Ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione

Documenti analoghi
Ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Rapporto esplicativo relativo alla revisione dell'ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Di seguito sono brevemente descritti gli esami eseguiti presso i centri SIRIO:

Ordinanza concernente la radioprotezione relativa agli impianti a raggi X per uso medico

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)


Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Radon negli impianti di distribuzione dell acqua Misure a tutela dei lavoratori

del 22 giugno 1994 (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Dispositivi medici per diagnostica e terapia Dott.ssa Alessandra Bernardini

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

CEN/CENELEC EN 46003:1999 Sistemi qualità Dispositivi medici Prescrizioni particolari per l'applicazione della EN ISO 9003

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

Ordinanza del DFI

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

La radioprotezione nel Dipartimento di Prevenzione:

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI, DI VENDITA E DI CONSEGNA DELLA SOLDINI-SUDACCIAI SA

Ordinanza municipale concernente gli incentivi per l efficienza energetica e l impiego delle energie rinnovabili nell edilizia

Il radon nell approvvigionamento idrico (prevenzione e protezione)

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 1

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza del DFI

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell Ufficio federale dello sport

Legge federale sulla protezione del design. (Legge sul design, LDes)

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Traduzione 1 Accordo

Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia TRMIR

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sulle finanze della Confederazione

del 1 novembre 1999 (Stato 26 novembre 2002)

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Conto annuale IUFFP 2007

CAPITOLATO D ONERI E DELLE CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI TELEFONIA MOBILE VOCE DATI E FISSA DAL 01/03/2014 AL 28/02/2016.

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Convenzione tariffaria di fisioterapia

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Decreto federale concernente la prima aggiunta al preventivo 2004

Ordinanza del DFI sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera

ordina: Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

Ordinanza sulla disinfezione e la disinfestazione

Commissione federale delle poste PostCom

Legge federale

Curriculum Vitae Europass

Legge federale sull assicurazione malattie

Legge sulle poste (LPO) Capitolo 1: Disposizioni generali. Disegno

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Promemoria X Qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995)

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle)

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

F O R M A T O E U R O P E O

LA RADIOPROTEZIONE NELL AMBIENTE SANITARIO

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Applicazione dei principi e delle metodologie della Fisica alla medicina. F. Paolo Gentile FISICA MEDICA. Canale Monterano (RM)

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani

APPARECCHIO RADIOGENO

TREVISO Gestione richieste URGENTI

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sugli esami dei medici-dentisti

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Azienda Ospedaliera Policlinico di Tor Vergata - Roma

Ordinanza sulla protezione dei marchi

Transcript:

Ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP) del 26 aprile 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 42 della legge del 22 marzo 1991 1 sulla radioprotezione (LRaP), ordina: Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e degli organi da esso incaricati in materia di radioprotezione. Art. 2 Applicabilità dell ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell ordinanza generale dell 8 settembre 2004 2 sugli emolumenti (OgeEm). Art. 3 Assoggettamento Chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l articolo 1 paga un emolumento. Art. 4 Rinuncia alla riscossione di emolumenti 1 In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare: a. per lo smaltimento di materiale radioattivo la cui formazione è avvenuta quando la LRaP non era ancora applicabile o il cui proprietario non è identificabile o non lo è più; b. per prestazioni che devono essere effettuate per salvaguardare la sicurezza della popolazione in caso di evento, se chi ne è stato la causa non è più identificabile. RS 814.56 1 RS 814.50 2 RS 172.041.1 2016-3017 4801

