Tutela degli animali da compagnia - aggiornamenti normativi e strumenti operativi per il controllo Ferrara, 16 maggio 2012
Legge regionale 17.02.05, n. 5 Norme a tutela del benessere animale Finalità La regione E-R interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali. Disciplina in particolare le modalità della detenzione,, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia,, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali,, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.
Legge regionale 17.02.05, n. 5 Art. 2 definizione di animale da compagnia 1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
Animali da compagnia o d affezione Legge 281/91 d affezione Legge 27/2000 - d affezione Reg. (CE) n. 998/2003 da compagnia Legge Regionale n. 5/2005 da compagnia, O.M. 16/07/2009..misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali d affezione.. Legge 04/11/2010 n. 201 da compagnia, nella Convenzione europea ratificata con la legge all art. 1 c.1, definizione si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia Regolamento (CE) n. 1069/2009 che reca norme sanitarie sui sottoprodotti di origine animale, art. 3 punto 8. definisce animale da compagnia un animale appartenente ad una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall uomo a fini diversi dall allevamento.
Legge regionale 17.02.05, n. 5 Art. 3 Responsabilità e doveri generali del detentore 1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
Legge regionale 17.02.05, n. 5 Art. 3 Responsabilità e doveri generali del detentore 3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. 4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
Legge regionale 17.02.05, n. 5 Art. 4 Norme tecniche di attuazione Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche: Specifiche modalità di protezione animali da compagnia... Condizioni minime di ricovero e di contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili; la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività...
Legge regionale 17.02.05, n. 5 Art. 5 Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia 1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche,, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private. 2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno.. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
Legge regionale 17.02.05, n. 5 Art. 5 Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia 3. Modificato dalla L.R. n. 4/2010 e dalla L. n. 22/2010 Fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, le attività connesse al commercio di animali da affezione possono iniziare una volta presentata al Comune la relativa S.C.I.A. La S.C.I.A. deve autocertificare: la tipologia dell'attività svolta; le specie che vengono ospitate presso la struttura; il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4; il possesso dei requisiti richiesti.
Legge regionale 17.02.05, n. 5 Art. 5 Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia 5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
Legge regionale 17.02.05, n. 5 Art. 14 Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.
Delibera di Giunta Regionale n. 394 del 27/03/2006 Modalità di protezione e tutela degli animali da compagnia, condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili nel commercio e nell allevamento (L.R. 17.02.05 art. 4 lettere a, c, d).
Finalità: Dare indicazioni per una gestione e detenzione corrette (modalità, controlli, rispetto delle caratteristiche etologiche, delle esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie, nel commercio e nell allevamento)
Obblighi del commerciante, dell allevatore, del responsabile della pensione di animali da compagnia adottare misure adeguate per garantire il benessere psicofisico dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, mutilazioni, sofferenze o lesioni; allevare e custodire gli animali appartenenti alle categorie di seguito elencate nel rispetto dei requisiti minimi enunciati; allevare e custodire comunque animali da compagnia nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.
Elenco delle principali specie commercializzate come animali da compagnia Mammiferi cani gatti piccoli carnivori roditori e lagomorfi primati non umani piccoli mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione Uccelli da gabbia (fino a cm 25 di lunghezza testa-coda) uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione Rettili ed anfibi Pesci
Allevamento di cani e gatti. Come previsto dall art. 5 della L.R. 5/2005, per allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l anno. Se l attività viene svolta a fini economici i detentori devono presentare SCIA e possedere attestato di formazione sul benessere animale. I proprietari di allevamenti amatoriali,, non a fini di lucro, saranno comunque oggetto di vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell AUSL territorialmente competente. Non è specificato cosa si intenda per allevamento a fini
Modalità di detenzione di alcune specie: Cani (Canis familiaris) QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AGLI ALLEVAMENTI AMATORIALI Gli allevatori devono prevedere idonei programmi di sgambamento e socializzazione (l identificazione di apposite aree recintate dove liberare i cani è parte vincolante dell autorizzazione). è opportuno prevedere arricchimenti ambientali i cuccioli non devono essere separati dalla madre prima dei due mesi di vita. per gli aspetti relativi alla identificazione e registrazione vedi Legge Regionale 27/2000 e successive integrazioni.
Controllo Il commerciante, l allevatore, il proprietario della pensione di animali da compagnia ispeziona e accudisce gli animali almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca, deve essere consultato un medico veterinario. Gli animali malati o feriti devono essere spostati in apposite strutture per l isolamento e/o la cura.
Fabbricati e locali di stabulazione I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, delle gabbie e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati e di natura appropriata alla fisiologia degli animali I locali di stabulazione, le gabbie e le attrezzature devono essere sprovvisti di spigoli taglienti o sporgenze tali da
Custodia all esterno La custodia di animali all esterno di fabbricati deve prevedere, in funzione delle necessità, un riparo adeguato dai fenomeni climatici avversi, dai predatori e da qualunque altro potenziale rischio per il mantenimento del loro benessere e della loro salute.
Esigenze nutrizionali Agli animali deve essere fornita l alimentazione necessaria (per qualità, quantità e frequenza di somministrazione) per soddisfare ogni esigenza fisiologica, di benessere e di salute. Tutti gli animali devono sempre avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata. Gli alimenti e l acqua devono essere esenti da eventuali contaminazioni biologiche o con sostanze potenzialmente nocive. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo che ciascun animale possa accedervi senza essere aggredito anche in situazioni di competitività (che devono comunque essere evitate) Nessuna sostanza, oltre a quelle per soddisfare le esigenze nutrizionali, ad eccezione di quelle per fini terapeutici o profilattici, deve essere somministrata ad un animale a meno che il suo impiego, in base ai riferimenti scientifici e all'esperienza acquisita, risulti innocuo.