(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Documenti analoghi
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE

ESPORTAZIONI 2014/4 ESPORTAZIONI 2013

CATEGORIA *)***) (note ultima pagina)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV.VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI PG/2013/ del 27/06/2013 Giunta

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 501/2014 DELLA COMMISSIONE

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese. Traduzione 1

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 306/3

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Circolare n. 19/D. Roma, 15 novembre Alle Direzioni Regionali/Interregionali/Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) DECISIONI

Roma, 29 luglio CIRCOLARE n. 40/D. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. e, p.c.

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

L 346/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Istanza di Interpello - Articolo 11 legge n. 212 del 2000 Aliquota IVA applicabile alle cessioni di alcuni prodotti alimentari

Circolare n.22/d. Roma, 28 dicembre Alle Direzioni Regionali/Interregionali/Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

Legge 598/94. Disciplina delle attività rientranti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni

Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

COMMERCIO ALL INGROSSO DI FRUTTA E ORTAGGI CONSERVATI COMMERCIO ALL INGROSSO DI PRODOTTI DI SALUMERIA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2012 DELLA COMMISSIONE

Saluti a tutti. Silvio Marelli.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE

ESPORTAZIONE VERSO L UE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Disciplinare Tecnico di Produzione

MINISTERO DELLA SALUTE

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6

DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1994 sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

DIETA SEMILIQUIDA A. Requisiti degli alimenti:

Il Servizio di Refezione Scolastica del Comune di Poggibonsi

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE

indagine sui "pan bauletto" additivi, etc. informazioni nutrizionali senza coloranti, grassi, idrogenati, additivi edulcoranti

REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2010 DELLA COMMISSIONE

Etichettatura Indicazione del tenore di zucchero

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

SCHEDE TECNICHE SCIROPPO DI GLUCOSIO. Sciroppo di glucosio 44 D.E.

REGOLAMENTO (CE) N. 826/2008 DELLA COMMISSIONE

Codici ATECO AGRICOLTURA - SILVICOLTURA - PESCA COLTIVAZIONI AGRICOLE - PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI CACCIA E SERVIZI CONNESSI

Applicazione dei Limiti Massimi dei Residui di fitofarmaci nel controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale. Michele Lorenzin APPA Trento

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

Set 15 capsule di pane in 5 gusti

Ministero della Salute

REGOLAMENTO (CE) N. 289/2008 DELLA COMMISSIONE

5. SETTORE TRASPORTI 158

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Contratto d area per le aree industriali della provincia di Avellino ex art. 32 l. 219/81 Bando di Rimodulazione

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/802/UE)

Tabella 1 - ITALIA - Interscambio commerciale per il totale delle attività economiche 1 (mln di euro)

RISOLUZIONE N. 294/E

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N /98 IN MATERIA DI MERCATI

Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari. Graziella Lasi. Bologna, 03 ottobre 2014

ELENCO A : SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE ED INTOLLERANZE (Reg. Ue 1169/2011)

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2011 (Stato 1 febbraio 2012)

ALLEGATO ALLEGATO III

GESTIONE DEI PRODOTTI

MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO NEI SETTORI: UOVA E CARNI DI POLLAME IN ITALIA

Sintesi articoli e parole chiave

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/86/UE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Dove sono i nutrienti? : I GRUPPI DI ALIMENTI

(CE) , 22) ) 1687/ (GU CE

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Cacao e cioccolato l etichettatura dei prodotti di cacao e del cioccolato D.lgs. 178/2003 denominazioni di vendita burro di cacao

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

I gruppi alimentari GRUPPO N GRUPPO N. CARNI, PESCI, UOVA Forniscono: proteine ad alto valore biologico; minerali quali ferro,

SCHEMA DI DIETA PRIVA DI GLUTINE (per scuola materna elementare - media)

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

009 ST. HONORE TRANCIO 001 CREMOSA AL LIMONE

Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura

BORSA MERCI DI PARMA REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL INGROSSO

ALLEGATO «ALLEGATO I GLOSSARIO

Transcript:

