LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN REGIONE LOMBARDIA: STATO DELL ARTE Relatore: Francesca BARAGIOLA Cestec SpA
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN REGIONE LOMBARDIA: STATO DELL ARTE 2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Regioni che hanno già disciplinato e attivato un proprio sistema di certificazione energetica che sostituisce il D.Lgs. 311/06 Prov. Aut. BOLZANO DEL. 2923/2007 Regione LOMBARDIA DGR 5018/2007 e s.m.i. Regione LIGURIA REG. 1/09 Regione EMILIA_ROMAGNA D.A.L. 156/2008 Regione PIEMONTE DGR 43 11965 4 agosto 2009 Regioni che hanno disciplinato la materia ma non hanno ancora adottato i necessari provvedimenti attuativi Regioni che hanno disciplinato la materia all interno di un quadro più ampio (edilizia sostenibile) e non hanno ancora adottato i necessari provvedimenti attuativi Regioni nelle quali il sistema èbasato sulle Linee guida nazionali
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN REGIONE LOMBARDIA: STATO DELL ARTE 3 RIPARTIZIONE IN PERCENTUALE PER TITOLO DI STUDIO DEI CERTIFICATORI ACCEREDITATI Soggetti certificatori accreditati: oltre 10.000 Soggetti certificatori iscritti (quota di 120 euro): 6.911
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN REGIONE LOMBARDIA: STATO DELL ARTE 4 ALCUNI DATI STATISTICI Sito web www.cened.it oltre 605.000 visitatori da gennaio a ottobre 2009 ANDAMENTO ACE DEPOSITATI PER MESE IN REGIONE LOMBARDIA DAL 01/09/2007 Trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari 1 luglio 2009 Chiusura pratiche 55% dicembre 2008 Chiusura pratiche 55% febbraio 2008
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN REGIONE LOMBARDIA: STATO DELL ARTE 5 ACE DEPOSITATI PER PROVINCIA DAL 01/09/07 I risultati dall inizio del processo di certificazione energetica degli edifici in Regione Lombardia confermano il forte interesse che l esperienza lombarda suscita nei professionisti e nei cittadini. ACE registrati: 154.589 (al 30/09/2009) 10% 7% 4% 37% 2% 12% 13% 6% 2% 3% 4% ANALISI DI 90.000 CERTIFICATI ENERGETICI DEPOSITATI NEL CATASTO REGIONALE RESIDENZIALE NON RESIDENZIALE
DISPOSIZIONI PER L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA DGR 22 DICEMBRE 2008 N. VIII/8745 6 FINALITÀ DELLA DGR VIII/5018 e s.m.i. Attuare il risparmio energetico; Promuovere l uso razionale dell energia; Favorire la produzione energetica da FER. Il perfezionamento nell applicazione della Direttiva europea formalmente avviato in Lombardia nel giugno 2007 27 giugno 2007 DGR VIII/5018 31 ottobre 2007 DGR VIII/5773 22 dicembre 2008 DGR VIII/8745 In conformità ai principi fondamentali fissati Direttiva 2002/91/CE D.lgs. 192/05 e s.m.i. In attuazione Art. 25, Legge II dicembre 2006 N. 24
7 CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA ART. 17 al Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i. In relazione a quanto disposto all art.117, comma 5, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall art.16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n.11 per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome: Le norme contenute nel D.Lgs. 192/05 e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal D.Lgs.192/05 e s.m.i. e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
8 I RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI DGR VIII/5018 pubblicata sul BURL il 20 luglio 2007 allegato E: Procedura di calcolo DGR VIII/5773 pubblicata sul BURL il 9 novembre 2007 DD 15833 abroga la DGR VIII/5773 ad eccezione dell allegato E pubblicata sul BURL il 13 dicembre 2007 contenente la nuova versione della procedura di calcolo abroga l allegato E della DGR VIII/5018 DGR VIII/8745 pubblicata sul BURL il 15 gennaio 2009 DD 5796 abroga la DGR VIII/5773 pubblicato sul BURL il 26 giugno 2009 contenente l aggiornamento della procedura di calcolo
DISPOSIZIONI PER L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA DGR 22 DICEMBRE 2008 N. VIII/8745 9 STRUTTURA PORTANTE DELLA DGR VIII/8745 Requisiti di prestazione energetica: minimi dell involucro (punto 5); degli impianti per la climatizzazione invernale ovvero per il solo riscaldamento ambientale e per la produzione di acqua calda sanitaria (punto 6); del sistema edificio impianto (punto 7). Certificazione energetica (punto 9); Catasto regionale delle certificazioni energetiche degli edifici (punto 18).
