DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E SFALCIO ERBA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.

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Comune di Guglionesi Provincia di Campobasso DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E SFALCIO ERBA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. Art. 1 Oggetto del servizio. 1. Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione del servizio di gestione, manutenzione, custodia, sorveglianza e sfalcio erba da effettuarsi presso il Cimitero di Guglionesi, consistente: nel servizio di custodia e di vigilanza del Cimitero durante i periodi di apertura; nel servizio di reperibilità per necessità straordinarie; nel controllo, pulizia, manutenzione; nelle opere di giardinaggio; nell assistenza alle inumazioni ed esumazioni; nell assistenza alle nelle tumulazioni ed estumulazioni; nel trasporto delle salme, dall ingresso o all interno del cimitero al luogo di sepoltura; nella verifica del corretto smaltimento dei rifiuti cimiteriali; nelle opere di manutenzione ordinaria. Art. 2 Gestione del Servizio. 1. La gestione del servizio è affidato a ditta specializzata nel settore, a seguito di espletamento di specifica procedura di gara, come stabilito dalle norme di legge in materia, con particolare riguardo al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Art. 3 Durata del servizio. 1. Il servizio affidato alla ditta aggiudicataria, avrà la durata di anni 2 (due), decorrenti, indicativamente, dalla firma di stipula del contratto. 2. Il Comune si riserva la facoltà di disdetta anticipata qualora intenda disporre l'assunzione diretta del servizio. 3. Per la scadenza ordinaria non è richiesto alcun preavviso, per quella anticipata il Comune dovrà dare comunicazione scritta con almeno due mesi di preavviso. 4. Il servizio non potrà essere rinnovato. 1

Art. 4 Organizzazione del personale. 1. Tutti i servizi, di cui al precedente art. 1, sono effettuati direttamente dalla Ditta con mezzi e personale propri. 2. La ditta dovrà garantire l'apertura del Cimitero e assicurare i relativi servizi nei seguenti giorni e orari: tutti i giorni (prefestivi inclusi), escluso il lunedì, dalle ore 08.00 alle ore 18.00; nel periodo della festività dei Santi e di ogni altra festività in genere. Art. 5 Responsabilità dell Impresa affidataria. 1. L Impresa affidataria è responsabile di fronte al Comune dell esecuzione dei lavori assunti, che, per nessun motivo, possono subire interruzioni. 2. L Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare all impresa affidataria o ai suoi dipendenti nell esecuzione delle prestazioni della presente gestione del servizio o per qualsiasi altra causa. Art. 6 Obbligo di domicilio dell impresa affidataria e foro competente. 1. A tutti gli effetti di legge, l Impresa affidataria deve eleggere domicilio fornendo pronta reperibilità, tramite telefono, fisso e mobile, e tramite Pec, per il periodo giornaliero, notturno e festivo, e dovrà nominare un suo rappresentante per il servizio di cui è oggetto il presente Regolamento. 2. A richiesta dell Amministrazione Comunale, l impresa affidataria dovrà presentarsi, senza compenso alcuno, a ogni incontro o rilevamento che si rendesse necessario per definire questioni attinenti il servizio. 3. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all esecuzione di quanto previsto dal presente regolamento è esclusivamente competente il Foro di Larino. Art. 7 Denuncia di eventi eccezionali. 1. L Impresa affidataria, ove abbia conoscenza di eventi eccezionali alla stessa non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento del servizio, ha l obbligo di avvertire tempestivamente, avvalendosi di ogni mezzo ritenuto idoneo, telefonicamente e a mezzo Pec, gli uffici comunali compenti. 2. La segnalazione effettuata non esime l impresa affidataria, nell ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, dall adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare corso. Art. 8 Canone di gestione del servizio, pagamenti e relative modalità. 1. All'Impresa affidataria sarà devoluto annualmente un canone di gestione del servizio pari all'importo di 18.000,00 oltre Iva. I pagamenti per le prestazioni effettuate avverranno con liquidazione mensile (salvo diversi accordi con la ditta) su presentazione di relativa fattura. 2. Il Comune di Guglionesi effettuerà il pagamento delle somme spettanti all Impresa affidataria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 2

