«TIROCINI IN LOMBARDIA»

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Transcript:

L INCONTRO CON L ESPERTO «TIROCINI IN LOMBARDIA» Il punto sulla normativa e le novità 2018 Dott.ssa Giulia Vignati Consulente del Lavoro

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI: - Linee guida nazionali in materia di tirocini linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017 - D.G.R. Lombardia n. 7763/2018 e relativi allegati indirizzi regionali in materia di tirocini (entrata in vigore 9 giugno 2018 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che hanno definito gli standard di convenzione e progetto formativo) - Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 8 del 18/04/2018

CHE COS È IL TIROCINIO (e che cosa non è ) Il tirocinio è un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro (art. 1 Linee Guida Conf. Stato Regioni). II tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a create un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l arricchimento del bagaglio di conoscenze, l acquisizione di competenze professionali e l inserimento o il reinserimento lavorativo (art. 1 Linee Guida Conf. Stato Regioni). I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell orientamento, della occupabilità e dell inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro (Indirizzi Reg. in materia di tirocini Lombardia). «MCD» MINIMO COMUNE DENOMINATORE DI QUESTE DEFINIZIONI: Il tirocinio NON costituisce un rapporto di lavoro Le finalità del tirocinio sono la formazione, l orientamento e l occupabilità

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI TIROCINIO SOGGETTE ALLA REGOLAMENTAZIONE REGIONALE? TIPOLOGIE DI TIROCINIO DISCIPLINATE DALLE LINEE GUIDA TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI, DI ORIENTAMENTO, DI INSERIMENTO/REINSERIME NTO LAVORATIVO) - soggetti in stato di disoccupazione (art. 19 D.Lgs. 150/2015) e a rischio di disoccupazione - lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro - soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione - soggetti disabili e svantaggiati «A PARTIRE DAI 16 ANNI DI ETÀ» TIROCINI CURRICULARI persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. «A PARTIRE DAI 15 ANNI DI ETÀ» EXTRACURRICULARI RIVOLTI A STUDENTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO «A PARTIRE DAI 15 ANNI DI ETÀ»

TIROCINI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA TIPOLOGIE DI TIROCINIO NON DISCIPLINATE DALLE LINEE GUIDA REGIONALI? - i periodi di pratica professionale e i tirocini previsti per l accesso alle professioni ordinistiche - i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale (es. Lifelong Learning Programme) - i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso - le borse di studio per sostenere l attività di studio, ricerca e di specializzazione - altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali - tirocini finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE LINEE GUIDA DELLA LOMBARDIA LA NUOVA DISCIPLINA È ENTRATA IN VIGORE IL 9 GIUGNO 2018 (30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo) ENTRATA IN VIGORE TIROCINI GIÀ IN CORSO E CONVENZIONI COLLETTIVE Ai TIROCINI IN CORSO DI SVOLGIMENTO alla data di entrata in vigore dei nuovi Indirizzi continua ad applicarsi la normativa vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento) Le CONVENZIONI COLLETTIVE in corso dovranno essere adeguate alle disposizioni dei nuovi Indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni

SOGGETTI PROMOTORI (breve excursus) SOGGETTI CUI È RISERVATA L ATTIVAZIONE DEI TIROCINI CENTRI PER L IMPIEGO ISTITUZIONI SCOLASTICHE, FONDAZIONI ITS, ISTITUZIONI UNIVERSITARIE COMPRESE LE AFAM ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE AI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI REGIONALI AI SERVIZI AL LAVORO AUTORIZZATI REGIONALI AI SERVIZI PER IL LAVORO TRA I QUALI RIENTRANO GLI AUTORIZZATI REGIONALI SPECIALI COMUNITÀ TERAPEUTICHE E COOPERATIVE SOCIALI, PURCHÉ ISCRITTI NEGLI SPECIFICI ALBI REGIONALI

SOGGETTI OSPITANTI: le caratteristiche da avere per poter attivare un tirocinio SICUREZZA SUL LAVORO ASSUNZIONI OBBLIGATORIE LICENZIAMENTI PER GMO STESSA UO NEI 12 MESI PRECEDENTI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E IN DEROGA deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel DVR è opportuno valutare in maniera puntuale il rischio connesso all attivazione di tirocini deve essere in regola con la normativa in materia di collocamento obbligatorio disabili di cui alla L. n. 68/1999 fatti salvi i licenziamenti per GC e per GMS e salvo specifici (eccezioni accordi collettivi e cambi appalto) è vietato attivare tirocini per lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni dei lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nell unità operativa non devono essere in corso procedure o sospensioni di CIGS o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio (fatti salvi accordi con le OO.SS.)

TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE: CARATTERISTICHE, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ Il TUTOR è responsabile dell attuazione del progetto formativo individuale e dell inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.). ESPERIENZA E COMPETENZA LIMITI AL NUMERO DI TIROCINANTI IN TUTORAGGIO L ASSENZA DEL TUTOR Il tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio Ogni tutor può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 tirocinanti In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

COLLABORAZIONE TRA TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE E DEL SOGGETTO OSPITANTE Anche il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell attestazione finale Il tutor del soggetto promotore predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l attestazione dell attività svolta e delle competenze acquisite

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE FORMANZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA entro 60 giorni dall avvio del tirocinio Invio della COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L IMPIEGO (UNILAV) tranne per i curriculari Valutare con il medico competente la necessità di svolgere LA VISITA MEDICA PREVENTIVA Sottoscrizione della CONVENZIONE**, redazione del Progetto Formativo Individuale (PFI) e predisposizione del REGISTRO DELLA FORMAZIONE Attivazione copertura INAIL (voce tariffa in base all attività svolta) ed eventuale COPERTURA ASSICURATIVA ULTERIORE (responsabilità civile verso i terzi) se non fornita dall Ente Promotore Attenzione! la delibera regionale pubblicata sul BURL prevede l apposizione di una marca da bollo da 16 euro (a carico dell ente ospitante) ogni 4 facciate sulla convenzione di tirocinio

DURATA MINIMA DURATA DEL TIROCINIO DURATA MASSIMA comprensiva delle proroghe - TIROCINI EXTRACURRICULARI: 2 MESI (eccezione: 1 MESE in caso di tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente) - TIROCINI EXTRACURRICULARI rivolti a STUDENTI durante il PERIODO ESTIVO: 14 GIORNI - TIROCINI CURRICOLARI: stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi - TIROCINI EXTRACURRICULARI: 6 MESI se il PFI prevede l acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 MESI qualora, nel corso della proroga, si preveda l acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 - TIROCINI EXTRACURRICULARI: 12 MESI mesi se il PFI prevede l acquisizione di competenze referenziate con EQF almeno di livello 4 - TIROCINI EXTRACURRICULARI rivolti a STUDENTI durante il PERIODO ESTIVO: 2 MESI - TIROCINI CURRICOLARI: stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi

ARTICOLAZIONE ORARIA SOSPENSIONE Il tirocinante ha diritto ad una sospensione che non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio per: - maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari - chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari) - Possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno (22.00 6.00 oppure 23.00 7.00) se prevista nella convenzione - Nel PFI è indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che non possono essere superiori quelle previste dal applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale CESSAZIONE ANTICIPATA - Il recesso anticipato del tirocinante deve essere motivato per iscritto (comunicazione da indirizzare ai tutor) - Il tirocinio può essere interrotto (dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore: in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti; in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del PFI

L INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE - Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (ne deriva la necessità di elaborare il cedolino e predisporre la Certificazione Unica Mod. CU) - Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante Regole speciali in caso di: - Soggetto ospitante Pubblica Amministrazione - Tirocinante percettore di indennità a sostegno del reddito L'indennità di partecipazione è erogata: - per intero a fronte di una partecipazione minima dell 80% su base mensile - in misura ridotta se la partecipazione è inferiore all 80% su base mensile fermo restando il minimo di 300 euro mensili Non può essere inferiore a EURO 500 LORDI MENSILI, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l erogazione del servizio mensa Non può essere inferiore a EURO 350 EURO LORDI MENSILI qualora l attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore

CONTINGENTAMENTO: I LIMITI NUMERICI ALL ATTIVAZIONE DI TIROCINI Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all unità maggiore, applicati all unità operativa di svolgimento del tirocinio Strutture con risorse umane in numero superiore a 20 unità Strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20 unità Strutture con il solo titolare o con risorse umane fino a 5 unità Presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti Presenza contemporanea di non più di due tirocinanti Presenza contemporanea di un solo tirocinante N.B.: ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari

CONTINGENTAMENTO: LA BASE DI CALCOLO Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui alla slide precedente, non c è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti Nel conteggio delle risorse umane rientrano: i titolari d impresa, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso, i soci lavoratori di cooperative

AZIENDE CON PIÙ DI 20 ADDETTI: LA PREMIALITÀ IN CASO DI STABILIZZAZIONE Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato è prevista la possibilità di attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10%, secondo la seguente articolazione 1 tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti Le tipologie di assunzione che fanno scattare la premialità sono riferite a contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante)

I LIMITI ALL ATTIVAZIONE DI TIROCINI: DIVIETI 1/2 - ATTIVITÀ BASICHE ED ELEMENTARI: Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio (EQF 1); - DIVIETO SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI: i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione; - UNICITÀ DEL TIROCINIO ED ESPERIENZE PREGRESSE: il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro). Può essere attivato nell ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l attivazione.

