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CITTÀ DI MELISSANO PROVINCIA DI LECCE COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE Nr. 490 Registro Generale del 30/06/2015 Nr. 266 Registro di Settore OGGETTO: DIEZA ROSSANA C/ COMUNE DI MELISSANO - NOMINA LEGALE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI AL D.L. 132/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 162/2014 A TUTELA DEL COMUNE Attestazione Finanziaria e Contabile Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, nonché dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Data 30/06/2015 Il Responsabile del Settore Finanziario e Contabile f.to Rag. SCARLINO DANIELE Certificato di Pubblicazione Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Melissano lì, 30/06/2015 Il Messo Comunale f.to Determina N 490 del 30/06/2015- Pag 1 di 5

OGGETTO: DIEZA ROSSANA C/ COMUNE DI MELISSANO - NOMINA LEGALE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI AL D.L. 132/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 162/2014 A TUTELA DEL COMUNE IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che: con Decreto del Sindaco n. 10 del 08/04/2015, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell articolo 50, comma 10 e dell articolo 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato individuato il Responsabile del Settore istituzionale e Legale- Servizi alla Popolazione con deliberazione di C.C. n.21 del 2/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016; Richiamato il decreto Ministero dell'interno del 13/05/2015 pubblicato in G.U. Serie generale n.115 del 20/05/2045 con il quale è stata prorogata l approvazione del bilancio di previsione per l anno 2015 al 30/07/2015; Richiamato l articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale: a) al comma 1 prevede che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ; b) al comma 3 dispone che in caso di proroga del termine per l approvazione del bilancio di previsione, è automaticamente autorizzato l esercizio provvisorio nei limiti di cui al comma 1, intendendosi per tale l ultimo esercizio definitivamente approvato; Premesso che il decreto giustizia (D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014), ha introdotto nell ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della negoziazione assistita, con decorrenza 9 febbraio 2015, finalizzato a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l afflusso dei processi costituendo un alternativa stragiudiziale all ordinaria risoluzione dei conflitti. Che la negoziazione assistita consiste nell accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all albo ovvero facenti parte dell avvocatura per le pubbliche amministrazioni. Che la convenzione deve contenere, a norma dell art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro; deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l assistenza di uno o più avvocati,i quali certificano l autografia delle sottoscrizioni apposte all accordo sotto la propria responsabilità professionale Che, in caso di mancata risposta a stipulare la convenzione di negoziazione da parte del legale di controparte, entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c. Che, accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria. Determina N 490 del 30/06/2015- Pag 2 di 5

Che il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari;oltre all obbligatorietà dell assistenza, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all ordine pubblico. Vista la deliberazione n. 60 del 10/04/2015 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato: di autorizzare l'avvio delle procedure per la redazione di un elenco di professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all albo degli avvocati ovvero facenti parte dell avvocatura per le pubbliche amministrazioni, per l'attività di assistenza nelle negoziazioni assistite per cause non eccedenti 50.000 euro, mediante avviso pubblico e redazione di apposito disciplinare di incarico, prevedendo l'assistenza gratuita nella negoziazione assistita da parte del legale incaricato, al quale, però, dovrà essere conferito incarico di rappresentanza in giudizio nel caso di negoziazione con esito negativo e successiva chiamata in giudizio da controparte; di demandare al Responsabile del Settore competente l adozione di ogni atto consequenziale Vista la determinazione n. 258/R.G. del 10/04/2015 con la quale è stato approvato l'avviso e lo schema di disciplinare di incarico Visto che l'avviso unitamente al disciplinare di incarico e a fac simile della domanda sono stati pubblicati il 10/04/2015 all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Melissano con scadenza per la presentazione delle domande 20/04/2015 che, a seguito di detta pubblicazione, è stato formulato elenco di professionisti per il conferimento di incarichi per le negoziazioni assistite Vista la nota assunta al prot. 5151 del 16/06/2015 a firma dell'avv. Cristiano Portone, in nome e per conto della sig.ra Dieza Rossana, con la quale, al fine dell'ottenimento del risarcimento dei danni subiti il 24/05/2015, chiede di esperire la procedura di negoziazione assistita che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio nonché della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c. Che nella fattispecie tale termine scade il 17/07/2015 Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'ente in sede di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella Legge n.162/2014 a tutela del Comune Evidenziato che, ai sensi dell art. 97 della Costituzione, la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative; Considerato che il principio di autosufficienza dell apparato burocratico, trasfuso nell art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l azione amministrativa e valutare in ogni ipotesi in cui l amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne; Considerato, che il Comune di Melissano non possiede all'interno della propria struttura organizzativa alcuna figura professionale dotata delle competenze e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie Considerato che: - in merito all'affidamento di incarichi di patrocinio o di servizi legali, non risulta chiarezza interpretativa; infatti, basti citare la posizione della Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione 10/2010) che, riconducendo il patrocinio legale nella previsione dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, ha evidenziato la possibilità di affidamento diretto esclusivamente in casi particolari (urgenza, non possibilità di comparazione, ecc.); di contro, la Corte dei Conti, sezione Veneto, con parere 7/2009, ha ricondotto gli incarichi ai c.d. Servizi esclusi dalla disciplina di dettaglio del Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 163/2006, in forza della previsione dell'allegato IIB, punto 21, del Codice Determina N 490 del 30/06/2015- Pag 3 di 5

