RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO



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Allegato B REGOLAMENTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA DOLCE (ai sensi dell art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142 così come modificato ed integrato dall art. 9 della legge 14 febbraio 2003 n.30 e ss.mm.ii..) Art. 1 Scopo ed oggetto del regolamento Il presente regolamento ha lo scopo, ai sensi dell art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, così come modificato ed integrato dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e ss.mm.ii., e dell art. 33 dello statuto, di disciplinare l organizzazione del lavoro delle socie e dei soci lavoratori della cooperativa, che con le loro prestazioni contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dalle socie e/o i soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo. Art. 2 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta Ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge n.142/2001, così come modificato ed integrato dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e ss.mm.ii., e dell art. 33 dello statuto, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro: - subordinato; - autonomo; - altre tipologie previste dal D. Lgs. n. 276/2003 e sue ss.mm.ii. La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla libera contrattazione tra socia e/o socio e cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell organizzazione aziendale e produttiva. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta e in forma scritta dovranno essere apportate le eventuali successive modifiche. La cooperativa e la socia e/o il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma. Art. 3 Organizzazione aziendale Il consiglio di amministrazione è competente alla definizione, integrazione e modifica della struttura organizzativa/aziendale espressa in organigrammi, funzionigrammi e gerarchie, che comunque dovrà assumere ed avere sempre caratteristiche che garantiscano la partecipazione dei Soci alla direzione e conduzione dell impresa, alla elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi. RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO Art. 4 Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo alla socia e/o al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto inserimento lavorativo, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione. In presenza di più socie o soci aspiranti al posto di lavoro, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci. Il contratto di lavoro ulteriore potrà essere stipulato: a tempo indeterminato full-time; a tempo indeterminato part-time; a tempo determinato full-time o part-time, nei casi consentiti dalla legge. La socia e/o il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato ha la priorità nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato, sussistendone le condizioni, e con preferenza rispetto al criterio dell anzianità di iscrizione nel libro soci. La cooperativa potrà altresì stipulare con le socie e/o i soci, alle condizioni di legge, contratti di apprendistato, di formazione e lavoro, ed ogni altro tipo di contratto ammesso per legge.

Art.5 Stipulazione del rapporto ulteriore Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato con apposito atto che indicherà le condizioni economiche e normative di riferimento. Con la stipulazione di tale atto: a. la socia e/o il socio mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali in relazione al tipo ed allo stato dell attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa; b. la cooperativa cura l inserimento lavorativo della socia e/o il socio nell ambito della propria struttura organizzativaaziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. Qualora le esigenze produttive determinino temporanea impossibilità di una piena occupazione: a. la socia e/o il socio avrà diritto, allorquando le stesse esigenze lo permettano, alla immediata e, possibilmente, piena ricollocazione nell ambito delle stesse mansioni assegnate; b. il consiglio di amministrazione, nell ipotesi di impossibile piena ricollocazione della socia o del socio, potrà, stante le esigenze produttive, proporre una ricollocazione in mansioni simili o differenti e/o una nuova determinazione temporale della prestazione lavorativa; c. nell ipotesi di contemporanea presenza di socie e soci in periodo di inattività, il consiglio di amministrazione opererà la scelta di ricollocazione in attività in base alla maggiore anzianità di iscrizione al libro soci, ferma la possibilità di adottare deliberazioni incidenti sulla permanenza del rapporto associativo nel rispetto di quanto statutariamente previsto. In tutti i casi citati i periodi di inattività saranno considerati, ai fini normativi/economici, periodo neutro a tutti gli effetti. L atto scritto istitutivo del rapporto ulteriore può prevedere la sottoposizione della socia lavoratrice e/o del socio lavoratore ad un periodo di prova nei termini stabiliti dai CCNL di riferimento, per i contratti a tempo indeterminato, o dal presente regolamento per i contratti a tempo determinato. Il mancato superamento della prova comporta la risoluzione del rapporto ulteriore ed è causa di esclusione dalla Cooperativa. Art. 6 CCNL applicabili Il trattamento complessivo delle socie e/o dei soci sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. Fermi restando i trattamenti inderogabili, di cui al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e al CN per i dirigenti delle imprese cooperative, loro Accordi Integrativi Territoriali e Accordi Integrativi Aziendali, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, il presente regolamento disciplina, integra e modifica specificatamente quanto segue: l orario di lavoro, il lavoro supplementare, il lavoro notturno, il lavoro festivo, i profili professionali, la maternità obbligatoria, il congedo matrimoniale, permessi retribuiti, la prova e il preavviso per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l aggiornamento professionale, il diritto allo studio, le festività, l attività di soggiorno, le uscite, i buoni pasto, l utilizzo del mezzo proprio per motivi di servizio, le infrazioni e sanzioni disciplinari, lo scioglimento del rapporto lavorativo ulteriore. E esclusa altresì l applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e del CN per i dirigenti delle imprese cooperative nella parte di cui al Titolo III della Legge 300 del 1970, per la cui disciplina si rinvia agli accordi collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative. Ferme restando le prerogative dell assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del piano di crisi aziendale e del consiglio di amministrazione su specifici programmi di mobilità, qualora si verifichino temporanee contrazioni dell attività della cooperativa, a qualsiasi causa dovute, per le quali non sia possibile procedere a una distribuzione paritaria delle riduzioni di lavoro a carico di tutte le socie e i soci lavoratori appartenenti alla stessa categoria funzionale, il consiglio di amministrazione può deliberare la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a tempo determinato di uno o più socie e/o soci. Art.7 Orario di lavoro Ad integrazione e in sostituzione di quanto previsto all art. 51 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo per quanto riguarda la materia dell orario e dei riposi trova applicazione quanto segue: a. l orario normale di lavoro di 38 ore settimanali è inteso come orario medio da determinarsi con riferimento alle prestazioni svolte dalla socia o dal socio nell arco di 6 mesi consecutivi; il periodo di riferimento, con delibera del consiglio di amministrazione, ai fini del calcolo della media, può essere ridotto sino a un minimo di un mese o elevato sino ad un massimo 12 mesi. b. la durata massima settimanale dell orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare le 48 ore nell arco di 8 mesi consecutivi, in presenza di esigenze produttive a cui non sia possibile far fronte con l ammissione di nuove socie e/o soci o a cui per ragioni di salvaguardia del requisito della mutualità prevalente, non risulti opportuno far fronte con l assunzione di personale dipendente.