10 CAMPO DI ESCLUSIONE Le norme contenute nel presente provvedimento non si applicano a: Gli immobili tutelati dai beni ambientali nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione del loro carattere o aspetto (caratteri storici o artistici); Gli immobili sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo; I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a50 m 2 ; Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi tipici del settore civile.
11 PRINCIPI GENERALI TIPOLOGICI Vengono fornite indicazioni generali al progettista per ottenere edifici con ridotti consumi di energia primaria. Orientamento e distribuzione delle unità immobiliari Corretta distribuzione e orientamento delle superfici trasparenti (massimizzazione in inverno degli apporti solari gratuiti e controllo in estate della radiazione solare) Utilizzo di adeguati materiali e componenti Utilizzo di sistemi di ventilazione naturale, meccanica o mista Sfruttamento dell illuminazione naturale Utilizzo di sistemi di illuminazione artificiale ad alta efficienza Utilizzo di tecnologie che sfruttano fonti rinnovabili Utilizzo di sistemi di controllo e gestione degli impianti per valorizzare gli apporti gratuiti
12 REQUISITI PRESTAZIONALI Requisiti minimi involucro (punto 5) Requisiti minimi impianto (punto 6) Requisiti minimi Sistema edificio impianto termico (punto 7) Tutte le verifiche devono essere documentate nella relazione tecnica di cui all art. 28 della L.10/91
13 LA PROCEDURA DI CALCOLO Al fine di garantire l oggettività nell interpretazione delle regole la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dovrà essere eseguita utilizzando la procedura di calcolo opportunamente predisposta. Le verifiche dei requisiti prestazionali devono essere eseguite utilizzando la metodologia di calcolo definita all allegato E della DGR n. 8/5018 e s.m.i. Si procede analogamente per il calcolo degli indicatori di prestazione energetica riportati nell attestato di certificazione energetica. In ragione dell evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario, in funzione delle definizioni di nuove procedure aggiuntive per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, Regione Lombardia, con Decreto Dirigenziale, si riserva la possibilità di modificare e integrare la procedura di calcolo.
14 REQUISITI MINIMI DI INVOLUCRO Verifica termoigrometrica Verifica della trasmittanza termica Prestazioni estive
15 VERIFICA TERMOIGROMETRICA QUANDO PRESCRIZIONE nuova costruzione demolizione e ricostruzione in ristrutturazione ristrutturazione edilizia ampliamento volumetrico recupero a fini abitativi del sottotetto manutenzione straordinaria Per tutte le categorie di edifici, ad eccezione degli edifici appartenenti alla categoria E.8, il progettista provvede, conformemente alla normativa tecnica vigente: alla verifica dell assenza di condensazioni sulle superfici opache interne dell involucro edilizio; alla verifica che le condensazioni interstiziali nelle strutture di separazione tra gli ambienti a temperatura controllata o climatizzati e l esterno, compresi gli ambienti non riscaldati, siano limitate alla quantità rievaporabile.
16 VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA QUANDO PRESCRIZIONE ristrutturazione edilizia che coinvolge il 25% o meno della superficie disperdente ampliamento volumetrico inferiore al 20% dell esistente manutenzione straordinaria Per tutte le categorie di edifici, per le strutture opache e per le chiusure trasparenti comprensive di infissi, oggetto dell intervento, siano esse verticali, orizzontali o inclinate, delimitanti il volume a temperatura controllata o climatizzato verso l esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il valore della trasmittanza termica media, U, deve essere inferiore a quello riportato nella Tabella A.2.1 di cui all Allegato A, in funzione della fascia climatica di riferimento, incrementato del 30% per le sole strutture opache.
