ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO

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CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA AD EVENTI IN AMBITO REGIONALE E NAZIONALE ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato speciale d oneri disciplina l affidamento dell incarico per l attività di progettazione e organizzazione di eventi promossi direttamente da Regione Lombardia o di singole iniziative non direttamente gestite, in attuazione degli obiettivi individuati nel PRS della IX legislatura. Rientrano nella tipologia di evento tutte le attività di comunicazione istituzionale ovvero cerimonie, eventi culturali, eventi sportivi, manifestazioni fieristiche, mostre, premiazioni, spettacoli, incontri, convegni, dibattiti, workshop. Gli eventi e le iniziative potranno essere rivolti al grande pubblico ovvero a target più specifici quali amministrazioni pubbliche, associazioni, organizzazioni, operatori dei settori industriale, artigianale, commerciale, produttivo, no-profit, fondazioni, opinion leader, ordini professionali, cittadini, famiglie, studenti, anziani, giovani, sportivi, disabili. ART. 2 - CONTENUTI DELL INCARICO Sono in capo all appaltatore i seguenti servizi: Elaborazione di progetti di comunicazione per l organizzazione e la partecipazione a eventi e iniziative comprensivi di ideazione, definizione e realizzazione delle singole azioni; Ricerca di location adeguate per lo svolgimento delle manifestazioni; Progettazione, realizzazione e fornitura a noleggio di allestimenti per la partecipazione agli eventi; Ideazione dell immagine coordinata di ciascun evento e sua declinazione su materiali e prodotti di comunicazione realizzati (leaflet, inviti, cartelline, programmi di sala, elementi di allestimento, etc.); Elaborazione, declinazione della creatività, individuazione di claim e pay off specifici per la produzione dei materiali media (annunci stampa, radio, tv); Ideazione e realizzazione di prodotti e strumenti di comunicazione e promozione dell evento; Ideazione e realizzazione di strumenti di comunicazione audio e video; Ricerca ed elaborazione di immagini ad alta risoluzione da archivio fotografico per la realizzazione di allestimenti e strumenti di comunicazione; Ricerca, scelta, proposta e fornitura di gadget e studio della personalizzazione; Attivazione di contatti con presentatori, testimonial, ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport, etc.; Report fotografico professionale e riprese video dell evento; Predisposizione della documentazione per l ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli eventi; Pagina 1 di 10

Ideazione e realizzazione di iniziative di animazione e intrattenimento da proporre nell ambito di ciascun evento/iniziativa; Gestione della regia generale di ciascun evento e predisposizione della scheda regia in accordo con Regione Lombardia, disponibilità di personale di agenzia prima e durante l evento dedicato al brief delle parti coinvolte (hostess, tecnici audio/luci, testimonial, ecc ), gestione dell accoglienza di testimonial e artisti (accomodation, spostamenti, ecc ); Attività di segreteria organizzativa: gestione contatti, fornitura database di contatti e predisposizione mailing list in occasione di eventi rivolti a target specifici (es. mondo della moda e dello spettacolo), spedizione inviti, attività di recall (out-bound e in-bound); Monitoraggio dell efficacia dell azione di comunicazione e valutazione degli esiti complessivi della partecipazione attraverso stime del numero di contatti realizzati, quantità dei materiali distribuiti, spazi riservati dai media all evento, sondaggi con schede, questionari, interviste e raffronto con i dati delle edizioni precedenti, gestione dell attività di reportistica. Per esigenze particolari potrebbe essere richiesta alla ditta la fornitura di personale di supporto (hostess, steward, addetti al cerimoniale) anche con caratteristiche e requisiti professionali specifici (conoscenze informatiche, linguistiche, di cerimoniale, ecc ) da valutarsi in relazione alla tipologia dell evento organizzato. ART. 3 FORNITURE INCLUSE NEI PROGETTI DI ALLESTIMENTO All appaltatore compete inoltre: la fornitura a noleggio, l installazione, il montaggio/lo smontaggio e l assistenza tecnica per tutta la durata dell evento di apparecchiature audiovisive (schermi al plasma, videoproiettori collegabili a PC, riproduttori di tipo Betacam, ecc..); la fornitura a noleggio di apparecchiature telefoniche standard e simili (es. fax, modem) e l attivazione di connessioni a Internet con provider in loco; la fornitura a noleggio di impianto audio professionale e l assistenza tecnica per tutta la durata dell evento; il progetto e la realizzazione dell impianto elettrico e della relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08, compresa la fornitura e la posa in opera di corpi illuminanti e l assistenza tecnica durante il periodo dell evento; la pulizia degli spazi prima e durante la manifestazione; la copertura assicurativa (per furto, incendio, ecc..) dei beni e delle attrezzature fornite; Per esigenze particolari potrebbe essere richiesto il servizio di carico presso le sedi di Regione Lombardia e di trasporto presso la sede della manifestazione dei materiali di comunicazione (opuscoli, pieghevoli, gadget) da esporre e la riconsegna a conclusione della manifestazione del materiale non distribuito. ART. 4 TEMPI DI CONSEGNA Le scadenze temporali saranno di volta in volta definite dal RUP rispetto alle diverse fasi e azioni dei progetti. Pagina 2 di 10