medesimo, con applicazione peraltro dei principi fondamentali del diritto comunitario; anche la problematica della comunicazione alla competente sezione di controllo, a termini dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, quando l'ammontare dell'incarico superi i 5.000 euro, non è completamente risolta; si cita in proposito la posizione assunta dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per il Piemonte che, con riferimento agli incarichi di progettazione di cui all art. 90 del Codice dei contratti pubblici, ritiene che anche questi siano soggetti all obbligo di invio a termini della legge sopra richiamata (pareri n. 3/2007 e 3/2008); si rileva, in senso contrario, che il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare 15 marzo 2005, con riguardo al disposto dell art. 1, commi 11 e 42, della legge n. 311/2004, ha escluso gli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell amministrazione dalle tipologie previste dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2005, escludendo implicitamente gli atti di conferimento di tali incarichi dalla trasmissione alla Corte dei conti; infine, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 2730 del 11.5.2012, ha evidenziato che il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale; sottolinea come il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale ; secondo tale consesso, il conferimento del singolo incarico non è compatibile con le regole dell'evidenza pubblica, poiché: vi è impossibilità di stabilire le specifiche tecniche fissate dal committente; vi è aleatorietà dell'iter del giudizio; non vi è predeterminabilità degli aspetti temporali delle prestazioni; non vi sono basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione; Visto il vigente Regolamento per l esecuzione di lavori e per l acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9/11/2011, in particolare l articolo 24 comma 1, a norma del quale, per le acquisizioni in economia di lavori e servizi inferiori ad Euro 40.000,00 è consentito l affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio previa idonea e adeguata motivazione; Dato atto che, a norma dell'art. 4 del Disciplinare per l'affidamento di servizi legali per la difesa e rappresentanza legale dell'ente in sede di negoziazione assistita, la competenza ad affidare il servizio legale di cui trattasi è del Responsabile del Settore AA.II. e Legali Considerata la necessità di conferire l incarico in argomento all' avv. Attilio Nassisi con studio in Melissano, presente nell'elenco sopra richiamato Dato atto che l'incarico viene conferito gratuitamente, precisando che nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, il Comune affiderà al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale, Visto l art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo; Visto l art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che recita testualmente: <<Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l applicazione dell articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.>>; Visto il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento per disciplina dei contratti; Visto il Regolamento di Contabilità; Visto l art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari Ritenuto che, in termini generali, l incarico di cui trattasi non sia soggetto alle disposizioni dell art. 3, commi 18, 55-56, della legge n. 244/2007 ed alle altre disposizioni vigenti in materia sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca (Parere 20 giugno 2008, n. 35 Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Veneto); Determina N 490 del 30/06/2015- Pag 4 di 5

Dato atto del rispetto del limite di tempestività dei pagamenti certificato dal Responsabile del Settore Finanziario DETERMINA Richiamato integralmente quanto specificato in premessa, 1. di nominare, nell ambito della procedura di negoziazione assistita Dieza Rossana c/ Comune di Melissano legale difensore del Comune di Melissano, l' avv. Attilio Nassisi, con studio in Melissano Via Vitt.Emanuele III, n.2 - C.F. NSSTTL74A27B180P 2. di dare atto che l'incarico viene conferito gratuitamente, precisando che nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, il Comune affiderà al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale 3. di rendere atto che: il decreto Ministero dell'interno del 16/0302015 pubblicato in G.U. Serie generale n.67 del 21/03/2015 con il quale è stata prorogata l approvazione del bilancio di previsione per l anno 2015 al 31/05/2015; il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario è in fase di elaborazione; 4. di comunicare all Avvocato avv. Attilio Nassisi, con studio in Melissano Via Vitt.Emanuele III, n.2 il presente provvedimento; 5. di trasmettere il presente provvedimento al settore finanziario per gli adempimenti di competenza Melissano, lì 30/06/2015 Il Responsabile f.to CESARI Antonella Determina N 490 del 30/06/2015- Pag 5 di 5