Art. 9 Spese di contratto. 1. Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di fornitura del servizio, saranno a carico dell Impresa affidataria. Art. 10 Altre responsabilità a carico dell appaltatore. 1. L Impresa affidataria è responsabile verso l Amministrazione comunale del buon andamento del servizio dallo stesso assunto, nonché della disciplina, dell operato e del contegno dei suoi dipendenti, anche nel rapporto con i dipendenti comunali. 2. L Impresa affidataria assumerà direttamente, in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, incidenti o disgrazie accidentali, potessero essere arrecati al Comune, al personale e a terzi, tenendone indenne l Amministrazione Comunale. assicurazione 3. Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze di prescrizioni di leggi e di regolamenti generali e locali. 4. Il personale dipendente dell Impresa affidataria deve disporre di idoneo apparecchio portatile di comunicazione e ricezione telefonico, onde essere tempestivamente reperito dagli uffici comunali in caso di urgenza e necessità in qualsiasi momento. I numeri dovranno essere comunicati all Amministrazione Comunale alla stipula del contratto. Art. 11 Mansioni del personale in servizio presso il cimitero. 1. Sono compiti specifici del personale in servizio presso il cimitero: ricevere e accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione; tenere aggiornati i registri, in duplice copia, delle operazioni cimiteriali (uno in custodia presso il cimitero e l altro presso il Comune di Guglionesi); tenere la pulizia di tutti i locali e di tutti gli spazi cimiteriali; attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Regolamento comunale di Polizia mortuaria circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali; collocare, sulle fosse dei campi comuni, i cippi numerati progressivamente, su comunicazione del Responsabile dei Tecnico Comunale. Art. 12 Locali, attrezzature e mezzi. 1. L Amministrazione comunale mette gratuitamente a disposizione dell Impresa affidataria, per la durata del servizio, un magazzino per il ricovero degli attrezzi e dei mezzi d opera del cimitero di Guglionesi e un locale a uso spogliatoio. 2. I locali, una vota messi a disposizione, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, puliti e conservati con la massima cura ivi comprese le opere di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie. 3. Tanto i mezzi d opera quanto gli accessori dovranno essere sempre in perfetta efficienza, conservati e mantenuti nella massima cura e sarà compito dell Impresa affidataria provvedere, di volta in volta, alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il servizio abbia sempre a compiersi in modo decoroso. 3

4. Tutta l attrezzatura prevista deve essere tenuta costantemente nel cimitero del Comune di Guglionesi nelle zone di deposito di cui sopra e non può essere per nessun motivo usata per servizi in altri Comuni. 5. L Amministrazione metterà a disposizione dell Impresa affidataria, con verbale sottoscritto dalle parti, le scale, le attrezzature e quant altro in possesso per il funzionamento del cimitero, con l obbligo, da parte dell Impresa affidataria, di garantirne a propria cura e spesa la manutenzione ordinaria e straordinaria; l Impresa affidataria potrà integrare, qualora lo ritenga opportuno, la dotazione delle stesse con oneri a suo carico. 6. Allo scadere dell affidamento del servizio tutto il materiale consegnato dal Comune dovrà essere restituito in buono stato, salvo la naturale usura; in caso di rottura, inefficienza o mal funzionamento delle predette attrezzature, l Impresa affidataria dovrà risarcire il Comune del danno causato. Art. 13 Vigilanza dell amministrazione. 1. L Amministrazione Comunale ha diritto d ispezionare i luoghi cimiteriali e di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente servizio, nonché di indicare le inottemperanze riscontrate, così come previsto nel presente disciplinare. Art. 14 Tariffe servizio offerto all'utenza. 1. Le tariffe dei servizi cimiteriali verranno direttamente stabilite e gestite dall'amministrazione comunale e riscosse direttamente dal servizio di tesoreria comunale mediante versamenti postali all'uopo predisposti. Le tariffe così stabilite si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso o eccettuato. Art. 15 Responsabilità per danni a cose e persone. 1. L Impresa affidataria è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché al Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose e sia a persone, causati o imputati al disimpegno dei servizi. 2. Al riguardo, l Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale e sia civile, come pure per i danni o sinistri che dovessero subire i terzi, i materiali e il personale dell impresa affidataria durante l esecuzione dei servizi. 3. L Impresa affidataria assume, senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all esecuzione del servizio, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di danni. 4. L Impresa affidataria dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Art. 16 Penalità per infrazione. 1. L inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite dall Amministrazione comunale, per il tramite del Responsabile Tecnico, rendono passibile la ditta appaltatrice di una penale. 4