ART. 5 MODALITA DI GESTIONE DELL INCARICO L appaltatore dovrà gestire l incarico in stretto coordinamento con il RUP. L appaltatore dovrà individuare, all interno della struttura organizzativa di cui si avvarrà in fase di esecuzione dell incarico, un account executive quale unico referente responsabile per tutte le comunicazioni che intercorreranno tra committente e appaltatore. La scelta dell'account dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte del RUP. L account gestirà in modo esclusivo le attività di coordinamento del personale di agenzia durante tutti i processi di organizzazione e progettazione degli eventi e delle attività, e sarà responsabile della gestione di tutte le procedure amministrative relative all appalto, in coordinamento con i funzionari regionali preposti. L account dovrà considerarsi dedicato in via esclusiva al rapporto con il RUP. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione dell account executive individuato, l appaltatore si impegna a individuare un soggetto di pari professionalità che potrà essere nominato solo previa accettazione da parte del RUP. Per l affidamento di ciascun incarico, l Amministrazione, per il tramite del RUP, fornirà all appaltatore indicazioni tecniche ed economiche sulla base delle quali sviluppare la proposta di progetto/servizio richiesto. La tipologia delle azioni e la relativa tempistica saranno concordate dall appaltatore con il RUP che dovrà approvare qualsiasi attività inerente l incarico, prima di entrare nella fase realizzativa. Per ciascuna proposta sarà inoltre cura dell appaltatore presentare un preventivo di spesa appropriato e dettagliato che dovrà essere formalmente approvato dal RUP. Qualora le condizioni tecniche ed economiche della proposta non fossero giudicate soddisfacenti, è facoltà del RUP chiedere modifiche e/o integrazioni, anche sostanziali. Nel caso in cui, nonostante ripetute modifiche e integrazioni, la proposta presentata dall appaltatore non soddisfi le esigenze del RUP, è fatta salva la facoltà dell Amministrazione di attivare incarichi esterni, nel rispetto della normativa vigente. Sia in fase di pianificazione delle azioni che in quella di esecuzione, il RUP potrà esercitare i controlli sull operato dell appaltatore, nelle modalità ritenute più opportune. Nella scelta dei fornitori l appaltatore è tenuto a garantire l applicazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e convenienza economica. L appaltatore è tenuto altresì a garantire la moralità professionale e la capacità tecnica ed economica dei propri fornitori nonché il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. L Amministrazione, per il tramite del RUP, si riserva la facoltà di procedere a controlli nel corso dell esecuzione dell appalto. ART. 6 PROPRIETA DEI PRODOTTI Qualunque prodotto realizzato nell espletamento del presente incarico rimane di proprietà piena ed assoluta di Regione Lombardia la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine Pagina 3 di 10

all utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio. È fatto divieto all appaltatore e ai componenti dello staff di utilizzare i risultati dell attività, oggetto del presente appalto, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta. ART. 7 IMPORTO DELL APPALTO L importo massimo complessivo messo a disposizione dall Amministrazione regionale per i servizi oggetto del presente capitolato è pari ad Euro 1.680.000,00 (unmilioneseicentoottantamila/00) IVA esclusa, comprensivo della commissione di agenzia e di ogni altro onere inerente e conseguente (con riferimento a quanto previsto dal d.l. n.78 del 31 maggio 2010, art. 6, comma 8, l Amministrazione potrà ridurre tale importo fino al limite stabilito dalla stessa norma). Con la commissione di agenzia devono considerarsi compensati tutti gli oneri e le spese di ideazione e progettazione di tutte le azioni e dei progetti di comunicazione. Tale importo si intende comprensivo del costo relativo alla sicurezza, ex art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., stimato in Euro 10.000,00 (diecimila/00), costo che non può essere soggetto a ribasso d asta. Non costituisce impegno vincolante per l Amministrazione regionale l esaurimento dell importo massimo complessivo messo a disposizione e l appaltatore non avrà nulla a che pretendere al riguardo. L Amministrazione regionale si riserva la facoltà di aumentare, nel corso dell esecuzione, le prestazioni originarie per una percentuale sino al massimo del quinto dell importo contrattuale. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per la Giunta che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l appaltatore abbia nulla a che pretendere al riguardo. ART. 8 - REVISIONE PREZZI È consentita la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, ai sensi e con le modalità di cui all art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a partire dalla seconda annualità di vigenza contrattuale. ART. 9 - DURATA DELL APPALTO L incarico avrà la durata di due anni, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. L Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere l incarico in oggetto per analogo periodo, ai sensi dell art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ponendo a base della procedura negoziata la somma massima di Euro 1.680.000,00 (unmilioneseicentoottantamila/00) IVA esclusa, comprensiva della commissione di agenzia e di ogni altro onere inerente e conseguente Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare nel caso in cui l Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell incarico sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta. Pagina 4 di 10

