Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 224

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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 224 Disposizioni in materia di insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie di secondo grado 18/03/2018-17:43

Indice 1. DDL S. 224 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 224 4

XVII Legislatura 1. DDL S. 224 - XVII Leg. 1. DDL S. 224 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 224 XVII Legislatura Disposizioni in materia di insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie di secondo grado Iter 15 maggio 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.224 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Luigi D'Ambrosio Lettieri ( PdL ) Cofirmatari Emilia Grazia De Biasi ( PD ) (aggiunge firma in data 18 settembre 2014) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 16 marzo 2013; annunciato nella seduta ant. n. 2 del 16 marzo 2013. Classificazione TESEO PRONTO SOCCORSO, SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, MATERIE DI INSEGNAMENTO Classificazione provvisoria Articoli PROGRAMMI SCOLASTICI (Art.2), CORSI DI STUDIO (Art.2), ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE (Art.3), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.3), INSEGNANTI (Art.3), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.3), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.4), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.4) Assegnazione Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente il 15 maggio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 22 del 15 maggio 2013. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013) Senato della Repubblica Pag. 2

XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 224 1.2.1. Testo DDL 224 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 224 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore D'AMBROSIO LETTIERI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013 Disposizioni in materia di insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie di secondo grado Onorevoli Senatori. -- Nel nostro Paese, ogni anno, si verificano numerosi decessi per cause improvvise. Almeno 60.000 cittadini muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco, di genesi spesso talmente improvvisa da non essere preceduto da alcun sintomo o segno premonitore. Altri 23.000 italiani cessano di vivere in conseguenza di un trauma inatteso che si verifica negli ambienti di vita e di lavoro ed almeno 6.000 delle morti da trauma sono dovute ad incidente stradale e riguardano, in particolare, la fascia tra i venti ed i trent'anni di età. Le cifre diventano ancora più drammatiche se proiettate su scala sovranazionale: in Europa sono almeno 42.000 all'anno le persone che rimangono uccise a causa di incidenti stradali e oltre 170.000 quelle che, per la stessa ragione, riportano conseguenze invalidanti permanenti. Il tutto con un costo economico e sociale che per i soli incidenti stradali supera nel nostro continente i 160 milioni di euro, pari al 2 per cento del prodotto interno lordo (PIL). La letteratura scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che, sia in caso di arresto cardiaco improvviso sia nell'evenienza di un trauma, un intervento di primo soccorso tempestivo e metodologicamente adeguato può contribuire, in modo statisticamente significativo e comunque determinante, a salvare almeno il 30 per cento delle persone colpite. Se si riferisce il dato all'italia e lo si esprime in termini assoluti, significa che delle 164 persone che ogni giorno muoiono improvvisamente nel nostro paese a causa di un arresto cardiaco o problemi cardiovascolari in genere, almeno 50 potrebbero essere salvate semplicemente intervenendo in tempo, con soccorsi appropriati. Però, per quanto l'articolo 32 della Costituzione sancisca il diritto alla salute e l'articolo 593 del codice penale imponga l'obbligo di prestare soccorso, i cittadini italiani si trovano nell'impossibilità di adempiere alle disposizioni di legge, semplicemente perché nessuno ha insegnato loro come fare. Ed è proprio la scarsa conoscenza delle manovre di primo soccorso, unita all'inevitabile finestra di tempo che si apre prima dell'intervento degli operatori del 118, anche quando assicurato con la massima tempestività, a ridurre sensibilmente, fino al 30 per cento, sia le chances di sopravvivenza del cittadino colpito da malore o coinvolto in un incidente, sia le possibilità di contenere i possibili esiti invalidanti dell'evento. Per queste ragioni occorre che le tecniche di primo soccorso diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa: per far sì che le 50 morti quotidiane per accidenti cardiaci su 164, da morti evitabili diventino morti evitate. Un primo soccorso tempestivo e organico rappresenta dunque un'esigenza irrinunciabile della comunità civile, che non a caso ha trovato una forte e organizzata espressione anche dal basso. Il presente disegno di legge, che si propone, attraverso l'obbligatorietà dell'insegnamento del primo soccorso all'interno della scuola secondaria di secondo grado, di sensibilizzare gli studenti al primo Senato della Repubblica Pag. 4