2. Fermi restando i provvedimenti di decadenza, risoluzione o revoca del rapporto di concessione del servizio, l Amministrazione comunale è autorizzata ad applicare a carico del concessionario, le penalità consistenti nel pagamento di una somma, da trattenersi nella liquidazione dei servizi del mese successivo, per tutte le inosservanze, o inadempienze che dovessero essere accertate agli oneri e obblighi assunti con il presente disciplinare. 3. L Impresa affidataria assume l obbligo di espletare il servizio con la massima puntualità e secondo le disposizioni che di volta in volta saranno date dal Responsabile Tecnico. 4. In caso di infrazioni ritenute lievi, a giudizio insindacabile del Responsabile Tecnico, si applicherà la penale prevista per ogni singolo servizio, nella misura di 100,00 (euro cento/00). 5. In caso di recidiva per infrazioni lievi la penale sarà raddoppiata o potranno applicarsi più severe misure, in proporzione al numero di inadempienze riscontrate. 6. Infrazioni e inadempienze più gravi potranno comportare l incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto. 7. La penale è inflitta con lettera motivata del Responsabile Tecnico, previa comunicazione all impresa affidataria dei rilievi, con invito a produrre le contro deduzioni entro 5 giorni dalla ricezione. L Ammontare della penalità è dedotto, senza alcuna formalità dall importo delle prime fatture in liquidazione. Art. 17 Risoluzione del contratto e inadempienze. 1. In caso di negligenza abituale nel disimpegno del servizio, di grave inadempienza, o quando l Impresa affidataria sospenda il servizio stesso, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto, salva e impregiudicata l azione di risarcimento dei danni. 2. L Amministrazione potrà altresì chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi: per motivi di pubblico interesse; in caso di frode o grave negligenza nell adempimento degli obblighi contrattuali; nei casi di subappalto non autorizzato o cessione del contratto. 3. Le eventuali somme ancora dovute all Impresa affidataria, nonché la cauzione prestata, si riterranno comunque vincolate per la rifusione delle spese e dei danni che il Comune eventualmente dovesse subire. 4. Nei casi di risoluzione del contratto, si conviene l esclusione di ogni formalità per la risoluzione del contratto, essendo sufficiente un preavviso di un mese notificato a mezzo Pec. Art. 18 Inadempienze esecuzione d ufficio dei servizi non resi. 1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente regolamento, che comportano la mancata esecuzione del servizio, in parte o del tutto, l Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato l entità del disservizio provocato alla popolazione, eseguire d ufficio e a spese dell Impresa affidataria, il servizio stesso o parte di esso. Art. 19 Ampliamento delle aree. 1. I servizi di cui al presente disciplinare dovranno essere espletati nelle attuali aree cimiteriali e dovranno essere resi dall Impresa affidataria anche in caso di eventuali ampliamenti del cimitero. Art. 20 5