17 VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA QUANDO PRESCRIZIONE ristrutturazione edilizia ampliamento volumetrico inferiore al 20% dell esistente manutenzione straordinaria Per tutte le categorie di edifici, il valore della trasmittanza termica media, delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio e confinanti tra loro, mantenuti a temperatura controllata, deve essere inferiore a 0,8 W/m 2 K nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali e inclinate ed inferiore a 2,8 W/m 2 K nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi. I medesimi limiti devono essere rispettati per tutte le strutture verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, gli ambienti non dotati di impianto termico, sempreché questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata. Per questi ultimi i limiti di cui sopra possono essere omessi qualora gli ambienti siano areati tramite aperture permanenti rivolte verso l esterno.
18 PRESTAZIONI ESTIVE DELL INVOLUCRO SISTEMI SCHERMANTI DEFINIZIONE Sistemi schermanti: sono sistemi che permettono di ridurre l irradiazione solare sulle superfici trasparenti appartenenti all involucro edilizio; non sono considerati tali i sistemi, fissi o mobili, applicati all interno dell ambiente a temperatura controllata o climatizzato. QUANDO PRESCRIZIONE nuova costruzione demolizione e ricostruzione in ristrutturazione ristrutturazione edilizia ampliamento volumetrico recupero a fini abitativi del sottotetto manutenzione straordinaria Ad eccezione degli edifici E.6 e E.8, il progettista provvede a verificare l efficacia dei sistemi schermanti, con applicazione limitata all oggetto dell intervento: Riduzione estiva della radiazione solare del 70% Completo utilizzo della radiazione solare in inverno
19 PRESTAZIONI ESTIVE DELL INVOLUCRO SISTEMI FILTRANTI DEFINIZIONE Sistemi filtranti: sono pellicole polimeriche autoadesive applicabili sui vetri, sul lato interno o esterno, in grado di modificare una o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile QUANDO PRESCRIZIONE ristrutturazione edilizia che coinvolge il 25% o meno della superficie disperdente ampliamento volumetrico inferiore al 20% dell esistente manutenzione straordinaria recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti E consentito impiegare al posto dei sistemi schermanti sistemi filtranti.
20 PRESTAZIONI ESTIVE DELL INVOLUCRO QUANDO PRESCRIZIONE Esclusa zona F Insolazione estiva I m,s 290 W/m 2 nuova costruzione demolizione e ricostruzione in ristrutturazione ristrutturazione edilizia ampliamento volumetrico recupero a fini abitativi del sottotetto manutenzione straordinaria Strutture verticali opache (ad esclusione N/NE/NO) Ad eccezione degli edifici E.6 e E.8, il progettista verifica sul solo oggetto dell intervento, in alternativa: massa superficiale 230 kg/m 2 trasmittanza termica periodica < 0,12 W/m 2 K Strutture orizzontali o inclinate opache Ad eccezione degli edifici E.6 e E.8, il progettista verifica sul solo oggetto dell intervento: trasmittanza termica periodica < 0,20 W/m 2 K
21 REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI TERMICI Efficienza globale media stagionale Verifiche nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore Obbligo utilizzo fonti energetiche rinnovabili Contabilizzazione del calore Altre prescrizioni
22 EFFICIENZA GLOBALE MEDIA STAGIONALE QUANDO nuova installazione di impianto termico ristrutturazione di impianto termico sostituzione di generatore di calore PRESCRIZIONE efficienza globale media stagionale superiore a un valore limite redazione dell attestato di certificazione energetica, ACE, nei casi di nuova installazione e ristrutturazione (con installazioni di potenze termiche utili inferiori a 100 kw) redazione dell attestato di certificazione energetica, ACE, e della diagnosi energetica nei casi di nuova installazione, di ristrutturazione e di semplice sostituzione (con installazioni di potenze termiche utili superiori a 100 kw)
23 EFFICIENZA GLOBALE MEDIA STAGIONALE ε gh,yr = Q Q NH,yr EPH,yr Q NH,yr èil fabbisogno energetico annuale per il riscaldamento dell ambiente considerato [kwh] Q EPH,yr èil fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione dell ambiente considerato [kwh] ε gh,yr = + ( 75 3logPn )% Fluido termovettore liquido ε gh,yr = + ( 65 3logPn )% Fluido termovettore aria dove log Pn èil logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore di calore.
