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Transcript:

COPIA COMUNE DI COGNE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMMUNE DE COGNE REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA TASSA PER I SERVIZI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2011. L anno duemiladieci addì sette del mese di dicembre alle ore tredici e minuti trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale: COGNOME e NOME ALLERA Franco - Sindaco PERRATONE Claudio - Vice Sindaco BURLAND Chantal - Assessore CELESIA Andrea - Assessore GUICHARDAZ Carlo - Assessore PRESENTE Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0 Assiste quale Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania TRAVASA la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

AGGIORNAMENTO DELLA TASSA PER I SERVIZI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2011. LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12, del 27.03.1995, vistata dalla CO.RE.CO. in data 18.04.1995 al n. 1032, con la quale veniva approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni del nostro Comune; RICHIAMATE altresì le deliberazioni consiliari n. 10, del 27.02.1997, vistata dalla CO.RE.CO. in data 07.04.1997 al n. 1097, n. 39 del 09.11.2001 e n. 13 del 17.04.2003, con le quali si era provveduto ad approvare le modifiche da apportare al regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni del nostro Comune; VISTO il capo III del decreto legislativo 15.11.1993, N. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; RILEVATO che detta tariffa è differenziata per i vari tipi di utenza, in relazione alla quantità dei rifiuti prodotti; VISTO l art. 61 del D.lgs. 507/1993, che dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo; RILEVATO che ai sensi dell'art. 63 del D.L. 507/1993 e successive modificazioni, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse; RILEVATO altresì che la tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 69 del D.L. 507/93 e successive modificazioni e commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie o per unità di persona imponibile dei rifiuti solidi urbani interni prodotti nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento; VISTA la deliberazione di giunta Comunale n. 326 bis del 22.12.1999, esecutiva per decorrenza di termini, con la quale veniva aggiornata la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D.L. 507/93; VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 inerente l attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/686/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi; ATTESO che la nuova tariffa di cui all art. 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente ad oggetto: Norme in materia ambientale, rimane sospesa in virtù delle previsioni contenute nella legge finanziaria dall annualità 2007 come pure i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani; ATTESO altresì che tale proroga è stata confermata dal D.L. 78/2009, convertito in legge 03 agosto 2009 n. 102; VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 relativo al regolamento recante norme per l elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed evidenziato, in particolare, che l art. 11 che stabilisce, per i comuni con

meno di 5.000 abitanti, l obbligo di copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine di otto anni; VISTO l art. 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha differito i termini per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la sua sostituzione con la nuova tariffa per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti; VISTA la circolare del ministero delle finanze 17 febbraio 2000, n. 25/E la quale dà chiarimenti in merito al differimento dei termini di operatività della tariffa; VISTE le tariffe in vigore per l anno 2010, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 10 dicembre 2009; VISTO quanto citato dall art.1 comma 184 della Legge Finanziaria per l anno 2007 Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, e succ. modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l anno 2006, resta invariato anche per l anno 2007 ; RICHIAMATO l art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in legge 133/2008, che ha disposto per il triennio 2009/2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU; ATTESO altresì che l art. 5 comma 1 del D.L. n. 208/2008 in materia ambientale prevede la proroga a tutto il 2009 dell applicabilità della TARSU ove il Governo dispone l obbligo per gli enti locali di mantenere invariato il regime di prelievo adottato per il 2006, reiterando così le previsioni già contenute nelle finanziarie 2007 e 2008; ATTESO altresì che l art. 5 comma 2-quater del D.L. n. 208/2008, convertito in legge n 13/2009, prevede che qualora il regolamento di cui al comma 6 dell art. 238 del D.Lgs. 152/2006 non sia adottato dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre 2009 è facoltà dei Comuni adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti o conservare la tassa attualmente in uso (TARSU); ATTESO altresì che l art. 5 comma 1 del D.L. 208/2008 convertito in legge 13/2009 ha confermato per tutto l anno 2009 l applicabilità dei criteri di assimilazione previsti dal D.lgs 22/1997; VISTA la circolare 3/2010 del Dipartimento per le Politiche fiscali; EVIDENZIATA l opportunità di mantenere invariato il regime di tassazione attualmente in corso e, pertanto, di mantenere l applicazione della TARSU anche per l anno 2011; DATO ATTO che la distribuzione dei costi fra le varie categorie di utenza è variata in diminuzione per la categoria dei campeggi: Vani Principali da 1,5173 ad 0,9103; Depositi e Cantine da 0,7586 ad 0,4551; Piazzole da 0,7853 ad 0,4711; DATO ATTO che è stata definita una nuova categoria per garantire una corretta applicazione della tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie, relativa alle attività di Discoteche e/o Trattenimenti Danzanti con annesso Bar, aventi un

