CHI UMILIA UNA DONNA NON È UN UOMO REGIONE MARCHE



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CHI UMILIA UNA DONNA NON È UN UOMO REGIONE MARCHE

Dichiarazione Universale dei diritti umani adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 Articolo 2 A ogni persona spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione

Sommario 5 Legge regionale 32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne contro la violenza 13 Centri Antiviolenza nelle provincie della Regione Marche p. 20 Casa di accoglienza nella Regione Marche p. 22 Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere p. 4

Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne Art. 1 Finalità 1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona. 2. In particolare, ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. 3. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo. 4. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Art. 2 Funzioni della Regione 1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1: a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi; b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità; sulle donne 5

Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne contro la violenza c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, di persecuzioni o vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza; d) promuove e sostiene l'attività dei centri antiviolenza di cui all'articolo 6 e le case di accoglienza di cui all'articolo 8; e) promuove la formazione specifica di operatori ai sensi dell'articolo 10; f) promuove l'emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'osservatorio delle politiche sociali. 2. La Regione per favorire l'attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1 promuove protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato e i centri antiviolenza. Art. 3 Istituzione del Forum permanente 1. È istituito presso la Regione Marche il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum. 2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere. 3. Il Forum esprime parere alla Giunta regionale sugli atti di cui agli articoli 11 e 12. Il Forum può, altresì, formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge. 3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del forum assicurando la presenza di al- 6

Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne meno il 50 per cento di rappresentanti di associazioni e di cooperative sociali con esperienza specifica nell'attività di contrasto alla violenza di genere. Art. 4 Iniziative di prevenzione 1. La Regione per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 sostiene, in collaborazione con i Comuni, le Province, l'azienda sanitaria unica regionale e le Aziende ospedaliere, le Direzioni scolastiche provinciali, nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza di cui all'articolo 6 presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere. Art. 5 Informazione 1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante specifiche campagne informative sull'attività di cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o l'utilizzo dei portali esistenti. 2. Il Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge. Art. 6 Centri antiviolenza 1. La Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri antiviolenza operanti nel territorio re- sulle donne 7

Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne contro la violenza gionale e garantisce la promozione di nuovi centri avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta, la prevenzione e l'assistenza delle donne vittime di violenze e che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato. 2. È assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni Provincia. 3. I centri possono essere promossi: a) da enti locali singoli o associati; b) da enti locali singoli o associati in convenzione con i soggetti di cui al comma 1. 4. Gli enti locali garantiscono: a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio; b) la copertura finanziaria di almeno il 30 per cento delle spese di gestione e per la funzionalità operativa delle strutture; c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti. Art. 7 Attività e funzioni dei centri antiviolenza 1. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili; b) colloqui informativi di carattere legale; c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse; d) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal 8

Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne anche in collaborazione con enti pubblici e privati. 2. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, le strutture pubbliche deputate all'assistenza sociale e sanitaria, alla prevenzione e repressione dei reati e le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale. 3. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito. 4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati. 5. Le strutture devono garantire anonimato e segretezza. Art. 8 Case di accoglienza 1. Le case di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) offrono ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli minori, vittime di violenza. 2. In ogni caso gli enti locali garantiscono, nell'ambito della propria disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi destinati all'ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza. 3. Nelle case di accoglienza di norma devono essere assicurate la consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate. sulle donne 9

Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne contro la violenza Art. 9 Inserimento lavorativo 1. La Regione nell'ambito dell'attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Art. 10 Formazione 1. La Regione e le Province, nell'ambito della normativa regionale inmateria di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne. Art. 11 Indirizzi attuativi 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare ed il Forum di cui all'articolo 3, approva gli indirizzi applicativi della presente legge. Art. 12 Contributi regionali 1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 6, per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza previsti dalla presente legge, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale. 2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente e del Forum di cui all'articolo 3. 3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14 non inferiore all'80 per cento è destinata al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. La restante quota è destinata: 10

Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne a) alle iniziative di prevenzione di cui all'articolo 4; b) alle attività di informazione di cui all'articolo 5, comma 1; c) a iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale; d) all'attività di monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza e dagli altri soggetti pubblici e privati. Art. 13 Cumulabilità dei finanziamenti 1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime Art. 14 Norma finanziaria 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 100.000,00; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio. 2. Per l'anno 2008 alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico dell'upb 2.08.01, partita 1 dell'elenco 1. 3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 2008, nella UPB 3.20.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA). 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'upb 2.08.01 del bilancio di previsione 2008 sono ridotti di euro 100.000,00. sulle donne 11

Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne contro la violenza Art. 15 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, i contributi di cui all'articolo 12 sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2008. L'avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e di esso è data la più ampia notizia negli organi di informazione. 2. Gli indirizzi di cui all'articolo 11 sono approvati entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. Art. 16 Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addì 11 novembre 2008 12

Centri antiviolenza nelle province della Regione Marche A seguito dell approvazione della L.R. n. 32 del 11/11/2008, la Regione Marche ha promosso e finanziato la costituzione di nuovi centri antiviolenza uno per ogni Provincia avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta, la prevenzione e l assistenza delle donne vittime di violenze. Perché La violenza sessuale, i maltrattamenti fisici e psicologici, i ricatti e le molestie sessuali, sono reati particolarmente gravi perché colpiscono la donna nella sua identità, oltre che nella sua integrità fisica e psicologica. Per questo, i centri antiviolenza vogliono essere un punto di riferimento per tutte le donne che vivono situazioni di marginalità o di violazione con lo scopo di promuovere la prevenzione, l accoglienza ed il reinserimento sociale delle vittime. A chi sono rivolti Sono a disposizione di tutte le donne italiane, straniere o apolidi vittime di violenza e maltrattamenti fisici e psicologici,stupri e abusi sessuali extra o intrafamiliari. Gli esperti dei centri antiviolenza forniscono gratuitamente consulenza ed informazioni sui servizi alle vittime e anche alle persone che, nella loro sfera privata o di lavoro, sono in contatto con donne che hanno subito violenza; con loro valuteranno come poter sostenere la donna in difficoltà, informarla ed incoraggiarla a cercare aiuto. sulle donne 13

Centri antiviolenza nelle province della Regione Marche contro la violenza Offrono I centri antiviolenza offrono consulenza gratuita e supporto alle donne vittime di violenza attraverso servizi quali: il sostegno psicologico; la consulenza legale; l attivazione di interventi di rete e degli interventi nell emergenza; l accompagnamento in strutture sanitarie, tribunali, polizia, etc Garantiscono I centri antiviolenza garantiscono: riservatezza ed anonimato; ascolto telefonico; colloqui con assistenti sociali e psicologi; analisi della domanda con esplicitazione dei bisogni; ideazione e realizzazione di un progetto individuale; consulenza legale e psicologica con esperti sia interni che esterni con cui i Centri hanno attivato rapporti di collaborazione (servizi sociali, pronto soccorso, ospedali, forze dell ordine, tribunali, etc.). Sostegno psicologico Colloqui di accoglienza, percorsi individuali e di gruppo di elaborazione del trauma. Consulenza legale I centri antiviolenza offrono consulenze legali, civili, penali e minorili per aiutare le donne nel loro percorso di uscita dalla violenza affrontando e risolvendo i principali problemi esposti dalle vittime. 14

Centri antiviolenza nelle province della Regione Marche Interventi di rete Questi centri antiviolenza collaborano con altri servizi e strutture socio-sanitarie del territorio per aiutare a sostenere nel miglior modo possibile ogni percorso di uscita dalla violenza. Assistenza Gli operatori dei centri antiviolenza accompagnano le donne, qualora lo vogliano, al pronto soccorso ed in strutture sanitarie, alle forze dell ordine, al tribunale, etc. È bene sapere che l attivazione dei servizi del Centro avviene solo su richiesta diretta della donna; l accoglienza è svolta da personale femminile e si garantisce anonimato e riservatezza; dopo il primo contatto telefonico, se necessario, si prevede un programma finalizzato ad intraprendere il percorso di uscita dalla violenza; sulle donne 15

