PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE SEDUTA 2015-66 DEL GIORNO 18/12/2015 Presente Assente FONTANINI PIETRO Presidente X MATTIUSSI FRANCO Vicepresidente X BARBERIO LEONARDO Assessore X BATTAGLIA ELISA Assessore X GOVETTO BEPPINO Assessore X MUSTO FRANCESCA Assessore X QUAI MARCO Assessore X TEGHIL CARLO Assessore X SEGRETARIO GENERALE: BLARASIN GIOVANNI N. 316 d'ordine OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI DI PROPRIETA' PROVINCIALE INSTALLATI PRESSO LE PALESTRE DI PERTINENZA PROVINCIALE DA PARTE DELLE SOCIETA'/ ASSOCIAZIONI SPORTIVE E/O ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SUPERIORE. Pagina 1 di 4
Premesso che ai sensi dell art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 ( Norme per l edilizia scolastica ) la Provincia provvedere alla fornitura e alla manutenzione degli edifici e degli impianti sportivi da destinare agli istituti e scuole d istruzione secondaria superiore; Richiamato l articolo 90, c. 26, della Legge n. 289/2002 che prevede che Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell attività didattica e delle attività sportive della scuola, (omissis), devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche (omissis) ; Visto il Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011 che disciplina i criteri e le modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni, nonché il documento del 27 febbraio 2003, repertorio atti n. 1626, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante le Linee guida per il rilascio dell autorizzazione all utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici ; Richiamato il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 ed in particolare l art. 5 che ha, tra l altro, introdotto l obbligo per le società sportive dilettantistiche e professionistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle linee guida riportate nell allegato E; Dato atto che l onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico delle società sportive e che le società stesse, singole o associate, possono demandare l onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all uso ed alla gestione dei defibrillatori; Valutato il costante impegno dell Amministrazione Provinciale nel mettere a disposizione delle Associazioni del territorio impianti idonei a promuovere l attività sportiva, valorizzandone il ruolo educativo nei suoi aspetti motorio, socializzante e comportamentale; Considerato che gli impianti sportivi vengono utilizzati da più soggetti in orario scolastico ed extrascolastico (istituti scolastici, società sportive, associazioni) e che pertanto l acquisto dei dispositivi medici di che trattasi da parte di ogni singolo soggetto avrebbe comportato un inutile dispendio di fondi; Ricordato che per tale motivo gli impianti sportivi provinciali oggetto di concessione in orario extra-scolastico sono stati recentemente dotati dall Amministrazione Provinciale di un defibrillatore esterno, al fine di mettere tali apparecchi a disposizione della collettività ed in particolare delle società e associazioni sportive utilizzatrici; Vista la necessità di disciplinare, come previsto dalla normativa di riferimento, mediante convenzione le modalità di utilizzo e gestione dei defibrillatori da parte delle società e associazioni sportive, nel rispetto delle Linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1014/2014; Pagina 2 di 4
Dato atto che anche alcuni Istituti Scolastici Superiori del territorio provinciale hanno manifestato il proprio interesse all utilizzo dei defibrillatori collocati presso gli impianti sportivi annessi alle scuole; Rilevato, inoltre, che ai sensi della deliberazione regionale di cui sopra tutti i soggetti che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa del 118 territorialmente competente; Ritenuto, pertanto, di approvare l allegato schema di convenzione per la disciplina delle modalità di utilizzo e delle connesse responsabilità per l uso dei defibrillatori all interno degli impianti sportivi di pertinenza provinciale; Ricordato che, come previsto dalla predetta deliberazione regionale, tutte le Società/Associazioni sportive che intendano praticare l attività sportiva negli impianti di competenza provinciale dovranno preventivamente trasmettere all Amministrazione i nominativi e gli attestati del personale formato presso i Centri di Formazione BLSD accreditati dalla Regione FVG; Atteso che il presente atto non comporta alcuna spesa per l Ente; Vista la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di garantire alle Associazioni/Società sportive l utilizzo dei defibrillatori entro il 20/01/2016, data di entrata in vigore della norma che introduce tale obbligo; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l immediata eseguibilità, D E L I B E R A 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con le Società/Associazioni sportive e gli Istituti Scolastici Superiori per l utilizzo dei defibrillatori installati presso gli impianti sportivi di pertinenza provinciale; 2) di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione e Università la sottoscrizione delle convenzioni con le Società/Associazioni sportive e/o Istituti Scolastici interessati; 3) di diffondere il presente atto tramite il sito internet della Provincia di Udine, ai sensi del Regolamento per la pubblicità degli atti ; 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l urgenza di provvedere in merito. Pagina 3 di 4
DELIBERA GIUNTALE N 316 DEL 18 DICEMBRE 2015 ISTRUTTORE: PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica): dott.ssa Maria Elisa Pravisano avv. Valter Colussa IL PRESIDENTE f.to FONTANINI IL SEGRETARIO GEN.LE f.to BLARASIN Pagina 4 di 4