17.5.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 130/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 418/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 376/2008 in ordine agli obblighi in materia di titoli per taluni prodotti agricoli e il regolamento (CE) n. 1342/2003 in ordine al trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d importazione dei cereali e del riso nell ambito dei contingenti tariffari LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l articolo 134 e l articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l articolo 4, considerando quanto segue: (1) In conformità agli articoli 130 e 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per gestire le importazioni e le esportazioni è stata conferita alla Commissione la facoltà di determinare i prodotti la cui importazione o esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo. Nel valutare la necessità di un regime di titoli, la Commissione deve tener conto degli opportuni strumenti di gestione dei mercati e, in particolare, di monitoraggio delle importazioni o esportazioni. (2) L articolo 1,, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d applicazione del regime dei titoli d importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 2 ), in combinato disposto con il suo allegato II, parte I, sezione A, prevede l obbligo di presentare titoli per le importazioni tra l altro di frumento duro, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii), del regolamento stesso, orzo e sorgo da granella diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina; tutti questi prodotti includono anche le relative sementi. Il regolamento (CE) n. 376/2008 prevede inoltre lo stesso obbligo per le importazioni di radici di manioca, d arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. ( 2 ) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3. ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; per le importazioni di midollo della palma a sago e per le importazioni di patate dolci destinate al consumo umano. (3) L articolo 1,, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 376/2008, in combinato disposto con il suo allegato II, parte II, sezione A, prevede l obbligo di presentare titoli per le esportazioni tra l altro di frumento duro, segala, orzo e avena, sementi comprese. (4) L allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008 fa riferimento ai codici della nomenclatura combinata (NC) per indicare i prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d importazione o d esportazione secondo le disposizioni del regolamento stesso. (5) È opportuno adeguare i codici NC riportati nelle parti I, II e III dell allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008 a quelli riportati nell allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 3 ), modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione ( 4 ). A fini di chiarezza, occorre inoltre apportare alcune lievi modifiche linguistiche all allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008. (6) A fini di semplificazione e per ridurre l onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori, è opportuno sopprimere l obbligo dei titoli d importazione per le sementi di frumento duro, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 376/2008, dell orzo e del sorgo da granella diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina; l obbligo dei titoli d importazione per le radici di manioca, d arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola ( 3 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. ( 4 ) GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

L 130/2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.5.2012 o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet, per il midollo della palma a sago e per le patate dolci destinate al consumo umano e l obbligo dei titoli d esportazione per le sementi di frumento duro, di segala, d orzo e d avena. (7) A norma dell articolo 130,, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regolamento (CE) n. 376/2008 ha introdotto l obbligo dei titoli d importazione per tutti i prodotti dello zucchero che rientrano nel codice NC 1701 importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari. L importo della e il periodo di validità dei titoli d importazione per tutti i prodotti che rientrano nel suddetto codice NC importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari sono fissati nell allegato II, parte I, sezione C, del regolamento (CE) n. 376/2008, con un riferimento alle disposizioni specifiche dei regolamenti settoriali della Commissione. Poiché quei regolamenti sono stati nel frattempo abrogati, è opportuno precisare l importo della e il periodo di validità dei titoli d importazione dei prodotti di cui si tratta in quella sezione. (8) I codici dei prodotti per i quali è necessario un titolo d importazione sono attualmente elencati nell allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008. Ai sensi dell articolo 2 del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio ( 1 ), tutte le disposizioni, in particolare il regime degli scambi con i paesi terzi, adottate per il lattosio e lo sciroppo di lattosio di produzione lattiero-casearia del codice NC 1702 19 00 sono estese al lattosio e allo sciroppo di lattosio di produzione industriale del codice NC 1702 11 00. Per ragioni di completezza, trasparenza e chiarezza è opportuno inserire il codice NC 1702 11 00 nell allegato II, parte I del regolamento (CE) n. 376/2008. (9) Le norme orizzontali relative alla trasferibilità dei titoli, compreso il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli, figurano nell articolo 8,, del regolamento (CE) n. 376/2008. Per ragioni di chiarezza sulla trasferibilità dei titoli rilasciati conformemente all articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 376/2008, in merito ai contingenti tariffari, è opportuno adeguare l articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d applicazione del regime dei titoli d importazione e d esportazione nel settore dei cereali e del riso ( 2 ). (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 1342/2003. lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 376/2008, dell orzo e del sorgo da granella diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina, ai titoli d importazione per le radici di manioca, d arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet, per il midollo della palma a sago, le patate dolci destinate al consumo umano e ai titoli d esportazione rilasciati per le sementi di frumento duro, segala, orzo e avena ancora validi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento (CE) n. 376/2008 L allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008 è sostituito dal testo dell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003 All articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. In deroga all articolo 8,, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di cui al paragrafo 4 del presente articolo non sono trasferibili.» Articolo 3 Disposizioni transitorie Le cauzioni depositate per il rilascio dei titoli d importazione relativi alle sementi di frumento duro, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 376/2008, di orzo e di sorgo da granella diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina, dei titoli d importazione relativi alle radici di manioca, d arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet, al midollo della palma a sago e alle patate dolci destinate al consumo umano e dei titoli d esportazione relativi alle sementi di frumento duro, segala, orzo e avena, sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni: (11) Per ragioni di chiarezza è opportuno stabilire le regole relative ai titoli d importazione rilasciati per le sementi di frumento duro, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, ( 1 ) GU L 312 dell 11.11.2006, pag. 1. ( 2 ) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. a) la validità dei titoli non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i titoli sono stati adoperati parzialmente o non lo sono stati del tutto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

