Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Documenti analoghi
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza del DFI

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell insegnamento nelle scuole universitarie svizzere

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale, ordina:

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità

Regolamento degli studi

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Ordinanza sull esame svizzero di maturità

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del 23 novembre 2012

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina:

Ordinanza sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2017) Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Scopo. La procedura di ammissione. La domanda di iscrizione

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4

Regolamento degli studi per il Master of Science in Engineering della SUPSI

del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002)

Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

Ordinanza sull esame svizzero di maturità. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 7 dicembre 1998 (Stato 19 marzo 2002)

Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra

Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

del 7 dicembre 1998 (Stato 1 novembre 2011) segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.

del 22 maggio 2002 (Stato 1 gennaio 2019)

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Regolamento d esame Attuario ASA

Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Diploma di Insegnamento per le scuole di maturità

Transcript:

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 ottobre 2010) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b dell ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 2003 1, 2 ordina: Capitolo 1: Ammissioni Sezione 1: Ammissione senza esame alla formazione che porta al bachelor 3 Art. 1 Certificati di maturità I candidati titolari dei certificati di maturità o diplomi elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d esame al primo semestre, in tutte le sezioni del PFL: 4 a. 5 certificati di maturità (del tipo A, B, C, D, E e senza tipo), ai sensi dell ordinanza del 22 maggio 1968 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità 6 e dell ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 1995 (ORM), rilasciati dalla Commissione federale di maturità; b. 7 certificati di maturità (del tipo A, B, C, D, E e senza tipo), ai sensi dell ordinanza sulla maturità del 1968 e dell ordinanza sulla maturità del 1995, di scuole medie pubbliche o private riconosciute dal Cantone, rilasciati da un autorità cantonale e riconosciuti dalla Confederazione; c. certificati di maturità non riconosciuti dalla Confederazione rilasciati da scuole medie svizzere, se la procedura di riconoscimento ai sensi dell ordinanza del 1995 era in vigore al momento dell esame e se un professore del RU 1999 2859 1 RS 414.110.37 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2006, in vigore dal 23 ott. 2006 (RU 2006 5335). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott. 2000 (RU 2000 2855). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 6 [RU 1968 713, 1972 2680, 1973 92, 1974 196 art. 24 cpv. 2, 1982 2273, 1986 944 1964. RU 1995 1001 art. 24] 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 1

Scuola universitaria PFL, dopo aver valutato l esame, raccomanda l ammissione del candidato senza esame; d. certificati di scuole medie del Liechtenstein, quando la Commissione federale di maturità ritiene che la formazione e l esame finale soddisfano i requisiti dell O concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 1995; e. diplomi di una scuola tecnica superiore (STS) riconosciuta dalla Confederazione; f. 8 diplomi di una Scuola universitaria professionale (SUP) riconosciuta dalla Confederazione; g. 9 diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera, quando il candidato ha superato l esame previsto dall ordinanza del 18 dicembre 1972 10 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri; h. 11 diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera se corrispondono ad una maturità federale e se le condizioni di cui nell articolo 2 sono adempiute. Art. 2 Disposizioni particolari per i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell UE e dell AELS Fatto salvo l articolo 16 capoverso 3, i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell Unione europea (UE) e dell Associazione europea di libero scambio (AELS) danno diritto all ammissione senza esame, se: 12 a. le discipline matematica, fisica o chimica, lingua materna e un altra lingua moderna sono state insegnate senza interruzione durante i due anni scolastici precedenti la fine della scuola media superiore ed erano comprese nelle materie d esame; b. la media generale degli esami in queste quattro discipline è superiore o uguale a 70%; c. tre delle discipline seguenti sono state insegnate al livello medio superiore: scienze fisiche e naturali, geometria descrittiva o matematica applicata, lingue moderne, geografia, storia; d. un attestato ufficiale conferma che il certificato di maturità dà diritto di accesso agli studi universitari nel Paese in cui è rilasciato. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott. 2000 (RU 2000 2855). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott. 2000 (RU 2000 2855). 10 RS 413.13 11 Introdotta dal n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott. 2000 (RU 2000 2855). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 2

