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COMUNE DI RECETTO PROVINCIA DI NOVARA - ORIGINALE - COPIA DELIBERAZIONE N. 22 del 27/06/2013 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria in prima convocazione Seduta pubblica OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI RECETTO. L Anno duemilatredici addì 27 del mese di Giugno alle ore 21,30, nella sala delle adunanze consiliari. Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All appello risultano: COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 1) BERTONE Enrico X 2) BOGLIANO Alberto X 3) PASSARIN Rosella X 4) GRAZIANO Marcello X 5) BELTRAME Maria X 6) ZARRA MARCO X 7) BELTRAME Michela X 8) TEMPORELLI Gregorio X 9) TEMPORELLI Alessia X 10) BELTRAME Aldo X 11) MANTOVAN Giorgio X 12) BERTONE Filomena X 13) FERRO Gianfranco X Partecipa all adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina Siliberto il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arch. Enrico Bertone Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che è intenzione di Questa Amministrazione procedere con la regolamentazione dell uso dei terreni di proprietà comunale, distinto in demanio (terreni soggetti ad uso civico) e patrimonio disponibile; PREMESSO che, a seguito di ricerca promossa da Questa Amministrazione, il Comune di Recetto risulta proprietario di terreni gravati da uso civico, a seguito di assegnazioni a categoria (es. pascolo, bosco, coltura agraria). intervenute tra il 1936 ed il 1940; VERIFICATO che, sulle terre soggette ad uso civico, il Comune non ha un dominio sul bene, ma si limita a rappresentare la comunità di abitanti locale e ad esercitare, per conto della relativa popolazione, una serie di poteri e di facoltà aventi attinenza con l'utilizzazione del dominio. RICORDATO che le terre civiche rappresentano una categoria di beni votata alla proprietà collettiva e, quindi, disciplinata in termini di rigorosa inalienabilità, incommerciabilità, imprescrittibilità e non assoggettabilità a mutamento di destinazione se non a seguito di rigorose procedure di legge, a tutela della collettività rappresentata dal Comune, pena la nullità dei relativi atti; RITENUTO che la complessità dell attuale società e, soprattutto, le caratteristiche della società industriale, sono andate via via evidenziando una pluralità di situazioni che snaturano quasi del tutto la funzione vitale del bene-terra, sgretolando l impianto normativo del 1927 che elevava l'uso civico a fonte di sostentamento vitale alle popolazioni; PRECISATO che si procederà mediante affidamento a terzi mediante concessione delle terre civiche, in seguito all esperimento dell avvio del procedimento di reintegra nel possesso comunale dei terreni gravati da uso civico e contestuale esperimento del tentativo di conciliazione, di competenza regionale; DATO ATTO che, in relazione alla natura giuridica del bene (demaniale o disponibile), si procederà con differenti strumenti di affidamento a terzi, rispettivamente concessione pubblica amministrativa e locazione/uso secondo lo schema privatistico delineato dal codice civile (così ex multis Corte dei Conti sez. contr. Sardegna 07.03.08 parere n. 4 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. 06.12.07 n. 6265); RICHIAMATO l art. 6 della L.R. 29/09: Funzioni dei comuni. 3. In particolare sono trasferite le seguenti funzioni: a) il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di concessione amministrativa acquisito il parere favorevole dell'asbuc frazionale se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, la Regione formula al comune un parere obbligatorio e vincolante, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e). Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere ; UDITA la relazione del Sindaco; UDITO l intervento del Consigliere Aldo Beltrame, il quale chiede delucidazioni e chiarimenti in merito alla casistica relativa a soggetti che coltivano i terreni oggetto del presente regolamento ma sono sprovvisti dei richiesti requisiti. Il Sindaco provvede a fornire i suddetti chiarimenti; UDITO l intervento del Consigliere Filomena Bertone, il quale chiede delucidazioni e chiarimenti in merito alla problematica relativa al diritto di prelazione ed al trasferimento del diritto alla coltivazione agli eredi. Il Sindaco provvede a fornire i suddetti chiarimenti, specificando che sia la preferenza del precedente coltivatore sugli altri richiedenti all assegnazione del terreno sia il

trasferimento ereditario, saranno appositamente monitorati dall Amministrazione Comunale, affinchègli agricoltori continuino a possedere i requisiti richiesti. VISTI - il d.lgs. 267/00; - la L.R. 29/09; - la Legge 1766/27; - il R.D. 332/28; - il Codice Civile, in particolare il libro terzo; VISTO l allegato regolamento composto da nn. 16 articoli; RITENUTO meritevole di approvazione il suddetto regolamento; ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/00; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge DELIBERA Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare l allegato REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI RECETTO, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE Ad unanimità di voti espressi con successiva e separata votazione resa per alzata di mano D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 (TUEL);

Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.TO BERTONE ENRICO IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Dott ssa SABRINA SILIBERTO Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.TO ARCH. GIOVANNI REGIS IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO F.TO PEZZANA ANTONELLA Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio dalla data del 28.06.2013 per rimanervi 15 gg. successivi e consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). IL MESSO COMUNALE F.TO POLASTRI MASSIMO IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Dott ssa SABRINA SILIBERTO CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n.267. Recetto. IL SEGRETARIO COMUNALE Copia conforme all originale Recetto, IL SEGRETARIO COMUNALE Dott ssa SABRINA SILIBERTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI RECETTO Approvato con deliberazione n. 22 del 27.06.2013

INDICE Art. 1 Finalità del regolamento Art. 2 Principi generali Art. 3 Contratti di affitto e/o concessione Art. 4 Sistemazione dei rapporti giuridici precedenti l adozione del presente regolamento. Art. 5 Terreni da assegnare Art. 6 Criteri di preferenza Art. 7 Aggiornamento delle mappe del patrimonio comunale Art. 8 Durata del contratto e Canoni di affitto o concessione Art. 9 Rinnovo tacito Art. 10 Recesso dal contratto e casi di risoluzione Art. 11 Miglioramenti, addizioni e trasformazioni Art. 12 Nullità del subaffitto cessazione del contratto Art. 13 Scambio tra fondi rustici Art. 14 Diritto di ripresa Art. 15 Decesso dell affittuario/concessionario Art. 16 Norma di rinvio

Art. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO Le norme contenute nel presente Regolamento sono finalizzate a disciplinare tutti i rapporti afferenti l affidamento e la gestione dei terreni agricoli di proprietà del Comune di Recetto. Art. 2 PRINCIPI GENERALI L affidamento a terzi dei terreni agricoli comunali e la loro gestione devono essere finalizzati: a) all utilizzazione di detti beni comunali, affinché gli stessi vengano valorizzati; b) al principio di economicità di gestione, nel senso che gli stessi beni non dovranno costituire per il Comune proprietario un onere, bensì un utilità. Art. 3 CONTRATTI DI AFFITTO E/O CONCESSIONE Per il conseguimento delle finalità innanzi indicate e per razionalizzare la gestione dei fondi rustici di proprietà di questo Comune, appartenenti al patrimonio disponibile, verranno stipulati contratti di affitto anche in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. I terreni ricadenti nelle aree demaniali (gravati da uso civico), anche in seguito a reintegra, saranno invece soggetti al regime della concessione pubblica amministrativa. Per le situazioni irregolari, verificatesi prima della adozione del presente Regolamento, si procederà alla loro sistemazione secondo quanto previsto nel successivo articolo 4. Art. 4 SISTEMAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ORALI PRECEDENTI L ADOZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. Si procederà a stipulare i contratti, anche in deroga alla L. 203/1982 e s.m.i., così come previsto dall art. 45 della citata legge, per quei terreni comunali attualmente coltivati sulla base di contratti verbali, nonostante vi sia traccia all interno dei registri catastali, proponendo, pertanto, in primo luogo, ai soggetti risultanti dai registri catastali (purchè in possesso dei requisiti di coltivatore diretto/ Cooperativa agricola/ imprenditore agricolo nonché quelli di cui all art. 6, let. a) del presente regolamento), di sottoscrivere i nuovi contratti. Nel caso in cui il nominativo risultante dai registri catastali sia riferito ad un soggetto deceduto, si proporrà il contratto agli eredi che svolgono attività agricola su tali fondi, i quali potranno eventualmente consentire di stipulare il contratto a favore di uno solo di essi, a patto che vi sia l assenso di tutti gli aventi diritto, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Terminata la fase sopra descritta, le porzioni di terreno rimaste libere per mancato rinnovo del contratto da parte degli aventi diritto verranno assegnate secondo le norme del presente regolamento. Il Comune ha facoltà di non concedere in affitto terreni agricoli per i quali intende avvalersi direttamente o affidarli a terzi per uso diverso. Art. 5 TERRENI DA ASSEGNARE I fondi recuperati, anche coattivamente, a seguito di morosità o altra causa prevista dall art. 10, quelli resisi disponibili a seguito di rinuncia da parte dei conduttori o da contratti non rinnovati e quelli a qualsiasi titolo rientrati nella disponibilità del Comune, verranno assegnati, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, secondo i criteri di priorità di cui all art. 6, in seguito ad apposito avviso, pubblicato secondo le forme di legge. Art. 6 CRITERI DI PREFERENZA Nell assegnazione di fondi rustici, il Comune, con deliberazione di Giunta, sentite le Associazioni di Categoria, dà seguito alle richieste presentate da coltivatori diretti/ Cooperative agricole/ imprenditori agricoli. Si procederà, nel rispetto dei seguenti criteri, in ordine di preferenza: a) soggetti di cui all art. 4, i quali dovranno dimostrare il titolo di preferenza mediante esibizione di attestazioni catastali, contratti cumulativi, da cui risulti il loro nominativo, nonchè documentazione attestante l esistenza di aiuti P.A.C. (Tenuto conto dell art. 42 paragrafi 3 e 5 del regolamento CE 1782/2003, gli art 6 e 18 del Regolamento CE 795/2004 e l art. 2 del D.M. Min. P.A.F. 05/08/2004), per effetto del terreno di cui si chiede l assegnazione. b) ai coltivatori diretti, Cooperative agricole, imprenditori agricoli titolari di fondi confinanti con quello da assegnare, ove ricorrano e/o siano soddisfatte tutte le norme del presente regolamento;

