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Via Gavi, 26-15067 Novi Ligure (AL) Via Bandello, 9-15057 Tortona (AL) Via S. Ambrogio, 17-15060 Tassarolo (AL) P.I. 01338860065 - C.F. 06481890157 Divisione tecnologica Telefono: 0143.329507 - Fax: 0143.314412 Mail: info@sireinformatica.it - PEC: info@pec.sireinformatica.it - Sito: sireinformatica.it Spett.le Cliente Alla cortese attenzione del Responsabile Servizi Finanziari e Segretario Comunale Bilancio consolidato 2017 Note per gli enti locali Il bilancio consolidato è il documento consuntivo di esercizio finalizzato a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo amministrazione pubblica (enti strumentali, organismi strumentali, società controllate, società partecipate) di cui l ente locale rappresenta il capogruppo. Il DM 11/08/2017 ha introdotto importanti novità al principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato (all. 4/4 D. Lgs. 118/2011), con ampliamento del perimetro di consolidamento e rafforzamento dell iter procedurale di predisposizione ( a decorrere dall esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli Enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli Enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.). A partire dal 2017, il bilancio consolidato dovrà essere approvato anche dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; anche se sembrerebbe logica conseguenza, ad oggi non è ancora stato formalizzato il rinvio dell approvazione del Consolidato 2017 per gli enti che hanno fruito della facoltà di rinviare l adozione della contabilità economico patrimoniale all esercizio 2018 (con Comunicato, pubblicato il 25 aprile 2018 sul proprio sito istituzionale, il Ministero dell Interno-Direzione centrale della Finanza locale ha confermato quanto anticipato dalla Commissione Arconet attraverso la Faq n. 30 dell 11 aprile 2018 sul sito della Ragioneria generale dello Stato in merito alla decorrenza degli adempimenti legati alla contabilità economico-patrimoniale per i Comuni fino a 5.000 abitanti: Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno esercitato la facoltà di rinviare l adozione della contabilità economico-patrimoniale anche per l esercizio 2017, interpretando in tal senso l art. 232 del Tuel, possono approvare e successivamente inviare alla Bdap il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico.). Condizioni di Vendita: Tutti i prezzi (salvo espressa indicazione) sono al netto di I.V.A. di Legge e da ogni eventuale spesa di Segreteria. Tutti i preventivi (salvo espressa indicazione) sono validi per 30 gg. Le offerte (salvo espressa indicazione) s intendono con pagamento 60gg df. su Banco di Desio intestato a Agenzia di Tortona IBAN: IT49Q 03440 48670 000002117600 ABI 03440 CAB 48670 C/C 2117600

Modalità e termini di approvazione del Bilancio Consolidato 2017: Deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2018 (c. 8 art. 151 D. Lgs. 267/2000) Adempimenti preliminari: Deliberazione di Giunta Comunale che definisce il perimetro di consolidamento (individuazione degli organismi, degli enti e delle società componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio consolidato); tale passaggio, se non ancora espletato, è opportuno che venga svolto quanto prima, in modo da avviare il coinvolgimento di tutti gli organismi del gruppo nel progetto di predisposizione del consolidato (rif. Punto 3.1 Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011) Interventi operativi: Invio da parte dell ente capogruppo delle indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (rif. Punto 3.2 Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011) Acquisizione dei bilanci di esercizio e della documentazione integrativa; gli organismi ricompresi nel perimetro devono trasmetterli alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento (rif. Punto 3.2 Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011) Aggregazione dei bilanci degli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento con quello del Comune capogruppo - Rilevazione delle scritture di rettifica correlate alle operazioni infragruppo - Determinazione della differenza di consolidamento - Stesura documentazione definitiva Pagina 2 di 5

