ASSOCIAZIONE CISV-FRATERNITA STATUTO



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ASSOCIAZIONE CISV-FRATERNITA STATUTO Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE Ai sensi della legge N 383 del 7 dicembre 2000, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata CISV - FRATERNITA con sede legale a Torino, in Corso Chieri 121/6, 10132 Torino. Art. 2 - Sede L'Associazione ha sede legale a Torino, in Corso Chieri 121/6, 10132 Torino. L'Associazione è apartitica e le sue attività sono rivolte a favore di associati e/o terzi, con particolare attenzione alle famiglie ed alle persone svantaggiate, nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, al fine di consentire l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa. La durata dell associazione non è predeterminata. Art. 3 - SCOPI E FINALITA L'Associazione, è un espressione della Comunità CISV e si ispira ai suoi stessi principi: ispirazione cristiana, centralità della persona, solidarietà internazionale. L Associazione si pone al servizio dell esperienza di vita comune la quale ha caratterizzato sin dalle origini la CISV. Tale esperienza, condotta da famiglie e singoli, ha ancora oggi, delle ricchezze e delle potenzialità intrinseche che, se elaborate ed espresse, diventano un potenziale di realizzazione per sé e di disponibilità umana solidale e accogliente verso gli altri. L Associazione si pone come finalità, la promozione di queste potenzialità, attraverso il consolidamento delle attuali esperienze di vita comune e il sostegno alla creazione di nuove realtà comunitarie. Il progetto della vita comune è contenuto nella Carta delle Fraternità che riassume i principi di riferimento e le modalità con cui le Fraternità vivono concretamente la loro esperienza all interno della più ampia comunità Cisv. Il progetto di vita comune si caratterizza per: dimensione familiare: una comunità di famiglie e singoli che abitano stabilmente in una struttura comune; condividono spazi, tempi, economie e dimensione spirituale e trovano, nel riferimento al Vangelo, l ispirazione per la realizzazione del loro progetto; accoglienza: le fraternità si prefiggono di vivere con spirito di accoglienza reciproca e rivolta all altro, nel rispetto della sua esperienza umana, religiosa e della sua dignità. I Inoltre si mettono al servizio di attività di accoglienza o affido; quotidianità: il quotidiano come esperienza di base in cui si concretizzano e verificano gli ideali e i valori che spingono a scegliere di vivere insieme ad altri; solidarietà: le fraternità pongono attenzione alle diverse forme di bisogno, povertà e/o sofferenza presenti nel contesto sociale e territoriale in cui sono inserite; inoltre i soci si impegnano nel sostegno a progetti di cooperazione internazionale con i popoli del sud del mondo; essenzialità e condivisione delle risorse economiche: la scelta della condivisione delle risorse economiche, dell utilizzo comune di altri beni come segnale importante nella direzione della sobrietà e della solidarietà; valenza politico-sociale: questa è intrinseca nella volontà delle fraternità di compiere scelte quotidiane volte alla ricerca di modelli di vita sostenibili, orientati ai valori fondanti della CISV. Per perseguire gli scopi sopra indicati, l Associazione si propone di: collaborare con persone, associazioni, parrocchie e istituzioni, in Italia e all estero, per il conseguimento degli scopi statutari; rendersi disponibile ad accogliere persone in difficoltà, partecipando a progetti con enti pubblici e/o altre associazioni; organizzare eventi culturali, seminari, convegni e iniziative artistiche, volti alla sensibilizzazione e alla formazione sui temi della condivisione, dell accoglienza, dell integrazione, degli stili di vita, delle esperienze comunitarie, dell immigrazione e della solidarietà; pubblicare materiale informativo inerente gli scopi dell Associazione;

collaborare, all interno della CISV, nel sostenere le sue attività in Italia e all estero; promuovere, tra gli associati, Gruppi di Acquisto Solidale; acquisire beni immobili per ospitare esperienze di vita comune nello spirito dell Associazione. gestire spazi di accoglienza destinati a soci, simpatizzanti e/o terzi. Esercitare (in misura non prevalente) attività commerciale e iniziative promozionali volte all autofinanziamento dell associazione o al sostegno di iniziative benefiche anche attraverso la vendita di prodotti agricoli o artigianali o proprie pubblicazioni. Art. 4 - Strumenti L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni, fondazioni, enti o società aventi scopi analoghi, affini o complementari. Al fine di svolgere le proprie attività, l Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni volontarie e dirette dei propri aderenti. L Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 5 - I soci Le figure di soci previste sono: socio fondatore socio ordinario Sono soci fondatori dell'associazione, coloro che attualmente abitano all interno delle Fraternità Cisv ; sono soci ordinari coloro i quali, pur non vivendo all interno delle fraternità, ne condividono l esperienza e la cui domanda di adesione viene accolta dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori e i soci ordinari rinnovano annualmente il loro impegno ad essere parte del cammino comunitario in occasione della festa delle Fraternità che cade nel giorno di S. Francesco. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali, sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Art. 6 - Diritti dei soci I soci hanno diritto (se in regola con il pagamento della quota associativa) di partecipare alle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno il diritto di informazione (accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione), di controllo secondo quanto stabilito dalle leggi e dal presente Statuto, di partecipare alle attività e di usufruire dei servizi prestati dall Associazione. Art. 7 - Doveri dei soci I soci svolgono la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Art. 8 - Recesso/esclusione del socio Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, congiuntamente alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile. E ammesso ricorso all'assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La 2