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 224 soccorso, di fornire una preparazione adeguata ad affrontare situazioni di emergenza e di rendere gli studenti coscienti di rischi e benefici di manovre errate o corrette in caso di primo soccorso, riprende, infatti, senza soluzione di continuità, gli esiti prodotti dal lungo lavoro condotto nel corso della campagna «Una firma per la vita», partita a Taranto nel 2005, progressivamente estesa a livello nazionale e culminata nel mese di luglio 2008 nella raccolta di 93.000 firme a sostegno di un'iniziativa legislativa popolare. Il presente disegno di legge fa propri sia l'impianto sia i contenuti della proposta di iniziativa popolare, condividendone pienamente la finalità principale e prioritaria, che è quella di formare una cultura dell'emergenza intesa come conoscenza, da parte di tutti i cittadini, delle tecniche elementari del primo soccorso, intervenendo in via diretta sui ragazzi a scuola, ovvero nel contesto formativo naturale, anche allo scopo di innescare un processo virtuoso che favorisca la successiva veicolazione delle conoscenze acquisite all'interno della famiglia. Insieme a questo fondamentale obiettivo, l'introduzione di un'educazione alla gestione dell'emergenza all'interno del percorso scolastico secondario di secondo grado consentirebbe di raggiungere il risultato, non meno importante, di stimolare e far crescere la coscienza e la solidarietà civile, che si esprime anche nella disponibilità a soccorrere chi sta soffrendo o è in pericolo di vita e ha bisogno di aiuto. Far comprendere l'importanza del primo soccorso e formare i giovani all'intervento emergenziale è dunque anche un salto di civiltà, che il presente disegno di legge si prefigge appunto di favorire, preoccupandosi di integrare il bagaglio culturale e formativo dei cittadini italiani non soltanto attraverso l'acquisizione dei contenuti dottrinari e tecnico-pratici necessari per prestare soccorso al proprio simile in pericolo di vita, ma anche con la finalità peculiare di promuovere, valorizzare e tutelare in tutti i suoi aspetti, con passione civica e convinzione, quella cultura della vita di cui tanto si parla ma che tanto poco si fa per promuovere concretamente. L'intento del presente provvedimento, in conclusione, è quello di fornire ai ragazzi strumenti utili al fine di portare aiuto a chi è in pericolo: tutto ciò per una migliore salvaguardia della vita umana e per contribuire a formare cittadini migliori, riaffermando quei valori di solidarietà e di responsabilità verso l'altro che rappresentano l'indispensabile trama di una moderna società civile. Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, reca la finalità del disegno di legge che consiste, come precedentemente accennato, nel fornire a tutti i cittadini una preparazione adeguata nell'affrontare situazioni di emergenza, tramite l'apprendimento delle tecniche elementari di primo soccorso. Il comma 2 precisa che gli istituti scolastici di secondo grado hanno l'obbligo di organizzare corsi di primo soccorso all'interno della propria attività didattica. L'articolo 2 definisce i corsi di primo soccorso, suddividendoli per tipologia e numero di ore dedicate alla teoria ed alla pratica, prevedendo, altresì, per alcuni di essi, un esame finale. L'articolo 3 specifica il materiale didattico necessario per effettuare la parte pratica dei corsi ed individua i docenti adibiti all'insegnamento delle materie oggetto dei corsi. L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero della salute, una commissione tecnica -- i cui componenti sono nominati dal Ministro della salute -- che ha il compito di garantire l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, dell'insegnamento dei corsi di primo soccorso, attraverso la definizione dei supporti multimediali necessari allo scopo. L'articolo 5, infine, reca una norma di copertura finanziaria. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge ha l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini una preparazione adeguata nell'affrontare situazioni di emergenza tramite l'apprendimento delle tecniche elementari di primo soccorso. 2. Al fine di cui al comma 1, nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia scolastica, è fatto obbligo agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito della propria attività didattica, di organizzare Senato della Repubblica Pag. 5

