PROTOCOLLO D INTESA TRA COMUNE DI CREMA AGENZIA DEL DEMANIO

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PROTOCOLLO D INTESA TRA COMUNE DI CREMA E AGENZIA DEL DEMANIO al fine della partecipazione al programma Fondo Sport e Periferie di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - (G.U. 23/1/2016 n. 18) Pagina 1 di 9

Il giorno ---------------- dicembre 2017 Il Comune di Crema, rappresentato dal Sindaco dott.ssa Stefania Bonaldi; E L Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Soddu. PREMESSO CHE - il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l avvio di concrete iniziative di valorizzazione o riqualificazione, può costituire un fattore di crescita per l economia; - le operazioni di valorizzazione possono costituire, nell ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo per iniziative di sviluppo e di attrazione per interventi di sviluppo sostenibile locale; - tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da modelli, informazioni e competenze mirate a promuovere iniziative finalizzate al ritorno economico e alla massimizzazione degli effetti che le stesse possono avere sullo sviluppo dei territori; - ai sensi dell art. 65 D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e ss.mm.ii., all Agenzia del Demanio (da ora Agenzia) è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego; nell ambito della mission istituzionale ad essa affidata, l Agenzia, al fine di supportare gli Enti Pubblici proprietari nell avvio di iniziative idonee per il concreto sviluppo dei propri patrimoni immobiliari, può promuovere le attività necessarie alle verifiche di prefattibilità giuridico-amministrative, tecnico-operative, nonché di contesto istituzionale, per l indirizzo verso l individuazione degli strumenti e delle modalità più efficaci di attuazione; - l Agenzia, nell ambito delle proprie competenze e prerogative istituzionali, ha, altresì, sviluppato una specifica esperienza in materia di valorizzazione, anche attraverso l implementazione di strumenti di concertazione con gli Enti territoriali e locali, volti a creare valore economico e sociale; - il comma 1 dell art. 15 del D.L. 25 novembre 2015, n. 185 recante Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane convertito Pagina 2 di 9

con modifiche in legge 22 gennaio 2016 n.9, ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo «Sport e Periferie», da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai fini del potenziamento dell attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana; - in fase di conversione del decreto legge istitutivo del Fondo, il Parlamento ha impegnato il Governo affinché le risorse del fondo stesso fossero prioritariamente utilizzate per interventi di recupero ed adeguamento funzionale dei complessi sportivi già esistenti; - il comma 2 del citato articolo 15 stabilisce le finalità di utilizzo del suddetto Fondo tra cui, alla lettera c) anche gli interventi di completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all attività agonistica nazionale e internazionale; - per l attuazione di tale norma il comma 3 dell articolo 15 dispone che il CONI presenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un Piano pluriennale degli interventi finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi con destinazione all attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. Tale Piano può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno; - Il primo Piano Pluriennale degli interventi presentato dal Coni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato approvato con DPCM del 5 dicembre 2016 e potrà essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. - in data 8 novembre 2017 il CONI ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una comunicazione recante: Presentazione di proposte di intervento di realizzazione, rigenerazione o completamento di impianti sportivi in vista della predisposizione del piano pluriennale degli interventi di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - Fondo Sport e Periferie (G.U. 23/1/2016 n. 18) invitando i soggetti interessati a segnalare, entro il giorno 15 dicembre 2017, relative proposte di intervento; - Il Fondo Sport e periferie, è destinato a finanziare interventi su tutto il territorio nazionale, anche su immobili e aree di proprietà pubblica statale. Pagina 3 di 9

CONSIDERATO CHE - ai sensi dell articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell art. 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42, possono essere trasferiti alle Regioni e agli altri enti territoriali richiedenti i beni immobili indicati nell ambito di specifici accordi di valorizzazione e conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all art. 112, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42; - appartiene al demanio dello Stato il complesso immobiliare denominato Impianto sportivo Velodromo Pierino Baffi in Crema sito in Crema, via IV Novembre n. 115, individuato al NCEU del predetto Comune al foglio 34 particelle 439-440-75 sub 501 graffato alle particelle 76,77,89,600, meglio individuato nell' estratto di mappa allegato sotto la lettera A ; - tale impianto polisportivo costituente una delle prime piste ciclistiche olimpioniche realizzate in Europa, riconosciuto di interesse artistico storico ai sensi dell art. 10 comma 1 del D. Lgs 42/2004 quale esempio di architettura sportiva e di tecnica ingegneristica particolarmente importante; - con atto rep. n. 1430 stipulato in data 15 aprile 2016 ai sensi del DPR 296/2005, l Agenzia del demanio affidava l impianto polisportivo anzidetto, in concessione al Comune di Crema per le finalità legate alle attività sportive del territorio di riferimento a fronte dell assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria; - al fine del potenziamento dell attività sportiva agonistica e sviluppo della relativa cultura nel contesto territoriale di riferimento, il Comune di Crema ha manifestato la volontà di aderire alla ricognizione indetta dal CONI con la comunicazione del 8 novembre richiamata in premessa, al fine di candidare l immobile anzidetto per il suo inserimento nel piano pluriennale degli interventi suscettibili di finanziamento con le risorse del Fondo Sport Periferie ; - con lettera prot. n. 54531 del 27 novembre 2017 il Comune di Crema ha altresì presentato istanza di attivazione del procedimento amministrativo ai sensi dell art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 85/2010; Pagina 4 di 9

