Corte Costituzionale, sent. 24 giugno 2010, n. 223 Pres. Amirante Rel. Finocchiaro

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GIURISPRUDENZA Corte Costituzionale, sent. 24 giugno 2010, n. 223 Pres. Amirante Rel. Finocchiaro Circolazione stradale Art. 1 c.s. Principi generali - Disciplina Competenza esclusiva dello Stato - Legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità autovelox sulle strade di proprietà regionale) Art. 117 Cost., comma 2, lett. h) - Presunto contrasto Questione di legittimità costituzionale Fondatezza Pronuncia di illegittimità della legge Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 La legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10, recante disposizioni in materia di Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità autovelox sulle strade di proprietà regionale, è dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione della competenza esclusiva dello Stato sui temi della sicurezza nella circolazione stradale. Infatti, il testo normativo denunciato tende, nel suo complesso, a sostituirsi alle norme dettate in materia dal Codice della Strada, la cui finalità precipua è quella tutelare la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, inducendo gli automobilisti ad assumere un comportamento corretto nella guida dei veicoli e sanzionando le condotte illegittime. nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità autovelox sulle strade di proprietà regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1-6 ottobre 2009, depositato in cancelleria l 8 ottobre 2009 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2009. Visto l atto di costituzione della Regione Campania; udito nell udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro; uditi l avvocato dello Stato Gabriella D Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania. RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso del 2 ottobre 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità autovelox sulle strade di proprietà regionale). Riferisce il ricorrente che la disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza statale esclusiva di cui all art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, giacché interviene su temi attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in quanto relativi alla regolamentazione e all uso di dispositivi destinati all accertamento delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti all art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Peraltro, detti dispositivi, a norma dell art. 45, comma 6, del medesimo decreto legislativo, sono soggetti all approvazione

GIURISPRUDENZA 2 o omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le procedure indicate all art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). L intervento regionale si pone in palese difformità anche rispetto a quanto disposto sia con decreto ministeriale 15 agosto 2007 (Attuazione dell articolo 3, comma 1, lettera b del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) con cui si è data attuazione dell art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) sia con la circolare del 14 agosto 2009 (Direttiva per garantire un azione coordinata di prevenzione e contrasto dell eccesso di velocità sulle strade) emanata dal Ministero dell interno Dipartimento per la pubblica sicurezza Servizio di Polizia stradale. Né le previsioni all esame rientrano tra i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, stabiliti dall art. 14 del citato Nuovo codice della strada. Ciò premesso in termini generali, secondo l Avvocatura dello Stato vanno evidenziati, in particolare, due profili di illegittimità costituzionale. Il primo riguarda l art. 2, comma 1, della legge regionale secondo il quale, «ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocità devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell uso dei mezzi di trasporto. Non è consentito l uso repressivo di tali apparecchi». La disposizione contrasta però con il vigente impianto sanzionatorio stabilito nel Nuovo codice della strada, e risulta lesiva delle prerogative statali, di cui all art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., in quanto vietando l uso repressivo degli apparecchi si prefigge di renderne impossibile l utilizzo per l accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e per l applicazione del conseguente sistema sanzionatorio. Sotto tale profilo, la legge regionale disattende l art. 142, comma 6, del citato Codice, secondo cui «per la determinazione dell osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»: in tal modo, evidentemente, si individua negli apparecchi uno strumento per la repressione delle violazioni su tutto il territorio nazionale. La previsione regionale, peraltro, si pone in contrasto anche con quanto stabilito all art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del citato Codice, che consente la notificazione degli estremi delle violazioni che siano state accertate per mezzo dei dispositivi di rilevamento in parola. Il secondo profilo di legittimità costituzionale riguarda l art. 5, recante «disposizioni inerenti la segnaletica», e disciplina la tipologia della segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione di controllo (il comma 2 stabilisce infatti che «tra la segnalazione e l autovelox deve esserci una distanza di quattro chilometri»). Le prescrizioni regionali sono, però, diverse da quelle stabilite all art. 2, comma 1, del citato decreto del 15 agosto 2007 in materia di tipologia di segnaletica, e contrastano con l art. 45, comma 1, del Nuovo codice della strada, che stabilisce l uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo e omologazioni su tutto il territorio nazionale. In relazione a quanto precede deve censurarsi l intervento regionale perché, dettando