Ammissione al PFL Art. 3 13 Diplomi universitari I titolari di un diploma di bachelor, di un diploma di master o di un altro diploma rilasciato da una scuola universitaria svizzera o estera paragonabile al PFL sono ammessi senza esame al primo semestre della formazione che porta al bachelor. Art. 4 14 Validità dell esame di ammissione del PFZ Coloro che hanno superato un esame di ammissione al primo semestre del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) sono ammessi senza esame al primo semestre della formazione che porta al bachelor in tutte le sezioni del PFL. Sezione 2: Ammissione dopo esame ridotto Art. 5 Certificati di maturità o di studio Sono ammessi al primo semestre in tutte le sezioni del PFL dopo aver superato un esame di ammissione ridotto coloro che: a. 15 sono titolari di un certificato di maturità rilasciato da un Cantone o dal Liechtenstein o di un diploma di insegnante non corrispondenti a quelli di cui all articolo 1; b. 16 sono titolari di un diploma di cultura generale; c. 17 sono titolari di un certificato di maturità straniero che non permette l ammissione senza esame in virtù dell articolo 1, ma che permette di accedere in maniera generale agli studi universitari del Paese che l ha rilasciato. Può essere richiesta l esibizione di un attestato ufficiale. Art. 6 Discipline dell esame di ammissione ridotto 1 Il delegato alla formazione 18 determina le discipline dell esame di ammissione ridotto secondo i casi. Tiene conto della formazione acquisita, delle conoscenze linguistiche dei candidati e dei requisiti specifici per gli studi che si vogliono intraprendere. L esame d ammissione ridotto si svolge in francese. 19 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 17 Introdotta dal n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 18 Nuova espr. giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2006, in vigore dal 23 ott. 2006 (RU 2006 5335). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 3

Scuola universitaria 2 Per i candidati titolari di uno dei certificati o diplomi menzionati nell articolo 5 lettere a c sono prese in considerazione le discipline matematiche o di scienze naturali secondo l articolo 8 capoverso 1. 20 3 L articolo 8 capoverso 3 si applica per analogia. Sezione 3: Ammissione dopo esame completo Art. 7 21 Principio Coloro che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 5 possono essere ammessi al primo semestre del PFL solo dopo aver superato un esame di ammissione completo. L esame di ammissione completo si svolge in francese. Art. 8 Discipline e materie d esame, valutazione dei voti 1 L esame di ammissione completo verte sulle undici discipline seguenti: a. 22 Gruppo 1: 1. matematica (scritto) 2 2. matematica (orale) 2 3. opzione tecnica 2 4. fisica (scritto e orale) 2 5. chimica (orale) 1 6. scienza biologica (orale) 1 b. Gruppo 2: 7. francese (scritto e orale) 1 8. seconda lingua moderna: tedesco, italiano, inglese o 1 spagnolo (scritto e orale) 9. storia (orale) 1 10. geografia (orale) 1 11. disegno 1 coefficienti 2 Nel caso in cui un candidato può provare di avere conoscenze che corrispondono al livello di una maturità federale in alcune delle discipline di cui sopra, il delegato alla formazione può dispensarlo dagli esami corrispondenti. 23 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 21 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 22 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 4

Ammissione al PFL 3 La materia degli esami deve soddisfare gli scopi menzionati nell appendice all ordinanza sugli esami federali di maturità del 17 dicembre 1973 24. 4 L opzione tecnica deve essere scelta in base al programma dei corsi emanato ogni anno dal PFL. 25 Sezione 4: Ammissione a un semestre superiore della formazione che porta al bachelor o della formazione che porta al master 26 Art. 9 Passaggio di sezione o di PF 1 Il passaggio da una sezione del PFL a un semestre superiore di un altra sezione è permesso solo all inizio del semestre. Spetta al vicepresidente per gli affari accademici 27 prendere una decisione in merito dopo aver consultato i due direttori interessati. 28 2 Coloro che soddisfano le condizioni per il passaggio ad un semestre superiore al PFZ possono passare al semestre superiore corrispondente al PFL. 3 Coloro che non hanno superato due volte un esame in una sezione sono in linea di principio esclusi dai PF. L autorizzazione a passare a un altra sezione può essere concessa in via eccezionale dal vicepresidente per gli affari accademici se la maggior parte delle discipline d esame della sezione frequentata fino a quel momento è diversa dalle discipline della nuova sezione. 29 4 È possibile passare una sola volta ad un altra sezione dopo un abbandono o dopo un primo tentativo non riuscito di superare gli esami. Il vicepresidente per gli affari accademici decide, dopo aver consultato i direttori delle due sezioni interessate, in quale semestre lo studente è autorizzato a riprendere la sua formazione. 30 Art. 10 31 Ammissione di studenti provenienti da altre scuole universitarie 1 Gli studenti di un altra scuola universitaria che desiderano proseguire i loro studi al PFL devono fornire la prova: 24 [RU 1974 196 1018, 1982 2274, 1986 949, 1990 691. RU 1999 1414 art. 30]. Vedi ora l'o del 7 dic. 1998 sull esame svizzero di maturità (RS 413.12). 25 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 26 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 27 Nuova espr. giusta il n. 1 dell all. II all O della Direzione del PFL del 14 giu. 2004 sulla formazione al PFL, in vigore dal 1 gen. 2005 (RU 2004 4335). Di detta modifica é tenuto conto in tutto il presente testo. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 29 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 30 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 31 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 5