Apertura e chiusura cimitero, custodia e contatto con il pubblico. 1. Ferme restando le competenze in materia di indirizzo e controllo generale da parte dell Amministrazione comunale, all Impresa affidataria è demandato il coordinamento e il controllo sul corretto esercizio del lavoro svolto dai propri dipendenti, sia circa il rispetto degli orari di apertura e chiusura stabiliti dall amministrazione comunale, orari che saranno comunicati all Impresa affidataria alla presa in carico del servizio e che potranno essere modificati ad insindacabile giudizio dell Amministrazione Comunale, sia circa la custodia e il contatto con il pubblico e con le imprese private operanti all interno del Cimitero stesso, con verifica delle autorizzazioni cimiteriali e vigilanza sugli operatori di dette imprese. Art. 21 Tenuta registri. 1. L Impresa affidataria dovrà provvedere alla tenuta dei registri e di tutte le operazioni cimiteriali effettuate nel cimitero che dovranno contenere: nome defunto, data di nascita, di morte, il giorno e l ora di effettuazione del servizio, tipo di tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni e posto assegnato, anche relativa alle tombe private. 2. L Impresa affidataria dovrà aggiornare anche i registri esistenti con annotazione di tutte le variazioni effettuate. Art. 22 Manutenzione, pulizia opere di giardinaggio comprese. 1. L Impresa affidataria, avvalendosi del proprio personale, dovrà garantire i seguenti lavori di pulizia: pulizia da effettuarsi di tutte le zone pavimentate entro la cerchia perimetrale del cimitero, delle zone di accesso, delle zone limitrofe al cimitero interne ed esterne, del magazzino del custode, dell attuale camera mortuaria e di tutti i servizi igienici esistenti, avendo cura di usare idonei disinfettanti; pulizia dei punti di raccolta dei rifiuti, raccolta dei vasi, recipienti di plastica, stracci, carta, cellophane, ceri lasciati in abbandono o nascosti fra il verde esistente e riversamento degli stessi negli appositi contenitori della raccolta differenziata; esposizione dei rifiuti di vario genere previsti dalla raccolta differenziata; pulizia settimanale dell'area attorno ai contenitori della raccolta differenziata dopo la raccolta dei rifiuti; pulizia con scope e rastrelli dei vialetti inghiaiati avendo cura di raschiare, ove necessario, asportando erbacce e riassetto del tutto; pulizie generali e accurate in occasione del periodo delle commemorazioni dei defunti (da ultima decade di ottobre a prima decade di novembre), delle festività pasquali e natalizie o per altre ricorrenze significative; raccolta delle corone di fiori appassiti e relativi fusti in occasione della celebrazione di riti funebri e/o solennità; lavaggio completo dell attuale camera mortuaria con idonei detersivi e, in ogni caso, tutte le volte che sia rimossa una salma depositata all interno della stessa; spargimento di ghiaietto, conservazione e livellamento di tutti i viali del cimitero; pulizia dei locali adibiti a ricovero dei mezzi d'opera, spazzatura e raccolta dei rifiuti. 2. L Impresa affidataria del servizio dovrà effettuare a proprie spese: la manutenzione dei contenitori portarifiuti (ed eventuale fornitura, se necessaria, o sostituzione a causa di usura o danneggiamento), di tutta l attrezzatura e degli accessori presenti all'interno del cimitero; 6

la fornitura del ghiaietto per la manutenzione del percorso pedonale interno al Cimitero; la manutenzione della rubinetteria, delle fontane, dei secchi, degli annaffiatoi. 3. Sono a carico dell Impresa affidataria tutti gli oneri di attrezzatura, la fornitura di detersivi, carta igienica e quanto occorra per le operazioni suddette. 4. Chiunque esegua presso il cimitero lavori per conto del Comune o di privati, è tenuto a provvedere alla rimozione dei materiali di risulta, al relativo conferimento in discarica autorizzata e al ripristino allo stato originario dei luoghi interessati dai lavori. Art. 23 Servizio di manutenzione del cimitero comunale. 1. I lavori di giardinaggio comprendono: manutenzione di tutti i tappeti erbosi esistenti all interno del cimitero; innaffiamento in tempi e modi opportuni al fine di evitare deperimenti dei tappeti erbosi e delle piante; falciatura in tempi opportuni dei tappeti erbosi tenendoli in uno stato decoroso, nella misura di almeno sei sfalci nell arco dell anno; manutenzione delle aiuole, con eventuale piantumazione di fiori stagionali o perenni, all interno dei cimiteri, in prossimità degli accessi e a fianco dei muri perimetrali, dando atto che l eventuale fornitura dei fiori è a carico del Comune; potatura a regola d arte, una volta all anno, di tutte le piante e cespugli soggette a potatura per mantenere un assetto vegetativo uniforme; diserbamento o estirpazione di erbacce e riassetto dei vialetti inghiaiati e spazzatura di quelli pavimentati o asfaltati; pulizia delle bocchette sifonate di scarico della rete fognante interna, la pulizia delle cassette sifonate da eventuale fogliame e ghiaietto e delle fontanelle collocate all interno del cimitero; 2. I materiali di risulta degli sfalci e delle potature dovranno essere trasportati, a spese dell Impresa affidataria, nell'area rifiuti per essere collocati negli appositi contenitori. Art. 24 Manutenzione ordinaria. 1. L Impresa affidataria è tenuta a eseguire la manutenzione ordinaria e le riparazioni dei manufatti cimiteriali di proprietà comunale (recinzione, impianti idraulici e sanitari, impianti di scarico delle acque, manufatti edili, serrature dei cancelli e porte) in modo da mantenerli in buono stato e idonei all uso ascrittogli. Art. 25 Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni norma generale. 1. L Impresa affidataria provvede a ricevere le salme presso il cimitero, accompagnandole sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione e assistendo a tutte le operazioni di inumazione e tumulazione. 2. Le esumazioni e estumulazioni vanno eseguite, con personale dell Impresa affidataria, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e possono essere effettuate solo nei periodi dell anno previsti e alla presenza del personale sanitario competente dell ASReM richiesto dalla legge. 3. Il personale interessato a dette operazioni deve indossare protezioni sanitarie a norma. 4. La raccolta e l imballaggio, in base alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rifiuti e il trasporto negli impianti autorizzati per lo smaltimento di tutto il materiale di risulta, terra in eccesso, marmi, legno e quant altro è a carico dell Impresa affidataria, la quale deve 7

