Bando di accesso ai finanziamenti a valere sul fondo SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca) Regolamento (CE) 2792/1999



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Bando di accesso ai finanziamenti a valere sul fondo SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca) Regolamento (CE) 2792/1999 INDICE PREMESSA 2 PRIMA PARTE - NORME GENERALI: 2 Domande modalità di compilazione e termine di presentazione 2 Procedure istruttorie 4 Modalità di erogazione del contributo 5 Spese ammissibili 6 Rinuncia e decadenze 6 Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 8/91 7 SECONDA PARTE ASSI E MISURE: 8 misura 3.1 Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche 8 misura 3.2 - Acquacoltura 10 misura 3.3 Attrezzature dei porti di pesca 12 misura 3.4 Trasformazione e commercializzazione 14 misura 4.1 Piccola pesca costiera 16 misura 4.3 - Promozione 18 misura 4.4 Azioni realizzate dagli operatori del settore 20 misura 4.6 Misure innovanti 23 1

PREMESSA Lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), disciplinato dal Regolamento CE n. 1263 del 21 giugno 1999 e dal Regolamento CE n.2792 del 17 dicembre 1999, prevede interventi di sostegno in favore di misure diverse, fra le quali le seguenti demandate alla gestione regionale: - Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche - Acquacoltura - Attrezzature dei porti di pesca - Piccola pesca costiera - Trasformazione e commercializzazione - Promozione - Azioni realizzate dagli operatori del settore - Misure innovanti Gli interventi di cui sopra sono previsti dal documento unico di programmazione (DOCUP) del Ministero Politiche Agricole e Forestali, approvato dalla Commissione Europea in data 23 gennaio 2001, decisione n. C2001/45. Ciò posto, allo scopo di uniformare per quanto possibile le modalità di presentazione dei progetti onde garantire che gli interventi finanziati dallo SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore e individuati nel complemento di programmazione della Regione Liguria, si ritiene opportuno premettere nella prima parte del presente bando le informazioni di carattere generale, rinviando la trattazione specifica di ciascuna delle misure alla successiva parte seconda. PRIMA PARTE NORME GENERALI 1. DOMANDE MODALITA DI COMPILAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 1.A La domanda di ammissione al contributo deve essere compilata in duplice esemplare, in carta semplice e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante utilizzando la modulistica, specifica per ogni misura, allegata al presente bando. Alla domanda devono essere allegate: a) copia del progetto, b) ulteriore documentazione tecnica indicata nella parte seconda del presente bando all articolo 4 di ogni singola misura, c) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativamente al possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione del progetto, ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, d) elenco della documentazione allegata. N.B.: Le domande contenenti dichiarazioni false, oltre a comportare la decadenza dall eventuale ammissione a contributo, saranno trasmesse alla Procura della Repubblica ai sensi del DPR. N.445/2000 articoli 75 e 76. 1.B Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate esclusivamente tramite raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno alla Regione Liguria, Struttura Allevamento, Caccia e Pesca, Via D Annunzio 113, 16121 Genova; a tal fine fa 2

fede il timbro dell ufficio postale accettante. Sulla busta contenente la domanda di ammissione al contributo devono essere indicati con chiarezza la denominazione ed il numero dell asse e la misura cui il progetto fa riferimento, così come definiti nella seconda parte del presente bando. Deve essere inoltre riportato l indirizzo completo del richiedente il contributo. Nel caso in cui la data del 31 marzo coincida con un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno utile successivo. Per l anno 2001, le domande dovranno essere presentate entro quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; per gli anni successivi, le domande dovranno essere presentate dal 15 febbraio al 31 marzo compreso. La domanda è valida per l anno solare di riferimento. Previa conferma da parte del richiedente, che deve avvenire con le modalità ed i tempi previsti al precedente punto 1.B, la stessa domanda può essere considerata valida anche per l anno successivo a quello di riferimento, se, a seguito dell istruttoria di cui al successivo paragrafo 2 punto 2.B sia stata ritenuta ammissibile da parte del nucleo di valutazione, di cui al successivo punto 2I, ancorché non finanziabile in relazione alle risorse disponibili e stabilite secondo quanto previsto ai successivi punti 1.C e 1.D. La presentazione della domanda nell anno precedente a quello in cui essa viene riconfermata non attribuisce alla domanda stessa alcuna priorità; essa concorrerà con le nuove domande pervenute alla formazione della graduatoria di cui al successivo punto 2.B ed assumerà quale data di presentazione quella della comunicazione di conferma, tramite raccomandata A/R. Le domande presentate dopo il predetto termine del 31 marzo di ciascun anno non saranno accettate. Le domande risultanti incomplete della documentazione di cui al precedente paragrafo 1.A o risultanti mancanti delle indicazioni da riportare sulla busta contenente la domanda, di cui al primo capoverso del presente punto 1B, non saranno ritenute ammissibili. Le domande che, a seguito dell istruttoria di cui al successivo punto 2.B, necessitano di una ulteriore integrazione della documentazione tecnica di cui al precedente paragrafo 1.A lettere a) e b) saranno prese in considerazione per l inserimento nel programma operativo relativo all anno in corso ove siano integrate dalla documentazione mancante che dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla richiesta del nucleo tecnico di valutazione, di cui al successivo punto 2.I, a pena di decadenza. 1.C Le domande che, a seguito dell istruttoria di cui al successivo paragrafo 2 punto 2.B, sono risultate ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse disponibili potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riallocazione di fondi per le singole misure così come definito al successivo paragrafo 1.D. 1.D Nel corso del periodo di programmazione dello SFOP 2000-2006 la Regione Liguria si riserva, per ottimizzare l impiego delle risorse già assegnate da UE e Stato o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare la disponibilità per ciascuna misura. 3