c. la socia o il socio è tenuto allo svolgimento del lavoro straordinario quando esso sia richiesto da ragioni produttive e organizzative aziendali e comunque nei limiti di 150 ore annue. d. al pagamento della maggiorazione retributiva per lavoro straordinario prevista dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e CN per i dirigenti delle imprese cooperative, si fa luogo esclusivamente a consuntivo in caso di superamento dell orario normale di lavoro nell arco di ciascun periodo di riferimento; in alternativa alla maggiorazione retributiva, la direzione della cooperativa, valutate le specifiche ragioni produttive ed organizzative di una tipologia di servizio può disporre che nell arco di determinato periodo temporale di riferimento il socio fruisca in tutto o in parte di riposi compensativi. e. il diritto del socio a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore può essere eccezionalmente derogato, nei casi di lavoro a turni, quando, a causa del cambio turno, la socia o il socio non possa usufruire tra la fine del suo servizio e l inizio di quello del turno successivo di periodi di riposo giornaliero e nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. f. Il lavoro straordinario per le socie e/o i soci della cooperativa non concorre né alla maturazione del trattamento di fine rapporto, né alla maturazione di retribuzione differita (ferie, ex festività, permessi retribuiti, tredicesima, ecc..). Ai dirigenti vengono applicate le disposizioni previste nel CN dei dirigenti cooperativi per quanto attiene l orario di lavoro. Art.8 Lavoro supplementare Ai dirigenti e ai quadri, in ragione della flessibilità ed indeterminatezza della distribuzione del loro orario di lavoro, il consiglio di amministrazione potrà riconoscere una indennità di disagio, aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione e alternativa al riconoscimento delle indennità per lavoro supplementare e straordinario. Ad integrazione e modifica dell art. 26 del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo a tutte le socie lavoratrici e a tutti i soci lavoratori assunti a tempo parziale, a compensazione della loro disponibilità a svolgere più ore di lavoro rispetto a quelle definite dal proprio ed individuale ulteriore rapporto di lavoro, verrà riconosciuta una indennità per lavoro supplementare pari al 29% della normale retribuzione oraria. Il periodo di riferimento per il computo del lavoro supplementare sarà quello determinato dal consiglio di amministrazione di cui all art. 7 punto a) del presente regolamento; detta indennità è comprensiva dei ratei di ferie, ex festività, tredicesima e trattamento di fine rapporto. Il lavoro supplementare per le socie e/o i soci non concorre né alla maturazione del trattamento di fine rapporto, né alla maturazione di retribuzione differita (ferie, ex festività, permessi retribuiti, tredicesima, ecc..). A fronte di codesto riconoscimento, in deroga a quanto dall articolo citato, tutte le ore supplementari verranno liquidate e non recuperate. In alternativa a detta indennità, la direzione della cooperativa, valutate le specifiche ragioni produttive ed organizzative di una tipologia di servizio, può disporre che nell arco di determinato periodo temporale di riferimento la socia e/o il socio fruiscano in tutto o in parte di riposi compensativi. Art. 9 Lavoro notturno Per lavoro notturno si intende, ai soli fini retributivi, quello previsto dall art.54 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Quale condizione di miglior favore riservata alle socie e ai soci della cooperativa, in sostituzione della indennità prevista dallo stesso art. 54, della indennità di turno prevista dall art. 55, dei riconoscimenti per lavoro notturno/straordinario e festivo notturno straordinario indicati all art.53 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo si prevede una unica indennità di 21,00 per le prestazioni oltre le 4 ore. La liquidazione di detta indennità copre, contribuisce e sostituisce la riduzione di orario prevista dal D.Lgs n.66/2003 e sue ss.mm.ii., fatta salva l indennità di cui all art. 10 Art. 10 Lavoro Festivo e Domenicale Per lavoro festivo si intende quello effettivamente prestato nelle festività. A tale scopo è corrisposta un indennità di 8,00, per le prestazioni oltre le 4 ore, indipendentemente dalle ore di lavoro prestate, migliorativa rispetto a quanto già previsto dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Dal 01 gennaio 2010, per prestazioni oltre le 4 ore, la sopra detta indennità verrà riconosciuta per il lavoro effettivamente svolto di domenica, indipendentemente dalle ore di lavoro prestate. Art.11 Profili Professionali Dal 1 gennaio 2009 ad integrazione e in sostituzione di quanto previsto dall articolo inquadramento del personale con decorrenza 01/01/2009 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo per quanto riguarda l inquadramento del personale trova applicazione quanto segue: AREA/CATEGORIA A Profilo A1 - - addetta/o alle pulizie non formato - addetta/o alla sorveglianza e custodia locali

