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Scritto da Valentina Magnano Sabato 28 Maggio :43 - Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Maggio :35

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

Transcript:

N. 01625/2011 REG.PROV.COLL. N. 00130/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 130 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mario Giada, rappresentato e difeso dall avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, S. Croce, 466/G; contro il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso la Civica Avvocatura nella sede municipale in Venezia S. Marco, 4091; per l'annullamento a) del provvedimento, prot. n. 2010/443054 del 13 ottobre 2010, con il quale l amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione di una tettoia realizzazione su un immobile sito in Venezia, San Marco 240 e di ogni altro atto annesso, connesso ovvero presupposto; nonché, con i motivi aggiunti depositati il 7 luglio 2011:

b) del provvedimento, prot. n. 2011/170270 del 21 aprile 2011, con il quale il Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, Settore Sportello per l Edilizia Centro Storico e Isole del Comune di Venezia ha dato mandato alla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori dello stesso Comune di provvedere d ufficio alla demolizione della tettoia e di ogni altro atto annesso, connesso ovvero presupposto. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori Pacifici in sostituzione di Grimani per il ricorrente e Venezian per il Comune intimato; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi. Considerato: - che con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stata impugnata l ordinanza con la quale l amministrazione comunale ha ingiunto, successivamente al rigetto della domanda di condono, la demolizione della tettoia realizzata da Mario Giada sulla terrazza dell immobile sito in Venezia, San Marco 240, insistente su area di altissimo pregio, sottoposta a vincolo paesaggistico; - che il provvedimento di rigetto della domanda di condono non ha costituito oggetto di impugnazione; - che con il primo motivo di ricorso è stata dedotta l illegittimità del provvedimento demolitorio gravato per violazione dell art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 e degli artt. 31 e 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché censurato il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di legittimazione passiva, in

quanto, avendo il ricorrente donato, con atto del 14 marzo 2007, la nuda proprietà a terzi non era più nelle condizioni di disporre dell immobile, sicché l amministrazione comunale avrebbe dovuto notificare l ordinanza ai nuovi proprietari; - che la censura è infondata e va disattesa in quanto, come correttamente rilevato dalla difesa dell amministrazione comunale, la disponibilità del bene permane in capo al ricorrente, usufruttuario dell immobile, il quale, inoltre, è anche autore dell abuso; - che, peraltro, come costantemente rilevato anche dal giudice d appello, in materia di abusi edilizi, destinatario dell ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la disponibilità dell opera, indipendentemente dal fatto che l abbia concretamente realizzata (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266); - che privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa del ricorrente ha dedotto la violazione dell art. 32 della l. n. 326 del 2003, dell art. 29 della l. n. 724 del 1994 e dell art. 35 della l. n. 47 del 1985 nonché censurato il vizio di eccesso di potere, in quanto l amministrazione avrebbe illegittimamente rigettato l istanza di condono, essendosi in relazione ad essa formato il silenzio assenso, a seguito della decorrenza del termine di ventiquattro mesi dalla sua presentazione; - che, infatti, per consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nell ipotesi in cui, come nella fattispecie, l istanza di condono edilizio abbia ad oggetto interventi realizzati in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso per decorso del termine di 24 mesi dall'emissione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo ove sia intervenuto il parere favorevole in quanto il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole della predetta autorità. Tale regola generale in caso di provvedimento espresso di condono, vale anche per il condono tacito in quanto l'eventuale inerzia o lentezza del Comune nel provvedere sulle istanze di condono

edilizio non può assicurare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero conseguire in virtù di provvedimento espresso e, in particolare, non può consentire di superare la mancanza dei prescritti pareri favorevoli (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2024; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 27 febbraio 2009, n. 350; T.A.R. Valle d'aosta, 19 giugno 1997, n. 89; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 23 gennaio 2008, n. 37; Cons. St., sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5669); - che, inoltre, nella fattispecie, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nella seduta del 3 agosto 2006, ha espresso parere sfavorevole in relazione all istanza di condono, il cui procedimento si è concluso con il provvedimento di rigetto che non ha costituito oggetto di impugnazione nei termini di decadenza; - che, pertanto, sono infondate anche le censure di illegittimità derivata dedotta con il ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stato impugnato il provvedimento che ha disposto la demolizione d ufficio dell opera contestata ; - che anche le altre censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti sono infondate; - che, infatti, con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la medesima censura già proposta con il primo mezzo di gravame nel ricorso introduttivo, infondata per le ragioni sopra esposte, alle quali si rinvia; - che con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 e degli artt. 34 e 41 del d.p.r. n. 380 del 2001 nonché censurato il vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza di presupposti, e difetto di motivazione, giacché l amministrazione comunale ha adottato il provvedimento demolitorio senza alcun previo coinvolgimento del Prefetto e senza operare alcuna valutazione in merito al pregiudizio che dalla demolizione potrebbe derivare alla parte legittimamente e regolarmente edificata;

- che anche questa censura è infondata e va disattesa; - che, infatti, l amministrazione comunale ha legittimamente adottato il provvedimento gravato, in quanto autorità subdelegata, in forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 7 della l.r. n. 63 del 1994; - che, inoltre, l irrogazione della sanzione demolitoria discende dall applicazione della normativa a tutela del paesaggio, dettagliatamente richiamata nell ordinanza di demolizione, che ha anche evidenziato che le opere eseguite, per la loro tipologia, non possono rientrare nella previsione del comma 4 del citato art. 167 e quindi non possono ottenere l accertamento di compatibilità paesaggistica ; - che, dunque, per le ragioni sopra esposte, sia il ricorso introduttivo sia quello per motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) sul ricorso introduttivo sul ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicato, li rigetta. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Venezia, liquidandole complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) per diritti, onorari e spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. ed alla rifusione del contributo unificato, come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Amedeo Urbano, Presidente Angelo Gabbricci, Consigliere Brunella Bruno, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/10/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)