2 PROCEDURE ISTRUTTORIE 2.A Ai progetti pervenuti entro il termine prestabilito viene assegnato un codice, composto da un numero cronologico seguito dalle seguenti sigle di identificazione e dall anno di riferimento della domanda: BA AC PP IT PC PM AO MI Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche Acquacoltura Attrezzature dei porti di pesca Trasformazione e commercializzazione Piccola pesca costiera Promozione Azioni realizzate dagli operatori del settore Misure innovanti Il codice assegnato a ciascuna domanda e la data del suo ricevimento dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva. 2.B Il nucleo di valutazione di cui al punto 2.I, entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, istruisce le domande pervenute e, valutata l ammissibilità delle domande, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base dei criteri di priorità individuati all articolo 3 paragrafo 3.3 di ogni singola misura nella parte seconda del presente bando. Sono ammessi a finanziamento i progetti a partire da quello che occupa il primo posto in graduatoria fino all esaurimento delle risorse. 2.C La Regione, nei successivi trenta giorni provvede con atto amministrativo ad approvare la graduatoria nonché ad impegnare i fondi per la concessione dei contributi ammessi, disponendone la pubblicazione sul B.U.R.L. e dandone comunicazione tramite raccomandata A/R agli interessati. 2.D I lavori di realizzazione dell iniziativa e i relativi acquisti devono iniziare entro il termine di quattro mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere completati entro il termine massimo di due anni. Nel caso che i destinatari del contributo siano soggetti pubblici, per inizio dei lavori si intende l avvio delle procedure di gara. Nel caso che i destinatari del contributo siano soggetti privati, per inizio dei lavori si intende la data di comunicazione di inizio dei lavori di cui al successivo punto 2.E. 2.D.a Possono essere considerati ammissibili ai finanziamenti progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 1 gennaio 2000. In tal caso l inizio dei lavori deve essere dimostrato da specifica documentazione, se prevista, rilasciata dal Comune competente, oppure da autodichiarazione del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; anche tali progetti devono essere completati entro il termine massimo di due anni dalla data di inizio dei lavori. 2.E Il destinatario del contributo trasmette alla amministrazione regionale dichiarazione, resa ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di inizio lavori o, in caso di soggetto pubblico, di avvio delle procedure di gara. Tale dichiarazione deve essere inviata entro 10 giorni dall inizio dei lavori o dell avvio delle procedure di gara. A seguito della citata dichiarazione, la Regione eroga un anticipazione del 50% del contributo concesso, come riportato al punto 3. 2.F Eventuali varianti tecniche, che rispettino comunque le finalità dell intervento originariamente ammesso a contributo, possono essere proposte all amministrazione regionale da parte del soggetto destinatario del contributo nel corso della prima metà del periodo previsto per la realizzazione del 4

