CAMERA DEI DEPUTATI Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) 15 luglio 2013 A.C. 1248 Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia c.d. dl FARE ART. 84. (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28). * 84.47. La Russa, Corsaro * 84.48. Farina Daniele, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri - * 84. 51. Molteni, Attaguile. * 84. 88. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto. Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza». 84.2. Ferranti - Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;». * 84.4. Ferranti 1
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;». *84.57. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto. PRECLUSA DALL APPROVAZIONE DELL EMENDAMENTO FERRANTI 84.2 Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: 0a) All'articolo 4, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 2 è presentata» inserire le seguenti: «, secondo gli ordinari criteri di competenza per territorio di cui agli articoli 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile,». 84.97. Dambruoso, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti - Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) all'articolo 5, comma 1 dopo la parola «medica» inserire le seguenti «e sanitaria». 84.28. Miotto, Lenzi, Bellanova, Biondelli, Bragantini, Casati, Piccione, Sbrollini, Iori, Fossati Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari con le seguenti: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di azioni aventi per oggetto diritti reali limitatamente a quelle riguardanti i diritti di cui al libro terzo, titolo Il, capo II, limitatamente alle sezioni VI, VII, VIII. IX, capo III, titolo III, titolo IV, titolo V, titolo VI, titolo VIllI limitatamente alle sole sezioni I e Il e titolo IX del codice civile, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. 84.27. La Russa, Corsaro Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole condominio, diritti reali, locazione, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi. 84.85. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto - Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola locazione aggiungere le seguenti: ad eccezione delle cause di risoluzione per morosità del conduttore. 84.78. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto. - Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole risarcimento del danno derivante aggiungere le seguenti: dalla circolazione di veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone. 84.8. Ferranti - 2
Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole e finanziari aggiungere le seguenti: società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale nonché contratti di somministrazione. 84.10. Ferranti Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole e finanziari aggiungere le seguenti: profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,. * 84.9. Ferranti - Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole è tenuto inserire le seguenti: assistito dall'avvocato. 84.1. Ferranti - Al comma 1 lettera b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È in ogni caso esclusa dal procedimento di mediazione e/o conciliazione il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sia per ciò che riguarda danni alle cose sia per ciò che riguarda i danni alle persone. 84.39. Chiarelli - Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, sopprimere il seguente periodo: L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 84.84. Bonafede, Castelli, Sorial, Currà, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto - in una nuova formulazione Al comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole: della domanda giudiziale. aggiungere le seguenti: La presente disposizione ha la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei due anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. 84.5. (Nuova formulazione) Ferranti. Al comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole Allo stesso modo provvede, inserire le seguenti:, salvo che verifichi che i costi della mediazione sono tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie,. 84.18. Ferranti Al comma 1, sopprimere la lettera c). 84.26. La Russa, Corsaro - 3
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: Fermo quanto previsto dal comma 1 con le seguenti: Con esclusione delle ipotesi di cui al comma 1 e tutte le volte in cui le parti documentino l'avvenuto esperimento di conciliazione. 84.35. Chiarelli - Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: allo stesso comma fino a: sono soppresse con le seguenti: allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mediazione si svolge presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia». * 84.11. Ferranti - Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da allo stesso comma fino alle parole sono soppresse con le seguenti: allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza». 84.12. Ferranti Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: disporre l'esperimento con le seguenti: invitare le parti, per una sola volta, con ordinanza motivata, dopo l'integrazione de contraddittorio e dopo l'esaurimento della prima udienza di trattazione, all'esperimento. 84.37. Chiarelli - Al comma 1, lettera c), dopo le parole: procedibilità della domanda giudiziale, aggiungere le seguenti: anche in sede di giudizio d'appello. 84.36. (Nuova formulazione) Chiarelli. Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: indica l'organismo di mediazione ed. 84.100. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti - Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. 84.17. Ferranti Al comma 1, sopprimere la lettera d). * 84.13. Ferranti Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole: «salvo quanto» sono aggiunte le seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; al primo periodo dello stesso comma dopo la parola: «contratto» sono soppresse le parole: «lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente»; la parola «prevedono» è 4
sostituita dalla seguente: «prevede»; all'ultimo periodo dello stesso comma 5, dopo la parola: «contratto» sono soppresse le parole: «o allo statuto o all'atto costitutivo». 84.14. Ferranti in una nuova formulazione Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: h) all'articolo 8 comma 1, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti parole: «non oltre trenta». Nel comma 1, dopo la parola: «istante» si aggiungono le seguenti parole: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. 84.15. (Nuova formulazione) Ferranti. Al comma 1, sopprimere la lettera l). * 84.20. Ferranti Al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. * 84.6. Ferranti Al comma 1, sopprimere la lettera n). 84.21. Ferranti - Al comma 1, lettera o), dopo le parole: sono di diritto mediatori. aggiungere le seguenti: Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 84.3. (Nuova formulazione) Ferranti. Al comma 1, alla lettera p) dopo le parole: all'articolo 17, sono inserite le seguenti: al comma 3 le parole «50.000» sono sostituite con 00.000». * 84.7. Ferranti 5
Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: dopo il comma 4 fino alle parole: quanto dichiarato con le seguenti: potrebbe essere modificata nel seguente modo: p) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 84.22. Ferranti Al comma 1, lettera p), sopprimere il capoverso 5-bis. 84.16. Ferranti in una nuova formulazione Al comma 1, lettera p), sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente: 5-bis. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione. 84.80. (Nuova formulazione) Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto. Dopo il comma 1, inserire il seguente: Nel corso dei primi 180 giorni di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, tentativo obbligatorio di mediazione nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'articolo 84 del presente decreto, è gratuito. 84.19. Ferranti Dopo l'articolo 84, inserire il seguente: (Modifica al Codice civile). 1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente: 12-bis) l'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;. 84.23. Ferranti Al testo del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, dopo l'articolo 84 è inserito il seguente: 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 240, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; b) all'articolo 240, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono eliminate; c) all'articolo 240, comma 11, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui la Commissione di accordo bonario esprima all'unanimità la propria decisione in ordine alle riserve esaminate, la stessa è vincolante per le parti»; d) all'articolo 240-bis, comma 1, il secondo periodo è soppresso. 6
È di tutta evidenza, infatti, che l'effetto di tali misure sia quello di spingere l'impresa sulla via degli ordinari mezzi di giustizia civile per trovare soddisfazione rispetto alle proprie ragioni. Anche qui, dunque, la «camera di decantazione» costituita dall'istituto dell'accordo bonario non ha modo di operare con conseguente traduzione di tutte le richieste di maggior compenso in contenzioso formale di fronte all'ago. 84.08. Fucci, Centemero 7