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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE L anno duemilasette il giorno del mese di In Via.. Nr SONO PRESENTI I SIGNORI 1... 2. 3. 4.. 5.... 6... 7.. 8.. 9... 10... 11.. 12.. 13. 14... 15... 16. 17. Detti comparenti, tutti cittadini italiani e cogniti fra loro, come asseriscono intendono unirsi in associazione E costituita l associazione denominata CONFIMPRESA EUROMED., aderente a Confimpresa Euromed Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese, con sede in.. nella Via Nr.., con durata illimitata, e di seguito denominata "ASSOCIAZIONE". Essa si fonda e si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera democratica dell associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi: a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali; b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile; c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che l Associazione propugna al Paese; d) la solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa; e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato; f) l eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni; g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività; h) l europeismo quale forma primaria, nell attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni; L associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento: 1

a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni dei beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti; b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione; c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell ambiente e del territorio in cui si opera; d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli Organi; e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all Associazione; f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga; g) dovere di garantire la migliore qualità dell immagine ed il rispetto del nome dell Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo; L Associazione è retta dallo statuto che viene letto, approvato e sottoscritto dai comparenti, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. I comparenti, costituendosi ora stesso in Assemblea, alla presenza del Sig. nella sua qualità di Delegato Confederale, nominano: Scrutatori i Sigg.,, Segretario il Sig., che, accettano la carica conferita loro dall Assemblea, ringraziano per la fiducia accordatagli, e dichiarano che non esistono a loro carico condizioni ostative per la loro nomina; Si passa quindi all elezione dei componenti il Consiglio, dopo la votazione risultano eletti i Sigg.: Tutti gli eletti accettano l incarico, dichiarano che non esistono motivi ostativi alla loro elezione e ringraziano l Assemblea per la fiducia accordatagli; 2

A questo punto passano alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti e il Consiglio a questo punto risulta così composto; ; ; Presidente; ; ; Vice Presidente Vicario; ; ; Vice Presidente; ---------------------------;----------------------------; Vice Presidente ----------------------------;---------------------------; Vice Presidente --------------------------;-----------------------------; Amministratore Sono anche componenti del Consiglio in quanto aventi diritto per statuto i signori: -,Presidente Assodonna Impresa; ; -, Presidente Assogiovanimpresa; - -------------------------------------, Delegato Consorzio Fidi; - -------------------------------------,Delegato Società di Servizi. Seduta stante il Consiglio provvede ad eleggere i componenti la Giunta e dopo la votazione risultano eletti i signori: - Componente la Giunta; -..Componente la Giunta; - Componente la Giunta; -.Componente la Giunta; Fanno parte della Giunta perché aventi diritto, il Presidente, il vice Presidente Vicario, l Amministratore. Tutti gli eletti alle cariche ringraziano, accettano la carica loro conferita e dichiarano che non sussistono nei confronti di ognuno di loro cause di ineleggibilità; L Assemblea passa dunque all elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo un dibattito sull importanza di affidare l incarico a persone di maturata esperienza e che abbiano i titoli per ricevere l incarico, si eleggono a componenti il Collegio i Sigg. - Dott..., Revisore effettivo; - Rag.., Revisore effettivo; - Revisore effettivo; - Revisore supplente; - Revisore supplente; Gli eletti, presenti all Assemblea anche se non soci, accettano il mandato loro conferito, dichiarano che non esistono motivi ostativi per la loro eleggibilità, e 3

riunitisi seduta stante eleggono fra loro il Presidente nella persona del Dott.., dottore commercialista iscritto al Nr.. dell Albo dei dottori commercialisti della provincia di che ringrazia e accetta l incarico. A questo punto l Assemblea passa all elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri, all unanimità vengono eletti i Sigg. - Membro effettivo; - Membro effettivo; - Membro effettivo; - Membro supplente; - Membro supplente; Gli eletti, presenti all Assemblea anche se non soci, accettano il mandato loro conferito, dichiarano che non esistono motivi ostativi per la loro eleggibilità, e riunitisi seduta stante eleggono fra loro il Presidente nella persona del Sig., che ringrazia e accetta l incarico. 4