progetto calcolato a partire dalla data di inizio dei lavori. L ammissibilità di dette varianti è accertata dal nucleo di valutazione e comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla data del loro ricevimento. Ove il nucleo di valutazione lo ritenga necessario può richiedere documentazione tecnica integrativa sulle varianti proposte. Tale documentazione integrativa deve essere fornita al nucleo di valutazione entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il suddetto termine dei 60 giorni è calcolato a partire dalla data di ricevimento della documentazione integrativa da parte della Regione. Tali varianti non possono comportare in nessun caso l aumento del contributo. In caso di varianti valutate inammissibili in tutto o in parte dal nucleo di valutazione il contributo concesso viene proporzionalmente ridotto, salvo la realizzazione del progetto originario. Sono ammissibili varianti tecniche e/o economiche che comportano una diminuzione del costo del progetto nel limite del 30% del costo dello stesso, fatta salva la valutazione circa l ammissibilità di dette varianti da parte del nucleo di valutazione. L esecuzione delle varianti precedenti alla valutazione può comportare il mancato riconoscimento delle spese qualora il nucleo di valutazione non le ritenga ammissibili a contributo. L ammissibilità o meno delle varianti viene riconosciuta con atto amministrativo da parte della Regione. 2.G Il soggetto destinatario del contributo può chiedere all amministrazione una proroga del termine previsto per la fine dei lavori per un periodo non superiore al 50% della durata prevista per la realizzazione del progetto stesso purchè il progetto abbia avuto inizio nei tempi previsti e si trovi in uno stato di avanzamento di almeno il 50%. La richiesta di proroga dev essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto dal decreto di concessione per la realizzazione del progetto e dev essere adeguatamente motivata sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici. Il nucleo di valutazione valuta, entro 30 giorni dal ricevimento, l ammissibilità della proroga richiesta e gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni. 2.H Il soggetto destinatario del contributo comunica alla Regione la fine dei lavori secondo le modalità ed i tempi fissati al successivo paragrafo 3 seconda alinea. Tale comunicazione costituisce uno dei presupposti indispensabili per l emissione del decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso. 2.I La Regione, al fine di verificare l ammissibilità dei progetti, istituisce un Nucleo di valutazione così composto: - n. 3 funzionari della struttura Allevamento, Caccia e Pesca, di cui uno con funzioni di segretario. Come previsto dall articolo 8 della legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (Interventi regionali per l incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell acquacoltura marittima), i lavori svolti dal Nucleo di valutazione sono sottoposti al parere del Comitato Tecnico Regionale della Pesca, per esprimere un parere di fattibilità dei progetti, fornendo, qualora necessario, raccomandazioni e prescrizioni. 3 - MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO In relazione all erogazione del contributo, la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, ai sensi dell articolo 34 del Regolamento CE n. 1260/1999, spetta alla struttura Allevamento, Caccia e Pesca. Ai sensi dell articolo 38, lettera f), del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la verifica dell efficacia dei sistemi di gestione e controllo viene effettuata dal Servizio Ispettorato Funzioni Agricole. 5

Il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole è pertanto responsabile dei controlli da effettuarsi in maniera sistematica nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e su un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate. Il contributo verrà erogato nei limiti percentuali di quanto previsto per ogni misura nella successiva parte seconda del presente bando (articolo 5 di ogni misura) e nei limiti dei massimali previsti dallo SFOP per alcune misure o stabiliti nel presente documento dalla Regione. La Regione Liguria si riserva di modificare i massimali previsti, come limiti agli investimenti ai fini del calcolo del contributo ammissibile, all articolo 5 punto 5.2 di ogni singola misura nella parte seconda del presente bando. Di tali eventuali modifiche si darà pubblicazione sul B.U.R.L. contestualmente all indicazione delle risorse con l atto di cui al precedente capoverso. Il contributo verrà erogato a favore del destinatario con le seguenti modalità: - un anticipazione pari al 50% del contributo concesso dopo la comunicazione di inizio dei lavori di cui al precedente paragrafo 2 punto 2.E; l adozione del decreto di erogazione dell anticipazione è subordinata alla stipula di apposita polizza fideiussoria da parte del destinatario del contributo. La garanzia fideiussoria non è richiesta per i soggetti pubblici; - il saldo del contributo concesso alla fine dei lavori, previa presentazione di una relazione finale, da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse. Tale relazione dovrà essere corredata dalla rendicontazione tecnico finanziaria contenente copia della documentazione, necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanziate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali atti dovranno essere firmati dal destinatario del contributo e dal responsabile tecnico del progetto e dovranno essere presentati entro due mesi dalla fine dei lavori. La concessione del saldo del contributo è subordinato alla verifica tecnico amministrativa del progetto realizzato da parte della struttura Allevamento, Caccia e Pesca. La verifica dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relazione e della rendicontazione allegata. L atto di liquidazione del saldo verrà adottato entro i dieci giorni successivi. 4 SPESE AMMISSIBILI Le spese rendicontate saranno ritenute ammissibili esclusivamente se ricomprese tra quelle previste dal Reg. UE n. 1685 del 28/07/2000 inerente disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dei Fondi strutturali. Le spese in economia costituiscono investimenti non ammissibili ad eccezione dei contributi in natura così come previsti dalla norma n. 1, punto 1.6 del Regolamento CE n. 1685/2000. 5 RINUNCIA E DECADENZE Il soggetto destinatario del contributo, con lettera raccomandata A/R, dovrà comunicare all amministrazione regionale la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovrà provvedere alla restituzione dell eventuale anticipazione ricevuta maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di accredito dell anticipazione. 6

Il mancato rispetto, da parte del destinatario del contributo, dei termini e/o delle procedure previsti ai precedenti punti 2 e 3 comporta la decadenza dal contributo nonché la restituzione dell eventuale anticipazione ricevuta. Nel caso di mancata restituzione, la Regione provvederà al recupero dell anticipazione rivalendosi anche nei confronti del fideiussore. Quanto previsto al precedente capoverso non verrà applicato esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore dimostrate dal destinatario del contributo, accertate dall amministrazione regionale ed intervenute nel periodo previsto per la realizzazione del progetto. 6 INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/91 I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso la Regione Liguria Ufficio Allevamento, Caccia e Pesca via D Annunzio, 113 Genova. 7