24 VERIFICHE NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE In alternativa QUANDO PRESCRIZIONE sostituzione di generatore di calore Rendimento termico utile a carico totale > 90 + 2 log P n Pompe di calore con COP superiore a valori limite stabiliti Sistemi di regolazione del calore: dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli ambienti o zone, centralina di termoregolazione su 2 livelli (con sonda su temperatura aria interna ed eventualmente temperatura aria esterna per impianti autonomi e con sonda su temperatura acqua di mandata ed temperatura aria esterna per impianti centralizzati) Eventuale aumento di potenza del generatore di calore (+ 10%) motivato con apposita relazione Verifica della corretta equilibratura del sistema di distribuzione Per sostituzioni di generatori di calore con P n inferiori a 35 kw, la relazione tecnica è sostituita dalla Dichiarazione di conformità.
25 VERIFICHE NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE In alternativa (2) QUANDO sostituzione di generatore di calore con sistema di evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più unità immobiliari e sia di tipo collettivo ramificato o qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti edilizi che non permettano il rispetto dei punti precedenti PRESCRIZIONE Rendimento termico utile a carico parziale 30% sia > 85 + 2 log P n Dettagliata relazione nei quali si attestino i motivi della deroga.
26 OBBLIGO DI FONTI ENRGETICHE RINNOVABILI QUANDO PRESCRIZIONE DEROGHE nuova installazione di impianto termico ristrutturazione di impianto termico Nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, è obbligatorio progettare e realizzare l impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Se l ubicazione dell edificio rende impossibile l installazione di impianti alimentati da FER, oppure esistano condizioni tali da impedire il loro sfruttamento ottimale, le prescrizioni di cui al precedente punto possono essere omesse. L eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica.
27 OBBLIGO DI FONTI ENRGETICHE RINNOVABILI PRECISAZIONI Le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni emanate da Regione Lombardia. La copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria si intende rispettata qualora l acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento, che sia alimentata anche da combustione di R.S.U. e/o biogas, o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili. La disposizione si intende rispettata qualora si utilizzino pompe di calore purché siano rispettati valori prefissati Si considera altresì rispettato il disposto di cui sopra qualora pari fabbisogno di energia primaria sia soddisfatto tramite il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, utilizzati ai fini della climatizzazione invernale o del riscaldamento.
28 CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE QUANDO PRESCRIZIONE nuova installazione di impianto termico ristrutturazione di impianto termico sostituzione di generatore di calore In tutti gli edifici esistenti, appartenenti alle categorie E.1 ed E.2, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi devono essere motivati nella relazione tecnica. Le apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
29 ALTRE PRESCRIZIONI Per gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.. In occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria la predisposizione delle opere e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell ambito di opportuni strumenti pianificatori.
30 ALTRE PRESCRIZIONI Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, è prescritto il trattamento dell acqua impiegata in tali impianti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente. Per gli interventi di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o nei casi di sola ristrutturazione dell impianto termico, qualora non vi siano impedimenti tecnici oggettivi, in presenza di caldaie a condensazione, di pompe di calore ovvero di altri generatori di calore che abbiano efficienza superiore con temperatura di mandata del fluido termovettore bassa, quest ultima non deve essere superiore a 50 C. La prescrizione di cui sopra si intende rispettata qualora la temperatura di ritorno del fluido termovettore sia inferiore o uguale a 35 C.