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONFIMPRESA EUROMED TITOLO I I PRINCIPI ART. 1 DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA 1) Confimpresa Euromed. aderente a Confimpresa Euromed Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese, di seguito denominata (ASSOCIAZIONE ), rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore terziario, industria artigianato, agricolo nonché in altre attività economiche di mercato nel territorio di.; 2) L Associazione aderisce alla Confederazione Nazionale delle piccole e medie imprese, Confimpresa Euromed, ne accetta lo Statuto, i principi ispiratori e le regole di comportamento di cui in preambolo. 3) L Associazione rappresenta in via diretta Confimpresa Euromed in... 4) Essa non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con finalità in armonia con i propri scopi sociali. 5) L Associazione ha sede in. nella Via. nr... e si decentra in strutture locali secondo le deliberazioni dei suoi organi. 6) La sua durata è illimitata. ART. 2 FINALITA 1) L Associazione, nell interesse generale degli associati: a) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici degli associati stessi nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con gli indirizzi della Confimpresa e delle Organizzazioni nazionali di categoria; b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; e, in caso di contrasto di interessi, effettua azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza; c) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori e pone in atto le azioni necessarie alla formazione di aspiranti imprenditori, avvalendosi del supporto e della collaborazione della Confederazione nazionale e delle Organizzazioni nazionali di categoria; d) presta agli associati, tanto sul piano generale, quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro: assistenza in materia tecnico legale, tecnico fiscale, tecnicoamministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori. A tal fine può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese e dei settori rappresentati, all assistenza tecnica, finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende, e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari; e) assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Confederale; f) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e 5

commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta od ammessa, d intesa, ove opportuno, con le Associazioni nazionali di categoria e con la confederazione; g) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori; h) espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dagli organi sia ad essi direttamente affidato. TITOLO II RAPPORTI ASSOCIATIVI ART. 3 SOCI 1) Possono aderire all Associazione in qualità di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitano nel territorio attività di Impresa o di lavoro autonomo ovvero ogni altra attività ausiliaria o professionale. 2) Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti, gli Imprenditori anziani, altre organizzazioni che perseguano finalità, valori e princìpi in armonia con quelli della Associazione, nonché gruppi di aziende organizzate, secondo le modalità e condizioni deliberate dalla Giunta. 3) Possono associarsi in qualità di soci aderenti anche gli aspiranti imprenditori dei settori rappresentati. ART. 4 ADESIONE:MODALITA E CONDIZIONI 1) Per aderire all Associazione, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell impresa, sulla quale delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa. 2) Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 60 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda. 3) Contro la deliberazione della Giunta è ammesso, entro 90 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio che, previo eventuale parere del Collegio dei Probiviri, decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione agli interessati. 4) L adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un quadriennio, con inizio dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi alla data di adesione. Da tale data decorrono tutti gli obblighi e i diritti sociali. 5) L adesione si intende tacitamente rinnovata di quadriennio in quadriennio se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell Associazione. 6) L adesione all Associazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l accettazione del presente Statuto e di quello confederale. 7) I Soci sono tenuti a corrispondere alla Associazione i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, alle delibere della Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese e dalle delibere dell Associazione nella misura e con le modalità 6

stabilite dagli Organi competenti. 8) Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui all art. 11, ovvero rappresentare la Associazione in enti o commissioni ai sensi dell art. 2, lett. F. 9) Il Presidente della Associazione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi. 10) Le Strutture di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto, ai fini di un adeguato coordinamento, e di quanto previsto dallo Statuto confederale, consegnano annualmente all Associazione l elenco nominativo dei soci eventualmente tesseratisi per il loro tramite, con le relative schede di adesione sottoscritte, e dei dirigenti. 1. La qualità di socio si perde: ART. 5 DECADENZA E RECESSO a) Per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 6. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dallo stesso art. 4; b) Per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione ovvero dai competenti Organi della Associazione o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l ammissione; c) Per mancato pagamento dei contributi associativi; d) Per lo scioglimento della Associazione deliberato dall assemblea nelle forme del presente statuto. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale. ART. 6 SANZIONI 1. I gradi delle sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono nell ordine: a) la deplorazione scritta; b) la sospensione; c) la decadenza. 2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all attività degli organi. ART. 7 DOPPIO INQUADRAMENTO 1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale. 3. La Associazione cura l attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l adesione all Organizzazione territoriale comporta l automatica e contestuale adesione a quella nazionale, e viceversa. 4. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse, al doppio Inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da 7