periodo di apertura effettiva (desumibile dal registro corrispettivi e/o altra documentazione fiscale idonea) inferiore a giorni 120. Discoteche e/o Trattenimenti Danzanti con annesso Bar: Vani Principali 1,5177 Depositi e Cantine 0,7588 RITENUTO di confermare le restanti tariffe per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni del Comune di Cogne adottate per l anno 2010 anche per l anno 2011, dando atto di coprire il 100% dei costi di esercizio; VISTA la L.R. 54/1998 e s.m.i; VISTA la Legge Regionale n. 40 del 16 dicembre 1997 e s.m.i; VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 3 febbraio 1999, con particolare riguardo all art. 9 comma 1, lettera c); VISTO lo statuto comunale con particolare riguardo al combinato disposto degli artt. 12 comma 2, lettera f) e p), e 20 comma 3); DI DARE atto che il costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani recuperabile con il gettito della tassa, tenuto conto del contenuto del comma 3bis dell art. 61 del decreto legislativo 507/93 e delle scelte effettuate dal Comune con il regolamento della tassa risulta del 10%; CHE l incasso TARSU presumibile con l applicazione delle tariffe così deliberate ammonterebbe ad 340.000,00; RITENUTO, quindi, di determinare le tariffe della tassa rifiuti per l anno 2011; VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.; A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti; D E L I B E R A 1. di stabilire per la tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARSU - del Comune di Cogne le seguenti tariffe: o Locali utilizzati ad abitazione dei residenti per ogni persona 39,5973. o Locali utilizzati a 2^ casa affittati ad abitazione o a disposizione 1,0781 al mq. o Locali destinati a pubblici uffici studi professionali ecc. 1,3709 al mq. o Locali destinati a negozi di generi alimentari - bar - ristoranti - pizzerie ecc. 2,9282 al mq. o Locali destinati ad attività commerciali non alimentari 1,6504 al mq. o Locali destinati ad attività artigianali industriali officine laboratori ecc, 1,5173 al mq.

o Locali destinati ad uso alberghi (esclusi i locali destinati a ristorante e bar) meublé (esclusa sala colazioni) case per ferie (escluso ristorante Bar) ecc., 1,5173 al mq. o Locali destinati a Camping 0,9103 al mq. o Aree destinate a piazzole per camping 0,4711 al mq. o Locali destinati a Discoteche e/o Trattenimenti Danzanti con annesso Bar 1,5177 2. di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione, entreranno in vigore a partire dal periodo di imposta per l'anno 2011; 3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell art. 69 D.lgs. 507/1993; 4. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2011/2013; 5. di dare mandato al competente ufficio tributi per l adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; 6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE ( F.to ALLERA Franco ) ( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune il 15/12/2010 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell art. 52 bis, della Legge Regionale n. 54/98 e succ. modificazioni ed integrazioni. Cogne, lì 15/12/2010 ( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) ESECUTIVITÀ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2010, ai sensi dell art 52 ter, della Legge Regionale n. 54/98 e succ. modificazioni ed integrazioni. Cogne, lì 15/12/2010 ( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) AUTENTICAZIONE DI COPIA Copia conforme all'originale per uso amministrativo. Cogne, lì ( Dott.ssa Stefania TRAVASA )