RISPETTO DEI LIMITI DI ORARIO DI LAVORO: LA VERIFICA PER I TURNISTI a cura di Simone Baghin Consulente del Lavoro
COS E IL LAVORO A TURNI Il lavoro a turni è una modalità di organizzazione dell orario di lavoro che si intende diversa dal normale lavoro giornaliero e che permette di coprire un arco temporale più ampio rispetto allecanoniche8orefinoancheacopriretuttol arcodelle24ore, mediante l avvicendamento di diversi gruppi di lavoratori
LA NORMATIVA Le definizioni relative al lavoro a turni sono contenute nell art.1, co.2, D.Lgs. 66/2003: alla lettera f) è definito il LAVORO A TURNI come qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane alla lettera g) è definito il LAVORATORE A TURNI qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni.
LIMITI E REGOLE: LA DISCIPLINA GENERALE RIPOSO GIORNALIERO - art.7 D.Lgs. 66/2003 Ferma restando la durata normale dell orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità
LIMITI E REGOLE: LA DISCIPLINA GENERALE PAUSE Art. 8 D.Lgs. 66/2003 1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2.Nelleipotesidicuialcomma1,indifettodidisciplinacollettivachepreveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
LIMITI E REGOLE: LA DISCIPLINA GENERALE RIPOSO SETTIMANALE Art.9 D.Lgs. 66/2003 Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni( ).
TURNI E RIPOSO SETTIMANALE In riferimento alle ipotesi di riposo settimanale l art.9 introduce una deroga al principio secondo il quale il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regolaincoincidenzaconladomenica,dacumulareconleorediriposo giornaliero di cui all articolo 7, in tutti i casi in cui il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo settimanale. La possibilità di deroga alla cadenza dei 7 giorni è ora riconosciuta in generale per effetto delle modifiche apportate dall art.41, D.L. n.112/08 - calcolando il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
TURNI E RIPOSO SETTIMANALE NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO 26/2011 Al riguardo il Ministero del Lavoro con nota del 27 giugno 2011, n.26 ha reso noto che qualora l azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato alla continuità della produzione, è possibile per il personale coinvolto nella turnazione fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata
TURNI E RIPOSO GIORNALIERO Analogamente l art.17 del decreto n.66/03 prevede la possibilità per: contratti collettivi ovvero in mancanza di disciplina collettiva attraverso un decreto del Ministero del Lavoro o di quello della Funzione Pubblica di derogare al diritto al riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive per i turnisti in tutti i casi in cui il lavoratore cambi squadra e non possausufruire,tralafinedelserviziodiunasquadrael iniziodiquello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero.
IL SISTEMA SANZIONATORIO RIPOSO SETTIMANALE Obbligo di far fruire al lavoratore, ogni 7 giorni, un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive. il periodo di riposo è calcolato come media inunperiodononsuperiorea14giorni. da 200 a 1.500 (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o sièverificatainmenodi3periodidiriferimento). da 800 a 3.000 (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori osièverificatainalmeno3periodidiriferimento). da 2.000 a 10.000 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno
IL SISTEMA SANZIONATORIO RIPOSO GIORNALIERO Obbligo di far fruire al lavoratore di 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. da 100 a 300 (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). da 600 a 2.000 (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori osièverificatainalmeno3periodidiriferimento). da 1.800 a 3.000 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).
LA SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria dei soggetti che svolgono lavoro a turni e/o notturno ha lo scopo di accertare il loro stato di salute e la loro capacità di compiere il lavoro senza significative modificazioni del proprio stato di benessere fisico, psichico e sociale. Pertanto le visite mediche preventive di sorveglianza sanitaria devono accertare l idoneità o, l inidoneità al lavoro a turni e/o notturno e quelle periodiche devono accertare l eventuale insorgenza di condizioni tali da modificare il giudizio di idoneità al lavoro a turni/notturno.