VISTI - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; - l art. 61 co. 1 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rubricato Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii, (di seguito D.Lgs. n. 300/1999) che ha istituito l Agenzia del Demanio, quale Ente Pubblico Economico; - l art. 65 del richiamato D.Lgs. n. 300/1999 e ss.mm.ii., che ha attribuito all Agenzia del Demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego; - l art. 65 co. 2 del medesimo D.Lgs. n. 300/1999 che prevede la possibilità per la stessa Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici; - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii.; - il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.; - il decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell art. 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42 individua i beni immobili statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni; - l art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 in base al quale, lo Stato provvede al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali richiedenti, dei beni culturali ricompresi nell ambito di specifici accordi di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale; - il Protocollo d intesa sottoscritto il 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l Agenzia del Demanio, avente ad oggetto modalità attuative e procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui all art. 5, comma 5, del D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85; - l art Art. 15 recante Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane del Decreto Legge 25 novembre 2015, n. 185 in materia di Pagina 5 di 9

Misure urgenti per interventi nel territorio convertito con modificazione dalla Legge 22 gennaio 2016 n. 9; - la comunicazione del CONI del 8 Novembre 2017 recante Presentazione di proposte di intervento di realizzazione, rigenerazione o completamento di impianti sportivi in vista della predisposizione del piano pluriennale degli interventi di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - Fondo Sport e Periferie (G.U. 23/1/2016 n. 18) - la Delibera di giunta comunale n del.. con la quale il Comune di Crema approva lo schema del presente Protocollo. Tanto premesso le parti stipulano e convengono quanto segue Articolo 1 (Premesse e allegati) Le premesse e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo d intesa. Articolo 2 (Finalità ed oggetto del Protocollo) Nel rispetto dei principi fissati dalle norme ed indirizzi citati sopra, le Parti condividono l esigenza di attivare un percorso di cooperazione e di partenariato al fine di favorire e sostenere la domanda di accesso al Fondo Sport Periferie per il finanziamento degli interventi di recupero e valorizzazione dell immobile demaniale oggetto della presente intesa. Nello specifico, il presente Protocollo intende attivare un rapporto di collaborazione istituzionale tra le Parti che contribuisca alla definizione del progetto di recupero e adeguamento funzionale dell impianto sportivo in questione da presentare al CONI, attraverso la partecipazione alla ricognizione di cui alla comunicazione del 8 novembre 2017, per il suo inserimento nel Piano Pluriennale degli interventi eleggibili di finanziamento del Fondo Sport e Periferie. Pagina 6 di 9

Articolo 3 (Gruppo di Lavoro) Per gli scopi connessi al presente Protocollo d intesa, le Parti firmatarie condividono l opportunità di una collaborazione e di un confronto sistematico attraverso il quale declinare nel dettaglio e all occorrenza anche implementare la proposta progettuale di cui trattasi impegnandosi, ognuno nelle reciproche funzioni e compiti istituzionali a : - porre in essere le attività e quant altro necessario al fine di favorire l elaborazione e presentazione della proposta progettuale in parola conformemente ai criteri e requisiti documentali e nei modi e tempi stabiliti dalla Comunicazione del 8 novembre del CONI; - porre in essere le attività necessarie e concertazioni con il competente Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al fine di acquisire, in tempo utile per la candidatura del progetto alla procedura di accesso al Fondo Sport Periferie, le indicazioni e prescrizioni di tutela di competenza, utili al fine della corretta predisposizione della progettualità degli interventi; - porre in essere tutte le attività necessarie affinché la proposta progettuale oggetto di candidatura possa essere sviluppata e articolata in linea con le finalità connesse al procedimento di cui all art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010. L attività connessa all attuazione del programma di valorizzazione, sarà invece demandata al Gruppo di Lavoro che verrà costituito, con la partecipazione degli organi periferici del MIBACT, nell ambito degli accordi di valorizzazione propedeutici al trasferimento in proprietà dell immobile demaniale in questione al Comune di Crema, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al D. Lgs n. 42/2004 al D. Lgs n. 85/2010. Articolo 4 (Durata) Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma e resta valido Pagina 7 di 9

fino alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del Piano Pluriennale degli interventi presentato dal CONI. Successivamente a tale pubblicazione, laddove la proposta progettuale oggetto di candidatura abbia avuto esito positivo, le fasi attuative dell intervento resterà regolato nell ambito del procedimento attivato ai sensi dell art. 5, comma 5, del D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85. Qualora la proposta progettuale di cui trattasi non ottenga il finanziamento richiesto, il presente Protocollo si intende comunque risolto di diritto e le Parti sono da considerarsi a tutti gli effetti libere dagli impegni ivi previsti. Articolo 5 (Revisioni ed integrazioni) Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi. Tale intesa non verrà sostituita o superata dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti, fino al termine di cui al precedente articolo 5. Articolo 6 (Risorse finanziarie) Per l attuazione del presente Protocollo, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, pertanto, qualunque onere finanziario rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo. In caso di esito positivo della candidatura al finanziamento del Fondo Sport e Periferie, il Comune di Crema, beneficiario del medesimo, si obbliga all esecuzione del correlato intervento a favore della infrastruttura oggetto del presente protocollo. Tutte le opere rimarranno acquisite al Demanio dello Stato senza oneri. Articolo 7 (Riservatezza) Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo dovranno essere considerati come informazioni riservate, ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica. Pagina 8 di 9

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all esecuzione dell intesa, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente intesa. Articolo 8 (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi: - Agenzia del Demanio, dre.lombardia@agenziademanio.it posta certificata: dre_lombardia@pce.agenziademanio.it - Comune di Crema, ufficio.sindaco@comune.crema.cr.it; - posta certificata : protocollo@comunecrema.telecompost.it; Milano,. 2017 Letto, confermato e sottoscritto Per il Comune di Crema il Sindaco dott.ssa Stefania Bonaldi Per l Agenzia del Demanio il Direttore dott.ssa Rita Soddu Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. Pagina 9 di 9