CAPITOLATO SPECIALE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVO ALLA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DECENNALE DI 500.000,00 Procedura negoziata ai sensi dell art. 57, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e smi Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso CODICE CIG. 4749574075 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott. Tiziano Offredi Tel. 039.9232273 e-mail : t.offredi@inrca.it ADDETTO ALL ISTRUTTORIA: Dott.ssa Elisa Arrigoni Tel. 039.9232204. e-mail e.arrigoni@inrca.it 1
ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO La gara ha per oggetto l individuazione dell Istituto di un Azienda/Istituto di Credito per la contrazione di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento decennale di euro 500.000,00, destinato al finanziamento delle opere relative al C.P.I. del Presidio Ospedaliero di Casatenovo (LC), secondo le modalità specificatamente indicate ai successivi articoli del presente capitolato speciale di gara. ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle seguenti norme: D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; DPR n.207 del 05.10.2010 Regolamento attuativo codice degli Appalti disposizioni generali in materia di Appalti pubblici; disposizioni in materia di antimafia; disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi; disposizioni del Codice Civile; D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. ogni altra disposizione di legge in materia ART. 3 - REQUISITI PER L AMMISSIONE ALLA GARA La partecipazione alla gara è riservata alle Aziende/Istituti di credito appositamente e temporaneamente raggruppati (R.T.I.), nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 36-37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti: 1. insussistenza di condizioni di esclusione dalla gara di cui all art. 38 del D.Lgs 163/2006; 2. autorizzazione ad operare in Italia ed iscrizione agli Albi di cui all art. 13 e 64 ed il possesso dell autorizzazione all attività bancaria di cui all art. 14, ovvero l iscrizione agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs 385/1993 e s.m.i., ovvero analoga autorizzazione di altro Stato membro, ed abilitati dalla vigente normativa alla concessione di mutui; 3. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio per attività inerenti l oggetto della gara o, per gli Istituti/Aziende / Istituti di credito di credito aventi sede in uno Stato membro, al registro professionale o commerciale istituito presso il Paese membro medesimo, con indicazione delle generalità dei legali rappresentanti; 4. che all Istituto/Azienda / Istituto di credito di credito o ai propri rappresentanti non siano state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 5. insussistenza nei confronti degli amministratori delle condizioni ostative a ricoprire cariche in banche, di cui al Decreto del Ministro del Tesoro 18 Marzo 1998, n. 161; 6. che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 2
Il concorrente, con dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/00, deve attestare il possesso dei suindicati requisiti. La mancata osservanza delle predette prescrizioni è causa di esclusione dalla gara. ART. 4 OFFERTA ECONOMICA L offerta economica, articolata sulla falsariga dell allegato modulo offerta economica, dovrà: essere compilata su carta legale o resa tale, in lingua italiana; indicare: l esatta denominazione o ragione sociale dell Azienda/Istituto di Credito; domicilio, codice fiscale e partita IVA; timbro e firma del titolare o legale rappresentante della stessa. fotocopia di chi sottoscrive l offerta. Nell offerta economica i concorrenti devono indicare (in cifre ed in lettere) lo spread espresso in punti percentuali annui con arrotondamento al terzo decimale, unico ed invariabile per tutta la durata del mutuo. Lo spread dovrà essere inferiore a 3,75 punti percentuali. In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere prevarrà il valore più vantaggioso per l Istituto. Non saranno prese in considerazione le offerte che presenteranno uno spread superiore o uguale a 3,75 punti percentuali. All offerta dovrà essere allegato il Piano di ammortamento. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell art. 37 del D.L.vo 163/06 è richiesta a pena di esclusione: la sottoscrizione della stessa su ogni pagina da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno a quanto previsto relativamente agli obblighi della ditta affidataria; la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese con l impegno, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse indicata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle proprie mandanti; Su richiesta dell Istituto, le Aziende/Istituti di credito partecipanti dovranno fornire anche la versione su file dell offerta economica. ART. 5 AGGIUDICAZIONE La gara sarà aggiudicata seguendo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. L aggiudicazione avverrà a favore dell Istituto/Azienda che, in forma singola o associata, avrà formulato secondo il presente modello Allegato MODULO OFFERTA ECONOMICA lo spread più basso. 3
L Istituto non procederà all aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all oggetto del contratto. La verifica della congruità dei prezzi sarà effettuata secondo quanto previsto agli artt. 86, 87, 88 e 89 del Dlgs.vo 163/06. L aggiudicazione si intende definitiva per l Istituto e solo dopo l intervenuta esecutività a termini di legge del relativo atto di affidamento, mentre l Azienda/Istituto di Credito rimarrà vincolata sin dal momento della presentazione dell offerta. L Istituto potrà decidere motivatamente di sospendere, non aggiudicare, o aggiudicare parzialmente la gara. L aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. ART. 6 MODALITA EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO Il mutuo, oggetto della gara, dovrà essere erogato, per l intero importo mutuato, in un unica soluzione, attraverso il versamento dell intera somma su un conto appositamente individuato dall INRCA, intrattenuto presso la Banca che svolge funzioni di Tesoreria per conto dell INRCA stessa entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla sottoscrizione dell apposito contratto. La decorrenza dell ammortamento è la stessa fissata per l erogazione. ART. 7 - CONDIZIONI DEL MUTUO Il mutuo sarà regolato dal tasso fisso annuo seguente: IRS 10 anni + lo spread offerto in sede di gara. L IRS sarà rilevato il giorno lavorativo precedente la stipula del contratto. Il tasso così ottenuto sarà valido per tutta la durata dell ammortamento del mutuo e dovrà essere comprensivo di ogni onere, spese e commissioni. L offerta dovrà contenere lo spread espresso in punti percentuali annui con arrotondamento al terzo decimale e dovrà essere inferiore a 3,75 punti percentuali. Lo spread è unico ed invariabile per tutta la durata del mutuo. Non saranno prese in considerazione le offerte che presenteranno uno spread superiore o uguale a 3,75 punti percentuali. ART. 8 - AMMORTAMENTO L Istituto si obbliga a rimborsare il mutuo in n. 20 rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto del relativo piano di ammortamento strutturato sulla base delle condizioni economiche stabilite. L Azienda / Istituto di credito aggiudicataria dovrà inviare, sia all INRCA sia al Tesoriere dell INRCA, almeno 60 giorni prima della scadenza gli avvisi di pagamento nei quali dovranno essere debitamente specificate le predette componenti da pagare (interessi e capitale). Su ogni somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo e non pagata alla scadenza stabilita dovranno essere corrisposti all Istituto Finanziatore gli interessi di mora dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell effettivo pagamento (esclusa). Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso di interesse contrattuale senza alcuna maggiorazione. ART. 9 OBBLIGHI DEL SOGGETTO MUTUANTE Per la gestione del presente servizio non è ammesso il subappalto. 4