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO L Amministrazione regionale provvederà, per il tramite del RUP, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture emesse al termine di ogni evento e indirizzate al Direttore Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione di Regione Lombardia - Giunta Regionale, via Fabio Filzi 22, 20124 Milano CF 8005005054 P.IVA 12874720159. Il RUP provvederà alla liquidazione delle fatture dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver acquisito dall appaltatore la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti. In caso di pagamenti di importo superiore a 10.000,00 l Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008. Le fatture presentate dovranno contenere importi distinti per commissione di agenzia e per spese sostenute per i servizi oggetto del presente capitolato. Con la commissione di agenzia dovranno considerarsi compensati tutti gli oneri e le spese di ideazione e progettazione. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. Il RUP si riserva inoltre la facoltà di richiedere copia delle fatture emesse dai singoli fornitori dell agenzia, oltre a report e documentazione giustificativa delle prestazioni e dei servizi resi. L appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall art. 1284 del Codice Civile. Qualora, nel corso dell esecuzione del contratto, l appaltatore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, ne darà tempestiva comunicazione all Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo. ART. 11 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO È ammesso il subappalto nella misura del 30% dell importo contrattuale complessivo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell appaltatore, che rimane l unico e solo responsabile nei confronti dell Amministrazione di quanto subappaltato. Il RUP provvederà al pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competerà l onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori. Il subappalto, ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è sottoposto alle seguenti condizioni: Pagina 5 di 10

- l appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al RUP Direttore Centrale delle Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione di Regione Lombardia - Giunta Regionale, via Fabio Filzi 22, 20124 Milano il quale provvederà all autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006; - l appaltatore deve depositare presso il RUP il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell esecuzione delle relative attività unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio; - al momento del deposito del contratto di subappalto, l appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché dei requisiti generali di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; - il RUP provvede al rilascio della sua autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; - non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni; - l esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto; - è fatto obbligo all appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; - il RUP si riserva di sospendere i pagamenti qualora l appaltatore non trasmetta nei termini suddetti le fatture quietanzate del subappaltatore; - l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; - prima dell inizio delle attività il subappaltatore trasmette al RUP, per il tramite dell appaltatore, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti; - l appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. È vietata la cessione anche parziale del contratto. ART. 12 CLAUSOLE PENALI Il RUP procederà all accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche mediante sopralluoghi presso la sede di svolgimento della prestazione richiesta. Qualora a seguito degli accertamenti si riscontrassero difformità nelle modalità di fornitura del servizio o ritardi rispetto ai termini concordati con l Amministrazione, il RUP procederà alla tempestiva contestazione all appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R anticipata via fax. L appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole sempre via fax), entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione. Pagina 6 di 10

Il RUP, valutate le ragioni addotte, potrà applicare una penale variabile da un minimo di 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00), a seconda della gravità dell inadempimento o del ritardo. In caso di applicazione di penali, l Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell eventuale maggior danno subito. Inoltre, nei casi in cui l appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all Amministrazione. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. Qualora il ritardo o l inesatto adempimento siano determinati da cause di forza maggiore, l appaltatore dovrà notificare tale circostanza al RUP con lettera raccomandata A.R. anticipata via fax al nr. 02/6765.5860. ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione degli addebiti da parte del RUP, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate: malafede, frode o negligenza nell esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l Amministrazione; arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto; cessione (anche parziale) del contratto; applicazione di n. 3 penali; esaurimento del budget messo a disposizione dall Amministrazione prima della naturale scadenza del contratto. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell Amministrazione - esercitata per iscritto mediante invio all appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax - di volersi avvalere della clausola risolutiva. È fatto salvo ogni diritto dell Amministrazione di procedere per i danni subiti. Fuori dai casi di cui sopra, il contratto può essere risolto ai sensi dell art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere da inoltrarsi, da parte del RUP, all appaltatore a mezzo raccomandata A/R, anticipata via fax, contenente l invito ad adempiere entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento, con l avvertimento che decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto lo stesso si intende risolto di diritto senza che l inadempiente abbia nulla a pretendere. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti, in particolare qualora l operato Pagina 7 di 10