Articolazione del bilancio consolidato Stato Patrimoniale, Conto economico (rif. art. 11bis D. Lgs. 118/2011) Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (rif. art. 11bis D. Lgs. 118/2011; Punto 5 Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011) Relazione del collegio dei revisori dei conti (rif. art. 11bis D. Lgs. 118/2011) Orientamenti della Corte dei Conti in materia di Bilancio Consolidato: Deliberazione n. 2/2016 della Corte dei conti - Sezione delle autonomie 5. L illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si inscrive nell ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce l aspetto più rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 118/2011. Come rilevato dalla Sezione remittente, la verifica dei crediti e debiti reciproci è funzionale all operazione di elisione dei rapporti infragruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone, infatti, la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie. Deliberazione n. 9/2016 della Corte dei conti - Sezione delle autonomie Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali 8. Il consolidamento dei conti 8.1. Avvio del bilancio consolidato, della contabilità economico-patrimoniale e del Piano dei conti integrato. Il bilancio consolidato è un obiettivo centrale, nell ambito degli strumenti previsti dal d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014, che, nell armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, delle province e degli enti locali, dispone anche il consolidamento dei conti tra gli enti e gli organismi loro partecipati, nell ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale. Di fatto, il consolidato è stato redatto dai primi sperimentatori nel 2014 con riferimento all esercizio 2013 e nel 2015 con riferimento all esercizio 2014 dagli enti entrati nella sperimentazione dal 2014. Queste prime esperienze di consolidamento hanno dimostrato che, a fronte della previsione normativa (art. 11-bis, d.lgs. n. 118/2011), nel cui perimetro rientra un gran numero di organismi (aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali), l applicazione della soglia di rilevanza prevista dal principio contabile applicato, di fatto, potrebbe comportare l effetto distorsivo dell esclusione dall area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento (cfr. C. conti, sez. Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP). Ai fini di una corretta applicazione delle predette disposizioni, si osserva che l esonero dall obbligo di consolidamento è rimesso ad una valutazione discrezionale degli enti, i quali non si limiteranno ad eseguire l operazione di calcolo prevista dal Pagina 3 di 5

paragrafo 3 dell allegato n. 4/4 (considerando irrilevanti i bilanci che presentano, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati - totale dell attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici - una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali e al 5 % per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo), bensì terranno conto degli ulteriori criteri dettati dal principio contabile. È, infatti, precisato che «Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate». Inoltre, sono considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all 1% del capitale sociale della società partecipata. Il richiamo alla significatività del bilancio consolidato riecheggia quanto disposto per il settore privato dall art. 27, comma 3-bis, d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127, recante l attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria (comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 marzo 2011, n. 56 e, successivamente, modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139), ove si sottolinea che l esonero dall obbligo di consolidamento è possibile solo con riferimento ad imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti. In questa prospettiva, l applicazione del principio di irrilevanza contemperato da quello di significatività è in grado di correggere l effetto distorsivo sopra evidenziato, nell ambito di una valutazione che allo stato resta affidata alla discrezionalità degli enti. 8.3 Conciliazione dei rapporti debitori e creditori Nel contesto di una valutazione complessiva degli equilibri degli enti territoriali che tenga conto anche dei risultati degli organismi partecipati, mediante il bilancio consolidato, resta fondamentale la verifica della corrispondenza tra poste debitorie e creditorie tra enti ed organismi. L obbligo di dare dimostrazione della conciliazione di tali rapporti già previsto per comuni e province è stato esteso a tutti gli enti territoriali con l art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 [.] Pagina 4 di 5

Proposta di supporto operativo agli Enti, come sempre al fianco dei propri Clienti, si rende disponibile ad affiancare gli Enti nel percorso amministrativo/contabile finalizzato alla predisposizione del Bilancio Consolidato del Gruppo facente capo alla singola amministrazione locale. L attività di supporto può concretizzarsi, sulla base delle specifiche esigenze degli enti, nelle seguenti attività: Servizio Base: 1. Analisi componenti del gruppo amministrazione pubblica; 2. Definizione perimetro di consolidamento e reperimento dei dati (delibera forniamo modello); 3. Consolidamento dei conti 4. Predisposizione bilancio consolidato Servizio completo: 1. Servizio Base 2. Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa 3. Modello di delibera di approvazione del consolidato Nota IMPORTANTE: Al fine di garantire il nostro standard di qualità del servizio oggetto della presente comunicazione necessita di competenze, esperienza ed organizzazione. A tal fine abbiamo definito un numero chiuso di adesioni oltre al quale ci troveremo costretti inderogabilmente a non poter accettare ulteriori ordini. Gli Enti interessati, pertanto, dovranno con massima celerità richiedere preventivo e relativo buono d ordine per poter aderire al nostro servizio. La risposta di accettazione (o rifiuto) del Vostro ordine sarà immediata con conseguente invio di comunicazione dei dati necessari a far attivare la nostra attività. Per ogni eventuale approfondimento i nostri uffici sono a Vostra completa disposizione. Per richieste operative potete scrivere a info@sireinformatica.it Pagina 5 di 5