2 Se il proprietario o il responsabile di cui al capoverso 1 può essere identificato in un secondo tempo, l UFSP può fatturare il corrispondente emolumento con effetto retroattivo. Art. 5 Calcolo degli emolumenti 1 Gli emolumenti sono calcolati secondo gli importi forfetari stabiliti nell allegato. 2 Per provvedimenti, prestazioni e decisioni che non sono menzionati nell allegato o per i quali nell allegato è stabilito un emolumento in funzione del dispendio, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze specifiche necessarie e del livello di funzione del personale incaricato, tra i 100 e i 200 franchi. Il tempo di viaggio e il tempo d attesa sono calcolati come tempo di lavoro. Art. 6 Supplemento d emolumento L UFSP e gli organi da esso incaricati possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell emolumento ordinario per prestazioni fornite su richiesta urgentemente o al di fuori dell orario normale di lavoro, oppure che comportano un onere amministrativo straordinario. Art. 7 Esborsi Sono considerate esborsi, oltre alle spese previste nell articolo 6 OgeEm 3, le spese supplementari concernenti una determinata prestazione, segnatamente gli onorari secondo gli articoli 8l 8t dell ordinanza del 25 novembre 1998 4 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. Art. 8 Fatturazione, decisione circa gli emolumenti 1 Se affida un compito a un altro organo, l UFSP può abilitare quest ultimo a fatturare esso stesso gli emolumenti. 2 In caso di controversia concernente la fattura, l UFSP pronuncia una decisione circa gli emolumenti. Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 5 luglio 2006 5 concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione è abrogata. 3 RS 172.041.1 4 RS 172.010.1 5 RU 2006 2949, 2013 3407 4802

Art. 10 Disposizione transitoria La presente ordinanza si applica ai provvedimenti, alle prestazioni e alle decisioni non ancora conclusi rispettivamente non ancora passati in giudicato alla sua entrata in vigore. Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2018. 26 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 4803

Importi forfetari Allegato (art. 5 cpv. 1) A. Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti (art. 9 dell ordinanza del 27 aprile 2017 6 sulla radioprotezione [ORaP]) I. Applicazioni mediche 1. Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali, istituti privati, ospedali universitari, studi dentistici, cliniche dentarie 1.1 Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kv 400 1.2 Ortopantomografi / impianti di radiografia panoramica, ortopantomografi con teleradiografia, tomografi volumetrici digitali 650 2. Impianti in studi medici e chiropratici 2.1 Impianti a raggi X per radiografie 650 2.2 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie 700 3. Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali, istituti privati, ospedali universitari 3.1 Impianti a raggi X per radiografie 950 3.2 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie 1 000 3.3 Mammografi 950 3.4 Simulatori 1 000 3.5 Impianti a raggi X per terapia superficiale 950 3.6 Impianti a raggi X per terapia profonda 1 600 3.7 Impianti per applicazioni ad alto dosaggio in cardiologia e radiologia 1 150 interventistica 3.8 Tomografi computerizzati 1 600 3.9 Apparecchi «afterloading», unità irradianti 2 000 3.10 Acceleratori lineari 2 600 6 RS 814.501 4804

4. Medicina nucleare 4.1 Diagnostica, area di lavoro di tipo C 1 400 4.2 Terapia, area di lavoro di tipo B/C 2 600 4.3 Dispositivi PET-TC 2 000 4.4 Dispositivi SPECT-TC 1 750 4.5 Camere per pazienti 1 400 5. Impianti usati in medicina veterinaria, medicina legale, ricerca, formazione 5.1 Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kv 400 5.2 Impianti a raggi X per radiografie 650 5.3 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie 700 5.4 Tomografi computerizzati 1 150 5.5 Acceleratori lineari 2 600 6. Densitometri ossei 500 II. Applicazioni non mediche 1. Impianti a raggi X per uso non medico 1.1 Con protezione totale 500 1.2 Senza protezione totale 800 2. Acceleratori per uso non medico 1 400 3. Impianti di controllo delle acque di scarico 1 400 4. Commercio, noleggio, garanzia della qualità 4.1 Esclusivamente commercio (acquisto, fornitura) o noleggio di impianti; o esclusivamente realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell articolo 9 lettera g ORaP. 4.2 Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manutenzione, esame di condizione, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l esercizio diagnostico di impianti in ambito di dose debole e medio ai sensi dell articolo 26 lettere a e b ORaP inclusa la realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell articolo 9 lettera g ORaP. 2 100 3 900 4805