- addetta/o all assolvimento di commissioni generiche - addetta/o ai servizi di spiaggia - altre addette/i che svolgono mansioni assimili a quelle sopra descritte (manovali, ausiliario ecc.) Profilo A2 - - bagnina/o - operaia/o generica/o - centralinista - addetta/o alla cucina - addetta/o alle pulizie formato AREA/CATEGORIA B Profilo B1 - referente attività ausiliarie semplici - assistente di base o altrimenti definito non formata/o - operatrice/ore tecnico della assistenza non formata/o - operatrice/ore socio sanitario non formata/o - addetta/o all infanzia con funzioni non educative - addetta/o alla segretaria - autista con patente B o C - operaia/o qualificata/o - aiuto cuoca/o AREA/CATEGORIA C Profilo C1 - - referente attività ausiliarie complesse - assistente di base o altrimenti definito formata/o - operatrice/ore tecnico dell assistenza formata/o - operatrice/ore socio sanitario formata/o - animatrice/ore senza titolo - guida - autista D o K - autista soccorritrice/ore - autista accompagnatrice/ore - impiegata/o d ordine - istruttore di nuoto - operaia/o specializzata/o - cuoca/o - istruttrice/ore di attività manuali ed espressive Profilo C2 - operatore Socio Sanitario formato/a che svolge effettivamente le proprie mansioni in servizi e strutture socio sanitarie AREA/CATEGORIA D Profilo D1 - - educatrice/ore senza titolo - impiegata/o di concetto - maestra/o di attività manuali ed espressive - animatrice/ore formato - guida con compiti di programmazione (socio - educativa e di coordinamento) - assistente di base o operatrice/ore tecnico della assistenza o operatrice/ore socio sanitario referente di unità operativa e/o servizi semplici (RAA) - assistente all infanzia con funzioni educative - massaggiatrice/ore - capo operaia/o - capo cuoca/o - infermiera/e generica/o - operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento - operatrice/ore dell inserimento lavorativo Profilo D2 - - istruttore educazione fisica - animatore socio educativo - educatrice/ore professionale - infermiere professionale - assistente sociale - terapista della riabilitazione/fisioterapista/terapista occupazionale - impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche di area - logopedista - mediatore della comunicazione - mediatore interculturale

- psicomotricista - assistente all infanzia referente di unità o servizi semplici - ricercatore dei servizi informativi e di orientamento - capo cuoco-dietista AREA/CATEGORIA E Profilo E1 - - educatrice/ore professionale coordinatrice/ore - infermiere professionale o terapista della riabilitazione coordinatrice/ore - coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici - preposto a specifiche attività d ufficio Profilo E2 - - capo ufficio - psicologa/o, sociologa/o, pedagogista e medico - coordinatrice/ore responsabile di servizi complessi AREA/CATEGORIA F Profilo F1 - - responsabile di area/funzione - medico, psicologa/o, sociologa/o e pedagogista con la necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell esercizio della funzione stessa e verificata periodicamente a livello aziendale Profilo F2 - - responsabile di area/funzione strategica L inquadramento delle socie e dei soci nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Per le responsabilità superiori, non individuate nei profili della presente declaratoria, si farà riferimento al CN per i dirigenti delle imprese cooperative. Sono salvi dalla presente declaratoria gli inquadramenti di livello superiore, a parità di qualifica, dovuti all assorbimento ex. art 37 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In caso di mobilità interne dovute a: - comprovate impossibilità di occupazione in mansioni riferite all inquadramento di appartenenza della socia o del socio; - inidoneità totale alla mansione specifica della socia o del socio sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche; - richieste della socia o del socio di ricollocazione interna in mansioni di inquadramento inferiore a quello di appartenenza; La cooperativa, esperito ogni tentativo utile, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per la salvaguardia dei livelli occupazionali potrà attribuire alla socia o al socio mansioni diverse rispetto a quelle relative al proprio inquadramento comprendendo anche mansioni inferiori. Dal momento dell assegnazione di nuove mansioni la socia ed il socio seguiranno la dinamica retributiva del nuovo inquadramento con il riassorbimento del trattamento già in godimento a seguito degli adeguamenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali. Art.12 Maternità Obbligatoria Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. La cooperativa concederà alla socia - che abbia in corso il rapporto di lavoro con la cooperativa, - che abbia positivamente superato il periodo di prova, - e che si trovi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dalla legge una integrazione, a quanto percepito dall Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Tale integrazione arriverà a coprire, insieme con quanto erogato dall I.N.P.S., il 100% della normale retribuzione netta percepita. L integrazione non concorre alla maturazione della tredicesima mensilità. Art. 13 Congedo Matrimoniale La socia o il socio, non in prova, in occasione del matrimonio, hanno diritto ad un periodo di permesso, con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.