17.5.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 130/3 Articolo 4 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

L 130/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.5.2012 ALLEGATO «ALLEGATO II PARTE I OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI Elenco dei prodotti di cui all articolo 1,, lettera a), punto i), e massimali applicabili ai sensi dell articolo 4,, lettera d) A. Cereali [allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 1001 19 00 Frumento duro non destinato alla semina, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii) ex 1001 99 00 Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinati alla semina, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 1003 90 00 Orzo non destinato alla semina 1005 90 00 Granturco non destinato alla semina 1007 90 00 Sorgo da granella, diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina 1101 00 15 Farine di frumento (grano) tenero e di spelta 2303 10 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili 2303 30 00 Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli ex 2308 00 40 Residui di polpe di agrumi

17.5.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 130/5 2309 90 20 Prodotti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. B. Riso [allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 1006 20 Riso semigreggio, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii) 30 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo 1006 30 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii) 30 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo 1006 40 00 Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii) ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. C. Zucchero [allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 1701 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 20 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo ( 1 ) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. D. Sementi [allegato I, parte V, del regolamento (CE) n. 1234/2007] ex 1207 99 20 Semi di varietà di canapa destinati alla semina ( 2 ) fino alla fine del sesto mese successivo, salvo disposizione diversa degli Stati membri ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile ( 2 ) Non è richiesta. Cfr. le altre condizioni di cui all articolo 17,, del regolamento (CE) n. 507/2008. Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

L 130/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.5.2012 E. Olio di oliva e olive da tavola [allegato I, parte VII, del regolamento (CE) n. 1234/2007] ex 0709 92 90 Olive, fresche, destinate alla produzione di olio 100 EUR/t 60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell articolo 22, 0711 20 90 Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate, destinate alla produzione di olio, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii) 100 EUR/t 60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell articolo 22, 2306 90 19 Panelli e altri residui dell estrazione dell olio d oliva aventi tenore, in peso, di olio d oliva superiore a 3 % 100 EUR/t 60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell articolo 22, ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. F. Lino e canapa [allegato I, parte VIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 5302 10 00 Canapa, greggia o preparata ( 2 ) fino alla fine del sesto mese successivo, salvo disposizione diversa degli Stati membri ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile ( 2 ) Non è richiesta. Cfr. le altre condizioni di cui all articolo 17,, del regolamento (CE) n. 507/2008. Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. G. Ortofrutticoli [allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 0703 20 00 Aglio, fresco o refrigerato, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii) titolo ex 0703 90 00 Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii) titolo ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

17.5.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 130/7 H. Ortofrutticoli trasformati [allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007] ex 0710 80 95 Aglio ( 2 ) e Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) titolo ex 0710 90 00 Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio ( 2 ) e/o Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii) titolo ex 0711 90 80 Aglio ( 2 ) e Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) titolo ex 0711 90 90 Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio ( 2 ) e/o Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) titolo ex 0712 90 90 Agli secchi ( 2 ) e Allium ampeloprasum e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio ( 2 ) e/o Allium ampeloprasum, interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell ambito dei contingenti tariffari di cui all articolo 1,, lettera a), punto iii) titolo ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari ( 2 ) Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese». Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. I. Carni bovine [allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007] da ex 0102 29 10 a ex 0102 29 99 0102 39 10 0102 90 91 Tutti i prodotti delle specie domestiche importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 5 EUR per capo sensi dell articolo 22,

L 130/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.5.2012 0201 e 0202 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 12 EUR per di peso netto sensi dell articolo 22, 0206 10 95 e 0206 29 91 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 12 EUR per di peso netto sensi dell articolo 22, 1602 50 10, 1602 50 31 e 1602 50 95 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 12 EUR per di peso netto sensi dell articolo 22, 1602 90 61 e 1602 90 69 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 12 EUR per di peso netto sensi dell articolo 22, ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. J. Latte e prodotti lattiero-caseari [allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007] ex capitoli 4, 17, 21 e 23 Latte e prodotti lattiero-caseari, importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari, ad eccezione dei formaggi e latticini (codice NC 0406) originari della Svizzera, importati senza titolo, come segue: 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti sensi dell articolo 22, 0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti sensi dell articolo 22, Da 0403 10 11 a 0403 10 39 Da 0403 90 11 a 0403 90 69 Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao sensi dell articolo 22, 0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove sensi dell articolo 22,