4.3 Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manutenzione, esame del funzionamento, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l esercizio diagnostico/terapeutico di impianti in ambito di dose forte ai sensi dell articolo 26 lettera c ORaP inclusa la realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell articolo 9 lettera g ORaP. 5 100 5. Commercio con sorgenti radioattive 550 6. Scuole 6.1 Manipolazione di sorgenti o impianti radioattivi 650 7. Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate 7.1 Fino a 10 sorgenti radioattive sigillate 650 7.2 Più di 10 sorgenti radioattive sigillate 1 150 8. Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività 8.1 Fino a 3 sorgenti radioattive sigillate ad alta attività 800 8.2 Più di 3 sorgenti radioattive sigillate ad alta attività 1 400 9. Manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate 9.1 Manipolazione semplice nell area controllata 650 9.2 Area di lavoro di tipo C 1 100 9.3 Area di lavoro di tipo B 1 400 10. Licenza di trasporto 800 11. Licenza per aziende nel campo di vigilanza della Suva 200 B. Riconoscimento di formazioni e aggiornamenti (art. 180 ORaP) 1. Riconoscimento di corsi di formazione in radioprotezione 1 000 2. Riconoscimento di corsi di aggiornamento in radioprotezione 500 4806

C. Riconoscimento di servizi di dosimetria individuale (art. 66 ORaP) 1. Riconoscimento da parte dell UFSP di servizi di dosimetria individuale nel campo di vigilanza dell UFSP o dell INSAI 2. Riconoscimento da parte dell UFSP di servizi di dosimetria individuale accreditati nel campo di vigilanza dell UFSP o dell INSAI 1200 500 D. Riconoscimento di servizi di misurazione del radon (art. 159 ORaP) Riconoscimento di servizi di misurazione del radon 500 E. Emolumenti unici in relazione a licenze e riconoscimenti 1. Rilascio di una licenza provvisoria per la sostituzione urgente di un impianto esistente 2. Licenza separata per l importazione/l esportazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività (art. 103 cpv. 4 ORaP) 3. Riconoscimenti di formazioni e aggiornamenti individuali in radioprotezione (art. 178 ORaP) 100 350 250 F. Misure (art. 15 cpv. 3 ORaP) 1. Misure gamma 300 2. Misure in scintillatori liquidi 200 4807

G. Condizionamento, deposito intermedio e deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive che devono essere consegnate (art. 119 e 120 ORaP) 1. Condizionamento e deposito intermedio 1.1 Scorie condizionate al m 3 17 500 1.2 Scorie non condizionate (volume effettivo delle scorie) a. Sorgenti radioattive sigillate Emettitori β/γ Per sorgente Q2: 10-4 A 2 7<Q2 10-3 A 2 4 100 Per sorgente Q3: 10-3 A 2<Q3 10-1 A 2 5 851 Per sorgente Q4: 10-1 A 2<Q4 in base al dispendio Emettitori α Per sorgente QA2: 10-3 A 2<QA2 10-1 A 2 4 100 Per sorgente QA3: 10-1 A 2<QA3 in base al dispendio b. Altre scorie non condizionate al m 3 94 000 1.3 Minimo per le piccole quantità 100 2. Deposito in strati geologici profondi 2.1 Scorie condizionate al m 3 24 000 2.2 Scorie non condizionate a. Sorgenti radioattive sigillate Emettitori β/γ Per sorgente Q2: 10-4 A 2<Q2 10-3 A 2 800 Per sorgente Q3: 10-3 A 2<Q3 10-1 A 2 3 500 Per sorgente Q4: 10-1 A 2<Q4 in base al dispendio Emettitori α Per sorgente QA2: 10-3 A 2<QA2 10-1 A 2 800 Per sorgente QA3: 10-1 A 2<QA3 in base al dispendio b. Altre scorie non condizionate al m 3 24 000 7 I valori A 2 figurano nell Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621). 4808