I LIMITI ALL ATTIVAZIONE DI TIROCINI: DIVIETI 2/2 - nell ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante. - PROCEDURE CONCORSUALI: non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità - CONTINGENTAMENTO: il soggetto ospitante, deve rispettare i limiti numerici arrotondati all unità maggiore, applicati all unità operativa di svolgimento del tirocinio (vedi slide precedente) - PROFESSIONI REGOLAMENTATE: non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione Attenzione!!! Sussistono dei dubbi in merito alla fattibilità dell attivazione di tirocini per le figure regolamentate/abilitanti non rientranti tra le professioni regolamentate (professioni ordinistiche) poiché si configurerebbe una reiterazione della formazione obbligatoria prevista per l esercizio di una specifica attività (segue)

L elenco delle figure professionali previsto in questa sezione non è esaustivo ma fa riferimento prioritariamente alle professioni ricorrenti nell offerta formativa regionale. Operatore Socio Sanitario DGR 18 luglio 2007 n. 5101 Acconciatore DDUO 30 luglio 2008 n. 8486 Estetista legge 1/90 Note prot. E1.2011.0573587 del 22/12/2011 e prot E1.2015.0288677 del 29/07/2015 Somministrazione alimenti e bevande - DGR 1 dicembre 2010 n. 887 Agente rappresentante di commercio DGR 1 dicembre 2010 n. 887 Agente di affari in mediazione - DGR 1 dicembre 2010 n. 887 Addetto ai servizi di controllo (Buttafuori) DDUO 1 aprile 2010 n. 3310 Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti - Deliberazione 16 luglio 1999 Ministero dell Ambiente Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore DDUO 28 maggio 2009 n. 5350 Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici DDUO 6 ottobre 2009 n. 10043 Insegnanti e Istruttori di autoscuola - Circolare regionale 13 aprile 2011 Prot. E1.2011.0257380 Responsabile Tecnico di Tintolavanderia - DDS 18 febbraio 2014 n. 1256 Tecnico del Restauro dei beni culturali - DDUO 15 febbraio 2013 n. 1228 Conduttore Impianti Termici - DDUO 7 marzo 2012 n. 1861 Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - DDUO 5 agosto 2014 n. 7558 Fitosanitari - Delibera Giunta Regionale 6 marzo 2015 n. X/3233 Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER - DDUO n. 8711 del 21 ottobre 2015.

ATTIVITÀ ISPETTIVA E CONTROLLI Circ. INL n. 8/2018 LA RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI TIROCINIO L attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l organizzazione dell attività dei tirocinanti benché finalizzata all apprendimento on the Job può presentare aspetti coincidenti con i profili dell eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l attività del tirocinante effettivamente funzionale all apprendimento e non piuttosto all esercizio di una mera prestazione lavorativa. Sotto tale profilo, quindi, può risultare dirimente anche la verifica dell osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato/Regioni nel 2017. In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

ATTIVITÀ ISPETTIVA E CONTROLLI Circ. INL n. 8/2018 IPOTESI RICORRENTI DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati) tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale oppure coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore, totale assenza di PFI tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un attività essenziale e non complementare all organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito (continua)

ATTIVITÀ ISPETTIVA E CONTROLLI Circ. INL n. 8/2018 IPOTESI RICORRENTI DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI

ATTIVITÀ ISPETTIVA E CONTROLLI Circ. INL n. 8/2018 ULTERIORI CONSIDERAZIONI L attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l assenza di uno degli elementi essenziali quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all organizzazione dell orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri team di lavoro), oppure l imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie. In tali casi, infatti, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l applicazione della maxisanzione

APPARATO SANZIONATORIO REGIONALE E NAZIONALE: Articolazione in funzione della sanabilità o meno della violazione INTIMAZIONE ALLA CESSAZIONE DEL TIROCINIO Pena l interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/24 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative: ai soggetti titolati alla promozione - alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio - alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini - alla durata massima del tirocinio - al numero di tirocini attivabili contemporaneamente - al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza - alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo PRIMA FASE INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE (e in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione) per le seguenti ipotesi sanabili: inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor - violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti - violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale ULTERIORI SANZIONI AMMINISTRATIVE L art. 1 comma 35 L. n. 92/2012 prevede che la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro

L INCONTRO CON L ESPERTO Vi ringraziamo per l attenzione