SECONDA PARTE ASSI E MISURE Asse n.3 Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione, attrezzature dei porti di pesca, pesca nelle acque interne. Misura n. 3.1 Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche (art. 13, Reg. CE 2792/1999) Art.1 Soggetti destinatari del contributo Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura: a) Amministrazioni Provinciali e Comunali, Associazioni di categoria, Associazioni di produttori riconosciute, Cooperative di produzione e di servizi che operano nel comparto della pesca e dell acquacoltura. Art.2 Aree di intervento Il tratto di mare antistante la costa della regione Liguria. Art.3 Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorità 3.1 Interventi ammissibili Sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono l installazione, entro le tre miglia dalla costa, di barriere sottomarine finalizzate alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche, nonché il ripristino di quelle già esistenti. 3.2 Condizioni di accesso a) l accesso al finanziamento potrà avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requisito della cantierabilità; b) le azioni dovranno essere volte alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche, dovranno presentare un interesse collettivo e non avere effetti negativi sull ambiente; c) il progetto deve prevedere la sorveglianza da parte di un Istituto scientifico associato al progetto per un periodo di almeno 5 anni; d) le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella precedente Prima Parte del presente bando e possedere i requisiti ivi specificati; e) le domande devono essere corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 4. 3.3 Condizioni di priorità Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili, avranno priorità i progetti che totalizzeranno il maggior punteggio derivante da quello corrispondente alle condizioni sottoelencate: - progetti che prevedono l installazione di barriere nel tratto di mare antistante il territorio regionale non ancora interessato dalla presenza di barriere sottomarine...1 punto - progetti che prevedono il ripristino di barriere già esistenti...2 punti - durata del periodo di sorveglianza del progetto superiore a quella prevista dalle condizioni di accesso.1 punto per ogni anno ulteriore ai cinque previsti fino ad un max di 3 punti - partecipazione finanziaria dei soggetti pubblici che realizzano il progetto: partecipazione finanziaria per un importo pari al 10% dell investimento..2 punti partecipazione finanziaria per un importo pari al 20% dell investimento..4 punti partecipazione finanziaria per un importo oltre il 20% dell investimento 2 punti per ogni ulteriore incremento del 10%. - economicità dell intervento espressa dal rapporto Kmq zona protetta/costo totale dell opera..3 punti 8

- presentazione a corredo del progetto di un piano di utilizzo con finalità ulteriori rispetto a quelle della protezione e dello sviluppo delle risorse acquatiche.1 punto In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell ufficio postale accettante). Art.4 Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) modulistica allegata al modello di domanda (Parte A) specifico per la misura 3.1 Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche e composta da: - Sezione I): descrizione del destinatario del contributo; - Sezione II): descrizione del progetto; - allegato B 1: questionario; - allegato B 2: previsioni di produzione nella zona interessata dal progetto; - allegato C 1: piano di investimento (riepilogo dei lavori previsti); - allegato C 2: quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento; - allegato C3: piano finanziario del progetto; - allegato D: indicatori fisici di riferimento; b) computo estimativo vistato per la congruità dei prezzi da un tecnico iscritto all Albo Regionale dei Collaudatori (legge regionale 22.07.1993 n. 34 Istituzione dell Albo dei collaudatori e disposizioni sui collaudi ); c) preventivi di ditte specializzate (macchinari e attrezzature); d) planimetrie ed elaborati tecnici del progetto. Art.5 Contributi e limiti agli investimenti ammissibili 5.1 Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili. Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni finanziarie possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto: a) fino al 100% dell investimento ammesso a contributo se: - il progetto presenta un interesse collettivo, - il beneficiario è rappresentato da un soggetto collettivo, - il progetto prevede l accesso pubblico ai risultati dell operazione, 5.2 Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a. 200 milioni. 9