Detto periodo potrà essere fruito non obbligatoriamente in concomitanza del matrimonio, così come previsto dall art. 61 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e dall art. 13 CN dirigenti imprese cooperative, ma, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro e non oltre 180 giorni dall evento, ridotto delle giornate di assenza fruite per il matrimonio stesso, che convenzionalmente saranno sempre tre. Art.14 Permessi retribuiti e non retribuiti In caso di decesso del coniuge, genitore, figli e fratelli, nonni, nipoti, figli dei figli, o di affini entro il 2 grado di parentela (suoceri, genero, nuora) viene riconosciuto un permesso della durata di 3 giorni se il decesso avviene nel territorio regionale e di 5 giorni se il decesso avviene fuori dal territorio regionale. Tale permesso può essere fruito entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi dell evento. In occasione della nascita di un figlio riconosciuto o di un adozione ai lavoratori viene riconosciuto un permesso della durata di 2 giorni se avviene nel territorio regionale e della durata 3 giorni se avviene fuori dal territorio regionale. I permessi non retribuiti previsti dalla legge 151/01 sino agli otto anni di vita del proprio figlio, riconosciuto o adottato, sono riconosciuti alla lavoratrice o al lavoratore dalla cooperativa sino al tredicesimo anno, senza decorrenza di contribuzione previdenziale. Art.15 Prova e preavviso tempi determinati L instaurazione dell ulteriore rapporto di lavoro a tempo determinato per periodi di durata superiore ai 90 giorni di calendario avviene con un periodo di prova che è regolato dal presente articolo non trovando espliciti riferimenti nel CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e nel CN per i dirigenti delle imprese cooperative. La durata della prova è diversificata in relazione al livello di inquadramento proprio di ciascuna socia e/o di ciascun socio al periodo per il quale viene sottoscritto l ulteriore rapporto di lavoro, come segue: Profili Durata del rapporto Prova Dall A1 al C2 da 91 gg a 150 gg inclusi 15 gg di effettiva prestazione dal D1 all E1 da 91 gg a 150 gg inclusi 30 gg di effettiva prestazione Dall' E2 al CN dei Dirigenti da 91 gg a 150 gg inclusi 45 gg di effettiva prestazione Dall A1 al C2 da 151 gg a 364 gg inclusi 20 gg di effettiva prestazione dal D1 all E1 da 151 gg a 364 gg inclusi 40 gg di effettiva prestazione Dall' E2 al CN dei Dirigenti da 151 gg a 364 gg inclusi 60 gg di effettiva prestazione Dall A1 al C2 oltre i 365 gg inclusi secondo CCNL per i rapporti a tempo indeterminato dal D1 all E1 oltre i 365 gg inclusi secondo CCNL per i rapporti a tempo indeterminato Dall' E2 al CN dei Dirigenti oltre i 365 gg inclusi secondo CCNL per i rapporti a tempo indeterminato Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente regolamento e del CCNL di riferimento. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, alla socia e/o al socio spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di ferie, di tredicesima e di trattamento di fine rapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il socio potrà essere ammesso a completare la prova qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro i trenta giorni. Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la socia e/o il socio si intenderà confermato. Salvo l ipotesi di cui all art. 23 punto d) del presente regolamento il rapporto di lavoro a tempo determinato oltre i 90 giorni non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario come segue:

Livello Durata del rapporto Preavviso Dall A1 al C2 da 91 gg a 364 gg inclusi 10 gg dal D1 all E1 da 91 gg a 364 gg inclusi 30 gg Dall' E2 al CN dei Dirigenti da 91 gg a 364 gg inclusi 45 gg Dall A1 al C2 oltre i 365 gg inclusi secondo CCNL per i rapporti a tempo indeterminato con anzianità < 3 anni dal D1 all E1 oltre i 365 gg inclusi secondo CCNL per i rapporti a tempo indeterminato con anzianità < 3 anni Dall' E2 al CN dei Dirigenti oltre i 365 gg inclusi secondo CCNL per i rapporti a tempo indeterminato con anzianità < 3 anni La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all altra una indennità pari all importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso, avendo a riferimento il profilo e l orario contrattuale indicati nel relativo atto. La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. Art.16 Aggiornamento Professionale La cooperativa favorisce la partecipazione delle socie e dei soci ai corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale necessari ad una sempre maggiore qualità delle prestazioni erogate e indispensabili per il miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali. Quale condizione di miglior favore riservata alle socie e/o ai soci della cooperativa rispetto a quanto previsto dall art. 69 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo si definisce quanto segue, fatto salvo quanto già riconosciuto dai committenti come aggiornamento professionale in orario di servizio. Le ore di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale da concedere nell anno sono date dal: totale ore retribuite a qualsiasi titolo nell anno precedente (solare) : ore individuali anno (solare) retribuite a un tempo pieno (38 ore)=totale soci equivalenti a tempo pieno * 10% del totale soci equivalenti a tempo pieno * 100 ore. Almeno il 30% delle ore, così determinate, saranno riservate alla qualificazione e riqualificazione delle socie e/o dei soci. Le ore saranno riconosciute alle socie e/o ai soci sotto forma di mancato reddito nella misura definita dal piano formativo aziendale, approvato ogni anno dalla direzione della cooperativa, al valore unitario corrispondente al livello di inquadramento della socia o del socio alla data di adesione all iniziativa. L aggiornamento professionale obbligatorio per legge (es. T.U n. 81/08 e ss.mm.ii.) non concorrerà