Tra. Richiamata la Legge regionale n. 13 del 2005 e successive modificazioni - Statuto regionale ed in particolare:

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Allegato 1 alle Deliberazione N. 2018/25 del 04/04/2018 ACCORDO BIENNALE TRA LA GARANTE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E L ASP REGGIO EMILIA CITTA DELLE PERSONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 47/2017 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NELLO SPECIFICO DELL ART. 11 ELENCO DEI TUTORI VOLONTARI. Tra La Garante per l infanzia e l adolescenza, Clede Maria Garavini, domiciliata per la sua carica presso la sede dell Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Servizio Diritti dei cittadini (c.f. 80062590379), in Viale Aldo Moro, 50 a Bologna (di seguito Garante); e Il Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1,Codice fiscale/pi 00145920351, rappresentato dal dr. Matteo Sassi, autorizzato alla stipula della presente in qualità di Assessore al Welfare; e ASP REGGIO EMILIA CITTA DELLE PERSONE, con sede in Reggio Emilia, Via Marani 9, Codice Fiscale 01925120352, rappresentata da Raffaele Leoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Richiamata la Legge regionale n. 13 del 2005 e successive modificazioni - Statuto regionale ed in particolare: il Titolo I I principi: art.6, lettera e) che ribadisce che la Regione opera per favorire la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport; art. 2, lettera e) che sancisce il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni; - il Titolo VIII Garanzie e controlli, art. 71 che prevede l istituzione del Garante regionale per l infanzia e l adolescenza, con sede presso l'assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori; Premesso che in data 5 luglio 2017 con Deliberazione n. 50, l Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa prendeva atto dello schema di Protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna e la Garante per l infanzia e l adolescenza - Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di attività di selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato; Visti

- la delibera dell Ufficio di Presidenza 11 ottobre 2017, n. 75 (Documento di pianificazione strategica 2018 2020 della Direzione generale Assemblea legislativa) che, nell ambito della Priorità politica di Potenziare i processi partecipativi, di cittadinanza attiva e di tutela dei diritti dei cittadini, indica l Obiettivo strategico di promozione attraverso l attività degli organi di garanzia (Co.re.com, difensore civico, garante per l infanzia e l adolescenza e garante dei detenuti) di iniziative a tutela delle fasce deboli, dei minori e delle persone limitate nelle libertà (punto 4.7 dell Allegato A); - la delibera dell Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2018, n. 15 (Approvazione degli obiettivi del Piano della performance per il triennio 2018 2020), così come modificata e integrata dalla delibera dell Ufficio di Presidenza n. 23/2018, che, in attuazione della delibera n. 75 del 2017, indica tra gli Obiettivi operativi 2018 la Promozione della Figura dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati (punto 4.7.1 dell Allegato 1) e la Realizzazione di almeno un corso formativo per provincia e di iniziative di accompagnamento e sostegno al progetto (punto 4.7.2. dell Allegato 1); - il Programma di attività del Servizio Diritti dei Cittadini, approvato dal Direttore generale dell Assemblea legislativa, ed in particolare, gli obiettivi di Servizio collegati ai sotto obiettivi di Direzione Promozione della Figura dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati" e Realizzazione di almeno un corso formativo per provincia e di iniziative di accompagnamento e sostegno del progetto ; Considerato che - l Autorità Garante nazionale per l Infanzia e l Adolescenza, in attuazione dell art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47, e con il contributo dei Garanti regionali per l Infanzia e l Adolescenza, ha emanato le Linee guida per la selezione, la formazione e l iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ; - le Linee guida di cui al punto precedente hanno previsto, le modalità di procedura della selezione, dei requisiti per la presentazione della domanda e la procedura di attuazione per l accesso alla formazione degli aspiranti tutori volontari; - l Assemblea legislativa Servizio Diritti dei Cittadini - ha aderito al progetto attraverso la propria determinazione dirigenziale n. 520 del 2017 approvando l avviso pubblico per la selezione e la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA), a titolo volontario e gratuito da inserire nell elenco presso il Tribunale dei minorenni di Bologna; Atteso che: - è intenzione della Garante avvalersi della collaborazione istituzionale dei Comuni, nello specifico capoluoghi di provincia del territorio regionale, per la promozione e la gestione delle attività necessarie alla formazione degli aspiranti tutori volontari nonché delle attività ad esse correlate ed accessorie; - il Comune di Reggio Emilia ha dato la propria disponibilità, avvalendosi dei servizi Programmazione sistema di Welfare e Servizi sociali e di concerto con ASP Reggio Emilia Città