31 REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO Verifica sull EP H Verifiche delle trasmittanze
32 VERIFICA SULL EP H QUANDO PRESCRIZIONE nuova costruzione demolizione e ricostruzione in ristrutturazione ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superfici disperdente ampliamento volumetrico con aumento volumetrico > 20% recupero a fini abitativi del sottotetto Per tutte gli edifici si procede, in sede progettuale, alla determinazione dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento, EP H, ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite prefissati, a seconda della destinazione d uso dell edificio, in funzione del rapporto di forma e dei gradi giorno del Comune dove l edificio è ubicato.
33 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EP H = Q EPH,yr A per gli edifici residenziali della classe E1 ad eslusione di collegi, case di pena e caserme [kwh/m 2 anno] EP H = Q EPH,yr V per tutti gli altri edifici [kwh/m 3 anno] Q EPH,yr èil fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione dell ambiente considerato [kwh] A èla superficie utile [m 2 ] V èil volume lordo riscaldato [m 3 ]
34 VERIFICA DELLE TRASMITTANZE In alternativa QUANDO PRESCRIZIONE ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superfici disperdente senza ristrutturazione di impianto termico In sede progettuale si procede alla verifica delle trasmittanze effettuata sulla sola parte dell edificio oggetto dell intervento, senza applicare la maggiorazione del 30%.
35 LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, N 10 pubblicata sul BURL 2 supplemento straordinario al n 26 del 30 giugno 2009 Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale Collegamento ordinamentale ART. 1: Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006 Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell ambiente in materia di certificazione energetica Sanzioni a carico del Soggetto certificatore Sanzioni a carico del progettista Sanzioni a carico del direttore lavori Sanzioni a carico del venditore e del locatore
36 SANZIONI A CARICO DEL SOGGETTO CERTIFICATORE Il Soggetto Certificatore accreditato che redige l attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00. Se l attestazione comporta l assegnazione di una classe di efficienza superiore, alla sanzione si aggiungono 10,00 per ciascun metro quadro di superficie netta calpestabile riscaldata dell edificio in oggetto, fino a un massimo di 10.000,00. In ogni caso l attestato è inefficace e viene cancellato dal Catasto energetico regionale Verifica a carico di Regione Lombardia per conto di Cestec SpA (Organismo di accreditamento)
37 SANZIONI A CARICO DEL SOGGETTO CERTIFICATORE L applicazione della sanzione a carico del Soggetto certificatore accreditato comporta comporta la sospensione per 6 mesi dall elenco regionale dei soggetti certificatori. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per altro motivo di non conformità comporta la cancellazione per 2 anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l accreditamento dovrà dimostrare di avere superato un idoneo corso di formazione. Nel caso di sanzione a carico del Soggetto certificatore, l ente accertatore provvede a dare comunicazione all ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED 38 CAMPAGNA SPERIMENTALE DI CONTROLLO SUGLI ACE Decreto n. 2055 del 3 marzo 2009 Controllo su 40 attestati di certificazione energetica scelti in modo casuale Definizione dell esito provvisorio del controllo Aspetti amministrativi: verifica, dai dati in possesso, del rispetto delle condizioni di incompatibilità previste al punto 16.5 della DGR VIII/8745 e dell iter seguito per la redazione ed il rilascio dell attestato di certificazione energetica. Valutazione dei dati: verifica della coerenza tra i dati inseriti nel file di interscambio dati dal Soggetto certificatore e quelli rilevati dall Ispettore. Definizione dell esito definitivo del controllo, a seguito di un eventuale contraddittorio con il Soggetto certificatore. Comunicazione a Regione Lombardia dell esito del controllo per una eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori. Relatore: Francesca BARAGIOLA