alla determinazione del monte ore annuale e il mancato reddito coprirà interamente le ore di frequenza. La regolare frequenza alle attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale è condizione per il riconoscimento del mancato reddito. Ad integrazione e/o in sostituzione del riconoscimento del mancato reddito così come definito e quantificato nel piano formativo potranno essere proposti, nel medesimo documento, gettoni di presenza per iniziative di breve durata e che coinvolgono numerose socie e soci. E riservata al consiglio di amministrazione la facoltà, per concorrere all aggiornamento professionale delle socie e/o dei soci, di deliberare che la cooperativa sostenga ulteriori oneri accessori quali le spese di trasferta, di vitto, di alloggio e di iscrizione. Art.17 Diritto allo Studio Quale condizione di miglior favore riservata alle socie e ai soci della cooperativa rispetto a quanto previsto dall art.68 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo si definisce per il diritto allo studio quanto segue. Le ore di diritto allo studio da concedere nell anno sono date dal: totale ore retribuite a qualsiasi titolo nell anno precedente (solare): ore individuali anno (solare) retribuite a un tempo pieno (38 ore)=totale soci equivalenti a tempo pieno * 2% del totale soci equivalenti a tempo pieno * 150 ore. La priorità viene riconosciuta alle richieste riguardanti ore di diritto allo studio per portare a termine rispettivamente la scuola dell obbligo, la scuola media superiore e diplomi di laurea triennali attinenti ai profili di cui all articolo 11 e utili al mantenimento dell inquadramento o di una progressione di carriera di socie e di soci lavoratori assunti a tempo indeterminato e aventi maggiore anzianità di servizio. Esse vengono riconosciute ad ognuno massimo per tre anni (fatta eccezione per la frequenza di scuola dell obbligo e/o di scuola media superiore per cui il suddetto limite non opera), anche non consecutivi, al fine di favorire una rotazione del diritto su più socie/i. Nel caso in cui una socia/o abbia avuto il

riconoscimento delle ore di diritto allo studio e utilizzi meno del 40% delle ore a disposizione, esclusi i motivi indipendenti dalla sua volontà (es. infortunio, malattia e maternità), l anno successivo decade dalla possibilità di avere nuovamente la disponibilità delle ore a prescindere dalla sua posizione in graduatoria e l anno di sospensione viene considerato nel computo dei tre anni di massimo riconoscimento del diritto. Le ore vengono concesse proporzionalmente all orario contrattuale del lavoratore e dovranno essere fruite nel periodo dal 15 novembre al 30 ottobre dell anno successivo. Con la mensilità di maggio (20 giugno) la cooperativa informerà le lavoratrici e i lavoratori sull esercizio del diritto allo studio presso la cooperativa. Le richieste dovranno essere indirizzate al responsabile formazione e inoltrate presso la sede legale della cooperativa o consegnate ai propri responsabili di area/funzione di riferimento entro e non oltre il 30 settembre; la cooperativa con nota per iscritto informerà il lavoratore sull accoglimento della sua richiesta entro e non oltre il 5 novembre; la cooperativa 15 giorni prima dell invio delle note ai lavoratori invierà alle rappresentanze sindacali il repertorio delle richieste e un dettagliato riepilogo delle ore da riconoscere secondo i criteri su esposti; la cooperativa incontrerà le rappresentanze sindacali su loro formale richiesta; in assenza della richiesta, scaduti i 15 giorni, non sarà ritenuto necessario dalle parti un confronto per il definitivo riconoscimento del diritto allo studio. Alla conclusione dell anno sarà cura della cooperativa informare le rappresentanze sindacali sul valore delle ore non utilizzate dai lavoratori. Art.18 Anticipo Trattamento di Fine Rapporto Dal 1 gennaio 2010 a tutte le socie e i soci aventi diritto è concesso l anticipo sul trattamento di fine rapporto accantonato presso la Cooperativa in base alla Legge 252/2005 art. 11 commi 7 9 nei seguenti casi e misure e secondo quanto contenuto negli Statuti del Fondo Cooperlavoro (art. 13) e del Fondo Dircoop (art. 7), quest ultimo unicamente per i soci con qualifica di dirigente: - in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% dell accantonato, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o private purché regolarmente documentati; - decorsi 8 anni di anzianità in Cooperativa, per un importo non superiore al 75%, per l acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell art. 3 del DPR n. 380/2001; - decorsi 8 anni di anzianità in Cooperativa, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori esigenze. L anticipazione può essere richiesta dalla socia e dal socio più di una volta per un ammontare non eccedente il 75% dell accantonato in Cooperativa alla data della richiesta. Non vi saranno limiti nel soddisfacimento delle richieste purché sussistano le condizioni sopra riportate che saranno accertate dal consiglio di amministrazione. Art. 19 Attività di Soggiorno Viene considerato soggiorno qualsiasi periodo di tempo uguale o superiore alle cinque giornate continuative che comporti il pernottamento fuori dalla sede abituale di lavoro. Alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati nell attività di soggiorno verrà corrisposta: per ogni giornata lavorativa 6,33 ore più un riconoscimento onnicomprensivo di 65,00 giornalieri sotto forma di indennità di trasferta; oppure, per ogni giornata lavorativa, 7,20 ore + 3,5 ore di recupero ed un riconoscimento di 33,00 giornalieri sotto forma di indennità di trasferta. Sarà cura della direzione della cooperativa concordare con le lavoratrici e i lavoratori l applicazione delle due diverse modalità indicate, tenendo conto delle esigenze del servizio ed indirizzandosi verso una omogeneità di trattamento per ogni soggiorno. I