delle Persone per quanto oggetto del contratto di servizio in essere in materia di Tutori volontari e tutele minorenni, a collaborare per l attivazione dei percorsi formativi e mettendo a disposizione i locali e i formatori necessari; - che il Comune di Reggio Emilia e ASP Reggio Emilia Città delle persone potranno essere riferimento per tutti i Comuni del territorio provinciale rispetto alla prima formazione e al supporto della rete dei Tutori volontari, Tutto ciò premesso convengono quanto segue: Art. 1 Oggetto 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 2. Con la sottoscrizione del presente atto, la Garante, con il supporto della struttura amministrativa del Servizio Diritti dei Cittadini dell Assemblea legislativa e il Comune di Reggio Emilia e ASP Reggio Emilia Città delle Persone, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nel rispetto della normativa vigente, si impegnano a collaborare per la realizzazione e lo sviluppo di un percorso formativo rivolto ad aspiranti tutori volontari disponibili ad assumere a titolo gratuito la tutela di un minore straniero non accompagnato, in attuazione dell art. 11 della Legge n.47/2017 e attesa la recente novella del D.lgs 220/2017; Art. 2 Finalità 1. L impegno delle Parti sarà mirato in particolare a: - promuovere la figura del tutore volontario nella più ampia rete di collaborazioni con altri soggetti istituzionali e del Terzo Settore nel territorio della provincia di Reggio Emilia; - formare adeguatamente le persone selezionate per l'esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso moduli formativi organizzati secondo le indicazioni richiamate nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" e nello specifico secondo i criteri qualitativi previsti nel modulo formativo emanati dall Autorità Garante nazionale per l Infanzia e l Adolescenza, svolgendo il corso a Reggio Emilia, in luoghi ed orari compatibili con le necessità dei volontari; - individuare ed organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari"; - documentare l attività di formazione così da favorirne l approfondimento, la fruibilità e la riproducibilità; - assicurare un attività di tutoraggio durante il corso di formazione e di monitoraggio delle tutele in atto, svolgendo anche un ruolo di collegamento e di mediazione tra il gruppo dei volontari e i soggetti che sul territorio realizzano l accoglienza dei MSNA (Servizio Sociale,

Sprar minori, Comunità, Giudice Tutelare, Tribunale per i Minorenni e Procura Minorile afferente); - promuovere l'individuazione di uno spazio dedicato per i tutori volontari al quale fare riferimento per realizzare, ove necessario, supporto all'esercizio della loro funzione, come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia. Lo spazio così individuato consentirà di sviluppare la collaborazione e la condivisione di intenti per la promozione, la sensibilizzazione, la formazione degli aspiranti tutori volontari nonché per il supporto e la consulenza tecnica che si renda necessaria. Art. 3 Condizioni operative 1. Le modalità operative, le attività e le risorse economiche per la realizzazione dei percorsi formativi di cui all articolo 1 saranno successivamente concordate tra le parti e definite in uno o più appositi atti dirigenziali, di competenza della struttura amministrativa Servizio Diritti dei Cittadini dell Assemblea legislativa, previa verifica della sussistenza e disponibilità delle corrispondenti risorse. 2. La citata struttura amministrativa a supporto, previa valutazione e validazione dei progetti attuativi da parte della Garante per l infanzia e l adolescenza, si impegna a compartecipare alle spese effettivamente sostenute dal Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento delle attività formative, nonché delle attività ad esse correlate ed accessorie. 3. Le Parti coopereranno alla realizzazione delle attività di cui al presente Accordo con una reciproca costante informazione. 4.Responsabile del procedimento per l Ufficio della Garante per l infanzia e l adolescenza è la dott.ssa Antonella Grazia, per il Comune di Reggio Emilia è la Dott.ssa Lorenza Benedetti, Dirigente del Servizio Programmazione del Sistema di Welfare, per ASP Reggio Emilia Città delle Persone il Dott. Alberto Ravanello, Dirigente Area Servizi alla Persona. Art. 4 Documentazione di riferimento La documentazione riferita alla collaborazione oggetto del presente Accordo è costituita, in particolare, da: - Linee guida per la selezione, la formazione e l iscrizione negli elenchi dei tutori volontari emanate dall Autorità Garante nazionale per l Infanzia e l Adolescenza; - Protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna e la Garante per l infanzia e l adolescenza Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di attività di selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato, sottoscritto in data 19