CONVENZIONE PER L UTILIZZO DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO PALESTRA ASSOCIAZIONE /SOCIETA SPORTIVA Visto il Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011 che disciplina i criteri e le modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni nonché il documento del 27 febbraio 2003, repertorio atti n. 1626, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante le Linee guida per il rilascio dell autorizzazione all utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici. Richiamato il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 ed in particolare l art. 5 che ha tra l altro introdotto l obbligo per le società sportive dilettantistiche e professionistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle linee guida riportate nell allegato E; Dato atto che l onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico delle società sportive e che le società stesse, singole o associate, possono demandare l onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all uso ed alla gestione dei defibrillatori; Ricordato che gli impianti sportivi provinciali, oggetto di concessione in orario extrascolastico, sono stati dotati di un defibrillatore esterno dall Amministrazione Provinciale di Udine; Vista la necessità di disciplinare, come previsto dalla normativa di riferimento, mediante convenzione le modalità di utilizzo e gestione dei defibrillatori da parte delle società e associazioni sportive e degli istituti scolastici, nel rispetto delle Linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1014/2014; Ricordato tra l altro che, ai sensi della deliberazione regionale di cui sopra, tutti i soggetti che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa del 118 territorialmente competente; Tutto ciò premesso Con la presente scrittura tra LA PROVINCIA DI UDINE con sede in Piazza Patriarcato, 3 a Udine C.F. 00400130308, nella persona di come sopra domiciliato agli effetti del presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione Università E La Società Sportiva/A.S.D. o l Istituto scolastico CF e P.IVA n. rappresentata/o per il presente atto da, in qualità di, di seguito denominato assegnatario - 1 -
si conviene e si stipula quanto segue art.1) PREMESSE Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente atto. art.2) OGGETTO E FINALITA DELLA CONVENZIONE L Amministrazione provinciale di Udine, nella veste di proprietario/comodatario dell impianto sportivo di cui all oggetto, mette a disposizione il defibrillatore marca Zoll modello AED Plus numero seriale XXXXXXXXX di sua proprietà collocato presso la palestra dell Istituto. Il defibrillatore è completo di batteria, elettrodi per adulti ed elettrodi pediatrici, Istruzioni per l uso del costruttore quale strumento per il controllo e la manutenzione. Il defibrillatore è stato installato dalla Società Zoll srl di Bologna C.F. 03301251207. Art. 3 DURATA La presente convenzione avrà effetto dal. sino al.. Art.4) OBBLIGHI DELLA SOCIETA SPORTIVA / ISTITUTO L assegnatario deve trasmettere alla Scrivente Amministrazione, prima dell inizio dell attività sportiva, i nominativi e gli attestati del personale formato presso Centri di Formazione BLSD accreditati dalla Regione FVG come previsto dalla DGR 1014/2014. La presentazione della documentazione è elemento imprescindibile per l esercizio dell attività sportiva in palestra. L assegnatario deve garantire la presenza di persone formate all utilizzo del defibrillatore nel corso delle gare e degli allenamenti nel rispetto dalla normativa vigente. Al momento dell accesso in palestra dovrà essere verificata la presenza e la regolare funzionalità del DAE. In caso di utilizzo del DAE e/o anomalia dello stesso l assegnatario dovrà avvisare tempestivamente l Amministrazione Provinciale (istruzione@provincia.udine.it) al fine di consentire l immediata sostituzione/reintegro delle parti utilizzate e/o non funzionanti (placche, batteria ecc.). art.5) GARANZIE Il defibrillatore garantisce un self test automatico. Non viene richiesta alcun tipo di manutenzione aggiuntiva, se non i controlli periodici per la verifica della presenza o meno di segnalazione di guasti tramite led luminosi di colore rosso. - 2 -
Le batterie e gli elettrodi sia per adulti che pediatrici sono monouso e hanno la durata di cinque anni; la scadenza è indicata sulla confezione. art.6) REALE UTILIZZO L assegnatario si impegna ad utilizzare il defibrillatore, oggetto della presente covnenzione, solo in caso di reale necessità ed emergenza, previa segnalazione alla Centrale Operativa 118 dell emergenza. L assegnatario è tenuto a conservare e custodire il bene mobile oggetto della presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene se non per l uso indicato nel presente atto. Non può, inoltre, concedere a terzi il godimento del bene. art.7) ESONERO RESPONSABILITA L assegnatario esonera espressamente l Amministrazione da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare da fatto doloso o colposo imputabile a propri dipendenti, partecipanti, associati o a terzi e si impegna ad usare lo strumento in modo da non recare danni ad altri. art. 8) CAMBIO GESTIONE DELL IMPIANTO L assegnatario, nel caso di cessazione dell attività sportiva, è obbligato a lasciare il DAE presso l impianto stesso, in quanto ne fa parte integrante. Sarà cura dell Amministrazione Provinciale dell impianto assegnare la gestione ad altro assegnatario e verificare che il nuovo assegnatario disponga di persone formate e autorizzate all utilizzo dei defibrillatori. In caso contrario l utilizzo dell impianto sportivo non potrà essere concesso sino a che la formazione sia completata secondo le modalità previste dalle normative. art.9) FORO COMPETENTE Per qualunque contestazione relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. art.10 )TRATTAMENTO DATI L assegnatario autorizza l Amministrazione provinciale di Udine a trattare e comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla presente convenzione, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003,n.196 art.11) NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno rimando alle vigenti disposizioni di legge applicabili in materia e in particolare alle disposizioni del Codice Civile. Art. 12) REGISTRAZIONE - 3 -
Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 4 della Tariffa Parte II^ allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale. Per l Amministrazione Per l assegnatario Udine, - 4 -