IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO



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IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo il GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA previsto ad esclusiva tutela del contribuente, in quanto l Amministrazione Finanziaria, per portare ad esecuzione una sentenza ormai passata in giudicato procede direttamente con le forme dell esecuzione esattoriale

In presenza di una sentenza passata in cosa giudicata, la parte che ha interesse può chiedere l ottemperanza degli obblighi derivanti dalla stessa, in forza del D.Lgs 546/92 art. 70 presentando ricorso alla competente Commissione Tributaria

PROCEDIBILITA Condizioni affinché il ricorso sia proponibile L ufficio chiamato ad ottemperare l obbligo (Ministero dell'economia e delle Finanze, Ente locale, Concessionario della riscossione, ecc.) non ha adempiuto all'obbligo posto a carico della sentenza ed è scaduto il termine entro il quale è prescritto dalla legge detto adempimento. Nel caso in cui il giudice non ha indicato il termine di cui sopra, occorre effettuare preventiva messa in mora e solo dopo trenta giorni si può proporre il ricorso per l ottemperanza.

MODALITA Per chiedere l'ottemperanza occorre produrre ricorso da depositare in doppio originale: alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale Oppure alla segreteria della Commissione Tributaria Regionale o sua Sezione staccata

... dilemma A quale Commissione presentare il ricorso? Alla Provinciale o alla Regionale?

RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE La competenza è attribuita alla Commissione Provinciale Nel caso in cui sia passata in giudicato una sentenza da essa pronunciata, il che può verificarsi o per mancata impugnazione della decisione di primo grado. Nelle ipotesi in cui questa sia impugnata ma resti ferma senza essere sostituita da quella di appello (che in tal caso costituisce giudicato formale e sostanziale) Quando il giudizio di secondo grado si conclude nel rito di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione dell'appello medesimo

RICORSO ALLA COMMISSIONE REGIONALE La competenza è attribuita alla Commissione Regionale In tutti gli altri casi in quanto la sentenza emessa in un grado superiore si sostituisce a quella emessa in grado inferiore, superata per effetto delle valutazioni operate da altro giudice, esplicate nella necessaria motivazione

CONTENUTO DEL RICORSO Il ricorso, in doppio originale, va indirizzato al Presidente della Commissione e deve contenere (ai sensi dell art. 70 D.Lgs546/92 co. 3): 1.la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione; 1.la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza; 1.la produzione in copia della suddetta sentenza; 1.la produzione dell'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato, se necessario

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE Le modalità di redazione della domanda e la documentazione da produrre. Di seguito bozza tipo di domanda

RICORSO PER L OTTEMPERANZA Al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale/Regionale di Per: la Soc nel giudizio contro: l'ufficio La Soc.(Cod. fisc...), con sede in., alla Via, n,c.a.p., nella persona del proprio legale rappresentante, Sig.., difesa dal Avv./Dott./Rag.., per delega a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via, n..,cap.., PREMESSO che, con sentenza n. della Commissione Tributaria Provinciale/Regionale di, sez. n.., e depositata il in accoglimento integrale del ricorso proposto dalla società, veniva condannato l'ufficio.. alla restituzione della somma di.., oltre agli interessi come per legge; -che la sentenza è stata notificata all'ufficio in data ; -che la stessa è divenuta definitiva per mancata impugnazione; -che è decorso il termine previsto dal comma 2 dell'art. 68, D.Lgs. n. 546/1992; -che l'ufficio è stato ritualmente messo in mora con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario il ; -che l'ufficio non ha rimborsato le somme oggetto della richiamata sentenza; tutto ciò premesso, la società.., per il tramite del sottoscritto difensore,

Segue pagina precedente CHIEDE ai sensi dell'art. 70, D.Lgs. n. 546/1992, l'ottemperanza del giudicato, con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti fino all'integrale rimborso delle somme dovute, con gli interessi come per legge, e la condanna dell'ufficio alle spese del presente giudizio. Si deposita: 1) presente ricorso in doppio originale; 2) copia autentica della sentenza n.. notificata il.. ; 3) atto di messa in mora notificato il. Luogo e data Firma del difensore (Avv./Dott./Rag....)

COMPITI DELLA SEGRETERIA COMPITI DELLA SEGRETERIA Ricevuto il ricorso per l ottemperanza, prodotto in due originali, la segreteria provvede all inoltro di una delle copie all Ufficio del Ministero dell Economia e delle Finanze o all Ente locale obbligato a provvedere. COSTITUZIONE DELL UFFICIO Entro venti giorni dalla comunicazione, l ufficio del Ministero dell Economia e delle Finanze o l Ente Locale può trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione Tributaria, allegando, nel caso abbia già provveduto all adempimento, la relativa documentazione.

PROCEDURA La Commissione adita, procede come segue: 1. Il Presidente della Commissione Tributaria assegna il ricorso alla stessa sezione che ha pronunciato la sentenza. 2. Il Presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti. 3. Il Collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, attenendosi esclusivamente agli obblighi già risultanti ed espressamente elencati dal dispositivo della sentenza di cui si chiede l ottemperanza e tenuto in debito conto della relativa motivazione. 4. Tutti i provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

NOMINA DELCOMMISSARIO AD ACTA Il Collegio, con il dispositivo della sentenza di ottemperanza, se lo ritiene opportuno, può delegare ad effettuare gli adempimenti da essa previsti: un proprio componente; o nominare un commissario ad acta, al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi, determinandone il compenso spettante per le mansioni da espletare, così come previsto dalla legge n. 319 dell'08/07/1980 e successive modificazioni ed integrazioni.

RICORSO PER CASSAZIONE Contro la sentenza di ottemperanza della Commissione Tributaria è ammesso soltanto ricorso per Cassazione, per inosservanza delle norme sul procedimento in base al comma n.10 del D.Lgs. 546/92.