sua decisione è inappellabile. Soci deceduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Art. 9 - Organi sociali Gli organi dell'associazione sono: L Assemblea dei soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Collegio dei Probiviri. Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati; tutte le cariche sono assunte e assolte a titolo gratuito. Art. 10 - Assemblea L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione e le decisioni da essa assunte, sono vincolanti per tutti i soci. Essa è costituita dai soci fondatori ed ordinari, e viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: posta elettronica da inviare agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l incontro; nel caso in cui un socio sia sprovvisto di posta elettronica, all atto della domanda di adesione all Associazione deve esplicitare la richiesta che le convocazioni gli pervengano per iscritto; avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. La convocazione può avvenire anche: su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo; su richiesta di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei soci presenti; elegge il Consiglio direttivo; approva i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo; approva il programma annuale dell'associazione; fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo; approva la Carta delle fraternità. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e con voto palese, tranne particolari situazioni in cui l Assemblea ritiene di esprimersi con voto segreto. In prima convocazione l Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, questa può aver luogo nello stesso giorno della prima. All Assemblea possono essere invitate persone che, pur non essendo associate e non potendo esercitare diritto di voto, possono apportare un contributo alla crescita culturale dell Associazione. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio. Per modificare lo Statuto occorre che siano presenti almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole deve essere della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto 3

dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. Art. 11 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, compreso il Presidente, e viene eletto dall'assemblea dei soci. I suoi componenti decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o richiesta e automaticamente convocata da due membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti, il Tesoriere e il Vice Presidente Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e può partecipare come uditore qualsiasi socio. Il Consiglio Direttivo: si riunisce per coordinare, organizzare, promuovere e sostenere il cammino dell Associazione; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo; redige e presenta all Assemblea la Carta delle fraternità; ammette i nuovi soci; esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente statuto. Il Vice Presidente CISV o un membro del Consiglio direttivo CISV è abitualmente invitato come uditore. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate per cooptazione nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Art. 12 - Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci, sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria, e il Consiglio Direttivo. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. E autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Art. 13 - Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è l organo interno che ha il compito di garantire la coerenza del cammino dell Associazione in relazione ai fini istituzionali e di giudicare su eventuali ricorsi degli associati. Svolge anche funzione di mediazione in caso di controversie interne all Associazione. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall'assemblea ordinaria. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza totalitaria del Collegio e le delibere vengono prese a maggioranza. Il collegio si riunisce, ogni qualvolta vengano sottoposte questioni al suo esame, su convocazione del suo Presidente, fatta, anche in modo informale e telefonico, almeno 7 giorni prima della data fissata. Ai membri del Collegio dei Probiviri non spetta alcun compenso né alcun rimborso spese per l'esercizio delle loro funzioni. Ne fanno parte: il Presidente della CISV o un suo delegato, come membro onorario permanente e con ruolo di presidente del Collegio; altri due membri scelti tra persone di comprovata probità ed autorevolezza, esterne all Associazione, soci CISV e nominati dall Assemblea. Il Collegio dei Probiviri, deve essere consultato qualora vi sia la necessità di: modificare lo statuto; dare un interpretazione rispetto a possibili controverse circa l interpretazioni e l applicazione dello statuto; 4

modificare la Carta delle fraternità; avviare nuove fraternità. Il Collegio potrà attivarsi sia motu proprio che su richiesta o ricorso di un membro dell Associazione. I soci dell Associazione possono inviare istanze di apertura dei procedimenti sopra indicati, tramite invio alla sede dell Associazione di lettera per raccomandata a.r. o per consegna a mano. Il Presidente comunicherà per iscritto all'interessato o agli interessati, le deliberazioni assunte, inviandone una copia al Presidente dell'associazione e mantenendo una copia agli atti della Associazione stessa Di ogni riunione, viene redatto un verbale da conservare agli atti presso la sede dell Associazione. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i membri nominati possono essere riconfermati dall assemblea. Art. 14 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio dell'associazione è costituito: da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio, qualora finalizzati a un progetto coerente con le finalità dell associazione; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all incremento del patrimonio. Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli aderenti; contributi di Enti, Istituzioni pubbliche, dello Stato, dell'unione Europea e di Organismi Internazionali; entrate derivanti da convenzioni; eredità, donazioni e legati; contributi di privati; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; entrate derivanti da attività commerciali e produttive o agricole connesse a quelle istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e controfirmata dal Tesoriere. Art. 15 Bilancio I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea, e possono essere consultati da ogni associato. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Art. 16 - Modifiche statutarie Lo Statuto è modificabile, ai sensi dell art.10, con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la Legge italiana e con la dottrina in materia. Art. 17 - Scioglimento dell Associazione Ai sensi dell art. 10, l Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla 5

destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, a fini di utilità sociale, tra le associazioni con finalità affini all Associazione, secondo le indicazioni dell'assemblea. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Art. 18- Disposizioni finali Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia. 6