Scuola universitaria a. che dispongono di sufficienti conoscenze linguistiche; b. che possiedono le conoscenze richieste secondo il piano di studio e il piano degli esami della sezione prescelta per il semestre al quale desiderano essere ammessi; c. che sono autorizzati a proseguire i loro studi nella scuola da cui provengono. 2 Il vicepresidente per gli affari accademici può, dopo aver consultato il direttore della sezione, esigere da questi studenti che sostengano un esame di equivalenza o che acquisiscano crediti supplementari entro il termine stabilito. Art. 11 32 Ammissione alla formazione che porta al master 1 I titolari di un diploma di bachelor rilasciato da un PF sono ammessi alla formazione che porta al master della sezione corrispondente del PFL. 2 Essi possono essere ammessi alla formazione che porta al master di un altra sezione, previa decisione del vicepresidente per gli affari accademici. 3 I titolari di un diploma di bachelor di 180 crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) o le persone che provano di aver acquisito un livello di studio equivalente in un altra scuola universitaria svizzera o estera possono essere ammessi alla formazione che porta al master, previa decisione del vicepresidente per gli affari accademici. 4 Nei casi contemplati ai capoversi 2 e 3, il vicepresidente per gli affari accademici può, dopo aver consultato i direttori delle sezioni interessate, esigere da questi studenti che sostengano un esame di equivalenza o che acquisiscano questi crediti supplementari conformemente ai regolamenti degli studi prima dell inizio o al più tardi alla fine del primo anno della formazione che porta al master. 5 L ammissione dei titolari di un diploma di bachelor rilasciato da una scuola universitaria con cui il PFL ha stipulato un accordo è disciplinata in tale accordo. Art. 12 33 Sezione 5: Ammissione d uditori, ammissione alla formazione continua, alla formazione approfondita e al dottorato 34 Art. 13 Ammissione d uditori 1 Il delegato alla formazione può ammettere quali uditori persone che desiderano seguire alcuni insegnamenti senza voler ottenere un titolo accademico. 35 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003, in vigore dal 1 lug. 2004 33 Abrogato dal n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 34 Nuovo testo giusta l art. 19 n. 3 dell O della direzione del PFL del 27 giu. 2005 sulla formazione continua al PFL, in vigore dal 1 set. 2005 (RU 2005 4229). 6

Ammissione al PFL 2 Il delegato alla formazione può escludere gli uditori da alcuni insegnamenti o ammetterveli solo se provano di possedere conoscenze sufficienti o se i locali e le attrezzature a disposizione e le condizioni d inquadramento lo consentono. Deve indicare le restrizioni per l ammissione nelle pubblicazioni ufficiali. 36 3 Se non sono stati posti limiti all ammissione, gli uditori sono considerati come ammessi dopo aver pagato le tasse d uditore. Art. 14 37 L ordinanza sulla formazione continua al PFL del 27 giugno 2005 38 e l ordinanza del 26 gennaio 1998 39 sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna fissano le condizioni di ammissione alla formazione continua, alla formazione approfondita e al dottorato. Capitolo secondo: Procedura di ammissione e competenze Sezione 1: Disposizioni generali Art. 15 40 Periodo di ammissione Gli studi che si concludono con il diploma di bachelor o il diploma di master possono essere cominciati solo all inizio di un semestre. L ammissione al primo semestre è possibile solo in autunno. Art. 16 41 Decisioni relative all ammissione 1 Il delegato alla formazione prende le decisioni nel quadro degli articoli 1 13 in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda: a. l ammissione dei candidati quali studenti al primo semestre, ivi compreso l obbligo di sostenere esami d ammissione e la scelta delle discipline d esame; b. l ammissione di uditori a insegnamenti per i quali non vige il libero accesso. 2 Il vicepresidente per gli affari accademici prende le decisioni nel quadro degli articoli 1 13 in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda: a. l ammissione di studenti a semestri superiori, ivi compreso l obbligo di sostenere esami d ammissione e la scelta delle discipline d esame; 35 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 36 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 37 Nuovo testo giusta l art. 19 n.3 dell O della direzione del PFL del 27 giu. 2005 sulla formazione continua al PFL, in vigore dal 1 set. 2005 (RU 2005 4229). 38 RS 414.134.2 39 RS 414.133.2 40 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 41 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 7