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED 39 CAMPAGNA SPERIMENTALE DI CONTROLLO VALUTAZIONE DEI DATI Relatore: Francesca BARAGIOLA
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED 40 CAMPAGNA SPERIMENTALE DI CONTROLLO VALUTAZIONE DEI DATI Ubicazione del generatore di calore Tipologia di impianto Modalità di produzione Combustibile Tipologia dei terminali di emissione Tipologia di ventilazione Il valore dichiarato dal Soggetto certificatore e quello rilevato dall Ispettore deve essere il medesimo Trasmittanza della superficie disperdente dell elemento rilevato Orientamento elemento rilevato Temperatura di esercizio Tipologia di generatore di calore Èprevista la verifica della plausibilità del dato riportato dal Soggetto certificatore rispetto a quanto rilevato dall Ispettore Relatore: Francesca BARAGIOLA
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED 41 CAMPAGNA SPERIMENTALE DI CONTROLLO VALUTAZIONE DEI DATI La verifica si intende superata qualora il valore relativo alla Funzione penalità non sia superiore a 15. F.P. = Σ i e i * p i Superficie utile dichiarata < (1+ 0.15) Superficie utile rilevata Volume netto dichiarato > (1 0.15) Volume netto rilevato Pot. th. nom. al focolare dichiarata > (1 0.50) Pot. th. nom. al focolare rilevata Potenza elettrica ausiliari dichiarata > (1 0.40) Potenza elettrica ausiliari rilevata Relatore: Francesca BARAGIOLA
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED 42 CAMPAGNA SPERIMENTALE DI CONTROLLO ESITI SUI 40 CONTROLLI EFFETTUATI TOTALE CONTROLLI CON ESITO POSITIVO: 25 TOTALE CONTROLLI CON ESITO NEGATIVO: 15 Relatore: Francesca BARAGIOLA
43 SANZIONI A CARICO DEL PROGETTISTA Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell edificio incorre nella sanzione amministrativa da 2.000,00 a 10.000,00. La sanzione è aumentata del 50% se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni. Nel caso di sanzione a carico del Progettista, l ente accertatore provvede a dare comunicazione all ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza Verifica a carico del Comune
44 LA LEGGE REGIONALE 26/03 Comma 1: I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori centimetri 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedenti i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica Comma 1 bis (aggiunto dal comma 1, art.12, lettera a, Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 39): Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate
45 LA LEGGE REGIONALE 26/03 comma 1 ter (aggiunto dal comma 1, art.12, Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33): I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono l involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate IL RISPETTO DEI VALORI LIMITE PREVISTE DALLA DGR VIII/5018 E SMI E DEL DIRITTO ALLO SCOMPUTO DEVE ESSERE VERIFICATO UTILIZZANDO LA PROCEDURA DI CALCOLO VIGENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA
46 SANZIONI A CARICO DEL DIRETTORE LAVORI Il direttore lavori che realizza l intervento in difformità della prestazione energetica indicata nel relativo titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da 5.000,00 a 15.000,00. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità comporta prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi, la sanzione è raddoppiata e il comune provvede a ordinare l adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione. Nel caso di sanzione a carico del direttore lavori, l ente accertatore provvede a dare comunicazione all ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza Verifica a carico del Comune
47 SANZIONI A CARICO DEL VENDITORE/LOCATORE L alienante a titolo oneroso che non ottempera all obbligo di allegazione dell ACE all atto di trasferimento incorre nella sanzione amministrativa da 5.000,00 a 20.000,00. Il notaio ha l obbligo di trasmettere l atto all Organismo di accreditamento, qualora non sia stato allegato all atto l ACE. Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all obbligo di produzione dell ACE, incorre nella sanzione amministrativa da 2.500,00 a 10.000,00. Verifica a carico di Regione Lombardia per conto di Cestec SpA (Organismo di accreditamento)
