convenzione e trascrizione

Documenti analoghi
Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di. cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle

Decreto Legge - 12/09/2014, n Gazzetta Uff. 12/09/2014, n.212

Procura della Repubblica di Lecce

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, TRIBUNALE DI ISERNIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

ART. 12 L.162/ ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE I Sezione Civile (Omissis) ORDINANZA a scioglimento della riserva presa all udienza del 30 maggio 2017, nel giudizio di

Negoziazione Assistita e semplificazione ex dl 132/14. Circolare del Min. Interni: arrivano i chiarimenti

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE I CONTESTO REGOLAMENTARE E QUADRO NORMATIVO

Negoziazione assistita l.10/11/14 n Avv. Cristina Bellini Consigliera dell Ordine

ORDINI AVVOCATI PIEMONTE E VALLE D AOSTA COMMISSIONE DISTRETTUALE FAMIGLIA E MINORI

Convenzione di negoziazione assistita. Accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio)

COMUNE DI CURSI COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEPARARSI IN COMUNE. D.L. n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162

La Negoziazione Assistita

P17 - Vorrei informazioni sulla separazione e sul divorzio consensuale-rev.1 del

RG n. 2 - che in data il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone concedeva il nullaosta: - che in data 6.10_2016 l'acc

PROCURADELLAREPUBBLICADI BUSTOARSIZIO ORDINEDEGLIAVVOCATIDI BUSTOARSIZIO

Guida. La procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt D.L. 12 settembre 2014, n. 132)

I contratti di convivenza

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 12 settembre 2014, n [Preambolo]

Alternative Dispute Resolution

Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

-ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

COMUNE DI ZAMBANA PROVINCIA DI TRENTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO. Linee Guida. (testo modificato ed integrato a seguito della nota ministeriale n. DAG U del 29.7.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 14

CITTÁ DI SORSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 029 del

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE

LA DEONTOLOGIA NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

All Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE DI MONDOVÌ (CN)

COMUNE DI BELPASSO PROVINCIA DI CATANIA

ALL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Negoziazione assistita in materia di famiglia: i chiarimenti sul rilascio del certificato

Giulio SPINA. Art. 6 comma 2 del D.L , convertito nella legge n. 162

Indice-sommario Indice-sommario

DALL AGENZIA DELLE ENTRATE: ESENZIONE FISCALE PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONCLUSI IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA

INDICE SOMMARIO. Presentazione di Carlo Rimini... Introduzione. Matrimonio, unione civile, convivenza di fatto... Parte prima LE UNIONI CIVILI

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

La crisi della famiglia. Le modalità della separazione La separazione giudiziale Antonella Fabi

c) Il Mediatore Familiare nei nuovi scenari normativi Avv. Rita Della Lena Avv. Francesca Bonavia

Unioni civili: i principali articoli sui diritti e doveri patrimoniali

Separazioni e divorzi «brevi»

La negoziazione in materia familiare

Indice 503. Capitolo III IL MATRIMONIO

Separazioni e divorzi «brevi»

Vie alternative: possibili intese extra-giudiziali. TROVANO UN ACCORDO

d iniziativa dei senatori DAL MAS, CALIENDO, MODENA e VITALI

SEPARAZIONE E DIVORZIO

SEPARAZIONE E DIVORZIO

minori, maggiorenni incapaci o affetti da grave handicap o economicamente non autosufficienti.

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 132/2014 CONV. IN L. 162/2014 TRA., in persona del legale rappresentante pro

CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)

Divorzio breve: la nuova disciplina

UFFICIO PROVINCIALE ACI DI ALESSANDRIA

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CLAUDIA TROISI

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 10 novembre 2014

Separazione e Divorzio. Avv. Francesca Romani

Come dichiarare una Convivenza di Fatto

L ufficiale di stato civile. di separazione e divorzio. Made with OpenOffice.org 2

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2016

Come dichiarare una Convivenza di Fatto. Cancellazione di una Convivenza di Fatto. Effetti della dichiarazione della Convivenza di Fatto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144

Indice. Capitolo I Il minore, quale soggetto giuridico debole

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110

Comune di Padova Settore Programmazione Controllo e Statistica Accordi extragiudiziali di separazione o divorzio Anno 2016

LINEE GUIDA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL ART. 6 DEL D.L. N. 132/2014, CONV. DALLA L. n. 162/2014

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO SOLIDARIETÀ FAMILIARE E ASSISTENZA SOCIALE

Principali novità NOVITÀ OSSERVAZIONI Divorzio breve La domanda di divorzio può essere proposta dopo 12 mesi dalla notifica della domanda di separazio

SOMMARIO. Capitolo 1 Introduzione

La trascrizione in Italia delle sentenze di divorzio ottenute all'estero

Il contratto di convivenza

Separazione e divorzio

L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITOFTALI Direzione Centrale per i Servizi Demografici

PATTI PREMATRIMONIALI LA PROPOSTA DI LEGGE

a cura di Avv. Giuliana Barberi

1 Introduzione TUTELA DIFFERENZIATA NELLE CONTROVERSIE SULLE RELAZIONI FAMILIARI

Contributo unificato: la tabella aggiornata

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Indice INDICE ANALITICO. Capitolo II IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