dell aggiudicatario cagionasse un danno di immagine per Regione Lombardia. ART. 14 CONDIZIONI DI RECESSO È facoltà dell Amministrazione recedere dal contratto di appalto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., anticipata via fax, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso, l Amministrazione si obbliga a pagare all appaltatore unicamente il costo delle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso. ART. 15 - RISCHI E RESPONSABILITA' DELL APPALTATORE L appaltatore è responsabile dell esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. L appaltatore è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all uopo necessari, sollevando l Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e inerente l espletamento del servizio. L'Amministrazione è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. ART. 16 REQUISITI DI SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI Le attività affidate da Regione Lombardia all appaltatore dovranno essere eseguite in conformità ai requisiti del D.Lgs. 81/08. In particolare dovrà essere posta attenzione alla tipologia, alle caratteristiche dei singoli eventi organizzati e alla loro conseguente implicazione sulla gestione della sicurezza. L Amministrazione ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, allegato al presente Capitolato, che indica le misure da adottare per eliminare o ridurre le interferenza tra le attività svolte dall appaltatore e quelle svolte da Regione nelle proprie sedi di lavoro. Tale documento potrà essere aggiornato, anche su proposta dell affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo. Nel caso dei servizi individuati all art. 2 del presente capitolato: progettazione, realizzazione e fornitura a noleggio di allestimenti per la partecipazione agli eventi; ideazione e realizzazione di iniziative di animazione e intrattenimento da proporre nell ambito di ciascun evento/iniziativa; e all art. 3 del presente capitolato: fornitura a noleggio, installazione, montaggio/smontaggio e assistenza tecnica per tutta la durata dell evento di apparecchiature audiovisive (schermi al plasma, videoproiettori collegabili a PC, riproduttori di tipo Betacam, ecc..); Pagina 8 di 10

progetto e realizzazione dell impianto elettrico e della relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08, compresa la fornitura e la posa in opera di corpi illuminanti e l assistenza tecnica durante il periodo dell evento; la fornitura prevede, oltre alle prestazioni intellettuali, anche attività rientranti in due possibili categorie: - lavori - Attività rientranti negli obblighi previsti dall art. 26 del D.Lgs. 81/08 Obblighi connessi ai contratti di appalto o d opera o di somministrazione; - cantieri temporanei o mobili - Attività rientranti nel titolo IV del D.Lgs. 81/08 L appaltatore, nei casi sopra riportati, dovrà preventivamente comunicare al RUP i dati progettuali, tecnici e di realizzazione previsti. A seguito della valutazione della tipologia dell attività da parte del RUP e del SPP di Regione Lombardia, l appaltatore dovrà fornire il Piano Operativo della Sicurezza. Tale Piano, relativamente alle attività rientranti nei Cantieri temporanei o mobili, dovrà recepire le indicazione e le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. ART. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI EX D. LGS N. 196/2003 Ai sensi dell art. 29 del D.Lgs.196/2003 l appaltatore assumerà la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente appalto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione. L appaltatore dovrà: 1. dichiarare di essere consapevole che i dati che tratta nell espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. 2. obbligarsi a ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari. 3. impegnarsi ad adottare le disposizioni contenute nell allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio. 4. impegnarsi a nominare, ai sensi dell art. 30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e a impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato. 5. impegnarsi a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento. 6. impegnarsi a nominare e indicare a Regione Lombardia una persona fisica cui saranno riferite tutte le responsabilità in merito alla protezione dei dati personali. Pagina 9 di 10

7. impegnarsi a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze. 8. consentire l accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all applicazione delle norme di sicurezza adottate. ART. 18 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell esecuzione o nell interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Milano. Nei casi previsti dall art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario. ART. 19 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese e tasse relative alla stipula e registrazione del presente contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario. ART. 20 - MODIFICA RUP Nel caso in cui, nel corso dell esecuzione del contratto, si verificasse la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, sarà cura del nuovo RUP nominato darne tempestiva comunicazione all appaltatore. Pagina 10 di 10