garantirne l integrità e la riservatezza; adottare ogni misura atta ad impedire -in via non limitativa- la perdita, il danneggiamento, la manomissione e, più in generale, qualsiasi utilizzo improprio del plico contenente i dispositivi e il codice di attivazione, nonché dei dispositivi stessi; consegnare alla Camera di Commercio la documentazione relativa alle imprese associate tempestivamente, nei termini indicati dal punto 5 dell Allegato 1 a al D.M. 17 dicembre 2009, e comunque nei tempi necessari per consentire alla Camera di Commercio di effettuare le opportune verifiche e di adottare gli eventuali provvedimenti, in caso di documentazione insufficiente e/o irregolare; adoperarsi per l integrazione e la rettifica tempestiva della documentazione insufficiente e/o irregolare;. L Associazione dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto dalla Convenzione tra Associazione e Camera di Commercio, in particolare per ciò che concerne le scadenze per il rilascio dei dispositivi alle imprese, la preventiva verifica dei documenti presentati dalle imprese e la consegna della documentazione alla Camera di Commercio, assumendosi la responsabilità di un diligente svolgimento di tali attività. L Associazione, dal momento del ritiro del plico contenente i dispositivi ed i relativi codici di attivazione, assume esclusivamente su di sé ogni responsabilità connessa alla custodia, alla (tempestiva) consegna, all omessa consegna, impegnandosi con la sottoscrizione della presente dichiarazione a manlevare e a tenere indenne la Camera di Commercio da qualsivoglia responsabilità, di natura civile e penale, nei confronti delle imprese riportate in elenco, come anche di terzi, per gli eventuali danni alle stesse arrecati in conseguenza del proprio comportamento o inadempimento. La persona firmataria della presente dichiara, sotto la propria responsabilità, di poter impegnare l Associazione che rappresenta e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., quanto ivi espressamente contemplato. [DATA E FIRMA] 12