riconoscimenti indicati assolvono a tutte le prestazioni aggiuntive e indennità previste dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo eventualmente dovute dalla cooperativa alle socie e ai soci per l attività svolta in soggiorno. Nell ambito di sette giorni continuativi di soggiorno, dovrà essere goduto un giorno di riposo. In caso di motivata e straordinaria impossibilità a fruirne, il giorno o i giorni di riposo verranno goduti successivamente al rientro dall attività di soggiorno. L indennità per i soggiorni non concorre né alla maturazione del trattamento di fine rapporto, né alla maturazione di retribuzione differita (ferie, ex festività, permessi retribuiti, tredicesima, ecc..). Art.20 Uscite Viene considerata uscita qualsiasi periodo di tempo da una a quattro giornate incluse continuative che comporti il pernottamento fuori dalla sede abituale di lavoro. Alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati nell attività di uscita verrà corrisposta:

per ogni giornata lavorativa 6,33 ore più un riconoscimento onnicomprensivo di 65,00 giornalieri sotto forma di indennità di trasferta; oppure, per ogni giornata lavorativa, 7,20 ore + 3,5 ore di recupero ed un riconoscimento di 33,00 giornalieri sotto forma di indennità di trasferta. Sarà cura della direzione della cooperativa concordare con le lavoratrici e i lavoratori l applicazione delle due diverse modalità indicate, tenendo conto delle esigenze del servizio ed indirizzandosi verso una omogeneità di trattamento per ogni uscita. I riconoscimenti indicati assolvono a tutte le prestazioni aggiuntive e indennità previste dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo eventualmente dovute dalla cooperativa alle socie e ai soci per l attività svolta in uscita. L indennità per le uscite non concorre né alla maturazione del trattamento di fine rapporto, né alla maturazione di retribuzione differita (ferie, ex festività, permessi retribuiti, tredicesima, ecc..). Art.21 Buoni pasto Alle socie e ai soci che svolgono occasionalmente attività continuativa per più di sette ore in fascia diurna potranno essere concessi dalla direzione della cooperativa buoni pasto, quale indennità aggiuntiva alla normale retribuzione, del valore unitario periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione. Per le socie e/o i soci, che abitualmente svolgono attività continuativa per più di sette ore in fascia diurna il suddetto buono pasto potrà essere sostituito da una indennità mensile periodicamente determinata dal Consiglio di Amministrazione. Le socie e/o i soci che beneficeranno di detta indennità dovranno sospendere il lavoro per almeno 30 minuti nell arco delle prime sei ore. Il valore dei buoni pasto e della indennità sarà aggiornato a cura del consiglio di amministrazione. Sono esclusi da detti riconoscimenti le socie e i soci che possono beneficiare nel loro servizio della mensa. Art.22 Utilizzo del mezzo proprio per servizio Nel caso in cui a una socia e/o un socio venga richiesto l utilizzo del proprio mezzo per servizio, nel caso il mezzo sia un autovettura la cooperativa garantirà la copertura di eventuali danni derivanti dall utilizzo richiesto. Alla socia o al socio verrà corrisposto per ogni chilometro, effettuato con il proprio autoveicolo, un rimborso stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione assumerà periodicamente determinazioni utili a regolare l utilizzo del proprio mezzo per servizio e alla definizione delle modalità di rimborso dei sinistri. Sarà cura del consiglio di amministrazione aggiornare il valore dei rimborsi indicati ed eventualmente attribuire rimborsi a mezzi diversi dalle autovetture. Art.23 Infrazioni e sanzioni disciplinari Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate come segue: a) Richiamo Scritto Viene applicato per mancanze di gravità inferiore rispetto a quelle indicate nei punti successivi. La socia e/o il socio a cui sono stati applicati tre richiami scritti, se ulteriormente recidivo, può incorrere in più gravi provvedimenti quali la multa, la sospensione e/o il licenziamento. L'irrogazione di questa sanzione spetta alla direzione del personale di concerto con il responsabile di area/funzione. b) Multa L'irrogazione di questa sanzione spetta al direttore a seguito di fase istruttoria condotta dalla direzione del personale di concerto con il responsabile di area/funzione. Vi incorre la socia e/o il socio che: 1. non osserva l'orario di lavoro e/o il mansionario di servizio (nel primo caso la multa corrisponde all'importo della paga globale corrispondente alle ore non lavorate maggiorato del 15%; nel secondo la multa corrisponde ad una somma che va da 25.00 a 155.00 a seconda della gravità dell'infrazione); 2. si assenta dal lavoro senza fornire giustificazioni al referente o al coordinatore di servizio per non più di un giorno; (in questo caso la multa corrisponde all'importo della paga globale corrispondente alle ore non lavorate maggiorato del 15%); 3. non osserva le misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dalla cooperativa, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento (l ammontare della multa va da un minimo di 25.00 ad un massimo di 500.00); 4. commetta irregolarità nel servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando questo abbia arrecato danno lieve (l ammontare della multa va da un minimo di 25.00 ad un massimo di 155.00); 5. non comunichi la variazione di residenza e/o di domicilio e il relativo recapito telefonico a mezzo raccomandata entro 5 giorni (di calendario) dal cambiamento (l ammontare della multa va da un minimo di 5.00 ad un massimo di 25.00); 6. chi si rende responsabile di infrazioni al Codice della Strada nell utilizzo, per motivi di servizio, di un mezzo di trasporto di proprietà o in possesso della cooperativa (l ammontare della multa corrisponderà all importo della sanzione).