Centri antiviolenza nelle province della Regione Marche Dove si trovano e quando sono aperti contro la violenza PROVINCIA DI ANCONAa Il Centro Antiviolenza della Provincia di Ancona si trova c/o la sede dell Associazione Donne e Giustizia di Ancona, in Via Cialdini n. 24/A. Il Centro Antiviolenza è aperto nei seguenti giorni / orari: mattino pomeriggio lunedì 9.00 12.00 martedì 9.00 12.00 17.00 19.00 mercoledì 9.00 12.00 17.00 19.00 giovedì 9.00 12.00 venerdì chiuso attivo il servizio telefonico Numero verde 800032810 Tel. 071 205376 E-mail: donne.giustizia@libero.it 16

Centri antiviolenza nelle province della Regione Marche Dove si trovano e quando sono aperti PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMOa Il Centro Antiviolenza si trova c/o il Punto di Accoglienza Territoriale di Sant Elpidio a Mare, in Piazzale Marconi n. 14. Il Centro Antiviolenza è aperto nei seguenti giorni/orari: mattino pomeriggio lunedì 14.30 17.30 martedì 10.30 13.30 mercoledì 10.30 13.30 14.30 17.30 giovedì 10.30 13.30 venerdì 10.30 13.30 Numero verde telefono donna 800215809 risponde in ore di sportello, la segreteria telefonica è in funzione 24 ore su 24 se si lascia un messaggio, si viene richiamati. E-mail: percorsidonna@ontheroadonlus.it sulle donne 17

Centri antiviolenza nelle province della Regione Marche Dove si trovano e quando sono aperti contro la violenza PROVINCIA DI MACERATAa Il Centro Antiviolenza S.O.S. donna si trova in Piazza V. Veneto (San Giovanni), n. 14 a Macerata. Il Centro Antiviolenza è aperto nei seguenti giorni/orari: mattino lunedì martedì 15.00 18.00 mercoledì giovedì 15.00 18.00 venerdì 9.30 12.30 pomeriggio Numero di telefono del centro S.O.S. Donna Tel. 0733 1990133 18

Centri antiviolenza nelle province della Regione Marche Dove si trovano e quando sono aperti PROVINCIA DI PESARO - URBINOa Il Centro Antiviolenza Parla con noi si trova in Via Diaz, n. 10 a Pesaro. Il Centro Antiviolenza è aperto nei seguenti giorni/orari: mattino pomeriggio lunedì martedì mercoledì 8.30 12.30 giovedì 16.00 18.00 venerdì Segreteria telefonica in funzione 24 ore su 24 negli orari di chiusura del centro Tel. 0721 639014 È inoltre possibile contattare il Centro all indirizzo mail parlaconoi@provincia.ps.it www.eurogiovani.provincia.it www.laprovinciaedelledonne.it sulle donne 19

Casa di accoglienza nella Regione Marche contro la violenza loqui su appuntamento Con la L.R. n. 32 del 11/11/2008 è stato finanziato il potenziamento della Casa di Accoglienza, Rifugio Zefiro, gestita dalla Cooperativa Sociale La Gemma Soc. Coop. Onlus la cui sede, per ovvi motivi di sicurezza, è segreta. Che cos è È una struttura idonea a contrastare, attraverso l accoglienza in un ambiente di tipo familiare, situazioni di violenza in tutte le sue forme (fisica, psicologica, sessuale, economica) che mettono a rischio l integrità psico-fisica, il benessere e l autonomia di donne sole o con figli in età evolutiva. Modalità di inserimento Alla casa si può accedere su invio dei Servizi Sociali. La decisione dell ammissione viene decisa in equipe ed è subordinata alla disponibilità del posto, all impatto sul gruppo casa già presente ed all assenza di problematiche sanitarie (tossicodipendenza, alcolismo, disturbi mentali con manifestazioni comportamentali problematiche). L accoglienza è temporanea, cioè limitata al tempo necessario al superamento dell emergenza, all avvio di un percorso di uscita dalla situazione di violenza e all attivazione di un progetto per la propria vita. Servizi offerti La Casa di accoglienza offre alle donne vittime di violenza oltre all ospitalità servizi quali: 20

Casa di accoglienza nella Regione Marche Il mantenimento; I conforts; La protezione; Il sostegno psicologico; L orientamento al lavoro; La consulenza legale. Come Generalmente il percorso di uscita dalla violenza si può suddividere in fasi che prevedono interventi quali: 1 fase: ricostruire la storia della violenza attraverso il racconto della donna; 2 fase: aiutare la donna a rielaborare l esperienza vissuta, a riconquistare la fiducia in sé e a ricostruire la propria capacità progettuale; 3 fase: supportare le donne ospiti nel percorso di recupero dell autonomia economica e sociale. La sede amministrativa della Cooperativa è in Piazza Stamira, 13 60122 Ancona. La Casa di Accoglienza è aperto 24 ore su 24. Tel. 071 2075383 o Tel. 071 55235 Fax 071 2080879 Web: www.lagemma.org E-mail: info@lagemma.org sulle donne 21

Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere contro la violenza Che cos è Il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere è un organismo che permette di rafforzare la rete di servizi esistenti creando un coordinamento che razionalizza le energie del territorio. L istituzione del Forum è stata prevista dalla L.R. 11.11.2008 n 32 per prevenire ogni tipo di violenza contro le donne, fisica, sessuale, psicologica o economica, definendolo come la sede di dialogo e confronto tra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere. Perché La violenza contro le donne è un problema mondiale che investe in modo preoccupante anche la Regione Marche. Le analisi statistiche regionali registrano un incremento delle violenze sessuali: dalle 90 del 2004, alle 70 del 2005, alle 85 del 2006, alle 115 del 2007, alle 93 nel 2008 di cui 80 su maggiorenni. Un incremento che merita una attenta analisi ed una vigile azione di prevenzione in considerazione dei danni devastanti sulle vittime. Competenze Il Forum esprime parere sui criteri e modalità per la concessione dei contributi, nonché sugli indirizzi applicativi della L.R. 11.11.2008 n 32. Composizione La sua composizione assicura la presenza di almeno il 50% di rappresentanti di associazioni e cooperative sociali con esperienza 22

Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere specifica nell attività di contrasto alla violenza di genere. Presidente del Forum: assessore alle Pari Opportunità Incarico di supplente: dirigente della Posizione di Funzione Pari Opportunità Componenti: assessore alle Pari Opportunità delle province marchigiane; rappresentante per ogni centro antiviolenza; rappresentanti delle associazioni femminili operanti contro la violenza; rappresentanti delle associazioni che si occupano delle violenze; rappresentante delle cooperative sociali operanti contro la violenza; rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; rappresentante delle organizzazioni sindacali imprenditoriali; rappresentante della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche; consigliere/a regionale di maggioranza; consigliere/a regionale di minoranza; consigliera regionale di parità; rappresentante dell UPI; rappresentante dell ANCI; rappresentante dell UNCEM; rappresentante dell Ufficio scolastico regionale; rappresentante delle Prefetture delle Marche; rappresentante dell ASUR. sulle donne 23

Posizione di Funzione Pari Opportunità ed informadonna Via Tiziano,44 60125 Ancona Tel 071/80633416 fax 071/8063026 www.pariopportunita.regione.marche.it funzione.pariopportunita@regione.marche.it Maria Luisa Baroni Dirigente mluisa.baroni@regione.marche.it Antonietta Masturzo antonietta.masturzo@regione.marche.it Rosanna Nichilo tel. 071/8063428, 071/8063931 rosanna.nichilo@regione.marche.it Sportello Informadonna Antonietta Masturzo Responsabile Corso Garibaldi, 111 60121 Ancona tel. 071/ 2076886 fax 071/ 53973 sportello.informadonna@regione.marche.it www.donne.marche.it Consigliera di Parità Consigliera di Parità effettiva Paola Catalini p.catalini@univpm.it Consigliera di Parità supplente Bianca Maria Orciani b.m.orciani@univpm.it Via Tiziano, 44 60125 Ancona Tel.071/8063428 fax 071/8063026 Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing Consigliera di fiducia Paola Catalini Sportello di Ascolto c/o Sportello Informadonna (il giovedì) C.so Garibaldi, 111 60121 Ancona tel. 071/2071532 comitato.mobbing@regione.marche.it Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna: Adriana Celestini Presidente adriana.celestini@consiglio.marche.it c/o Consiglio regionale Via Oberdan, 1 60121 Ancona tel. 071/2298440 fax 071/2298345 www.pariopportunita.marche.it REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE Assessorato ai Diritti e alle Pari opportunità Palazzo Leopardi Via Tiziano, 44 60125 ANCONA Assessore Stefania Benatti stefania.benatti@regione.marche.it tel. 071 8063950/2 fax 071 8063126 www.regione.marche.it