Misura n. 3.2 Acquacoltura (art. 13, Reg. CE 2792/1999) Art.1 Soggetti beneficiari Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura le imprese di acquacoltura in forma singola o associata. Art.2 Aree di intervento Il territorio della regione Liguria ed il tratto di mare antistante. Art.3 Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorità 3.1 Interventi ammissibili Sono prioritariamente ammissibili a contributo i progetti che prevedono l ammodernamento di impianti di acquacoltura e di maricoltura esistenti. Sono altresì ammissibili a contributo i costi relativi alla raccolta di dati sull impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale. 3.2 Condizioni di accesso a) l accesso al finanziamento potrà avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requisito della cantierabilità; b) le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella precedente Prima Parte del presente bando e possedere i requisiti ivi specificati; c) le domande devono essere corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4. 3.3 Condizioni di priorità Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili, avranno priorità i progetti che totalizzeranno il maggior punteggio derivante da quello corrispondente alle condizioni sottoelencate: - prevedono l ammodernamento di impianti di acquacoltura esistenti in acque marine e/o salmastre. 4 punti - prevedono l ammodernamento di impianti di acquacoltura in acque dolci....1 punto - prevedono la realizzazione di nuovi impianti.....1 punto - prevedono la realizzazione di impianti che tengano conto dell integrazione di filiera...3 punti - prevedono l utilizzo di tecniche finalizzate a ridurre l impatto ambientale 5 punti - volti alla diversificazione delle specie allevate...3 punti - finalizzati all adozione di tecniche di miglioramento della qualità dei prodotti e delle condizioni igieniche e sanitarie.3 punti - determinano l incremento dell occupazione: a) fino a cinque nuovi occupati 2 punti b) tra cinque e dieci nuovi occupati 4 punti c) oltre dieci nuovi occupati.6 punti i punteggi relativi ai punti a), b) e c) sono incrementati di 0,5 punti per ogni occupato di sesso femminile. In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell ufficio postale accettante). Art.4 Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) modulistica allegata al modello di domanda (Parte A) specifico per la misura 3.2 Acquacoltura e composta da: 10

b) parte B: nota esplicativa per la descrizione del progetto; - allegato B 1: questionario; - allegato B 2: piano di investimento (riepilogo dei lavori previsti); - allegato C 1: conto di gestione previsionale; - allegato C 2: conto di gestione del triennio precedente; - allegato C 3: quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento; - allegato C 4: piano finanziario del progetto; - allegato D: indicatori fisici di riferimento; c) per gli impianti da ammodernare o ristrutturare: due foto con veduta generale delle unità di allevamento, una foto fabbricati e una foto impianti ingrasso; d) computo metrico estimativo, vistato per la congruità dei prezzi, da un tecnico iscritto all Albo Regionale dei Collaudatori (l.r. n. 34/93); e) planimetrie; f) mappa catastale in scala 1:2.000 o carta nautica; g) indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente. Art.5 Contributi e limiti agli investimenti ammissibili 5.1 Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili. Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto: - fino al 40% dell investimento ammesso a contributo; - fino al 50% dell investimento ammesso a contributo per gli investimenti che riguardano l utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull ambiente. 5.2 Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a. 2 miliardi. 11

Misura n. 3.3 Attrezzature dei porti di pesca (art. 13, Reg. CE 2792/1999) Art.1 Soggetti destinatari del contributo Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura soggetti pubblici e privati. Art.2 Aree di intervento I porti pescherecci della regione Liguria o le aree interne ai porti destinate alla pesca professionale. Art.3 Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorità 3.1 Interventi ammissibili Sono ammissibili a contributo i progetti destinati a: - migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti; - coadiuvare le attività delle barche da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d acqua, manutenzione e riparazione delle barche da pesca); - sistemare le banchine nell intento di migliorare le condizioni di ormeggio e di sicurezza al momento dell imbarco o dello sbarco dei prodotti. 3.2 Condizioni di accesso a) l accesso è consentito ai soli progetti finalizzati e vincolati alle attività della pesca ed acquacoltura professionali; b) l accesso al finanziamento potrà avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requisito della cantierabilità; c) le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella precedente Prima Parte del presente bando e possedere i requisiti ivi specificati; d) le domande devono essere corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4. 3.3 Condizioni di priorità Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili, avranno priorità i progetti che totalizzeranno il maggior punteggio derivante da quello corrispondente alle condizioni sottoelencate: - riguardano i porti con più alta presenza di barche da pesca professionale: numero barche superiore a venti.5 punti numero barche compreso tra dieci e venti...3 punti numero barche inferiore a dieci......1 punto - riguardano iniziative multifunzionali (punti di rifornimento di acqua, luce, telefono, carburanti, nastri trasportatori, argani, ecc.) per un minimo di tre funzioni..3 punti - determinano l incremento dell occupazione: a) fino a cinque nuovi occupati 2 punti b) superiore a cinque nuovi occupati.. 3 punti i punteggi relativi ai punti a) e b) sono incrementati di 0,5 punti per ogni occupato di sesso femminile. - prevedono la partecipazione finanziaria dell ente pubblico: partecipazione finanziaria per un importo pari al 10% dell investimento...2 punti partecipazione finanziaria per un importo pari al 20% dell investimento...4 punti partecipazione finanziaria per un importo oltre il 20% dell investimento.2 punti per ogni ulteriore incremento del 10%. 12

