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Art. 1 - Costituzione e Sede Statuto dell Associazione È costituita l Associazione denominata: ASSOCIAZIONE DEGLI EX-ALUNNI DEL LICEO GINNASIO A. RACCHETTI - CREMA con sede nel Comune di Crema presso la sede del medesimo Liceo Ginnasio A. Racchetti. L Associazione è un centro di vita associativa e culturale, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico. Non persegue fini di lucro. I contenuti e la struttura dell Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell Associazione stessa. La durata dell Associazione è illimitata. Art. 2 - Finalità e attività L associazione denominata Associazione degli ex-alunni del Liceo Ginnasio Racchetti senza fini di lucro né diretto né indiretto, si propone di: - contribuire all incremento dei mezzi scientifici e assistenziali dell Istituto; - favorire riunioni e manifestazioni di ex-alunni con ogni forma di attività culturale e sociale; - valorizzare la storia dell Istituto, anche con riferimento ad insegnanti ed ex-insegnanti e ad alunni ed ex-alunni che si sono resi particolarmente benemeriti; - promuovere iniziative culturali, nel rispetto della tradizione classica-umanistica; - contribuire -con mezzi e modalità idonei- al sostegno di alunni meritevoli; - promuovere incontri di orientamento per gli alunni dell ultimo anno liceale. L Associazione opera mediante l azione diretta, personale e gratuita, dei propri soci. L Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 3 - I Soci All Associazione può appartenere in qualità di socio qualsiasi persona che abbia frequentato l Istituto per almeno tre anni o vi abbia conseguito il diploma di maturità in seguito ad almeno un anno di frequenza. È fatto divieto di associare temporaneamente. Il numero dei soci è illimitato. L Associazione fa proprio, e promuove al suo Interno, il principio delle pari opportunità tra uomo e donna. L ammissione all Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono considerati aderenti all Associazione coloro che hanno sottoscritto l Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo può accogliere Soci Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell Associazione stessa.

Soci Sostenitori e Soci Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo. Art. 4 - Perdita della qualifica di Socio La qualità di Socio si perde per: - decesso; - mancato pagamento della quota associativa, da parte dei Soci Ordinari; - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; - esclusione o radiazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere un azione disciplinare nei confronti del Socio per i seguenti motivi: - inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del Socio, è ammesso il ricorso all Assemblea dei Soci, la quale decide in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. L esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci Gli associati sono tenuti a: - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; - svolgere le attività preventivamente concordate; - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell Associazione. Il Socio Ordinario è tenuto a versare la quota associativa stabilita annualmente dall Assemblea. Tale quota associativa rappresenta unicamente un versamento, periodico e vincolante, a sostegno economico del sodalizio, non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. I Soci hanno diritto di: - partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall Associazione; - partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni e Soci Ordinari, di votare direttamente o per delega (massimo una); - conoscere i programmi con i quali l Associazione intende attuare gli scopi sociali; - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; - discutere e approvare i rendiconti economici; - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se Soci Ordinari; - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci Ordinari che hanno provveduto al versamento della quota associativa almeno 7 (sette) giorni prima della data di svolgimento dell Assemblea. Art. 6 - Gli Organi dell Associazione Sono Organi dell Associazione: a) l Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente; d) il Vice-Presidente operativo. È facoltà dell Assemblea dei Soci eleggere un Revisore dei Conti, che può essere scelto sia tra gli associati (con l esclusione dei membri del Consiglio Direttivo), sia al di fuori del sodalizio. Il Revisore dei Conti ha il compito di esercitare le funzioni di cui all art. 2403 del Codice Civile. Suo compito è quello di predisporre una relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni, fatta eccezione per le cariche conferite nell atto costitutivo, la cui durata è quella ivi prevista. A coloro i quali ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale. Art. 7 - L Assemblea dei Soci L Assemblea dei Soci è l organo sovrano dell Associazione. L Assemblea è composta da tutti i Soci; per l ammissione in Assemblea i Soci Ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l ora di prima convocazione e l ordine del giorno è da inviare ad ogni Socio almeno 15 (quindici) giorni prima. L Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria e con unica convocazione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall ordinaria amministrazione nei seguenti casi: a) per deliberare in merito ad eventuali modifiche allo Statuto od al regolamento interno proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci; per tale Assemblea è indispensabile la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei partecipanti; b) per deliberare in merito allo scioglimento dell Associazione e alla conseguente devoluzione del patrimonio sociale, di cui all art. 15; per tale Assemblea è indispensabile la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei partecipanti. L Assemblea generale dei Soci può essere convocata, in via eccezionale, anche: - dietro richiesta motivata del Revisore dei Conti, ma solo ove sia necessario deliberare su materie di sua competenza; - dietro richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto. L Assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta per deliberare sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. L Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore. L ordine del giorno e la convocazione delle Assemblee devono essere fatte comunque pervenire mediante lettera ordinaria ovvero telefax ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista; l avviso sarà anche affisso presso la sede dell Associazione. All Assemblea ordinaria compete di: - eleggere gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo; eventualmente il Revisore dei Conti);

- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività; - approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell anno precedente; - deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell anno sociale successivo; - ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d urgenza; - fissare l ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati; - deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione e il compito di redigere il verbale spetta al Segretario. Le verbalizzazioni delle deliberazioni assembleari e gli altri atti verbalizzati restano successivamente agli atti dell Associazione, a disposizione dei Soci per la consultazione. Art. 8 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri effettivi eletti, tra i Soci Ordinari, dell Assemblea ordinaria. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente operativo ed il Segretario-Tesoriere, ovvero, se i Consiglieri ne ravvisassero la necessità, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell Associazione. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l ora di convocazione e l ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: - svolgere, su indicazione dell Assemblea, le attività esecutive relative all Associazione; - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell Associazione; - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall Assemblea; - predisporre tutti gli elementi utili all Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell anno sociale; - deliberare circa l ammissione dei Soci; - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci; - determinare od approvare, se predisposto, il contenuto di tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali; - decidere le modalità di partecipazione dell Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti

complessivi di tale Organo, a pena di scioglimento anticipato con necessità di nomina da parte dell Assemblea di un nuovo Consiglio. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell Assemblea dei Soci. Art. 9 - Il Presidente Il Presidente dell Associazione, successivamente alla costituzione e salvo quanto previsto dall atto costitutivo per le prime nomine anche in relazione alla durata, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l Associazione, presiede l Assemblea dei Soci e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Art. 10 - Il Vice-Presidente operativo Il Vice-Presidente operativo, successivamente alla costituzione, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Egli ha in proprio la firma e la rappresentanza legale dell Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio per il compimento di tutti gli atti e contratti che impegnano l Associazione stessa ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze; il tutto ai fini dell attività operativa ordinaria dell Associazione. In assenza del Presidente, egli presiede l Assemblea dei Soci e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. Art. 11 - Il Segretario-Tesoriere Il Segretario-Tesoriere, successivamente alla costituzione, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. In quanto Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; tiene aggiornato l elenco dei Soci; assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. In quanto Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo dell Associazione; cura la gestione della cassa e tiene la contabilità, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. La Carica può essere conferita sia in via cumulativa ad una sola persona, sia in via disgiunta a due persone ed in tal caso una persona svolgerà la funzione di Segretario, mentre l altra svolgerà quella di Tesoriere.

Art. 12 - Il Patrimonio Il patrimonio dell Associazione è indivisibile e non può essere distribuito ai Soci, neppure in caso di scioglimento dell Associazione; esso è costituito da: - beni mobili e immobili che prevengano, a qualsiasi titolo, in proprietà dell Associazione; - i beni di ogni specie acquistati dall Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; - contributi, erogazioni e lasciti diversi. Le entrate dell Associazione sono costituite da: - proventi derivanti dal proprio patrimonio; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche; - rimborsi derivanti da convenzioni; - quote sociali annuali ed altri tipi di contributi degli Associati; - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate. Art. 13 - Rendiconto Economico L esercizio decorre dal I gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e la programmazione economica dell anno sociale successivo è deliberata dall Assemblea dei Soci. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 14 - Modificazioni dello Statuto Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività dell Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell Assemblea, a norma dell articolo 7 quarto capoverso lettera a) del presente Statuto ed in espressa deroga all art. 21 C.C. Art. 15 - Scioglimento dell Associazione La decisione motivata di scioglimento dell Associazione deve essere presa dai Soci aventi diritto al voto, in un Assemblea valida e con i quorum costitutivi e deliberativi a norma dell articolo 7 quarto capoverso lettera b) del presente Statuto ed in espressa deroga all art. 21 C.C. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di 3 (tre) successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere deliberato dalla terza ed ultima di dette Assemblee, indipendentemente da ogni quorum costitutivo, ed a maggioranza assoluta dei presenti.

L Assemblea stessa che delibera lo scioglimento decide anche sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, in favore di altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati. Art. 16 - Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ad al Codice Civile. Letto, confermato e sottoscritto, Crema, addì 04 novembre 2000