Scuola universitaria b. il passaggio da una sezione all altra, ivi compresa la valutazione degli studi e degli esami anteriori. 3 Per quanto riguarda l ammissione dei candidati stranieri non residenti, titolari di un certificato di maturità straniero, il delegato alla formazione decide inoltre in funzione della capacità d accoglienza determinata in particolare dal personale insegnante e dai posti di studio a disposizione. Sezione 2: Disposizioni relative agli esami d ammissione Art. 17 Momento di sostenere l esame d ammissione ridotto 1 Il delegato alla formazione può esigere che il candidato passi l esame d ammissione ridotto prima dell inizio degli studi, dopo aver seguito un corso di preparazione organizzato dal PFL o al più tardi alla fine del primo anno di studi. 42 2 I candidati che devono passare l esame nel corso del primo anno di studi, prima di tale esame hanno gli stessi diritti ed obblighi degli studenti. Art. 18 Iscrizione e ritiro dell iscrizione 1 Il delegato alla formazione fissa le date e i termini d iscrizione. Organizza gli esami d ammissione in collaborazione con il direttore del corso di matematica speciale e la Commissione d ammissione. 43 Gli esami d ammissione si svolgono una volta all anno. 44 2 L iscrizione può essere ritirata entro i termini fissati dal delegato alla formazione. In tal caso le tasse d esame versate sono rimborsate. 45 3 Un ritiro tardivo dell iscrizione non dà diritto al rimborso delle tasse d esame ed equivale a un insuccesso quando il candidato non può provare che non ha potuto rispettare il termine a causa di una malattia confermata da un certificato medico o di motivi impellenti. Art. 19 46 Svolgimento degli esami 1 I candidati sono giudicati da esaminatori designati dal delegato alla formazione. 2 Ad ogni prova orale, l esaminatore è assistito da un esperto che deve valutare anche i lavori scritti. L esperto è designato dal delegato alla formazione. 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 43 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 44 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 5 lug. 2010, in vigore dal 1 ott. 2010 (RU 2010 4013). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 46 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 8

Ammissione al PFL Art. 20 Strumenti di lavoro 1 Gli strumenti di lavoro autorizzati per le diverse materie d esame quali testi, tabelle, calcolatrici, ecc. sono indicati per iscritto ai candidati. 2 Il delegato alla formazione può escludere dall esame i candidati che utilizzano strumenti di lavoro non autorizzati; in questo caso l esame risulta non superato. 47 Art. 21 Assenza, abbandono e interruzione dell esame In caso di assenza o di abbandono senza una ragione valida, l esame risulta non superato. Solo le malattie e i motivi impellenti costituiscono una ragione valida e permettono di autorizzare un eventuale interruzione dell esame. Art. 22 Successo dell esame, acquisizione di alcuni risultati in caso di ripetizione 1 I lavori sono valutati con voti da 1 a 6; la media richiesta è 4. I voti possono essere espressi solo in punti interi o mezzi punti. Lo zero è riservato al caso in cui lo studente non si presenta senza un motivo valido alla prova a cui si è iscritto o si presenta alla prova, ma consegna un foglio bianco. 48 2 L esame d ammissione è superato se la media ponderata sia dei voti ottenuti in tutte le discipline di cui all articolo 8 capoverso 1 lettere a e b, sia dei voti ottenuti nelle discipline del gruppo 1 di cui all articolo 8 capoverso 1 lettera a non è inferiore a 4,0. 49 3 Se in caso di insuccesso al primo tentativo, la media di tutti i voti ottenuti in uno dei gruppi di materie di cui all articolo 8 capoverso 1 raggiunge la media richiesta, tale risultato è valido anche per un nuovo tentativo. Art. 23 Ripetizione dell esame 1 Il candidato che non ha superato per due volte l esame d ammissione in un PF non ha più la possibilità di ripeterlo. 2 I candidati che devono passare un esame di ammissione ridotto durante il primo anno di studi sono ammessi al secondo anno di studi solo se superano l esame di ammissione. Art. 24 Decisione relativa al risultato dell esame, notifica 1 Il risultato dell esame d ammissione di ogni candidato è determinato dalla commissione d ammissione di comune accordo con gli esperti. 47 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 48 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 49 Abrogato dal n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2006, in vigore dal 23 ott. 2006 (RU 2006 5335). 9

