COMUNE DI MUGGIA Provincia di Trieste Servizio Gare - Contratti, Promozione della Città e Progetti Europei - Ufficio Contratti e Provveditorato - * * * OGGETTO: Concessione contratto su bene patrimoniale indisponibile. Locale d affari - bar sito al piano terra dell edificio adibito ad uffici pubblici di Piazza della Repubblica n. 4, Muggia. * * * PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile del Servizio in intestazione n. 102 dd. 27.01.2015 è stata indetta un asta pubblica per la concessione in uso bar del locale d affari di proprietà comunale sito in piazza della Repubblica n. 4, Muggia; con determinazione del Responsabile in intestazione n. dd. è stato approvato il verbale di gara e aggiudicata in via definitiva la concessione dell immobile a, in quanto miglior offerente; TRA il Comune di Muggia, con sede in Piazza Marconi n. 1, Muggia, P.I. 00111990321, in persona del Responsabile del Servizio Gare - Contratti, Promozione della Città e Progetti Europei, dott. Massimo Ferretti, nato a Trieste il 12.06.1965, domiciliato per la carica nella casa comunale, che dichiara di agire in nome, per conto e nell interesse esclusivo dell Ente che rappresenta in forza del provvedimento sindacale dd. 03.06.2014 (di seguito Comune o concedente ) 1
E, nato/a a il e residente a, in via, codice fiscale, legale rappresentante della società, C.F./P.IVA, con sede a, in via (di seguito concessionario ) TUTTO CIO PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 La presente concessione-contratto ha per oggetto la concessione del bene patrimoniale indisponibile sito al piano terra dell edificio adibito ad uffici pubblici di Piazza della Repubblica n. 4 a Muggia, di circa 65 mq, come meglio individuato nella planimetria agli atti. Art. 2 Il concessionario dichiara di aver già visitato, di accettare e di ritenere idoneo all uso nel prosieguo specificato il locale di proprietà comunale. Il concessionario dovrà eseguire, a proprie cure e spese, i seguenti lavori all interno dell immobile: realizzazione di una parete divisoria, secondo le indicazioni della planimetria allegata, avente struttura portante in profili metallici verticali distanziati di 40 cm, con su entrambe le facce doppio strato di cartongesso idrofugo da 10 mm e interposto materassino di lana di roccia. La parete dovrà essere rasata e tinteggiata su entrambi i lati e dovrà essere posato il relativo zoccolino battiscopa coerente con quelli presenti nei locali; realizzazione di un servizio igienico accessibile a persone con ridotte capacità motorie, completo di wc e lavabo. Il relativo schema di arredo e dei percorsi dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio Lavori Pubblici Sviluppo Energetico Ecologia Ambientale del Comune; 2
frazionamento degli impianti tecnologici presenti, al fine di rendere autonomi i consumi del bar rispetto alle aree che saranno adibite ad uffici; mutamento del sistema di apertura della finestra laterale destra al fine di garantire il corretto ricambio d'aria dei locali retrostanti o, in alternativa, dotazione degli stessi di impianti di trattamento aria meccanici; chiusura della porta di accesso al magazzino, previa eliminazione del controtelaio e con struttura metallica e cartongesso con interposto materassino di lana di roccia. La chiusura così realizzata dovrà essere rasata e tinteggiata su entrambi i lati e dovrà essere posato il relativo zoccolino battiscopa. Tutti i lavori da eseguirsi devono essere preventivamente autorizzati dal concedente. In caso contrario, i relativi costi sostenuti dal concessionario non potranno venire scomputati dal canone. Art. 3 Il locale dovrà essere utilizzato dal concessionario conformemente a quanto stabilito nel presente atto senza che ne venga mutata la destinazione d uso e, precisamente, per il solo esercizio di caffè bar, attività per cui risulta essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all art. 71 D.Lgs. 59/2010 e di cui all art. 6 L.R. 29/2005. È fatto divieto di installare all interno e all esterno del locale apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all art. 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Art. 4 La concessione ha durata di sei anni a decorrere dal 01.03.2015. Al fine della realizzazione dei lavori sopra specificati il canone sarà dovuto dal 01.04.2015. Su richiesta del concessionario, da inoltrarsi con comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza, il rapporto potrà essere rinnovato 3
per ulteriori sei anni con opportuno provvedimento amministrativo. E escluso ogni tacito rinnovo. Alla scadenza, il rapporto potrà in ogni caso essere prorogato per il periodo di sei mesi, al fine di consentire all Amministrazione di predisporre gli atti di gara per l individuazione del nuovo contraente. In ogni caso di cessazione del rapporto non è dovuta a favore del concessionario alcuna indennità per la perdita di avviamento, quale prevista dall art. 34 L.392/78 in materia di locazioni. Art. 5 Il canone concessorio annuo è pari a (Euro ), da corrispondere mediante versamenti mensili da effettuarsi, in via anticipata entro il giorno 5 del mese, c/o la Tesoreria comunale: Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia - Filiale di Muggia, IBAN IT41O063401231506704900051K. Il canone concessorio sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% della variazione dell indice dei prezzi al consumo accertata dall ISTAT per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente (riferita al 31 dicembre). L'aggiornamento avverrà automaticamente senza necessità di richiesta scritta e, calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari, avrà effetto retroattivo. Le spese sostenute per i lavori di cui all art. 2, debitamente documentate, saranno scomputate dal canone di concessione fino ad un importo massimo complessivo di 12.000,00 (Euro dodicimila/00) IVA inclusa. Art. 6 Il pagamento del canone non può essere frazionato, sospeso o compensato per alcun motivo da parte del concessionario, il quale dovrà far valere ogni eventuale ragione in separato giudizio. Il parziale o mancato pagamento del canone mensile in via anticipata costituisce sempre, qualunque ne sia la causa, il concessionario in mora, che sarà tenuto, pertanto, a corrispondere gli interessi legali sugli importi non pagati, senza alcun pregiudizio per il concedente nell esercizio di altra azione per la verificata o persistente inadempienza. 4
Art. 7 Il personale e l arredo del locale devono garantire una decorosa conduzione dello stesso. Nel caso in cui l esercizio non sia condotto secondo standard di buona qualità, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione. Il concessionario si impegna a trasmettere al Comune l elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell ambito dell attività di cui trattasi. Art. 8 E fatto divieto al concessionario, senza preventiva autorizzazione del Comune, di subconcedere o dare in godimento ad altri a qualsiasi titolo il locale oggetto di concessione, anche in caso di cessione o locazione dell azienda. Art. 9 Il concessionario esonera fin d'ora il Comune di Muggia da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti cagionati a persone o cose che potrebbero verificarsi con riferimento ai locali in oggetto e che siano riconducibili al concessionario stesso. A garanzia di ciò, l aggiudicatario presenta un apposita assicurazione. Art. 10 Il concessionario potrà sciogliere il rapporto con preavviso di sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rinunziando sin d'ora a qualsiasi pretesa per costi sostenuti per riparazioni o restauro dei locali dati in concessione, ad eccezione delle lavorazioni già scomputate in base all art. 2. Art. 11 La manutenzione ordinaria compete al concessionario, mentre quella straordinaria è a carico dell'amministrazione proprietaria. In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle opere manutentive necessarie da parte del concessionario, vi provvederà il 5
Comune con diritto di rivalsa verso la parte inadempiente, fermi restando il diritto al risarcimento dei danni e la facoltà di revocare la concessione. Previa autorizzazione espressa, il concessionario può eseguire direttamente i lavori di straordinaria manutenzione, chiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute. Senza preventivo assenso del Comune tali spese non potranno essere compensate con il canone. Tutte le spese (imposte comunali, spese per i consumi, tasse per rifiuti) ed i costi di gestione del locale d affari sono interamente a carico del concessionario. Art. 12 Eventuali addizioni o miglioramenti apportati all'immobile, e realizzabili esclusivamente previa autorizzazione espressa del proprietario, non comportano in alcun caso il diritto ad indennità a favore del concessionario. Art. 13 Il concessionario ha costituito un deposito cauzionale di importo corrispondente ad una annualità del canone concessorio a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può ritenere su tale deposito i crediti a suo favore derivati dal presente contratto ed il concessionario è obbligato ad integrarlo o ricostituirlo entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, in caso di inadempimento degli obblighi del concessionario il Comune ha facoltà di incamerare in tutto o in parte, a seconda della gravità dello stesso, il deposito cauzionale. Art. 14 Il mancato rispetto di una delle presenti clausole consente all'amministrazione di revocare la concessione senza che il concessionario possa far valere alcuna pretesa. La concessione potrà inoltre essere revocata in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 6
30 gg., per il sopravvenire di preponderanti e comprovati interessi pubblici, senza che il concessionario possa vantare alcun diritto a risarcimento o indennizzi di sorta. Art. 15 Nel caso di controversie in ordine alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, che non trovassero soluzione bonaria tra le parti, sarà competente il Foro di Trieste. Art. 16 Tutte le spese connesse al presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario. Art. 17 Per quanto non previsto nella presente concessione-contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni civili e amministrative in materia. ---- Muggia,... COMUNE DI MUGGIA Dott. Massimo Ferretti IL CONCESSIONARIO 7
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., in quanto applicabile, il concessionario dichiara di aver letto e di approvare gli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9,10 e 14 della presente concessione contratto. IL CONCESSIONARIO 8