DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE. del

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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.10.2014 C(2014) 7993 final DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE del 31.10.2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO La direttiva 2014/32/UE definisce i requisiti che taluni strumenti di misura sono tenuti a soddisfare al fine di essere immessi sul mercato e/o messi in servizio per specifiche funzioni di misura stabilite dagli Stati membri. Tale direttiva si applica, tra l'altro, ai contatori dell'acqua destinati alla misurazione di volumi d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera (allegato III). Il primo dei requisiti specifici per i contatori dell'acqua (punto 1 dell'allegato III della direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura) prevede una condizione di funzionamento nominale per il campo di portata (Q 3 /Q 1 10). L'articolo 47, lettera b), della direttiva 2014/32/UE, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto concerne la modifica degli allegati specifici dello strumento in relazione alle condizioni di funzionamento nominali. Il 31 ottobre 2011 è entrato in vigore un aggiornamento della norma EN 14154, che prevede un valore maggiore del campo di portata (Q 3 /Q 1 40). La norma è più restrittiva del requisito specifico ed è stato richiesto di adeguare il requisito della direttiva rendendolo identico alla norma. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO La modifica da Q 3 /Q 1 10 a Q 3 /Q 1 40 del campo di portata per i contatori dell'acqua a seguito della revisione della norma armonizzata EN 14154 è stata discussa in primo luogo in sede di gruppo di lavoro "Strumenti di misura" nella riunione dell'11-12 giugno 2013. Le autorità degli Stati membri e gli stakeholder erano rappresentati nel gruppo e hanno convenuto che tale modifica fosse appropriata. Poiché era in corso di adozione una direttiva che sostituiva la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, lo strumento giuridico applicabile all'epoca, si è ritenuto più opportuno introdurre tale modifica nella revisione della direttiva. A seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura, la questione è stata presentata e discussa nuovamente in seno al gruppo di lavoro "Strumenti di misura" il 12 giugno 2014. Gli Stati membri e gli stakeholder hanno espresso il loro pieno sostegno alla proposta di modifica. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati inoltre informati di tali discussioni. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO La proposta di direttiva delegata della Commissione modificherebbe il punto 1 dell'allegato III della direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura, e sostituirebbe la condizione di funzionamento nominale per il campo di portata, che passerebbe da Q 3 /Q 1 10 a Q 3 /Q 1 40. La direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura è stata adottata il 26 febbraio 2014 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 19 aprile 2016. Le disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva saranno applicabili a decorrere dal 20 aprile 2016. Si propone che anche la presente direttiva delegata della Commissione sia recepita dagli Stati membri entro la stessa data, il 19 aprile 2016, e che analogamente le disposizioni nazionali si applichino a decorrere dal 20 aprile 2016. IT 2 IT

DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE del 31.10.2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) 1, in particolare l'articolo 47, lettera b), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2014/32/UE definisce i requisiti che taluni strumenti di misura sono tenuti a soddisfare al fine di essere immessi sul mercato e/o messi in servizio per specifiche funzioni di misura stabilite dagli Stati membri. (2) Il primo dei requisiti specifici per i contatori dell'acqua (requisito 1) indicato all'allegato III della direttiva 2014/32/UE prevede una condizione di funzionamento nominale per il campo di portata pari a Q 3 /Q 1 10. (3) Il 31 ottobre 2011 è entrato in vigore un aggiornamento della norma EN 14154, che prevede un campo di portata pari a Q 3 /Q 1 40. La nuova norma EN 14154 riflette la norma internazionale. È più restrittiva in materia di campo di portata rispetto ai requisiti specifici di cui all'allegato III della direttiva 2014/32/UE e le misure risultanti sono più precise. (4) Prima dell'introduzione del campo di portata pari a Q 3 /Q 1 10 con la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, in tutti gli Stati membri erano applicate le norme internazionali OIML che prevedevano già un requisito relativo al campo di portata pari a Q 3 /Q 1 40. In virtù delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, la maggior parte dei contatori dell'acqua attualmente immessi sul mercato è già conforme al requisito di Q 3 /Q 1 40. (5) I contatori dell'acqua con campo di portata pari a Q 3 /Q 1 10 potrebbero essere marcatamente più economici rispetto a quelli conformi ai requisiti di cui alla norma EN 14154 (Q 3 /Q 1 40). Il punto 10 dell'allegato III della direttiva 2014/32/UE conferisce discrezionalità all'impresa di pubblica utilità o alla persona legalmente designata per l'installazione del contatore dell'acqua per determinare, tra l'altro, quale livello di campo di portata sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile 2. Pertanto i contatori dell'acqua non conformi alla norma EN 14154 in 1 2 GU L 96 del 29 marzo 2014, pag. 149. Cfr. il punto 10 dell'allegato III. IT 3 IT

merito al campo di portata, ma in linea con i requisiti di cui all'allegato III della direttiva 2014/32/UE, possono essere installati. Ciò potrebbe tuttavia aumentare l'eventualità di errori nelle bollette dei clienti, risultanti dalla misura meno precisa del contatore. (6) Il campo di portata di Q 3 /Q 1 40 rappresenta lo stato dell'arte ripreso dalle attuali norme e pratiche di fabbricazione internazionali, nonché la qualità minima attualmente disponibile sul mercato dell'unione. Esso prevede misure più precise al fine di garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori. Poiché per molti anni il campo di portata pari a Q 3 /Q 1 40 è stato ed è tuttora il livello minimo installato dal mercato, la conformità allo stesso con comporta costi aggiuntivi per gli utilizzatori. (7) La direttiva 2014/32/CE andrebbe modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell'allegato III della direttiva 2014/32/UE, il punto 1 è sostituito dal seguente testo: "1. Il campo di portata dell'acqua I valori del campo di portata devono soddisfare le seguenti condizioni: Q 3 /Q 1 40 Q 2 /Q 1 = 1,6 Q 4 /Q 3 = 1,25". Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. IT 4 IT

Fatto a Bruxelles, il 31.10.2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO IT 5 IT