In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell ufficio postale accettante). Art.4 Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) modulistica allegata al modello di domanda (Parte A Sezione I) specifico per la misura 3.3 Attrezzature dei porti di pesca e composta da: - parte A, Sezione II: informazioni particolareggiate; - allegato A 1: piano di investimento (riepilogo dei lavori previsti); - allegato A 2: quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento; - allegato A 3: piano finanziario del progetto; - allegato B: indicatori fisici di riferimento; b) relazione tecnica, planimetrie e disegni del progetto; c) computi metrici estimativi delle costruzioni, vistati per la congruità dall ufficio tecnico pubblico che richiede il contributo, oppure da un tecnico iscritto all albo regionale dei collaudatori (l.r. n. 34/93) se il richiedente è un soggetto privato; d) preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali. Art.5 Contributi e limiti agli investimenti ammissibili 5.1 Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili. Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto: a) fino al 100% dell investimento ammesso a contributo se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: - il progetto presenta un interesse collettivo, - il destinatario è rappresentato da un soggetto pubblico, - il progetto prevede l accesso pubblico ai risultati dell operazione, b) fino al 40% dell investimento ammesso a contributo se: - il progetto presenta un interesse individuale, - il destinatario è rappresentato da un soggetto privato o collettivo (es.: cooperative, consorzi, ecc.), - il progetto non consente l accesso pubblico ai risultati dell operazione, - se vi è partecipazione finanziaria degli organismi collettivi e delle istituzioni di ricerca. 5.2 Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a. 500 milioni. 13

Misura n. 3.4 Trasformazione e commercializzazione (art. 13, Reg. CE 2792/1999) Art.1 Soggetti destinatari del contributo Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura soggetti privati singoli o associati che operano nel comparto della pesca e dell acquacoltura. Art.2 Aree di intervento Il territorio della regione Liguria Art.3 Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorità 3.1 Interventi ammissibili Sono ammissibili a contributo i progetti presentati da soggetti la cui sede legale e tutte le unità produttive ricadono nel territorio regionale. Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati: - all ammodernamento degli impianti di trasformazione e di commercializzazione esistenti; - alla realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione; Sono esclusi gli investimenti rivolti alla trasformazione di prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano ad eccezione della trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell acquacoltura. Sono altresì esclusi dal finanziamento gli investimenti riguardanti il commercio al dettaglio. 3.2 Condizioni di accesso a) l accesso al finanziamento potrà avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requisito della cantierabilità. b) le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella precedente Prima Parte del presente bando e possedere i requisiti ivi specificati. c) le domande devono essere corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4 3.3 Condizioni di priorità Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili, avranno priorità i progetti che totalizzeranno il maggior punteggio derivante da quello corrispondente alle condizioni sottoelencate: - prevedono la verticalizzazione del processo produttivo intesa quale integrazione fra produzione, trasformazione e commercializzazione.. 5 punti - sono finalizzati al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie dei mercati ittici e alla loro modernizzazione facendo riferimento in particolare alla loro informatizzazione e messa in rete...5 punti - prevedono l utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale..3 punti - determinano l incremento dell occupazione: fino a cinque nuovi occupati.2 punti tra cinque e dieci nuovi occupati..3 punti oltre ai dieci nuovi occupati. 5 punti i punteggi relativi ai punti a), b) e c) sono incrementati di 0,5 punti per ogni occupato di sesso femminile. - favoriscono la trasformazione e la commercializzazione del prodotto locale.....5 punti - garantiscono lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate 1punto - sono presentati da soggetti con sede legale e operativa nel territorio della Regione Liguria...2 punti 14

In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell ufficio postale accettante). Art.4 Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) modulistica allegata al modello di domanda (Parte A) specifico per la misura 3.4 Trasformazione e commercializzazione e composta da: - allegato B: relazione del progetto; - allegato B 1: materie prime utilizzate prima e dopo l investimento; - allegato B 2: prodotti trasformati/commercializzati prima e dopo l investimento; - allegato C 1: investimenti piano di investimento; - allegato C 2: quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento. - allegato C 3: piano finanziario del progetto; - allegato D: indicatori fisici di riferimento; b) planimetrie e disegni del progetto. c) preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali. d) indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente. Art.5 Contributi e limiti agli investimenti ammissibili 5.1 Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili. Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto: - fino al 40% dell investimento ammesso a contributo - fino al 50% dell investimento ammesso a contributo per gli investimenti che riguardano l utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull ambiente o che riguardino impianti collettivi. 5.2 Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a. 1 miliardo. 15