17.5.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 130/9 0405 10 0405 20 90 0405 90 Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % sensi dell articolo 22, 0406 Formaggi e latticini, ad eccezione dei formaggi e latticini originari della Svizzera, importati senza titolo sensi dell articolo 22, 1702 11 00 1702 19 00 Lattosio e sciroppo di lattosio sensi dell articolo 22, 2106 90 51 Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato sensi dell articolo 22, 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 Preparazioni dei tipi utilizzati per l alimentazione degli animali: Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1234/2007, direttamente o in virtù del regolamento (CE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica l allegato I, parte I, di tale regolamento sensi dell articolo 22, 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70 ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. K. Altri prodotti [allegato I, parte XXI, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 1207 99 91 Semi di canapa non destinati alla semina ( 2 ) fino alla fine del sesto mese successivo, salvo disposizione diversa degli Stati membri ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile ( 2 ) Non è richiesta. Cfr. le altre condizioni di cui all articolo 17,, primo comma, del regolamento (CE) n. 507/2008. Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

L 130/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.5.2012 L. Alcole etilico di origine agricola [allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007] ex 2207 10 00 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato 1 EUR per ettolitro fino alla fine del quarto mese successivo 100 hl ex 2207 20 00 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato 1 EUR per ettolitro fino alla fine del quarto mese successivo 100 hl ex 2208 90 91 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato 1 EUR per ettolitro fino alla fine del quarto mese successivo 100 hl ex 2208 90 99 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato 1 EUR per ettolitro fino alla fine del quarto mese successivo 100 hl ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. PARTE II OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI PER I QUALI NON SONO STATE FISSATE RESTITUZIONI NÉ TASSE ALL ESPORTAZIONE IL GIORNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Elenco dei prodotti di cui all articolo 1,, lettera b), punto i), e massimali applicabili ai sensi dell articolo 4,, lettera d) A. Cereali [allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007] ( 1 ) 1001 19 00 Frumento duro non destinato alla semina 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo ex 1001 99 00 Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo 1002 90 00 Segala non destinata alla semina 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo 1003 90 00 Orzo non destinato alla semina 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo ( 1 ) Salvo disposizione diversa del regolamento (CE) n. 1342/2003.

17.5.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 130/11 1004 90 00 Avena non destinata alla semina 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo 1005 90 00 Granturco non destinato alla semina 1101 00 15 Farine di frumento (grano) tenero e di spelta 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo 500 kg ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all esportazione. Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. B. Riso [allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 1006 20 Riso semigreggio (bruno) 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo 500 kg 1006 30 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo 500 kg ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. C. Zucchero [allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido 11 EUR/ per quantitativi superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell articolo 22, 2 000 kg per quantitativi non superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell articolo 22, ( 2 ) 1702 60 95 1702 90 95 Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio e il glucosio, la maltodestrina e l isoglucosio 4,2 EUR/ per quantitativi superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell articolo 22, 2 000 kg per quantitativi non superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell articolo 22, ( 2 )

L 130/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.5.2012 2106 90 59 Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina 4,2 EUR/ per quantitativi superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell articolo 22, 2 000 kg per quantitativi non superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell articolo 22, ( 2 ) ( 1 ) massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell articolo 4,, lettera d). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ( 2 ) Per quantitativi non superiori a 10 t, l interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione. Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo. PARTE III MASSIMALI DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE PER I QUALI È STATA FISSATA LA RESTITUZIONE ALL ESPORTAZIONE IL GIORNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo d esportazione a norma dell articolo 4,, lettera d) A. CEREALI:, codici NC e codici della nomenclatura delle restituzioni all esportazione Quantitativo netto ( 1 ) Per ogni prodotto elencato nell allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ad eccezione delle voci: 0714 20 10 e 2302 50 1101 00 15 500 kg B. RISO: Per ogni prodotto elencato nell allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 500 kg C. ZUCCHERO: Per ogni prodotto elencato nell allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 2 000 kg D. LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI: Per ogni prodotto elencato nell allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 150 kg E. CARNI BOVINE: Per gli animali vivi elencati nell allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio Per le carni di cui all allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio Un capo 200 kg G. CARNI SUINE: Codici NC seguenti: 0203 1601 1602 250 kg 0210 150 kg

17.5.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 130/13, codici NC e codici della nomenclatura delle restituzioni all esportazione Quantitativo netto ( 1 ) H. POLLAME: Codici NC e codici della nomenclatura delle restituzioni all esportazione seguenti: 0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000 0105 12 00 9000 0105 14 00 9000 4 000 pulcini 2 000 pulcini 0207 250 kg I. UOVA: Codici della nomenclatura delle restituzioni all esportazione seguenti: 0407 19 11 9000 2 000 uova 0407 11 00 9000 0407 19 19 9000 0407 21 00 9000 0407 29 10 9000 0407 90 10 9000 0408 11 80 9100 0408 91 80 9100 0408 19 81 9100 0408 19 89 9100 0408 99 80 9100 4 000 uova 400 kg 250 kg ( 1 ) Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all esportazione. Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.»