anche provvedere al ripristino con nuova terra delle parti di area soggette alle operazioni cimiteriali. 5. La legislazione vigente parifica i rifiuti provenienti da esumazioni estumulazioni debitamente trattati ai rifiuti solidi urbani. Pertanto lo smaltimento degli stessi può essere effettuato presso impianti autorizzati al conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani, salvo successive modifiche di legge. 6. E altresì a carico dell Impresa affidataria la raccolta e l imballaggio dello zinco, previa disinfestazione e qualsiasi altra operazione richiesta dalla normativa vigente, e il trasporto fino al luogo autorizzato per lo smaltimento. Art. 26 Inumazioni in campo comune. 1. Il servizio, consiste nell assistenza a: scavo di una fossa in terra a mano o con mezzi meccanici, avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. di approvazione del regolamento di polizia mortuaria delle dimensioni di ml. lunghezza 2.20 larghezza 0.80 profondità 2.00 da eseguirsi con le dovute cautele necessarie onde evitare danni alle tombe vicine e proteggendo lo scavo ai fini della sicurezza; ricevimento delle salme, accompagnamento dall ingresso del cimitero fino al posto di inumazione, con l eventuale sosta per funzione religiosa; disposizione del feretro qualora non venisse eseguito dalla impresa pompe funebri; chiusura e riempimento della fossa; pulizia dell area circostante il posto di inumazione; spandimento eventuale di stabilizzato, terreno sciolto a sabbia o ghiaia nell area circostante il posto di inumazione; mantenimento, nel tempo, di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli abbassamenti causati dall assestamento. Art. 27 Esumazioni ordinarie e straordinarie da campo comune. rimozione di pietra tombale; escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici, fino alla cassa, evitando di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine e proteggendo lo scavo ai fini della sicurezza; pulizia del coperchio e apertura della bara; raccolta dei resti mortali, con le dovute cautele e circostanze del caso; nel caso di salma non mineralizzata: risistemazione della salma nello stesso feretro integrando i materiali lignei di copertura se necessario; deposizione e chiusura di tali resti in apposita cassetta di zinco, fornita dall Impresa di pompe funebri, con sigillatura del coperchio mediante saldatura se trasportata fuori Comune; trasporto della cassetta nel luogo designato nello stesso cimitero oppure fino all uscita del cimitero per destinazione altri Comuni o, se richiesto dall eventualità, deposizione nell ossario comune; sistemazione e trasporto dei materiali lignei e quant altro di risulta al luogo di smaltimento rifiuti; chiusura della fossa utilizzando la terra recuperata, avendo cura di reinterrare prima quella venuta a contatto con la cassa esumata; se la terra recuperata non è sufficiente l Impresa pompe funebri deve provvedere a fornire e ad aggiungere quella mancante; 8