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 224 corsi di primo soccorso. Art. 2. (Corsi di primo soccorso) 1. I corsi di primo soccorso di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge prevedono una parte teorica ed alcuni di essi sono integrati da una parte pratica; tali corsi sono suddivisi per argomenti secondo i seguenti moduli: a) supporto di base alle funzioni vitali (BLS), della durata di 6 ore così ripartite: 1) due ore di teoria, svolte da gruppi di consistenza numerica non superiore ad una classe, con l'utilizzo di supporti multimediali omogenei e con la supervisione di almeno un insegnante specializzato nella materia; 2) due ore di addestramento alle manovre di rianimazione con manichini, svolte da gruppi di consistenza numerica non superiore ad una classe e con la destinazione di non più di due allievi all'esercitazione per ogni manichino, con la supervisione di almeno un insegnante specializzato nella materia e con l'utilizzo di appositi laboratori allestiti negli istituti scolastici; 3) due ore di verifiche teoriche e pratiche, svolte anche non consecutivamente, e organizzate da insegnanti interni alla struttura scolastica, che si avvalgono dell'ausilio di materiali omogenei elaborati insieme ai supporti multimediali, nonché, eventualmente, di esperti appartenenti al sistema di emergenza territoriale 118; b) primo soccorso nel paziente traumatizzato (BTC), della durata di 4 ore a carattere teorico, svolte da gruppi di consistenza numerica non superiore ad una classe, con l'utilizzo di supporti multimediali omogenei e con la supervisione di almeno un insegnante specializzato nella materia. Gli argomenti trattati devono contenere nozioni di sicurezza stradale, con verifica finale; c) primo soccorso nel paziente non traumatizzato (FA), della durata di 6 ore a carattere teorico con verifica finale, svolte da gruppi di consistenza numerica non superiore ad una classe, con l'utilizzo di supporti multimediali omogenei e con la supervisione di almeno un insegnante specializzato nella materia; d) primo soccorso nelle situazioni di grandi emergenze e di catastrofe, della durata di 4 ore teoriche con verifica finale, svolte da gruppi di consistenza numerica non superiore ad una classe, con l'utilizzo di supporti multimediali omogenei e con la supervisione di almeno un insegnante specializzato nella materia; e) riaddestramento al supporto di cui alla lettera a) e secondo le modalità di cui alla medesima lettera, della durata di 3 ore così ripartite: 1) un'ora di teoria; 2) un'ora di riaddestramento pratico; 3) un'ora di verifica teorica e pratica; f) corso facoltativo di defribillazione semiautomatica, a carattere anche pratico e comprensivo di valutazione finale, secondo le modalità e la tempistica stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di autorizzazione alla defribillazione semiautomatica. 2. Al fine di consentire un'efficace organizzazione ed un'equa ripartizione dei corsi di primo soccorso, con privilegio per lo studio degli argomenti fondamentali, la distribuzione dei corsi di primo soccorso durante il ciclo scolastico, che deve essere adattata anche ai cicli di durata diversa dal quinquiennio, deve essere organizzata prevedendo: a) per il primo anno il corso di cui al comma 1 lettera a); b) per il secondo anno i corsi di cui al comma 1 lettere b) e c); c) per il terzo anno il corso di cui al comma l, lettera d); d) per il quarto anno il corso di cui alla lettera f); e) per il quinto anno il corso di cui alla lettera e). Senato della Repubblica Pag. 6

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 224 3. Alla fine del corso, per ogni singolo livello, previo esame teorico per tutti i corsi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), e previo esame pratico per i corsi di cui al comma 1, lettere a), e) ed f), è rilasciata un'attestazione del corso seguito e dell'idoneità conseguita, a firma congiunta del dirigente scolastico e del responsabile del servizio di emergenza territoriale 118 territorialmente competente. 4. In aggiunta alle ore dedicate ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, gli istituti scolastici devono prevedere, all'interno della programmazione scolastica, 3 ore ogni anno da riservare ai docenti interni di scienze, di educazione fisica e di igiene e cultura sanitaria, per la presentazione di un corso che abbia ad oggetto le nozioni base di anatomia e fisiologia del corpo umano. 5. Nell'ambito della disciplina di educazione fisica, i docenti assicurano semestralmente, per singole classi di studenti, la ripetizione delle tecniche di base per la rianimazione cardio-respiratoria con l'uso di idonea attrezzatura. Art. 3. (Affidamento dell'insegnamento e materiale didattico per i corsi di primo soccorso) 1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono effettuati con l'ausilio di materiale didattico su supporto informatico (DVD), allo scopo di fornire agli studenti un'istruzione omogenea. 2. Ai fini del corso di cui all'articolo 2, comma l, lettera a), punto 2), ogni istituto scolastico deve dotarsi di un laboratorio multimediale attrezzato con manichini, in numero non inferiore ad uno ogni due allievi partecipanti alla seduta di addestramento ed attrezzato, altresì, per la proiezione di filmati di assistenza alle manovre rianimatorie allo scopo di guidare gli studenti. 3. La consulenza tecnica per la parte sanitaria, la formazione e la supervisione degli insegnanti che assistono gli alunni nei corsi di cui all'articolo l, comma 1, sono affidate a personale del servizio di emergenza territoriale 118, in possesso di curriculum idoneo all'insegnamento dell'emergenza medica. A tal fine, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con i servizi di emergenza territoriale 118. Art. 4. (Commissione tecnica) 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della Salute, una commissione tecnica, con lo scopo di garantire l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, del materiale didattico utilizzato per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1. A tal fine, la commissione tecnica definisce i supporti multimediali idonei al fine della realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1. 2. I componenti della commissione di cui al comma 1, nominati dal Ministro della Salute, sono rappresentanti del servizio di emergenza territoriale 118, delle Forze dell'ordine, della polizia locale e della Protezione Civile. Art. 5. (Copertura finanziaria) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'attuazione della presente legge, che in ogni caso sono contenuti nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla presente legge, si provvede, per l'anno 2013, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Senato della Repubblica Pag. 7

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.