un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante dell Associazione e da un rappresentante designato dalla Associazione Nazionale. TITOLO III ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E DELLE CATEGORIE ART. 8 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 1. Ai fini dell attuazione degli scopi di cui all art. 2 la Giunta dell Associazione nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività può ripartire il territorio della provincia in aggregazioni subprovinciali, determinandone natura, funzioni, competenze. ART. 9 ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE 1. I soci della Associazione sono organizzati in Sindacati Provinciali di Categoria raggruppanti gli imprenditori associati del territorio facenti parte dello stesso comparto ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profili dell attività svolta o sotto quello della tutela sindacale. 2. Tali Strutture tutelano gli interessi delle categorie e delle imprese che lo costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, d intesa con la Associazione e le competenti Associazioni nazionali di categoria. 3. L Associazione assume e cura direttamente la tutela degli interessi degli operatori del territorio facenti parte di comparti merceologici o di settori che non esprimono un Sindacato locale di categoria. ART. 10 RAPPORTI CON LA ASSOCIAZIONE 1. Le Strutture di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nello svolgimento di attività presso Enti, Organismi ed Autorità locali, provinciali, regionali, e nell organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni ecc., sono tenute ad informare preventivamente l Associazione stessa e concordare con essa gli indirizzi da seguire. 2. Qualora la Associazione accerti, da parte di tali Strutture, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, nonché carente rappresentatività, potrà assumere la gestione diretta delle attività e, qualora lo reputi necessario, nominare un delegato o un commissario in analogia con quanto previsto dello Statuto confederale, d intesa, se del caso, con le Associazioni nazionali di categorie interessate. 3. Ogni struttura e di Categoria è tenuta a curare la riscossione dei contributi associativi a favore della Associazione Nazionale e Provinciale nella misura e con le modalità che saranno deliberate dagli Organi Statutari competenti. TITOLO IV ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE ART. 11 8

ORGANI 1. Sono Organi della Associazione: a) l Assemblea; b) il Consiglio; c) la Giunta; d) il Presidente; e) il Collegio dei Revisori dei Conti; f) il Collegio dei Probiviri; ART. 12 DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE 1. Gli organi della Associazione vengono eletti a scrutinio segreto. 2. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. 3. Le cariche elettive hanno la durata di tre anni. 4. Il Presidente ed i Vice-Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica. 5. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all esercizio precedente. ART. 13 INCOMPATIBILITA 1. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, membro di Giunta nonché di Segretario ricoperte nell ambito della Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito. 2. Non sussiste l incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all Associazione. ART. 14 ASSEMBLEA : COMPOSIZIONE 1. L Assemblea delle Associazione è composta dai soci effettivi in regola con i versamenti contributivi e con le norme statutarie. 2. I criteri di attribuzione della rappresentanza sono stabilite dallo statuto confederale. 3. I criteri di attribuzione dei voti sono stabiliti da apposito regolamento. 4. Nessun componente dell Assemblea può essere portatore di più di due deleghe. 5. Possono assistere all Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto, il Segretario. ART. 15 9

ASSEMBLEA : PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI 1. L Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre (o cinque) scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell Assemblea. 2. Quando si tratta di rinnovo di cariche sociali, di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell Associazione, il segretario dovrà essere un Notaio o un delegato confederale. ART. 16 ASSEMBLEA : CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO 1. Le Riunioni dell Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente dell Associazione o da chi ne fa le veci. 2. In ordinaria l Assemblea è convocata una volta l anno, mediante invito scritto ai soci effettivi oppure per mezzo di avviso pubblicato sull organo informativo dell Associazione, ovvero attraverso altro organo di stampa, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l adunanza. 3. L avviso di convocazione deve contenere: l ordine del giorno, l indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un ora dopo la prima convocazione. Se all ordine del giorno vi è l approvazione di bilanci, l avviso di convocazione deve contenere altresì l indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono essere consultati. 4. L Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell Associazione o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio Revisori dei Conti. 5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente deve provvedervi entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 6. In caso di urgenza, l Assemblea può essere convocata telegraficamente con preavviso di almeno cinque giorni. ART. 17 ASSEMBLEA : VALIDITA 1. Le riunioni dell Assemblea sono valide in prima convocazione allorchè siano presenti, anche per delega, la metà più uno dei soci. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. 2. Il Presidente dell Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità delle votazioni salvo che l Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 4. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente: nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. 5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarerà eletto il più anziano di iscrizione associativa. 10

6. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno aventi il diritto al voto. Le modifiche statutarie possono essere deliberate anche tramite referendum. 7. Per lo scioglimento dell Associazione è necessario il voto favorevole di almeno il 75% degli aventi diritto al voto. 1. L assemblea in seduta ordinaria: ART. 18 ASSEMBLEA : COMPETENZE a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale della Associazione vincolanti per tutte le strutture, componenti e soci; b) elegge ogni tre anni a scrutinio segreto il Consiglio della Associazione tra i componenti dell Assemblea aventi diritto al voto; c) elegge ogni tre anni, a scrutinio segreto, le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto; d) entro il 30 giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell anno precedente e la relazione sull attività svolta dalla Associazione nonché il bilancio preventivo dell anno successivo e le relative linee programmatiche. e) Delibera su ogni altro argomento posto all ordine del giorno. 2. l Assemblea in seduta straordinaria: - delibera le modifiche al presente Statuto; - delibera lo scioglimento dell Associazione compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione; - delibera su ogni altro argomento iscritto all ordine del giorno. ART. 19 CONSIGLIO : COMPOSIZIONE 1. Il Consiglio dell Associazione è composto da un numero massimo di 25 membri compreso il Presidente in modo da garantire un adeguata rappresentanza dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato, dell Artigianato, dell Industria, degli Edili, dell Agricoltura, della Pesca e delle Professioni. 2. Ne fanno parte: - il Presidente di Assodonnimpresa; - il Presidente di Assogiovanimpresa; - il Presidente o delegato dei Consorzi Fidi; - il presidente o delegato della Società di Servizi e, comunque, delegati di uno degli Enti ed organismi collegati o promossi dall Associazione, cooptati dallo stesso Consiglio; - componenti eletti dall Assemblea fra i soci aventi diritto al voto. ART. 20 CONSIGLIO : CONVOCAZIONE E VALIDITA 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno ogni due mesi, e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno il 25% dei suoi componenti. 2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno il 25% dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 15 giorni il Collegio 11

dei Probiviri. 3. L Avviso di convocazione deve contenere l indicazione del luogo, del giorno, dell ora, nonché l ordine del giorno della riunione. 4. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 10 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente, via telefax e via posta elettronica. 5. Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. 6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte, salva diversa decisione, con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. 7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone. ART. 21 CONSIGLIO : COMPETENZE 1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall Assemblea: a) determina le direttive d azione dell Associazione; b) nomina tra i propri componenti, il Presidente il Vice-Presidente Vicario e 3 Vice-Presidenti in rappresentanza delle piccole e medie imprese, l Amministratore e i componenti la Giunta di presidenza; c) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci; d) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all Assemblea; e) approva e modifica i regolamenti interni; f) delibera tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull accettazione delle eredità e delle donazioni sulla costituzione o partecipazione agli organismi di cui all art. 2 lett. d) del presente statuto, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione; g) determina la costituzione e il funzionamento dei Comitati dei settori merceologici omogenei; ART. 22 GIUNTA : COMPOSIZIONE, COMPETENZE 1. La giunta è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, dall Amministratore e da 4 componenti eletti dal Consiglio in modo da garantire un adeguata rappresentanza dei settori rappresentati. 2. La Giunta: a) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato; b) provvede all Amministrazione della Associazione, tranne per ciò che è statutariamente demandato al Consiglio; c) delibera la costituzione dei sindacati di categoria e delle strutture territoriali definendone gli ambiti secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto; d) delibera sull ammissione dei soci; e) nomina, su proposta del Presidente e successiva ratifica del Consiglio, il 12

Segretario dell Associazione, che partecipa alle riunioni degli organi collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera della Giunta stessa; f) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza; g) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della Associazione in organismi, enti o commissioni; ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche non soci; h) su proposta del direttore assume e licenzia il personale. ART. 23 GIUNTA : CONVOCAZIONE 1. La Giunta, mediante avviso contenente l indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell ora, nonché l ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni mese con preavviso di almeno 8 giorni. 2. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente o a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica e comunque con preavviso di almeno 3 giorni. In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i componenti sana vizi eventuali di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe. 3. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. ART. 24 PRESIDENTE 1. Può essere eletto Presidente della Associazione ogni imprenditore associato o persona delegata dall impresa associata in regola con le condizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto. 2. Il presidente rappresenta l Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare. 3. Il Presidente inoltre: - ha la gestione della Associazione; attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali; - convoca e presiede le riunioni di Consiglio e di Giunta; - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti; - può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell interesse dell Organizzazione; - vigila sull ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi; - può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro convalida. 4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il vice Presidente vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 30 giorni dalla vacanza, l assemblea che provvede, con le modalità di cui all art. 18 del presente Statuto, alla elezione del nuovo Presidente. ART. 25 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 13

