Sciopero UIL FPL del 28 ottobre pag. 2. Assicurazione RC professionale: siamo obbligati? pag. 3. Equipollenza titoli area sanitaria pag.



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Sciopero UIL FPL del 28 ottobre pag. 2 Assicurazione RC professionale: siamo obbligati? pag. 3 Equipollenza titoli area sanitaria pag. 5 Mese di realizzazione: OTTOBRE 2011 A cura di: Comitato Editoriale UIL FPL Pavia

SCIOPERO UIL FPL DEL 28 OTTOBRE PER RIAFFERMARE L ORGOGLIO DI ESSERE LAVORATORI PUBBLICI! Le recenti manovre economiche hanno avuto una pesante ricaduta sul lavoro dipendente e in particolare sul lavoro pubblico che oggi rappresenta il settore più penalizzato. Sui pubblici dipendenti, infatti, si stanno concentrando gli interventi restrittivi del Governo, che si sommano pericolosamente al blocco dei CCNL e della contrattazione integrativa, agli effetti negativi della riforma Brunetta oltreché ad una campagna mediatica di odio e denigrazione già in atto da anni. La UIL FPL ritiene non più sopportabile una politica di soli tagli che deprime la Pubblica Amministrazione e mortifica il lavoro pubblico, danneggiando dipendenti, cittadini, e istituzioni locali e compromettendo il futuro dell intero sistema-paese. Dobbiamo dare un segnale forte: lo Sciopero Generale del Pubblico Impiego del 28 Ottobre 2011, indetto dalla UIL, vuole far ripartire un vero piano di rilancio della PA, per riaffermare il valore del lavoro pubblico, in sintonia con un generalizzato innalzamento della qualità dell azione pubblica e all interno di un quadro di corrette relazioni sindacali. Conosciamo le difficoltà e il sacrificio che oggi comporta una giornata di sciopero, in particolare in alcune delle nostre aree di attività, ma chiediamo ai lavoratori di Regioni, Enti Locali, Sanità pubblica e delle Strutture sociali e sanitarie privatizzate che applicano il contratto pubblico uno straordinario sforzo di adesione: Per dire BASTA! alla strategia di smembramento dei servizi pubblici e ad una rinnovata campagna di criminalizzazione dei pubblici dipendenti Per difendere la nostra reputazione, la nostra dignità, la nostra professionalità Per dimostrare che non siamo noi a temere di confrontarci sul terreno di un corretto rapporto tra la valorizzazione del lavoro e l aumento della qualità dei servizi 2 UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI Sanità -Enti Locali - III Settore Tel.0382/27267 33931 539600

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE: SIAMO OBBLIGATI? In data 13 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (manovra finanziaria bis). All art. 3, comma 5, vengono definiti alcuni obblighi di importanza rilevante per tutti i professionisti, ivi compresi quelli sanitari, da recepire entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in particolare: lettera e): a tutela del cliente, il professionista e tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall esercizio dell attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale ( ). In merito a ciò, la Federazione Nazionale IPASVI si è pronunciata nella circolare del 5 ottobre 2011 n.23, definendo che l obbligo non si riferisce ai professionisti che operano in regime di dipendenza stante che, in tal caso, è l Ente datore di lavoro che deve impegnarsi rispetto al paziente. Quindi, ad oggi, sono solo i professionisti esercitanti in Libera Professione a dover adempiere a tale obbligo. Precedentemente, la stessa Federazione IPASVI, aveva segnalato i contenuti della relazione sulla finanza regionale della Corte dei Conti nella quale veniva riportato che nel triennio 2008/2010 l'incremento delle spese di Asl e ospedali italiani, per cause e risarcimenti, è stato del 45,86%. Ed ancora, che nell anno 2009, le assicurazioni hanno registrato 34mila denunce di sinistri (+15% rispetto al 2008). In base a questi dati, riteniamo sia comunque importante tutelarsi, anche essendo lavoratori dipendenti, stipulando una polizza assicurativa per RC professionale che mantenga indenne l assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi. Questo perché, in caso di rivalsa del datore di lavoro sul dipendente, quest ultimo sarà tenuto a versare all ente ciò che questo ha dovuto precedentemente risarcire alla parte lesa. 3 UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI Sanità -Enti Locali - III Settore Tel.0382/27267 33931 539600

