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COMUNE DI MEZZANO Provincia di Trento PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.. Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. e stabilisce inoltre che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. Il successivo comma 28 prevede altresì che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.. Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto

delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013. La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house. L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle Comune, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia. Detto art. 8 ha trovato attuazione nel Protocollo d'intesa per l individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33..

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014 Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli: a) la riduzione del numero delle società partecipate; b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società. Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere anche conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. A rafforzamento o a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato Programma di razionalizzazione delle partecipate locali, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle micropartecipazioni ) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio. Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano. L analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni. 3. RICOGNIZIONE SOCIETA PARTECIPATE DEL COMUNE Il Comune detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

SOCIETA CODICE FISCALE/PARTITA IVA QUOTA SOTTOSCRITTA CAPITALE SOCIALE PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE APT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi soc. coop. 0190460224 250,00 129.000,00 0,18% Consorzio dei Comuni Trentini Scarl 01533550222 51,64 12.238,68 0,42% Informatica Trentina Spa 00990320228 505,00 3.500.000,00 0,0144% Trentino Trasporti Esercizio Spa 02084830229 49,00 300.000,00 0,02% Trentino Riscossioni Spa 02002380224 163,00 1.000.000,00 0,0163% Azienda Ambiente s.r.l. 018449220221 180,00 180.000,00 1% S.M.P.D.T.F. 02188030221 83.945,00 2.001.074,00 4,20% Lozen Energia srl 02241910229 2.400,00 10.000,00 24% A.C.S.M. SPA 0124190224 78.440,0 600.000,00 13,07%

4. CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge quanto segue. Si evidenzia che Informatica Trentina, Trentino Riscossioni e Trentino Trasporti Esercizio (cosiddette società di sistema) costituite dalla Provincia autonoma di Trento, in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali ed in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame) e che l adesione da parte del Comune è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. Si rileva inoltre che la partecipazione del Comune è minimale ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, una eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all Ente. Le attività espletate dalle sopra richiamate società Informatica Trentina Trentino Trasporti Esercizio Trentino Riscossioni Consorzio dei Comuni Trentini sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione). Dall analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Dall analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. Il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo Trentino Trasporti Esercizio : in tale caso il bacino di utenza della società corrisponde all Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.p. 3/2006. Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società Trentino Riscossioni S.p.a., Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a., si precisa

che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni. Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., si ricorda che il Consorzio ai sensi dell art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'unione nazionale comuni Comune Enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società. Per quanto riguarda l Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi soc. coop., si evidenzia che il territorio di questo Comune ha valenza prettamente turistica e che, pertanto, il ruolo svolto dallo stesso è strategico per garantire un adeguato sviluppo socio economico dell intera vallata. Detta società svolge inoltre attività in un settore in cui il Comune non ha competenze specifiche e pertanto risulta indispensabile a tale scopo. Si evidenzia inoltre che la partecipazione del Comune a tale azienda cooperativa è assolutamente minimale in qualità di mero socio cooperatore, con una quota pari ad 294,00. Quanto poc anzi citato conferma in toto la volontà di questa Amministrazione di mantenere le suindicate partecipazioni societarie dirette ed indirette. Con riferimento in particolare ad Azienda Ambiente s.r.l., anch essa risponde al modello dell in house providing secondo quanto stabilito dall art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004. Si ricorda che detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio. Relativamente a tale servizio, principale attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che: - a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto in Primiero viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata che al 31.12.2014 si è attestata sull 81,38 %.; - il controllo sul servizio da parte dei Comuni e della Comunità è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l esame ed approvazione da parte degli stessi, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le

conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull andamento del servizio svolto in periodiche riunioni del Comitato di Controllo. - Azienda ambiente srl presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall Amministrazione strategica per lo svolgimento di uno servizio essenziale per la popolazione ai sensi dell art. 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato L. finanziaria 2008. - Si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Comunità di Primiero, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni. Con riferimento ad A.C.S.M. S.p.a. si rileva che la società presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall Amministrazione strategica per lo svolgimento di servizi essenziale per la popolazione ai sensi dell art. 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato L. finanziaria 2008. La società ACSM S.p.A. e più in generale il Gruppo ACSM S.p.A. negli ultimi anni ha già condotto un importante insieme di azioni volte a migliorare i processi organizzativi e produttivi nonché ridurre i costi. Ha implementato un modello di organizzazione del personale a livello di gruppo con una condivisione delle risorse umane tra società che garantisce un forte contenimento del costo del personale nonché elevati livelli di professionalità e specializzazione. Ha ridotto drasticamente il costo degli organi sociali prevedendo inoltre per gran parte di essi cariche senza riconoscimento di compensi. I collegi sindacali vengono inoltre remunerati con compensi fissi di gran lunga inferiori ai minimi graduali dei tariffari in vigore per i dottori commercialisti ed esperti contabili. Nel 2014 è stata inoltre effettuata una fusione tra due società di scopo controllate da ACSM S.p.A. che avevano un oggetto sociale ed una attività simile. I positivi risultati conseguiti nella attività e gestione del Gruppo ACSM S.p.A. nel suo complesso si traducono anche nelle risultanze del bilancio consolidato che nell ultimo triennio registra i seguenti risultati: 2011 utile netto di 7.212.314 (di cui 4.580.049 di pertinenza di ACSM S.p.A.) 2012 utile netto di 7.212.314 (di cui 4.580.049 di pertinenza di ACSM S.p.A.) 2013 utile netto di 5.942.749 (di cui 3.888.970 di pertinenza di ACSM S.p.A.)

Per quanto riguarda la partecipazione alla società SMPDTF (San Martino Primiero trasporti a fune Spa aventi ad oggetto la costruzione e gestione di impianti di risalita, si precisa che tali attività sono ricomprese dal legislatore provinciale nella L.P. 7 dd. 21/04/1987 fra i servizi pubblici locali e, quindi, fra i servizi pubblici di interesse generale previsti nella norma medesima. Si sottolinea altresì che la predetta società, allo stato, è in liquidazione giusto decreto del Tribunale Civile e Penale di Trento Sezione fallimentare di data 14/07/2014 nr. 44/2013. Infine, anche la società Lozen Energia srl presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall Amministrazione quale strategica per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell ente ai sensi dell articolo 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Il seguente piano verrà inviato al Consiglio comunale per i provvedimenti di competenza da assumere nella prima seduta utile. Mezzano, lì 27 marzo 2015 Prot. nr. 1005.- IL SINDACO - Orler ing. Ferdinando - Allegati: Schede tecniche relative alle società partecipate