48 PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 AMPLIAMENTO VOLUMETRICO art 3 c. 1 e 2 COSA DOVE QUANTO Ampliamento di edifici esistenti (ultimati prima del 31/03/2005), a destinazione esclusivamente residenziale, anche in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi All esterno dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. non più del 20% della volumetria esistente per gli edifici uni e bi familiari e comunque per non più di 300 mc per ciascuna unità immobiliare; non più del 20% della volumetria esistente per edifici plurifamiliari, purché di volumetria complessiva non superiore a 1.200 mc; tali ampliamenti volumetrici sono ridotti di un terzo (ovvero non più del 13,33%) se l intervento ricade all interno di un parco regionale, ad eccezione delle aree di esclusiva disciplina comunale (zone IC) dove invece l incremento massimo ammissibile resta pari al 20%. Francesca Baragiola Cestec SpA
49 PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 AMPLIAMENTO VOLUMETRICO COME CASO 1 EP H edificio A > EP HLIMITE EDIFICIO A EDIFICIO B Edificio esistente Ampliamento VERIFICHE RICHIESTE SULL EDIFICIO ESISTENTE si applicano le verifiche previste dalla DGR VIII/8745, a seconda del tipo di intervento che s intende realizzare per conseguire la diminuzione certificata al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale VERIFICHE RICHIESTE SULL AMPLIAMENTO la porzione di edificio ampliata dovrà rispettare i requisiti prestazionali previsti dalla DGR VIII/8745 per le ipotesi di ampliamento inferiore o uguale al 20% del volume lordo dell edificio esistente DOCUMENTI Relazione tecnica di cui all art. 28 della l. 10/91 secondo lo schema allegato alla DGR 8/5018 e s.m.i. riferita all intero edificio comprensivo di ampliamento; Dichiarazione asseverata dal progettista secondo il modello riportato all Allegato A DDG 19 agosto 2009 n. 8554 nella quale si certifica la diminuzione di almeno il 10% dell EP H, riferito all edificio esistente; Relazione dettagliata degli interventi previsti. Francesca Baragiola Cestec SpA
50 PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 AMPLIAMENTO VOLUMETRICO COME CASO 2 EP H edificio A < EP HLIMITE EDIFICIO A EDIFICIO B Edificio esistente Ampliamento VERIFICHE RICHIESTE SULL EDIFICIO ESISTENTE nessuna VERIFICHE RICHIESTE SULL AMPLIAMENTO la porzione di edificio ampliata dovrà rispettare i requisiti prestazionali previsti dalla DGR VIII/8745 per le ipotesi di ampliamento inferiore o uguale al 20% del volume lordo dell edificio esistente DOCUMENTI Relazione tecnica di cui all art. 28 della l. 10/91 secondo lo schema allegato alla DGR 8/5018 e s.m.i. riferita al solo ampliamento; Dichiarazione asseverata dal progettista secondo il modello riportato all Allegato B DDG 19 agosto 2009 n. 8554 nella quale si certifica il rispetto dei requisiti necessari per l accesso al beneficio di cui all art. 3 comma 1 LR 13/2009 Francesca Baragiola Cestec SpA
51 PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 AMPLIAMENTO VOLUMETRICO Francesca Baragiola Cestec SpA
52 PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 AMPLIAMENTO VOLUMETRICO ACE al termine dei lavori di ampliamento effettuati ai sensi dell art. 3 comma 1 LR 16/2009, il proprietario dovrà dotarsi dell ACE riferito all intero edificio (DGR 8/5018 e s.m.i.); nel caso in cui la porzione ampliata sia dotata di proprio impianto termico, occorrerà produrre due attestati, uno per la parte di edificio esistente (se dotata di impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento) e uno riferito all ampliamento. Francesca Baragiola Cestec SpA
PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE art. 3 c. 3 COSA Sostituzione degli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, anche mediante demolizione e ricostruzione, in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi. DOVE QUANTO All esterno dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente; l incremento volumetrico èelevato al 35% della volumetria esistente nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo, per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali (secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale). COME diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al rispettivo valore limite. 53 Francesca Baragiola Cestec SpA
54 Relatore: Ivan MOZZI