trasporto eventuali lapidi o marmi, previa demolizione, nel luogo di smaltimento autorizzato; pulizia dell area circostante; ripristino, anche con spargimento di ghiaietto o terra, nell eventuale vialetto circostante; mantenimento, nel tempo di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli abbassamenti causati dall assestamento. 2. Nel caso di esumazione in cui la salma non è mineralizzata l Impresa pompe funebri dovrà sorvegliare l esatta esecuzione del ripristino delle condizioni originarie della salma, del feretro, della fossa e il riposizionamento delle lapidi o dei marmi. Art. 28 Tumulazioni in loculo. apertura del loculo, se necessario; ricevimento delle salme e trasporto, dall ingresso del cimitero, con l eventuale sosta per funzione religiosa e successivamente al posto di tumulazione; immissione del feretro nel loculo con tutti gli accorgimenti del caso, ogni vario ed eventuale lavoro necessario allo svolgimento del servizio da parte dell Impresa di pompe funebri; chiusura o verifica della corretta chiusura del tumulo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa dal personale dell Impresa di pompe funebri; realizzazione o verifica dell intonacata nella parte esterna che deve essere realizzata dal personale dell Impresa di pompe funebri; è consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturaleatti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura ermetica ai sensi dell art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i; costruzione e rimozione di eventuali impalcature (e qualsiasi altra cosa necessaria allo svolgimento del regolare servizio); pulizia della superficie circostante; deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento entro 2 giorni. 2. Tutte le operazioni di muratura e la chiusura del loculo sono a carico dell impresa di pompe funebri. Art. 29 Estumulazioni dal loculo. demolizione del muro del loculo da dove verrà estumulata la salma; pulizia del coperchio e apertura della bara con raccolta dei resti mortali; in caso di salma non mineralizzata, verifica della corretta chiusura della cassa in zinco, chiusura del feretro e riposizionamento nel loculo. Procedura di chiusura come specificato nel precedente art. 28 del presente disciplinare; raccolta, deposizione e chiusura di tali resti in apposita cassetta di zinco, con sigillatura del coperchio mediante saldatura se trasportata fuori Comune; trasporto e sistemazione della cassetta in luogo designato nello stesso cimitero, oppure fino all uscita del cimitero per destinazione altri comuni; sistemazione e trasporto dei materiali lignei, zinco e quant altro di risulta al luogo di smaltimento rifiuti; risistemazione del marmo previa asportazione di scritte e fregi; 9

pulizia e disinfestazione del loculo e della zona circostante; costruzione, rimozione e pulizia di eventuali impalcature o sollevatori. Art. 30 Tumulazioni in tomba di famiglia. ricevimento della salma e trasporto, dall ingresso del cimitero, con l eventuale sosta per funzione religiosa e successivamente al posto di tumulazione; verifica della corretta chiusura e sistemazione area circostante; costruzione, rimozione, pulizia e sistemazione di eventuali ponteggi per le operazioni del caso; pulizia dell area circostante; deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento entro 2 giorni. 2. Tutte le operazioni di muratura e la chiusura del loculo sono a carico dell impresa di pompe funebri. Art. 31 Estumulazioni straordinarie di salme da tombe. apertura tomba mediante demolizione del muro del loculo dove verrà estumulata la salma; pulizia del coperchio; sistemazione in nuova cassa di zinco e verifica della corretta sigillatura della cassa stessa; trasporto del feretro al luogo designato dello stesso cimitero o fino all uscita del cimitero per destinazione altri Comuni; sistemazione e trasporto dei materiali lignei e quant altro di risulta al luogo di smaltimento rifiuti; chiusura della fossa utilizzando la terra recuperata e non bastando utilizzare quella più fine di recupero depositata presso la discarica; trasporto eventuali lapidi o marmi, previa demolizione, se comunicata, in luoghi indicati dall Ufficiocompetente; pulizia della zona circostante; costruzione, rimozione e pulizia di eventuali impalcature o sollevatori; ripristino, anche con spargimento di nuovo ghiaietto o terra, di eventuale vialetto circostante; mantenimento, nel tempo, di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli abbassamenti causati dall assestamento. 2. Tutte le operazioni di muratura e la chiusura del loculo sono a carico dell impresa di pompe funebri. Art. 32 Tumulazioni ed estumulazioni di ossario e urne cinerarie da loculo. rimozione della lapide, demolizione del muro del loculo onde tumulare o estumulare le cassette ossario. se necessario, disinfestazione e chiusura del loculo, pulizia della zona circostante. 10

Art. 33 Controllo e vigilanza. 1. L Amministrazione comunale, tramite propri incaricati, è autorizzata a esercitare, in qualunque momento ritenuto opportuno, l attività di controllo, di verifica e d ispezione all interno del cimitero, senza obbligo di preavviso. 2. L Impresa, trattandosi di servizio pubblico, è obbligata a fornire con tempestività, a semplice richiesta dell Amministrazione comunale o di un suo incaricato, ogni notizia, elemento di conoscenza e di documentazione concernente la gestione del servizio svolto, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy. Art. 34 Locali del servizio. 1. l Amministrazione comunale metterà a disposizione idoneo locale spogliatoio nonché magazzino per attrezzi. 2. Non potranno essere apportate modifiche ai locali senza l autorizzazione dell Amministrazione comunale. 11