IL CONSIGLIO REGIONALE DELL ECONOMIA E DEL LAVORO

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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008 (Seduta dell 11 aprile 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE DELL ECONOMIA E DEL LAVORO Vista la proposta di regolamento n. 12/2018 ad iniziativa dei consiglieri Leonardi, Talè concernente: Modifica al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2: Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 10 'Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo' e successive modificazioni nel testo presentato dai proponenti; Udita la relazione di Diego Mancinelli nella seduta n.15 dell 11 aprile 2018; Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell Allegato A; Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all approvazione del Consiglio; Considerati i contributi emersi nella discussione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008; Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro; DELIBERA 1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito: - all articolo 1, comma 2, dopo le parole: L ente locale o sono inserite le seguenti: per gli ambiti extraurbani. Il Presidente Marco Manzotti 1

Allegato A RELAZIONE La proposta di modifica del Regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 oggetto del presente atto, va nella direzione di aumentare il benessere degli animali di affezione e di prevenire il randagismo. Considerato che si condivide la necessità di perseguire politiche rivolte al benessere animale e alle azioni legate alla lotta al randagismo si propone di: 1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito: - all articolo 1, comma 2, dopo le parole L ente locale o sono inserite le seguenti: per gli ambiti extraurbani. 2

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007 IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI Vista la proposta di regolamento n.12/2018, ad iniziativa dei consiglieri Leonardi e Talè concernente Modifica al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2: Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 10 'Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo' e successive modificazioni, nel testo presentato dai proponenti; Visto l articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007; Verificata l impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza; Visto l articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all articolo 20, comma 5; Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 16 aprile 2018; Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell Allegato A; Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 19 aprile 2018; DELIBERA di esprimere parere contrario. Il Presidente Augusto Curti 3

Allegato A RELAZIONE In merito alla proposta di regolamento in oggetto si evidenzia che il contributo in denaro per favorire l'adozione dei cani randagi di proprietà dei Comuni era già stato escluso tra le tipologie di provvidenze erogabili dai Comuni ai soggetti privati in quanto tale contributo in denaro, come facilmente comprensibile, presenta solo criticità come di seguito elencate: la somma erogata ai proprietario non ha alcuna possibilità di tracciabilità di utilizzo a favore del cane; stimola l'abbandono di cani di proprietà non anagrafati né microchippati per poi andare al canile e forse riprendersi il cane ed intascare il contributo con potenziale rischio di aumento dei casi di abbandono di cani ed oneri maggiori a carico dei comuni e disincentivo ad anagrafare e microchippare i propri animali; stimola l'introduzione da altre regioni, soprattutto dal sud Italia di cani randagi che vengono immessi sul territorio comunale ed automaticamente trasferiti presso il canile rifugio di competenza del Comune ove il cane è abbandonato con incremento del randagismo extraregionale, a volte gestito anche da persone/associazioni di dubbia reputazione cui potrebbe essere rifiutata la successiva richiesta di adozione da parte delle associazioni più serie (i Comuni virtuosi effettuano visite pre adozioni presso il luogo di detenzione del cane); stimola l'adozione di cani unicamente finalizzata all'introito del contributo con il rischio di un'adozione non responsabile fino all'abbandono e con il rischio - nei casi più gravi anche di uccisione dei cani stessi; la procedura inoltre potrebbe allargarsi tra tutti i comuni della regione ove persone prive di scrupoli potrebbero rivolgersi ai diversi canili della regione e richiedere nuove adozioni per introitare il contributo e successivo abbandono in percorso potenzialmente sistematico tra i diversi comuni; anche nel caso di persone sinceramente intenzionate ad adottare un cane, il contributo in denaro sicuramente non favorisce un'adozione responsabile con il rischio che il cane venga restituito nuovamente al canile rifugio di provenienza con danno al benessere dell'animale. I Comuni virtuosi, che hanno applicato le forme di sussidio alla promozione delle adozioni responsabili tramite erogazione di beni e servizi, soprattutto per le persone in disagio socio economico, hanno concretamente ridotto fino a 2/3 il numero dei cani randagi ospitati presso le strutture proprie e convenzionate tanto che oggi non si può più parlare di un eccesso di presenza di cani dopo 20 anni di applicazione rigorosa dei principi stabiliti dalla l.r. 10/1997 e dal suo regolamento di attuazione n. 2/2001. Si può concludere, quindi, affermando che l'impianto l'attuale del regolamento regionale n. 2/2001 sembra aver garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per quanto sopra la modifica proposta produrrebbe effetti addirittura contrari agli obbiettivi della l.r. 10/1997 e al suo regolamento, quindi, si propone di esprimere parere contrario. 4

Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche PDR n. 12/2018 Modifica al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 10 'Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo' e successive modificazioni. Il Comitato per il controllo valutazione delle politiche nella seduta del 16 maggio 2018; Vista la pdr n. 12/18 (Modifica al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 10 Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo e successive modificazioni ); Visto l'articolo 42 del regolamento interno; Udita la relatrice Leonardi Elena; Delibera di proporre alla IV Commissione assembleare permanente a) l'inserimento della seguente clausola valutativa nella pdr 12/2018: Art 1 bis (Inserimento dell'articolo 12 bis al r.r. 2/2001) 1. Dopo l'articolo 12 del r.r. 2 /2001 è inserito il seguente: Art 12 bis (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale trasmette all'assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questo regolamento contenente almeno le seguenti informazioni: a) l'indicazione della tipologia di incentivi all' adozione o all' affidamento prevista dalle singole amministrazioni comunali per prevenire il sovraffollamento delle strutture indicate all'articolo 2; b) il numero dei posti disponibili nelle strutture di cui alla lettera a) e i tempi di permanenza dei cani nelle stesse in relazione all' età dell'animale; c) il numero di adozioni o affidamenti effettuati distinto per eventuale tipologia di incentivi previsti; d) il numero dei cani iscritti all' anagrafe canina; e) gli accertamenti effettuati ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 2 e i loro esiti nonché le modalità prescelte per l' attuazione degli accertamenti medesimi. 2. Acquisita la relazione indicata al comma 1, l'assemblea legislativa valuta l'attuazione di questo regolamento ed i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire il fenomeno del randagismo e quello della eccessiva permanenza degli animali di affezione nei canili e nei rifugi per cani.. 5

b) l'introduzione nella pdr n. 12/2018 di disposizioni che consentano un monitoraggio dello stato di attuazione e degli effetti del regolamento regionale 2/2001. In particolare si ritiene utile: aggiungere alla fine del comma 7 bis dell'articolo 2 del r.r. 2/2001 introdotto dall'articolo 1 della pdr n. 12/2018 le seguenti parole: Degli accertamenti effettuati e delle modalità di attuazione stessi viene data comunicazione alla Giunta regionale. ; aggiungere dopo il comma 2 dell'articolo 1 della pdr n. 12/2018 il seguente comma: 2 bis. Alla fine del comma 8 dell'articolo 2 del r.r 2/2001, sono aggiunte le seguenti parole: che contenga anche l'indicazione dell' eventuale tipologia di incentivo previsto al comma 7. Il Presidente Gianluca Busilacchi 6