Conseguentemente si ricorda a tutti gli iscritti e simpatizzanti UILFPL, che all atto dell affiliazione viene automaticamente stipulata, con Carige Assicurazioni S.p.A., una polizza assicurativa per RC professionale che tutela l assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale per le seguenti causali: morte e lesioni personali; distruzione o deterioramento di cose; colpa grave; colpa lieve; rivalsa del datore di lavoro; richiesta di risarcimento da parte di terzi; danni derivati da rischi relativi ad attività di dialisi e da responsabilità derivante da distribuzione e utilizzazione del sangue compresi gli atti invasivi. La copertura assicurativa garantita con la sola iscrizione a UILFPL è di 150.000 euro estensibile, con un contributo versato dall iscritto, a 500.000 e 1.000.000 di euro. È inoltre compresa una polizza per tutela legale, con la società Tutela legale S.p.A., con copertura all atto dell iscrizione a UILFPL di 2.000 euro per sinistro, con sottolimite di 1.000 euro per i sinistri che si definiscono in sede stragiudiziale. Tale polizza è estensibile, con un contributo versato dall iscritto, a 5.000 e 10.000 euro. Per qualsiasi informazione in merito alle polizze assicurative in questione, nonché all obbligatorietà dell assicurazione, è possibile contattare i delegati responsabili ai seguenti recapiti telefonici e indirizzi mail: Marco Grignani: 3388705406 marcogrignani@libero.it Susanna Cellari: 3484073488 s.cellari@smatteo.pv.it Roberto Prazzoli: 3337114899 infonurse@libero.it 4 UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI Sanità -Enti Locali - III Settore Tel.0382/27267 33931 539600

EQUIPOLLENZA TITOLI AREA SANITARIA Dopo più di dodici anni, tramite il DPCM del 26 luglio 2011, si completa l applicazione della legge 42/1999 per la parte relativa ai criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2. In pratica l iter per il riconoscimento dell equipollenza è valido per tutti i corsi non ricompresi nelle aree Infermieristica, Riabilitativa, Tecnico - sanitaria e della Prevenzione ad eccezione delle seguenti figure: Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74); Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29 ottobre 1954, n. 1046); Puericultrice (articoli 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n.1098); Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica; Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n.42; Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla «Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità); titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n.42; titoli universitari ISEF, Scienze Motorie; titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP); diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico; titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto del 25 febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n. 19 del 12 dicembre 1990. 5 UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI Sanità -Enti Locali - III Settore Tel.0382/27267 33931 539600

Per tutti gli altri titoli la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza deve essere avviata su istanza dell'interessato e deve essere inoltrata alla Regione o Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul territorio il corso al termine del quale e' stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale dell'istruttoria compilando due apposite schede relative alla tipologia e durata del corso nonché agli anni di esperienza lavorativa del candidato trasmettendole poi al Ministero della salute. La trasmissione degli atti deve essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre 100 giorni dall'avvio del procedimento e il procedimento per la valutazione delle istanze deve essere concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni dalla data del suo avvio, che decorre da quando l'istanza dell'interessato e' ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei seguenti parametri: PUNTI DURATA DELLA FORMAZIONE 10 3 anni ovvero almeno 2250 ore 8 2 anni ovvero almeno 1500 ore 6 1 anno ovvero almeno 750 ore PUNTI ESPERIENZA LAVORATIVA 10 20 anni o più 0,5 Per ogni anno di esperienza al di sotto dei 20 anni Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo e' riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le segreterie regionali di UILFPL si sono attivate nei confronti delle Regioni perché creino al più presto le condizioni per la reale operatività del decreto affinché nessuno dei potenziali beneficiari ne debba restare escluso. Per ricevere il notiziario on line o scrivere opinioni e segnalazioni invia la tua mail a: uilfplpavia@fastwebnet.it Il gruppo UIL FPL ti aspetta! Arrivederci al mese prossimo con tante altre notizie A cura del Comitato Editoriale UILFPL Pavia - telefax 0382539600 6 UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI Sanità -Enti Locali - III Settore Tel.0382/27267 33931 539600