STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo 1 E costituita, retta dal presente Statuto, l associazione CANTARE SUONANDO - O.N.L.U.S. con sede in Trento, via F. Petrarca 28. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere in Italia sezioni staccate dell Associazione stessa con nomina di un delegato per ciascuna sezione. Articolo 2 L Associazione ha quale oggetto l organizzazione per l insegnamento di arte e cultura in ogni sua espressione con particolare riferimento alla musica sia nella sua storia come nelle nozioni musicali di base e nell apprendimento individuale dell uso degli strumenti. Finalità dell Associazione Cantare Suonando, per quanto previsto nel comma precedente, è l insegnamento esclusivo rivolto a portatori di handicap, anziani e giovani in difficoltà. Ha inoltre per oggetto l organizzazione di manifestazioni culturali e concertistiche allo scopo di creare le premesse per un migliore apprendimento nell ambito culturale e per un ascolto più educato della musica. L Associazione non può svolgere attività diverse dalle suddette, salvo che non siano attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Articolo 3 L Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica e apartitica. Articolo 4 L Associazione attraverso i propri organi direttivi potrà aderire ad Associazioni similari sia nazionali come regionali o provinciali, e ciò per avere eventuali opportunità di sinergie e scambi di esperienze. Articolo 5 Per far parte dell Associazione occorre presentare regolare dichiarazione di adesione e dichiarare di accettare lo Statuto sociale come approvato in occasione dell Assemblea Costituente e successive modificazioni.
Articolo 6 Le adesioni si intendono accettate per un anno e si ritengono prorogate per lo stesso termine qualora entro il mese di giugno precedente la scadenza non venga presentata con raccomandata, regolare lettera di dimissioni. Articolo 7 Qualora nei riguardi degli associati si accertassero fatti o colpe ritenuti incompatibili con l appartenenza all Associazione, è facoltà del Consiglio Direttivo disporne l espulsione. Articolo 8 Sono organi dell Associazione: l Assemblea generale; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Comitato di Presidenza; il Collegio dei Sindaci Articolo 9 L Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l università dei soci e le sue delibere, in conformità al presente al presente Statuto, obbligano tutti i soci. Articolo 10 Le Assemblee, che dovranno essere convocate per lettera, inviata almeno 10 giorni prima, contenente l ordine del giorno, delibereranno a maggioranza e saranno ritenute valide in prima convocazione qualora i partecipanti rappresentino un terzo degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Per le modifiche al presente statuto è richiesto in ogni caso il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. A richiesta, anche di un solo avente diritto, sulle votazioni si dovrà procedere per scheda segreta. Articolo 11 Le Assemblee sono indette dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, oppure a richiesta di almeno un quinto dei soci. In quest ultimo caso l Assemblea avrà luogo entro 30 giorni dalla richiesta.
Articolo 12 L assemblea generale è convocata almeno una volta all anno ed ha tutti i poteri deliberativi ed in particolare: - fissa le direttive generali dell attività dell Associazione; - elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci; - approva il bilancio consuntivo e preventivo dell Associazione. Articolo 13 Il Consiglio Direttivo, eletto fra i soci con scheda segreta dall Assemblea Generale, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri. Esso tratterà tutti i problemi dell Associazione, eleggerà tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere e il Segretario, il quale potrà essere persona non appartenente all Associazione ed in tal caso parteciperà al Consiglio Direttivo ma non avrà diritto al voto. Farà parte di diritto, quale componente del Consiglio Direttivo, con diritto n 1 Docente diplomato al Conservatorio in strumento musicale, al quale verrà affidata l organizzazione dell insegnamento e l organizzazione tecnica delle manifestazioni musicali. Al Componente di diritto è preclusa la carica di Presidente. Ad ogni Delegato di Sezione di cui all art. 1, spetterà di diritto la nomina a Componente del Consiglio Direttivo. Articolo 14 Il Presidente con il Vice Presidente ed il Cassiere formano il Comitato di Presidenza al quale compete l incarico di curare l attuazione delle delibere dell Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo ed in generale l attuazione di ogni altro provvedimento inteso al raggiungimento degli scopi sociali nonché amministrare i fondi associativi e renderne conto annualmente all Assemblea. Articolo 15 I Consiglieri eletti resteranno in carica 4 anni e sono rieleggibili. Articolo 16 Nel caso si rendesse vacante il posto di un Consigliere per dimissione o altra causa, verrà sostituito dal socio primo fra i non eletti nelle votazioni precedenti.
Articolo 17 Le cariche non verranno retribuite ma verranno rimborsate le spese vive di rappresentanza e viaggi preventivamente autorizzati dal Presidente. Articolo 18 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. Articolo 19 Il Presidente rappresenta l Associazione a tutti gli effetti, convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee ordinarie nonché straordinarie. Articolo 20 Il Presidente può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Vice Presidente che potrà sostituire il Presidente in caso di assenza. Articolo 21 Il Collegio dei Sindaci è costituito da due membri, nominati dall Assemblea tra i suoi Associati, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Articolo 22 Il patrimonio sociale verrà formato dalle quote associative ordinarie e straordinarie che l Assemblea determinerà annualmente e da qualsiasi entrata ordinaria e straordinaria che viene attribuita alla Associazione a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali.
Articolo 23 L esercizio solare va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve riunirsi per predisporre il bilancio consuntivo dell esercizio precedente da presentare all approvazione dell Assemblea. Entro la suddetta data il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio preventivo dell esercizio successivo da presentare all approvazione dell Assemblea. Nei quindici giorni che precedono l Assemblea per l approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell Associazione a disposizione di tutti colore che sono interessati a prenderne visione. L Associazione può, su richiesta di almeno due terzi dei soci iscritti ed in regola con la quota associativa, riuniti in assemblea straordinaria, deliberare lo scioglimento dell Associazione con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti. Articolo 24 L Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell attività istituzionale e di quelle direttamente connesse. L Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve di capitale nel corso della vita stessa. In caso di scioglimento l intero patrimonio eventualmente costituito dovrà essere devoluto, dietro delibera dell Assemblea straordinaria, ad altra Associazione di volontariato esistente nel Comune di Trento che persegua con il suo Statuto finalità similari. Nel caso di impossibilità entro un anno dallo scioglimento di devolvere il patrimonio costituito come sopra detto, lo stesso verrà destinato a strutture che abbiano finalità sociali sempre esistenti nel comune di Trento.