Introduzione... LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Conferma dell accordo Costo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Transcript:

LA NORMATIVA

Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. 3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

ART.6 D.L.132/2014 Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

ART.6 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

ART.6 3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

ART.6 4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera:«d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Art. 2657. Titolo per la trascrizione La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Art. 2703. Sottoscrizione autenticata Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

Art. 825. cpc (Deposito del lodo) La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76. ART.1 60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

LA GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI CATANIA Ordinanza del 24/11/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI Decreto 29/01/2016 n. 477 TRIBUNALE DI GENOVA Decreto del 08/04/2016 n. 105.

TRIBUNALE DI PORDENONE DECRETO DEL 16.03.2017 TRIBUNALE DI ROMA DECRETO DEL 17.03.2017

CORTE DIAPPELLO DI TRIESTE ORDINANZA del 30.05.2017

TRIBUNALE DI PORDENONE NON RICONOSCE L IDONEITA DELL AUTENTICA DEI DIFENSORI AI FINI DELLA TRASCRIZIONE. POICHE L ART. 6 D.L. 132/2014 EQUIPARA L ACCORDO DI N.A. AI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI ALLORA ANCHE GLI ACCORDI, COME LE SENTENZE, NON NECESSITANO DI AUTENTICA AI FINI DELLA TRASCRIZIONE. (EX. ART. 2657 C.C.) IN CIO RICHIAMANDO L ART. 825 cpc

Alla sostanziale inutilità di ulteriori autenticazioni deve pervenirsi valorizzando: - La lettera della legge che espressamente equipara l accordo di N.A. (munito di nulla osta/autorizzazione) ai provvedimenti giudiziali; - l inquadramento sistematico dell art. 6 citato nel più ampio compendio relativo alla natura, struttura e formazione degli atti oggetto di trascrizione.

A conferma di ciò la necessità della presenzadiunavvocatoperparte.

TRIBUNALE DI ROMA DATA LA NOTA EQUIPARAZIONE DI CUI ALL ART. 6 IL VUOTO LEGISLATIVO CONSEGUE UNICAMENTE ALLA MANCATA ARMONIZZAZIONE TRA LA NORMATIVA CODICISTICA E QUELLA DEL RECENTE DECRETO SULLA N.A.

CORTE D APPELLO DI TRIESTE -L articolo 5, ha una portata generale, e non limitata ad alcune materie, così da escludere l autenticazione per quelle di cui al successivo articolo6.

SCOPO DELL AUTENTICA: TRASMISSIONE STATO CIVILE TRASCRIZIONE ALL UFFICIALE NON DI

OCCORRE DISTINGUERE TRA EFFETTI E FORMA DELL ATTO. L ACCORDO DI NEGOZIAZIONE È NELLA SOSTANZA EQUIPARABILE AD UN NEGOZIO TRANSATTIVO.

LA DISPOSIZIONE GENERICA DI CUI ALL ART. 6 NON PUO ESSSERE INTERPRETATA COME DEROGA AD UN PRINCIPIO CODICISTICO FONDAMENTALE DEL NOSTRO ORDINAMENTO. LA LEGGE INFATTI NON CONOSCE DEROGHE ESPRESSE ALLA REGOLA DELLA PREVIA AUTENTICA DELLE SCRITTURE PRIVATE AI FINI DELLA TRASCRIZIONE. (ved. DDL concorrenza sui trasferimenti immobiliari sotto i centomila euro).

Anche laddove la legge prevede deroghe (ved. il lodo arbitrale) subordina la trascrivibilita ad un ulteriore atto che e il decreto di esecutivita. Cui non è equiparabile il nulla osta del Pm, posto che l'accordo munito del nulla osta non è assimilabile a una sentenza, non promanando da unorganogiurisdizionale.

NONOSTANTE L INTERVENTO DEL PM L ATTO RESTA DI NATURA PRIVATA.

GLI AVVOCATI RIMANGONO SOGGETTI PRIVATI LEGATI DAL RAPPORTO PROFESSIONALE ALLE PARTI CHE ASSISTONO E QUINDI PRIVI DEL REQUISITO DELLATERZIETÀ

ART. 5 D.L.132/2014 2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

DIRETTIVA 77/249 GLI STATI MEMBRI HANNO FACOLTÀ DI RISERVARE A DETERMINATE CATEGORIE DI AVVOCATI LA POSSIBILITÀ DI REDIGERE ATTI AUTENTICI RIGUARDANTI, SEGNATAMENTE, LA COSTITUZIONE O IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI, NON E APPLICABILE POICHE RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE I PAESI DI COMMON LAW

Corte di Giustizia, Quinta Sezione, 9 marzo 2017 La norma nazionale che impone l'autenticazione notarile della firma è compatibile con il diritto dell'unione in materia di libera prestazione di servizi dapartedegliavvocati.

GRAZIE Avv. Urbano ROSA