luglio 2017, con presa d atto da parte dell Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 50 del 05/07/2017; - Moduli formativi dei tutori volontari con l indicazione delle materie oggetto di attività di formazione e l articolazione oraria. Art. 5 Riservatezza Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare e trattare come strettamente riservate le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato in qualsiasi supporto contenute ( Informazioni ) che abbia ricevuto dall altra Parte nell ambito delle attività oggetto del presente Accordo. A tale riguardo le Parti riconoscono che le dette informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano: - a farne uso esclusivamente per l esecuzione del progetto; - a conservarle con la massima cura e riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di formazione degli aspiranti tutori volontari. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; - ad astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini del progetto. Le Parti sono responsabili del danno che possa derivare dalla violazione delle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale violazione si è verificata nonostante l uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze. Art. 6 Durata dell Accordo Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2019. Art. 7 Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali Il Comune di Reggio Emilia ed ASP Reggio Emilia Città delle Persone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell Appendice 5 della deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007 come aggiornata dalla deliberazione U.P. n. 29 del 7 marzo 2012, sono designati responsabili esterni del trattamento dei dati personali di cui l Assemblea legislativa della Emilia-Romagna è titolare e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto. Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, nella Appendice 5, paragrafo 4.1., della deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007, come aggiornata dalla deliberazione U.P. n. 29 del 7 marzo 2012, Allegato A).

I compiti sono i seguenti: a)adempiere all incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice, dall Allegato B del Codice, dalle Linee guida dell Assemblea in materia di protezione dei dati personali del.u.p. n. 29/2012 Allegato B); b)predisporre, qualora l incarico comprenda la raccolta di dati personali, l informativa di cui all art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; c)dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell interessato di cui ai commi 1 e 2 dell art. 7 del Codice; d)fornire al responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell ambito dell incarico affidatogli; e)individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell Appendice 5 della deliberazione U.P. 173/2007 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l espresso richiamo alle Linee guida dell Assemblea in materia di protezione dei dati personali e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente; f)consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti o il Responsabile della sicurezza di cui rispettivamente ai paragrafi 3 e 5 dell Appendice 5 della deliberazione U.P. 173/2007; Art.8 Disposizioni finali Il presente Accordo sarà registrato in caso d uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Tutte le spese relative all eventuale registrazione del presente Accordo sono a carico della Parte che ne faccia richiesta. Le prestazioni rese in forza del presente Accordo sono esenti dall imposta generale sull entrata e dell imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 e ss.mm.ii. Art. 9 Codice di Comportamento

Il Comune di Reggio Emilia e l ASP Reggio Emilia Città delle Persone, nell esecuzione dell Accordo, si impegnano a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell Assemblea legislativa o collaborano con la stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014 Art. 10 Foro competente Le Parti concordano che la risoluzione di eventuali controversie che non fossero definite in maniera amichevole tra le parti è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna. Art. 11 Disposizioni generali Per quanto non previsto nel presente Accordo, le cui clausole sono state pienamente comprese e specificamente discusse e approvate dalle parti, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione. Per il Comune di Reggio Emilia Dott. Matteo Sassi Per l ASP Reggio Emilia Città delle Persone Il Presidente Raffaele Leoni La Garante per l infanzia e l adolescenza Clede Maria Garavini