c) in caso di più domande da parte di soggetti confinanti, ai coltivatori diretti, Cooperative agricole, imprenditori agricoli che abbiano l estensione maggiore confinante (calcolata in mt.), al fine di favorire l accorpamento; d) a parità di criterio di preferenza, si terrà conto della minore estensione dei fondi assegnati di proprietà del Comune di Recetto (da calcolarsi in mq.); e) al più giovane d età tra i coltivatori diretti, titolari di Cooperativa agricola, imprenditori agricoli che si proponga per la coltivazione diretta dei fondi rustici nel territorio del Comune di Recetto. Art. 7 AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DEL PATRIMONIO COMUNALE All atto della stipula dei nuovi contratti di affitto/concessione, qualora necessario, il Comune procederà all aggiornamento della mappa dei terreni ricadenti nel patrimonio comunale, tanto in ordine alla classificazione colturale, quanto in ordine alla verifica dei confini del fondo, redigendo all uopo apposito verbale di consistenza con la apposizione di termini, ove necessario. Tali operazioni dovranno precedere la stipula dei contratti di affitto/concessione, nei quali il beneficiario, oltre a frasi carico del pagamento delle spese ed oneri derivanti da tali accertamenti, dichiarerà di accettare le risultanze a cui perverrà il Comune in ordine alla tipologia colturale ed alle confinazioni del fondo rustico. Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO E CANONI DI AFFITTO O CONCESSIONE Tutti i contratti di affitto, per i terreni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Recetto, avranno la durata minima di anni 6 (sei), rinnovabili previa autorizzazione dell Ente. La concessione amministrativa per i terreni appartenenti al demanio (terreni gravati da uso civico) avrà durata decennale. I canoni annuali verranno determinati tenendo conto dei correnti prezzi di mercato e concordati con le associazioni sindacali di categoria. La contrattazione sarà preceduta da una deliberazione di Giunta Comunale, con la quale si approverà lo schema di contratto di affitto o di concessione e verranno fissati i limiti minimi e massimi dei canoni. Resta impregiudicato in ogni momento, ad insindacabile giudizio della Giunta, la facoltà per il Comune di rientrare nel pieno possesso del bene, per motivi di carattere istituzionale. Art. 9 RINNOVO TACITO Non è previsto il rinnovo tacito del contratto/concessione. Alla scadenza del contratto/concessione, l immobile ritornerà nella piena disponibilità del Comune di Recetto. Nel caso di nuova concessione/affitto, in sede di riassegnazione, il precedente concessionario/affittuario verrà preferito sugli altri richiedenti, purchè risulti in possesso dei requisiti di cui all art. 6 comma 1 del presente regolamento. Nel caso di mancata richiesta di riassegnazione del terreno da parte del concessionario/affittuario uscente, nel valutare le nuove richieste, si procederà secondo l ordine di preferenza di cui all art. 6 comma 2 del presente regolamento. Art. 10 RECESSO DAL CONTRATTO/CONCESSIONE E CASI DI RISOLUZIONE L affittuario/concessionario può in ogni caso recedere dal contratto, dandone comunicazione al Comune, a mezzo raccomandata A/R, con un preavviso di almeno un anno. E motivo di risoluzione contrattuale la realizzazione di miglioramenti, addizioni o trasformazioni senza preventivo assenso scritto del Comune concedente o nonostante il suo diniego, come previsto nell articolo successivo. La risoluzione della concessione/contratto di affitto può essere pronunciata nel caso in cui l affittuario/concessionario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione: a) agli obblighi inerenti al pagamento del canone e/o oneri accessori; b) alla normale e razionale coltivazione del fondo; c) alla conservazione e manutenzione del fondo; d) alla instaurazione di rapporti di subaffitto o cessione della concessione, a qualunque titolo effettuati. La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concretizza nel mancato pagamento del canone per almeno 2 (due) annualità. Art. 11 MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI L affittuario/concessionario può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni o trasformazioni degli ordinamenti produttivi purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo. In ogni caso, qualora l affittuario/concessionario intenda procedere a miglioramenti, addizioni o trasformazioni nel fondo datogli in affitto dovrà chiederne l autorizzazione scritta preventiva al Comune concedente. A quest ultimo spetterà la decisione insindacabile circa l ammissibilità degli interventi proposti. Il Comune concedente decide su tali istanze entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto, la stessa si intenderà respinta.