Ad eccezione dell'ipotesi prevista al punto 5, la recidiva per due volte in provvedimenti di multa dà facoltà al direttore di comminare alla socia lavoratrice e/o il socio lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 10 giorno. c) Sospensione La sospensione comporta la sospensione dell obbligo del socio-lavoratore di prestare la propria attività lavorativa, con perdita della retribuzione corrispondente e del diritto al trattamento economico in caso di malattia ed ha una durata massima di giorni 30 (trenta). L'irrogazione di questa sanzione spetta al direttore a seguito di fase istruttoria condotta dalla direzione del personale. Vi incorre la socia e/o il socio che: 1. non osservi ripetutamente per tre volte l'orario di lavoro e/o il mansionario di servizio; 2. si assenti arbitrariamente dal lavoro per più di un giorno senza fornire giustificazioni al referente o al coordinatore di Servizio; 3. non osservi le misure di prevenzione degli infortuni e le relative disposizioni emanate dalla cooperativa, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone; 4. commetta irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva; 5. rifiuti di ottemperare ad istruzioni ricevute ovvero di eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite. La recidiva in provvedimento di sospensione può far incorrere la socia lavoratrice e/o il socio lavoratore nel provvedimento di licenziamento. d) Licenziamento E' sanzione che viene irrogata dal consiglio di amministrazione a seguito di fase istruttoria condotta da un amministratore delegato in collaborazione con la direzione del personale. Vi incorre la socia e/o il socio che: 1. si presenti al lavoro e presti servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti; 2. abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; 3. si assenti dal lavoro senza fornire giustificazioni al referente o al coordinatore di servizio per oltre tre giorni consecutivi; 4. si assenti ingiustificatamente, per due volte nel corso dell'anno solare, nel giorno precedente o seguente i riposi, i festivi, le ferie; 5. commetta grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; 6. non osservi le norme mediche per malattia; 7. danneggi volontariamente l'eventuale attrezzatura affidata; 8. giunga a litigi di particolare gravità sul luogo di lavoro, a minacce, ingiurie, percosse o risse; 9. commetta furto sul luogo di lavoro di beni a chiunque appartenenti; 10. esegua attività per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro; 11. abbia contraffatto o dichiarato il falso in ordine alla documentazione inerente all'adesione alla cooperativa e all'instaurazione del rapporto di collaborazione; 12. commetta azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; 13. commetta comportamenti gravemente lesivi della dignità e dell'incolumità dell'utenza. Il caso di licenziamento, ai sensi del presente articolo, esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della socia lavoratrice e del socio-lavoratore del trattamento di fine rapporto. La possibilità di irrogare le suddette sanzioni disciplinari non esclude, sussistendone i presupposti, l applicazione delle norme di legge e di statuto che contemplano la facoltà per la cooperativa di procedere all esclusione del socio. In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento proporre all approvazione dell assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente. Nei casi di infrazione di particolare gravità, che comportano il licenziamento, il consiglio di amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare. Se il procedimento disciplinare non si concluderà con il licenziamento della socia e/o del socio sarà ripristinata la normale retribuzione per il periodo di sospensione. Art.24 Trattamento economico ulteriore Se la situazione economica-patrimoniale della cooperativa consente di individuare, quali trattamenti aggiuntivi, quelli contenuti negli Accordi Integrativi Territoriali e Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, se ratificati dal Consiglio di Amministrazione. Costituiscono parte del trattamento economico ulteriore anche le integrazioni attribuite dal consiglio di amministrazione alla socia e/o al socio a titolo di superminimo, anzianità, incentivo e/o premio, ad personam, o altra analoga voce retributiva, in riconoscimento della sua particolare professionalità, responsabilità e/o impegno dimostrato, ove ciò sia funzionale agli interessi produttivi, o secondo gli indirizzi di politica retributiva perseguita dal direttore. Costituiscono, inoltre, parte del trattamento economico ulteriore i riconoscimenti aggiuntivi per la previdenza complementare rispetto a quelli minimi previsti dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e dal CN per i dirigenti delle imprese cooperative deliberati dal consiglio di amministrazione a favore di tutte le socie e/o di tutti i soci o limitati a loro categorie.

Altresì costituiscono trattamento economico ulteriore altri benefici riconosciuti alla socia o al socio quali l assistenza sanitaria integrativa, l uso privato dell auto aziendale, ecc... Potranno essere riconosciuti, quale trattamento economico ulteriore, dal Consiglio di Amministrazione, inquadramenti di livello superiore, a parità di qualifica, dovuti ad accordi per all assorbimento di socie e/o soci ex. art 37 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Ad integrazione dell Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) prevista dall Accordo 23 luglio 1993 Protocollo sulla politica dei redditi e dell occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo e sue s.s. m.m. i.i. il consiglio di amministrazione potrà deliberare ulteriori indennità, riassorbibili con gli adeguamenti del Minimo Conglobato lordo previsto dai rinnovi dei CCNL di riferimento. Dette indennità aggiuntive concorreranno ad abbattere gli eventuali arretrati contrattuali e le eventuali somme una tantum e sono parte del trattamento economico ulteriore. Su proposta del consiglio di amministrazione, l assemblea dei soci potrà inoltre deliberare in sede di approvazione del bilancio di esercizio l erogazione di somme a titolo di ristorno con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto. Art.25 Elementi Retributivi Territoriali Nel caso in cui la Cooperativa si trovi in situazioni di transitoria difficoltà economica o finanziaria il Consiglio di Amministrazione può determinare, contestualmente all approvazione del Progetto di Bilancio, nel primo caso il riconoscimento parziale degli Elementi Retributivi Territoriali, determinati dalla contrattazione di secondo livello, nel secondo caso la loro sospensione o la dilazione della loro liquidazione. I parametri identificativi della due condizioni sono così definiti: - Stato di sofferenza economica: si ha in presenza di un valore del MOL (Voce A-B del Bilancio CEE) inferiore al 3% del Valore della Produzione (Voce A del Bilancio CEE); - Stato di sofferenza finanziaria: si ha in presenza di un valore relativo ai tempi di pagamento superiore a 10 giorni rispetto all Esercizio precedente. Per lo Stato di crisi si fa riferimento al successivo art. 26 del presente Regolamento Interno. Art.26 Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento di carattere negativo o involutivo dell attività dell azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da: a) contrazione o sospensione dell attività produttiva; b) situazioni temporanee di mercato; c) crisi economiche settoriali e locali; d) carenza di liquidità finanziaria. Nei casi di cui al presente articolo, l assemblea dei soci potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali. Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in essi costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, quelli deliberati dal consiglio di amministrazione in forza dell art. 24 del presente regolamento, quelli definiti al livello aziendale e territoriale in data antecedente all approvazione sempre del presente regolamento. Se necessario, l assemblea dei soci potrà ulteriormente deliberare la temporanea riduzione del trattamento economico globalmente previsto dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e dal CN per i dirigenti delle imprese cooperative. Nell applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione potrà tenere conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino le socie e/o i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati. In funzione del superamento dello stato di crisi l assemblea dei soci potrà infine deliberare apporti temporanei da parte delle socie e/o dei soci in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative. Le misure di sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L assemblea dei soci potrà differenziare l applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti. Art.27 Risoluzione del rapporto di lavoro ulteriore e conseguenze sul piano del rapporto sociale Il rapporto di lavoro si risolve ad iniziativa della cooperativa con il provvedimento di licenziamento e, in ogni caso, in tutte le ipotesi di scioglimento del contratto sociale relativamente alla socia / al socio lavoratore. Lo scioglimento del rapporto di prestazione lavorativa a iniziativa del socio è esercitabile col recesso. Quando accoglie la domanda di recesso il consiglio di amministrazione può esonerare il socio dalla prestazione lavorativa prima del perfezionamento delle condizioni di efficacia del recesso stesso.