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, nominati dall Assemblea anche fra non soci. 2. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a scegliere tra loro il Presidente che deve essere iscritto all Albo dei Revisori dei Conti. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso. 3. In caso di vacanza, subentra il membro più anziano. ART. 26 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI : FUNZIONI 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa della Associazione, di cui riferisce agli Organi. 2. Il Presidente del Collegio può partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli Organi. 3. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all Assemblea generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo. 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio. Ove il Presidente non reputi fondate le motivazioni e non convochi il Consiglio entro 10 giorni, la questione viene deferita da una delle parti al Collegio dei Probiviri che si pronuncia sulla convocazione nel termine di 15 giorni. 5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all interno della Associazione. ART. 27 COLLEGIO DEI PROBIVIRI 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall Assemblea anche fra i non soci. 2. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a nominare nel suo seno il Presidente. 3. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi, anche in relazione all applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere inappellabile e vincolante per i soci e le strutture territoriali e di Categoria, su ogni controversia tra i Soci o tra gli stessi e le Strutture suddette, che ad esso venga deferita dal Presidente della Associazione Provinciale o dalle parti tra cui la controversia è insorta. La pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale. 4. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica all interno della Associazione. ART. 28 14

CARICHE SOCIALI : ELEGGIBILITA 1. Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori e gli ausiliari che svolgono la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati; i legali rappresentanti o altra persona munita di delega da parte dell impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone. ART. 29 SEGRETARIO 1. Il Segretario dell Associazione, è capo del personale e responsabile dell attività organizzativa del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuva inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato confederale. ART. 30 CONSULTE 1. Sono istituite nell ambito dell Associazione: - la Consulta locale per il commercio; - la Consulta locale per l artigianato; - la Consulta locale per l agricoltura; - la Consulta locale per la pesca; - la Consulta locale per il terziario avanzato; - la Consulta locale per l industria; - la Consulta locale per gli edili; - la Consulta locale per il turismo; - la Consulta locale per i servizi; - la Consulta locale per le professioni. Le consulte hanno il compito di rappresentare; in seno all Associazione, in modo unitario, le istanze delle varie categorie di imprese del rispettivo settore e di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione della azione politicosindacale dell Associazione. 2. Il funzionamento delle Consulte è disciplinato da un apposito regolamento approvato così come previsto dallo Statuto Confederale. ART. 31 ASSOGIOVANIMPRESA 1. E istituito Assogiovanimpresa dell Associazione composto dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 42 anno di età. 2. Il funzionamento dell associazione è regolato da apposito regolamento così come previsto dallo Statuto confederale. ART.32 ASSODONNIMPRESA 1. E' istituito Assodonnimpresa dell Associazione, composto dalle 15

imprenditrici associate. 2. Il funzionamento del Gruppo è regolato da apposito regolamento previsto dello Statuto Confederale. Il patrimonio sociale è formato: ARTICOLO V PATRIMONIO SOCIALE AMMINISTRAZIONE BILANCI ART. 33 PATRIMONIO SOCIALE a) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dalla Associazione ad essa venuti in proprietà qualsiasi legittimo titolo; b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate. 2. I proventi della Associazione sono formati da: a) contributi ordinari e straordinari deliberati dagli organi della Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese, nonché dai competenti organi dell Associazione; b) oblazioni volontarie; c) proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio. ART. 34 ESERCIZIO FINANZIARIO 1. L esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ART. 35 1. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea, in seduta straordinaria, che dovrà essere costituito da un numero di rappresentanti che detengono almeno il 75% dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti. 2. La stessa assemblea, con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione. ART. 36 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dello Statuto di Confimpresa Euromed Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese e ai regolamenti da essa adottati, in difetto, alle applicabili norme del codice civile. 16