E caso di risoluzione contrattuale l eseguire lavori, miglioramenti, addizioni o trasformazioni, senza il preventivo assenso scritto del Comune concedente o nonostante il suo diniego. Qualora i miglioramenti necessitino di altre autorizzazioni, diverse da quelle rilasciate dal Comune, le stesse dovranno essere chieste dall affittuario/concessionario dopo aver ottenuto l autorizzazione scritta dal Comune. Nessuna indennità e/o indennizzo sarà dovuta in ragione dei lavori, miglioramenti, addizioni o trasformazioni eseguiti sul fondo. Art. 12 NULLITÀ DEL SUBAFFITTO CESSAZIONE DEL CONTRATTO Sono vietati i contratti di subaffitto e di cessione di fondi rustici, a qualunque titolo effettuati. La violazione del divieto di cui al presente articolo accertabile in ogni momento del rapporto di affitto comporta l automatica risoluzione del rapporto stesso, privando l affittuario/concessionario di ogni diritto o pretesa nei confronti del Comune concedente. E consentita esclusivamente la cessione del contratto di affitto in favore del coniuge o dei figli aventi i requisiti di cui all art. 6, comma 1. In questo caso, lo stesso titolare dovrà presentare espressa richiesta scritta al Comune, indicando il nuovo titolare ed il rapporto di parentela. In tali casi le spese per la registrazione della nota di cessione del contratto sono ad esclusivo carico dell affittuario/concessionario. Il Comune concedente decide su tali istanze entro 120 giorni dalla richiesta scritta; in difetto, la stessa si intenderà respinta. Art. 13 SCAMBIO TRA FONDI RUSTICI I titolari di fondi rustici potranno richiedere per iscritto al Comune concedente lo scambio dei rispettivi fondi. Su tali istanze decide il Comune concedente entro 120 giorni dalla richiesta; in difetto, la stessa si intende respinta. Restano salvi, in ogni caso, i limiti stabiliti nei precedenti articoli. In tal caso le spese di registrazione dei nuovi contratti o delle note integrative ai precedenti contratti sono ad esclusivo carico degli affittuari/concessionari. Art. 14 DIRITTO DI RIPRESA Il Comune concedente ha sempre diritto di riprendere il fondo rustico dato in affitto o concessione nel caso lo stesso non venga utilizzato per 3 (tre) annate agrarie consecutive, o comunque venga inequivocabilmente abbandonato dall affittuario/concessionario. L affittuario o concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune concedente l eventuale immissione in possesso (violenta o bonaria) di altra persona sul fondo assegnatogli. In mancanza sarà responsabile di grave inadempienza ed il Comune potrà esercitare il diritto di ripresa, nonché rivalersi per le spese da sopportare per ristabilire un corretto rapporto di fitto o concessione ai sensi del presente Regolamento. Art. 15 DECESSO DELL AFFITTUARIO/CONCESSIONARIO Nel caso di decesso dell affittuario/concessionario, il rapporto potrà continuare alle stesse condizioni e patti con l erede, purchè in possesso dei requisiti di cui all art. 6, comma 1. Nell ipotesi di più eredi, gli stessi potranno designare quelli fra loro che intendono continuare il rapporto, ovvero in caso di disaccordo sarà designato dal Comune concedente in relazione ai criteri preferenziali indicati nel precedente art. 6. Se nessuno degli eredi si trova nelle condizioni sopra descritte, a condizione che gli stessi abbiano prestato attività agricola sul fondo, il rapporto di affitto/concessione proseguirà solo fino al termine dell annata agraria in corso al momento del decesso dell affittuario/concessionario, dopodichè il fondo tornerà nella disponibilità del Comune concedente. Art. 16 NORMA DI RINVIO Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nella legge 03.05.1982, n. 203, al codice civile (in particolare il libro terzo), L. 1766/27, L.R. 29/09 ed ogni altra disposizione di legge e/regolamentare vigente in materia e compatibile con il presente regolamento.