Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

Documenti analoghi
Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Spiegazione delle note

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza sul numero d identificazione delle imprese

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi

Spiegazione delle note

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sull assicurazione malattie

Spiegazione delle note

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

del 21 dicembre 1995 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Accordo

del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti 1

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza dell Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

del 15 agosto 1986 (Stato 1 gennaio 2013) dei pesi soggetti all obbligo di verifica.

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

del 9 ottobre 1986 (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario

Transcript:

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) 1 del 15 febbraio 2006 (Stato 1 luglio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 931 capoversi 2 bis e 3 del Codice delle obbligazioni (CO) 2, ordina: Sezione 1: Scopo Art. 1 Il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l artigianato e l industria. Sezione 2: Contenuto Art. 2 3 Comunicazioni prescritte dalla legge 1 Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all allegato 1. 2 Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua tali rubriche alle future modifiche della legislazione e alle nuove esigenze dell economia e della società. Art. 3 4 Comunicazioni non prescritte dalla legge 1 Le comunicazioni non prescritte dalla legge il cui contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell amministrazione, del commercio, dell artigianato o dell industria possono essere pubblicate nelle apposite rubriche di cui all allegato 1. 2 Il DEFR può adeguare le relative rubriche nell allegato 1. RU 2006 573 1 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 2 RS 220 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 1

Disposizioni di complemento e d applicazione del CO Art. 4 5 Annunci delle imprese Gli annunci delle imprese possono essere pubblicati nel FUSC. Il DEFR può adeguare l apposita rubrica nell allegato 1. Sezione 3: Editore Art. 5 6 1 Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell economia (SECO). 2 La SECO gestisce una piattaforma su cui è pubblicato il FUSC. 3 Questa piattaforma può essere utilizzata dai Cantoni e dai Comuni per la pubblicazione dei loro organi di pubblicazione ufficiali. Sezione 4: Modalità di pubblicazione e pubblicazione 7 Art. 6 Frequenza di pubblicazione 1 Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data di pubblicazione. 8 2 Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1 agosto, il Natale e il 26 dicembre. 3 Per gravi motivi la SECO 9 può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati. Art. 7 Lingua 1 Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC. 2 In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 gen. 2018 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 gen. 2018 9 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 2

O FUSC Art. 8 10 Forma di pubblicazione 1 Il FUSC è pubblicato in forma elettronica. 2 L editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 2016 11 sulla firma elettronica (FiEle). Art. 9 12 Consultazione Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all articolo 18 della legge del 18 giugno 2004 13 sulle pubblicazioni ufficiali. Sezione 5: 14 Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC Art. 10 1 Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi. 2 La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati. 3 I servizi che trasmettono i dati sono responsabili del contenuto delle comunicazioni e della loro corretta attribuzione a una rubrica. Sezione 6: Forme di pubblicazione elettronica 15 Art. 11 16 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. 2 L accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 gen. 2018 11 RS 943.03 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 gen. 2018 13 RS 170.512 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 3

Disposizioni di complemento e d applicazione del CO 3 Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. 4 La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. 5 Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. Art. 12 Abbonamenti per l ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica 1 La SECO offre abbonamenti per l ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata. 2 Permette di scegliere le rubriche comprese nell abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati. 3... 17 Art. 13 18 Sfruttamento e utilizzo dei dati 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. 2 La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). Sezione 7: Emolumenti Art. 14 19 Obbligo di versare emolumenti 1 È tenuto a versare un emolumento chiunque trasmetta alla SECO comunicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge, annunci delle imprese o annunci e inserzioni. 2 Le unità dell Amministrazione federale centrale non versano emolumenti per le comunicazioni effettuate per conto proprio. 17 Abrogato dal n. I dell O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1 mar. 2011 (RU 2011 529). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 gen. 2018 4

O FUSC Art. 15 Emolumento per la pubblicazione 1 Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell allegato 2. 20 2 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell ordinanza generale dell 8 settembre 2004 21 sugli emolumenti. Art. 16 22 Sezione 8: Disposizioni finali Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 7 giugno 1937 23 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata. Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo 2006. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 21 RS 172.041.1 22 Abrogato dal n. I dell O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1 gen. 2018 23 [CS 2 712; RU 2000 187 art. 21 n. II] 5

Disposizioni di complemento e d applicazione del CO Allegato 1 24 (art. 2 4) Rubriche del FUSC 1 Rubriche per pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2) a. Iscrizioni al registro di commercio b. Avvisi secondo l ordinanza sul registro di commercio c. Liquidazioni e grida ai creditori d. Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario e. Procedure d esecuzione f. Fallimenti g. Concordati h. Successioni i. Titoli cartacei e altri titoli smarriti j. Mercato finanziario k. Lavoro l. Controllo metalli preziosi m. Ulteriori comunicazioni della Confederazione n. Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie. 2 Rubriche per pubblicazioni non prescritte dalla legge (art. 3) a. Diverse comunicazioni della Confederazione b. Annunci privati 3 Rubrica per annunci delle imprese (art. 4) a. Comunicazioni ai soci 24 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 6

O FUSC Allegato 2 25 (art. 15 cpv. 1) Emolumenti per la pubblicazione 1 Pubblicazioni ai sensi degli articoli 2 4 1.1 Tariffa degli emolumenti Per la pubblicazione ai sensi degli articoli 2 4 vengono riscossi i seguenti emolumenti (imposta sul valore aggiunto inclusa): Rubrica (allegato 1) Emolumenti in franchi Fallimenti 15 Concordati 15 Procedure d esecuzione 15 Liquidazioni e grida ai creditori 25 Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario 25 Titoli cartacei e altri titoli smarriti 25 Lavoro 15 Mercato finanziario 50 Comunicazioni alle società 50 Avvisi secondo l ordinanza sul registro di commercio 15 Successioni 25 Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie 15 Annunci privati 100 1.2 Sconto sull interfaccia I servizi che dispongono di un interfaccia elettronica diretta ai sensi dell articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfettari ridotti. 2 Iscrizioni nel registro di commercio Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono compresi negli emolumenti previsti dall ordinanza del 3 dicembre 1954 26 sulle tasse in materia di registro del commercio. 25 Originario all. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 26 RS 221.411.1 7

Disposizioni di complemento e d applicazione del CO 8