Asse n.4 Altre misure. Misura n. 4.1 Piccola pesca costiera (art. 11, Reg. CE 2792/1999) Art.1 Soggetti destinatari del contributo Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura: a) gruppi di pescatori o nuclei familiari di pescatori, associati allo scopo o costituiti in cooperative e consorzi, attivi nel settore della piccola pesca costiera praticata con barche di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri. Art.2 Aree di intervento Gli interventi devono essere localizzati nei Compartimenti marittimi della regione Liguria e riguardare le imbarcazioni di cui all art.1 ed iscritte presso gli stessi. Art.3 Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorità 3.1 Interventi ammissibili Sono ammissibili a contributo i progetti collettivi integrati che riguardano lo sviluppo della piccola pesca costiera. Gli interventi potranno riguardare in particolare: - la messa in sicurezza delle imbarcazioni, quale la dotazione di radar, gps, sonar, Kit di salvataggio ecc. - il miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative, - la diffusione delle innovazioni tecnologiche concernenti l utilizzo di tecniche più selettive, - lo sviluppo ed il consolidamento della filiera di produzione, - la formazione e la qualificazione degli addetti. Non sono ammissibili gli interventi strutturali sulle imbarcazioni aventi un carattere duraturo, quali quelli su motori, scafi ecc. Non sono ammissibili progetti che prevedono un costo complessivo superiore a 150.000 Euro. 3.2 Condizioni di accesso a) Le azioni dovranno essere costituite da progetti collettivi integrati volti al settore della piccola pesca costiera. b) Le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella precedente Prima Parte del presente bando e possedere i requisiti ivi specificati. c) Le domande devono essere corredate della documentazione di cui al successivo art.4. 3.3 Condizioni di priorità Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili, avranno priorità i progetti che totalizzeranno il maggior punteggio derivante da quello corrispondente alle condizioni sottoelencate: - progetti che coinvolgono il maggior numero di barche che esercitano l attività della piccola pesca costiera..1 punto per barca fino ad un max di...10 punti - progetti che coinvolgono il maggior numero di nuclei familiari di pescatori.2 punti per nucleo familiare fino ad un max di 10 punti qualora il progetto determini un incremento dell occupazione femminile, il limite dei 10 punti è elevato fino ad un max di 15 considerando 1 punto per ogni occupato di sesso femminile; - progetti che coinvolgono il maggior numero di pescatori..1 punto a pescatore fino ad un max di. 10 punti 16

- progetti che prevedono la realizzazione di almeno due degli interventi riportati al precedente punto 3.1..2 punti per ciascun intervento fino ad un max di...6 punti In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell ufficio postale accettante). Art.4 Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) modulistica allegata al modello di domanda (Parte A) specifico per la misura 4.1 Piccola pesca costiera e composta da: - parte B: nota esplicativa per la descrizione del progetto; - allegato B: questionario; - allegato C 1: piano di investimento (riepilogo dei lavori previsti); - allegato C 2: conto di gestione del biennio precedente; - allegato C 3: quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento. - allegato C 4: piano finanziario. - allegato D: indicatori fisici di riferimento; b) estratto matricolare o del Registro Navale Marittimo delle barche interessate dal progetto. c) preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari e attrezzature. Art.5 Contributi e limiti agli investimenti ammissibili 5.1 Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili. Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni finanziarie possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto: - fino al 100% dell investimento ammesso a contributo 5.2 L ammontare del contributo pubblico è limitato alla somma massima di. 150.000 Euro. 17

Misura n. 4.3 Promozione (art. 14, Reg. CE 2792/1999) Art.1 Soggetti destinatari del contributo Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura soggetti pubblici e privati. Art.2 Aree di intervento I mercati di sbocco della produzione regionale Art.3 Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorità 3.1 Interventi ammissibili Sono ammissibili a contributo i progetti che riguardano la promozione e lo sviluppo dei prodotti della pesca e dell acquacoltura. Gli interventi potranno riguardare in particolare: - Azioni volte alla certificazione di qualità e alla etichettatura dei prodotti della pesca e dell acquacoltura; - Campagne di promozione; - Indagini e studi in materia di consumo e di mercati comprese iniziative di tipo sperimentale e quelle aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione dei prodotti anche in paesi terzi; - Organizzazione e/o partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni; - Organizzazione di missioni di studio o commerciali; - Azioni volte all attivazione di consulenze e servizi a favore di grossisti, dettaglianti e organizzazioni di produttori. Non sono ammissibili gli interventi orientati su determinate marche commerciali o riferiti ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso in cui il prodotto abbia il riconoscimento ufficiale dell origine geografica o del processo di produzione a norma del Reg. CE n.2081/92. 3.2 Condizioni di accesso a) Le azioni dovranno essere volte alla promozione ed allo sviluppo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura b) Le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella precedente Prima Parte del presente bando e possedere i requisiti ivi specificati. c) Le domande devono essere corredate della documentazione di cui al successivo art.4 3.3 Condizioni di priorità Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili, avranno priorità i progetti che totalizzeranno il maggior punteggio derivante da quello corrispondente alle condizioni sottoelencate: - promuovere una politica di qualità dei prodotti..5 punti - promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell ambiente 5 punti - sono realizzati da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del Reg. CEE n.3759/92.1 punto - sono realizzati congiuntamente da varie organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del settore riconosciute dalle autorità nazionali/regionali...5 punti - promuovere i consumi di prodotti lavorati (eviscerati, filettati, freschi e conservati ecc.)..3 punti In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell ufficio postale accettante). 18