Il socio esonerato è destinatario degli oneri e obblighi inerenti al suo status associativo ed esercita i relativi diritti. Costituisce in ogni caso giustificato motivo di licenziamento il mancato superamento della prova, e l assorbimento del socio da parte di altre imprese cooperative del settore, ex. art 37 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo ed ex. art. 21 del CN per i dirigenti delle imprese cooperative. Nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ove sussista l obbligo di esperire la procedura di mobilità, la stessa dovrà essere preceduta dall approvazione da parte del consiglio di amministrazione del programma di mobilità. La risoluzione del rapporto di lavoro ulteriore giustifica l esclusione della socia e/o del socio dalla cooperativa e la socia e/o il socio ha priorità nella stipulazione di un nuovo contratto sociale, sussistendone le condizioni di cui all art 5; tale disposizione non si applica in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO Art.28 Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro autonomo Quando per lo svolgimento della propria attività la cooperativa si avvalga di prestazioni d opera non caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, la disciplina delle condizioni e delle modalità di stipulazione del rapporto ulteriore di collaborazione è regolata dagli art 29 e seguenti del presente regolamento. In tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all art.2222 c.c., dell art.409 c.p.c. degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, in quanto compatibili con la figura della socia e/o del socio, e la relativa disciplina fiscale e previdenziale. Art.29 Aree professionali Le socie e/o i soci lavoratori autonomi sono collocati a loro richiesta nelle aree professionali sotto elencate in base alle proprie attitudini e/o interessi: a) attività di progettazione; b) attività di ricerca; c) consulenza in genere; d) attività per le quali vi è comprovata indisponibilità al lavoro subordinato di lavoratrici e lavoratori con profili professionali di cui all art. 11 del presente regolamento; e) ogni altra attività comunque inerente all oggetto sociale statutario esercitabile senza vincolo di subordinazione. Nella relazione sulla gestione relativa all approvazione del bilancio di esercizio il consiglio di amministrazione relazionerà all assemblea dei soci sull utilizzo di lavoro autonomo di socie e soci per l area di attività di cui alla lettera d) del presente articolo. Art.30 Corrispettivo Il consiglio di amministrazione stabilisce la misura dei corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto di ogni singolo incarico, nella determinazione dei quali la cooperativa si atterrà, oltre ai principi inerenti qualità e quantità della prestazione, al principio per cui a parità di prestazione svolta, nell ambito della stessa area professionale, dovrà corrispondere un trattamento economico tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle condizioni di servizio pattuite con la committenza. Art.31 Modalità di svolgimento dell incarico Nello svolgimento dell incarico la socia e/o il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell incarico la socia e/o il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnicoorganizzative della cooperativa e/o agli interessi personali della socia e/o del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell incarico a terzi. Art.32 Obblighi della socia e/o del socio Prima dell accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell ambito di attività della cooperativa, la socia e/o il socio è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione. Qualora il committente non manifesti un interesse contrario, la cooperativa assumerà direttamente la titolarità dell incarico stesso, assegnandolo in esecuzione con priorità alla socia e/o al socio che ha procurato l occasione di lavoro; in caso contrario la socia e/o il socio resterà titolare del rapporto con il cliente e assicurerà l esecuzione delle prestazioni ad esso relative. L assunzione di incarichi da terzi in violazione di quanto disposto nei commi precedenti costituisce grave inadempienza del patto sociale.

Qualora la socia e/o il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del consiglio di amministrazione garantire il pieno perseguimento dell incarico mediante ricorso ad altra socia e/o socio. In tal caso, la socia e/o il socio che si ritira è tenuto a dare alla socia e/o al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro. Art.33 Rinvio Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui all art.25 del presente regolamento si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo di cui alla presente sezione. Art.34 Revoca e scioglimento del rapporto L accertata oggettiva inidoneità della socia e/o del socio allo svolgimento dell incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire giusta causa di revoca dell incarico stesso. Lo scioglimento del rapporto di lavoro a iniziativa della socia e/o del socio è esercitabile col recesso e nei limiti e con le modalità previste dallo statuto. In ogni caso, lo scioglimento del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa avvenga, giustifica l esclusione della socia e/o del socio dalla cooperativa. NORME FINALI Art.35 Decorrenza degli effetti del regolamento Il presente regolamento interno ai sensi dell articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, così come modificato ed integrato dall art. 9 della legge 14 febbraio 2003 n.30 e ss.mm.ii., entra in vigore dal giorno 01 giugno 2009 e unicamente per quanto riguarda gli artt. 10 e 18 dal 1 gennaio 2010, sostituendo ed abrogando il precedente Regolamento Interno approvato dall assemblea dei soci in data 20 luglio 2006 e valido sino al 31 maggio 2009. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili. Art.36 Modificazione del regolamento Il presente Regolamento Interno potrà essere modificato con delibera dell Assemblea dei Soci. Art. 37 Norma di coordinamento In ogni caso di contrasto tra il testo del presente Regolamento e quello dello Statuto della Cooperativa, che non sia componibile in base ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c., prevarranno le norme poste dallo Statuto.