Scuola universitaria 2 In base al rapporto della Commissione d ammissione, il delegato alla formazione comunica ai candidati mediante decisione se hanno superato l esame o no. 50 Art. 25 Relazione tra il corso di matematica speciale (CMS) e gli esami di ammissione 1 I candidati che devono presentarsi a un esame d ammissione per poter accedere al primo semestre della formazione che porta al bachelor possono essere ammessi al CMS. 51 Il delegato alla formazione si riserva il diritto di fare una selezione in funzione del numero di posti disponibili, in base ai certificati presentati o alle prove precedenti l entrata al CMS. 52 2 I candidati che hanno superato l esame annuale del CMS sono dispensati dall esame di ammissione nelle materie matematiche e di scienze naturali. 53 3 Un abbandono o un tentativo non riuscito al CMS equivale a un insuccesso all esame di ammissione. 54 Art. 26 55 Commissione d ammissione 1 Il vicepresidente per gli affari accademici stabilisce la composizione e i compiti della Commissione incaricata dell ammissione alle formazioni che portano al bachelor e al master. 2 Egli può delegare alla commissione la competenza di prendere decisioni in virtù della presente ordinanza. Capitolo terzo: Disposizioni finali Art. 27 Tasse d esame 1 Coloro che si iscrivono a un esame di ammissione devono pagare una tassa d esame menzionata nell ordinanza del 31 maggio 1995 56 sulle tasse riscosse nel settore dei PF. 2 Le tasse per gli esami di ammissione a un semestre superiore sono fissate in applicazione del capoverso 1 lettere b e c di detta ordinanza. 50 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 51 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 52 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 53 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 5 lug. 2010, in vigore dal 1 ott. 2010 (RU 2010 4013). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 5 lug. 2010, in vigore dal 1 ott. 2010 (RU 2010 4013). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 56 RS 414.131.7 10

Ammissione al PFL 3 Il candidato che si ripresenta a un esame paga di nuovo la tassa corrispondente. 4 Il delegato alla formazione può, dietro domanda motivata, esentare dal pagamento di tale tassa i candidati bisognosi e quelli che studiano grazie a una borsa di studio. 57 Art. 28 Emolumento d ammissione 1 Coloro che sono ammessi come studenti al PFL sono tenuti a pagare un emolumento d ammissione conformemente all ordinanza del 31 maggio 1995 58 sulle tasse riscosse nel settore dei PF. L emolumento non è versato in caso di passaggio da un PF all altro. 2 Non si accordano esenzioni dal pagamento dell emolumento. Art. 28a 59 Disposizioni transitorie 1 Gli studenti che prima dell entrata in vigore della presente modifica sono passati ad un altra sezione dopo un abbandono o dopo un primo tentativo non riuscito di superare gli esami hanno il diritto di passare una sola volta ad un altra sezione ai sensi dell art. 9 cpv. 4. 2 Le disposizioni della sezione 4 si applicano per analogia all ammissione ad un semestre superiore degli studi che si concludono con un diploma del PFL. 3 Per gli studenti di un PF, l acquisizione di 60 crediti del 2 ciclo durante il terzo anno di studio è equiparata all ottenimento di un diploma di bachelor. Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 1995. Disposizione transitoria della modifica del 22 maggio 2006 60 Nell inverno 2007 non si tengono esami d ammissione. 57 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 1 mar. 2002 58 RS 414.131.7 59 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PFL del 23 giu. 2003 60 RU 2006 5335 11

Scuola universitaria 12