Art.4 Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) modulistica allegata al modello di domanda (Parte A) specifico per la misura 4.3 Promozione e composta da: - parte B: nota esplicativa per la descrizione del progetto; - allegato B 1: questionario situazione tecnica, economica e sociale prima della realizzazione del progetto; - allegato B 2: questionario situazione tecnica, economica e sociale dopo la realizzazione dell iniziativa; - allegato C 1: piano di investimento (riepilogo dei costi previsti); - allegato C 2: quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento. - allegato C 3: piano finanziario del progetto; - allegato D: indicatori fisici di riferimento; b) preventivi di ditte specializzate. Art.5 Contributi e limiti agli investimenti ammissibili 5.1 Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili. Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni finanziarie possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto: a) fino al 100% dell investimento ammesso a contributo se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: - il progetto presenta un interesse collettivo, - il beneficiario è rappresentato da un soggetto collettivo, - il progetto prevede l accesso pubblico ai risultati dell operazione, b) fino al 40% dell investimento ammesso a contributo se: - il progetto presenta un interesse individuale, - il beneficiario è rappresentato da un soggetto individuale, - il progetto non consente l accesso pubblico ai risultati dell operazione, 5.2 Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a. 200 milioni. 19

Misura n. 4.4 Azioni realizzate dagli operatori del settore (art. 15, Reg. CE 2792/1999) Art.1 Soggetti destinatari del contributo Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura soggetti privati quali: - organizzazioni dei produttori, che operano nel settore della pesca e dell acquacoltura, riconosciute a norma del Reg. CEE n.3759/92; - organizzazioni che operano, nel settore della pesca e dell acquacoltura, per conto dei produttori; - altre organizzazioni riconosciute che operano nel settore della pesca e dell acquacoltura. Art.2 Aree di intervento Gli interventi devono essere localizzati nel territorio della regione Liguria. Art.3 Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorità 3.1 Interventi ammissibili Sono ammissibili a contributo gli interventi di seguito indicati: a) la costituzione o il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute dal Reg. CEE n.3759/92 dopo il 1 gennaio 2000, b) il piano di miglioramento della qualità della produzione delle suddette organizzazioni di produttori. Sono ammissibili a contributo le seguenti azioni: a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti; b) gestione dello sforzo di pesca; c) promozione dell uso di attrezzi o metodi che l autorità di gestione riconosce come più selettivi; d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse; e) promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra; f) attrezzature collettive per l acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell allevamento acquicolo; g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei; h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell acquacoltura, ai fini dell approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere; i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale; j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura; k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra; l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell impatto ambientale; m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori); n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato. 3.2 Condizioni di accesso a) Le azioni dovranno essere comprese tra quelle previste al precedente punto 3.1 20

b) Le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella precedente Prima Parte del presente bando e possedere i requisiti ivi specificati. c) Le domande devono essere corredate della documentazione di cui al successivo art.4 3.3 Condizioni di priorità Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili, avranno priorità i progetti che totalizzeranno il maggior punteggio derivante da quello corrispondente alle condizioni sottoelencate: - garantire l utilizzo di tecniche più selettive 5 punti - promuovere misure tecniche di conservazione delle risorse...5 punti - migliorare le condizioni di lavoro...3 punti - migliorare le condizioni sanitarie dei prodotti 5 punti - controllare le patologie presenti in allevamenti o in bacini idrografici o in ecosistemi litoranei..4 punti - predisporre modelli di gestione ambientale.2 punti - costituire poli di centralizzazione dei prodotti 3 punti - prevedere attività di formazione professionale...2 punti - migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato.2 punti In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell ufficio postale accettante). Art.4 Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) modulistica allegata al modello di domanda (Parte A) specifico per la misura 4.4 Azioni realizzate dagli operatori del settore e composta da: - parte B: nota esplicativa per la descrizione del progetto; - allegato B 1: questionario situazione tecnica, economica e sociale prima della realizzazione dell iniziativa; - allegato B 2: questionario situazione tecnica, economica e sociale dopo la realizzazione dell iniziativa; - allegato B 3: questionario relativo a iniziative attuate dalle O.P. riconosciute a norma del Reg. (CE) 3759/92 e costituite dopo l 1/1/2000 - allegato C 1: piano di investimento (riepilogo dei costi previsti per l attuazione del progetto); - allegato C 2: quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento. - allegato C 3: piano finanziario del progetto - allegato D: indicatori fisici di riferimento; b) in caso di azioni riferibili ad altre misure del bando, la documentazione prevista per le relative misure. Art.5 Contributi e limiti agli investimenti ammissibili 5.1 Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili. Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni finanziarie possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto: - fino al 100% dell investimento ammesso a contributo. Per le azioni di cui alla lettera a) del precedente art.3 punto 3.1, il contributo sarà erogato con importi che non possono eccedere i seguenti limiti: 1 anno: 3% del valore della produzione commercializzata dall organizzazione di produttori e 60% delle spese di gestione della stessa 21