GIURISPRUDENZA 3 regole in materie attinenti la sicurezza e la circolazione stradale, contrasta, secondo il ricorrente, con l art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale, di cui al medesimo art. 117, secondo comma, lettera l). 2. Con memoria del 27 ottobre 2009, si è costituita la Regione Campania, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata. Rileva la difesa regionale che il ricorso dello Stato, in una prima parte, riferendosi all intera legge regionale, si limita ad affermare la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza e a richiamare i parametri normativi che si assumono violati, senza però alcuna analisi del testo, ma solo con un affermazione apodittica della sua presunta illegittimità per un contrasto con la normativa statale intervenuta in tale settore. Per questa parte, pertanto, il ricorso è sicuramente inammissibile. Le censure mosse dallo Stato non raggiungono, pertanto, il livello di specificità che si richiede ai fini di uno scrutinio di merito, poiché nei motivi di ricorso non vi è neppure una sintetica esposizione delle ragioni per cui le disposizioni contenute nella legge, singolarmente considerate, determinerebbero una lesione delle attribuzioni statali. Nel merito, infatti, ciò che appare immediatamente chiaro (e che rende palesemente infondata l impugnativa dello Stato), è che la disciplina regionale, soprattutto nella parte dettata dagli articoli specificamente individuati, non è altro che l assoluta pedissequa riproduzione delle formule legislative statali. Con riferimento all art. 2, comma 1, la norma impugnata non ha manifestato in alcun modo la volontà di svuotare di funzione sanzionatoria l eventuale contestazione dell eccesso di velocità registrato dagli autovelox. Essa ha semplicemente preso atto che l ordinamento italiano in materia di autovelox è ispirato alla esigenza di prevenire le infrazioni al codice della strada più che reprimerle, con la finalità di educare gli automobilisti ad un uso più consapevole dei propri mezzi per tutelare la propria vita e quella degli altri utenti della strada, bene primario dell intera collettività, come affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 26 marzo 2009, n. 7419). Quanto all art. 5, la norma riguarda la tipologia della segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione di controllo. Tale norma è pressoché identica rispetto all art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117. 3. Con memoria depositata il 7 aprile 2010, l Avvocatura dello Stato ha ribadito le proprie ragioni a favore dell accoglimento della questione. Ritiene la difesa dello Stato che sia da respingere l eccezione di genericità del ricorso sollevata dalla resistente, in quanto il ricorso sarebbe sufficientemente specifico, tanto che la Regione Campania ha avuto modo di sviluppare le proprie difese. Con memoria depositata il 28 aprile 2010 la Regione Campania insiste nel chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. La difesa regionale sostiene, innanzitutto, che le norme impugnate si riferiscono solo alle strade della Regione Campania e regolano aspetti solo accessori rispetto a quelli attribuiti alla competenza statale in materia di circolazione stradale. Il ricorso sarebbe poi inammissibile perché pretenderebbe di ricomprendere in una generica doglianza un testo con una

GIURISPRUDENZA 4 pluralità di contenuti (localizzazione degli autovelox, procedura per il rilascio del parere regionale per la loro collocazione; accorgimenti per la migliore visibilità degli stessi). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità autovelox sulle strade di proprietà regionale) per violazione della competenza esclusiva statale di cui all art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, giacché, con riferimento alla lettera h), interviene su temi attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, trattandosi della regolamentazione di dispositivi destinati all accertamento delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti all art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), mentre, con riferimento alla lettera l), interviene in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale. A parere del ricorrente, poi, l art. 2, comma 1, della legge regionale citata, vietando l uso repressivo degli apparecchi, disattende l art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 secondo cui «per la determinazione dell osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»; mentre il successivo art. 5, comma 2, nel disporre che tra la segnalazione e l autovelox deve esserci una distanza di quattro chilometri, contrasta con l art. 45, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che assicura un uniformità dei mezzi di regolazione e controllo su tutto il territorio nazionale attinenti la sicurezza e la circolazione stradale. 2. L eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla resistente, non può essere accolta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata inammissibile una questione avente ad oggetto un intera legge quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all intero testo normativo si presenti del tutto generica (sentenza n. 94 del 2003). L inammissibilità deve, invece, essere esclusa quando dal ricorso sia possibile individuare con chiarezza le norme sulle quali si appuntano le singole censure (sentenze n. 59 del 2006 e n. 74 del 2004). Nel caso di specie, il ricorso statale contiene una motivazione sintetica, ma non generica, della censura rivolta all intera legge regionale e passa inoltre ad illustrare una serie di specifiche presunte violazioni di norme costituzionali da parte di singoli articoli della legge medesima. Non ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l inammissibilità della questione. 3. Nel merito, la questione è fondata. 3.1. Va, innanzitutto, ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 428 del 2004). Del tutto correttamente, quindi, l art. 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il Nuovo codice della strada, nell individuare i «principi generali» della disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle

GIURISPRUDENZA 5 persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato». Né può essere condiviso l argomento difensivo secondo il quale le norme della legge impugnata si riferirebbero solo alle strade della Regione Campania, dal momento che la sentenza n. 428 del 2004 non distingue, ai fini della competenza esclusiva dello Stato in tema di circolazione stradale, tra strade classificate come statali, regionali o provinciali. In presenza di tale attribuzione di competenza allo Stato, il ricorso del Presidente del Consiglio, che a tale giurisprudenza fa espresso richiamo per denunciare l incompetenza della Regione Campania nell adozione della legge impugnata, merita accoglimento. Ciò, soprattutto ove si tengano presenti le disposizioni espressamente censurate e precisamente l art. 2, comma 1, che non consente l uso repressivo degli apparecchi di misurazione della velocità, ponendosi con ciò in contrasto con la normativa statale (art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992), secondo cui «per la determinazione dell osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»; nonché l art. 5, comma 2, che dispone che «tra la segnalazione e l autovelox deve esserci una distanza di quattro chilometri», in contrasto con l art. 142, comma 6-bis, dello stesso decreto legislativo, per il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Le modalità di impiego sono stabilite dall art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007 (Attuazione dell art. 3, comma 1, lettera b del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), ai sensi del quale è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque che non vi sia una distanza superiore a quattro chilometri. Le norme impugnate e quelle che residuerebbero tendono a sostituirsi alle norme del Nuovo codice della strada aventi lo scopo di indurre gli automobilisti ad un corretto comportamento nella guida, anche al fine di sanzionare il superamento dei limiti di velocità. P.Q.M. la Corte Costituzionale dichiara l illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità autovelox sulle strade di proprietà regionale).