La cessione d Azienda è sottoposta alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all art.116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Sarà vietata la cessione del contratto, salvi i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione del ramo d Azienda dell Impresa aggiudicataria previsti dalla vigente normativa. La cessione dei crediti è disciplinata dall art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. ART. 10 - GARANZIE E PAGAMENTO A garanzia dell integrale pagamento delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione del contratto di mutuo, oggetto della presente gara, l Istituto si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell ammortamento del mutuo, le somme occorrenti per l effettuazione dei pagamenti ed emettere apposito atto di delega al proprio Tesoriere impegnandolo ad accantonare, sul totale delle entrate riscosse, le somme necessarie, in ogni esercizio per gli adempimenti di cui sopra e a versare alla banca mutuante le rate del mutuo alle scadenze pattuite. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, qualora l istituto tesoriere cambiasse, l Istituto provvederà a far assumere analogo impegno al nuovo tesoriere. ART. 11 - ESTINZIONE ANTICIPATA L Istituto ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il suo debito in corrispondenza della scadenza di una rata - con preavviso, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare all Istituto almeno 90 giorni prima della data della scadenza stessa - a condizione che siano trascorsi almeno 18 mesi dalla data di inizio dell ammortamento del mutuo. ART. 12 - RISOLUZIONE IN CASO DI GRAVE INADEMPIMENTO L Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. grave ovvero ripetuta negligenza, omissioni o irregolarità, o frode e/o inosservanza nell esecuzione degli obblighi contrattuali nell espletamento del servizio; 2. cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi. Nel caso di cui al precedente punto 1, dopo la diffida formulata con apposita nota, delle inadempienze contrattuali, qualora il contraente non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, l INRCA provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 1454 del Codice Civile. Nel caso di cui alla precedente punto 2 il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del Codice Civile. Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. ART. 13 MANCATO PERFEZIONAMENTO CONTRATTO L Istituto, in caso di mancata o ritardata erogazione del mutuo da parte dell Azienda / Istituto di credito, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine per adempiere. Detto termine non potrà essere inferiore a 3 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, non si procederà al perfezionamento del contratto e all aggiudicatario verrà escussa una somma pari alla garanzia prevista dal D.lgs 163/2006 vigente (non richiesta in sede di gara). ART. 14 DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO Il direttore dell esecuzione del contratto, nominato con determina n. 293/DGEN/2012, ha il compito di monitorare il regolare andamento dell esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell esecuzione del contratto è quello indicato nell art. 2 del Disciplinare di gara. 5
ART. 15 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI L Azienda/Istituto di credito aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. In caso di subappalto l Impresa si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o con i subcontraenti un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall art. 3 della Legge n. 136/2010. Una copia dei suddetti contratti verrà inviata all Istituto al fine di verificare l apposizione della suddetta clausola. Qualora l Azienda/Istituto di credito aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, l Istituto risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 della L.136/2010 e dell art.1456 cod.civ., dandone comunicazione all Azienda/Istituto di credito con raccomandata a.r.. ART. 16 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI L Azienda/Istituto di credito aggiudicataria ha l obbligo di comunicare all Istituto ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all istituto e/o rappresentanza del medesimo, fermo restando la facoltà dell Istituto di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna. Saranno a carico dell impresa aggiudicataria tutte le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all esecuzione dell incarico. Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato Speciale d Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme richiamate nel presente capitolato speciale ed alla normativa vigente. ART. 17 VERIFICA DI CONFORMITA L attività di verifica di conformità è diretta all accertamento di regolare esecuzione del contratto rispetto alle condizioni ed ai termini stabilitivi, fatto salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme. Per le prestazioni contrattuale di importo inferiore alle soglie comunitarie, il direttore dell esecuzione del contratto provvede all attestazione della regolare esecuzione del contratto. L attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell esecuzione e contiene i seguenti elementi: 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 2) l indicazione dell esecutore; 3) il nominativo del direttore dell esecuzione; 4) il tempo prescritto per l esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 5) l importo totale ovvero l importo a saldo da pagare all esecutore; 6) la certificazione di regolare esecuzione. ART. 18 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI E fatto divieto all Azienda/Istituto di credito aggiudicataria della divulgazione sotto ogni forma, in toto o in parte, dei dati acquisiti nonché di qualsiasi altro atto oggetto del presente appalto senza l autorizzazione scritta dell Istituto. ART. 19 - FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all applicazione del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Ancona. 6