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Appalto di fornitura di gasolio alpino da riscaldamento per il quinquennio 2018-2023 CIG 7332512452 Risposta alle richieste di chiarimento pervenute tempestivamente (entro le ore 12:00 del 16 febbraio 2018 - punto 32 c) del Bando di Gara) sostituisce le versioni pubblicate in data 19 e 21 febbraio 2018 Quesito n. 1: si chiede se il mero trasporto del combustibile effettuato da società terza sia da considerarsi subappalto. Risposte al quesito n. 1: Premesso che: 1. Gli artt. 2.8 del Disciplinare di gara e 6.3 dello Schema di contratto prevedono che nell importo a base di gara sono comprese altresì eventuali spese di trasporto conto luogo della fornitura; 2. Gli artt. 7.16 del Disciplinare di gara e 8.2 dello Schema di contratto prevedono che all interno della dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell impresa deve attestare di aver verificato la capacità e la disponibilità a rendere la fornitura deve essere contenuta l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della risorse necessarie per l'esecuzione della fornitura stessa nonché della disponibilità di attrezzature e mezzi di trasporto adeguati all'entità e alla tipologia della fornitura da prestare. 3. L art. 14.1.2 a) del Disciplinare di gara la sezione RCT della polizza che l aggiudicatario dovrà fornire deve tenere indenne l assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all attività di fornitura svolta ivi compresi il trasporto del gasolio e tutte le attività complementari, accessorie, connesse e/o collegate alla fornitura stessa; si ritiene che il trasporto sia parte integrante del contratto di appalto il cui valore risulta ricompreso all interno della base d asta. Pertanto, qualora tale parte della prestazione venga affidata a terzi rientra nell alveo dell applicabilità dell art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (Subappalto). Il comma 2 del citato articolo stabilisce, infatti, che il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto e che costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Pag. 1

In ogni caso, è compito dell offerente verificare l applicabilità del citato articolo al caso concreto in base alle modalità ed ai relativi costi con cui l offerente intende affidare a terzi il trasporto della fornitura. Quesito n. 2: si chiede se il trasporto effettuato da società terza controllata dall offerente possa considerarsi subappalto. Risposte al quesito n. 2: Premesso che: a) L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (Art. 105, comma 7, D. Lgs. 50/2016; b) L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. (Art. 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016); Si ritiene che il trasporto effettuato da società terza controllata dall offerente (ricorrendo le condizioni del subappalto) è da considerarsi subappalto. Quesito n. 3: si chiede quali sono le parti del DGUE da compilare con riferimento al subappalto. Risposta al quesito n. 3: Le parti del DGUE che l operatore economico che intende subappaltare deve compilare sono: a) Parte II, sezione D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (Articolo 105 del Codice - Subappalto) b) Parte IV, sezione C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) punto 10). Oltre a quanto sopra si ricorda che, ai sensi del punto 7.13 del Disciplinare di Gara, l offerente che intende subappaltare è tenuto a produrre: a) Dichiarazione del concorrente in cui indica le parti di fornitura che intende subappaltare; b) Dichiarazione del concorrente in cui indica la terna dei subappaltatori (Art. 105, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016); c) DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna impresa indicata come subappaltatrice in conformità a quanto indicato al punto 7.2 ed alle citate linee guida dal quale risulti, tra le altre cose, il possesso in capo al subappaltatore stesso dei requisiti generali di cui all art. 80 D.lgs. n. 50/2016; d) Le dichiarazioni previste ai punti da 7.3 a 7.11 del medesimo disciplinare compilate e sottoscritte da ciascuna impresa indicata come subappaltatrice. Pag. 2

Si noti infine, che qualora l'operatore economico abbia deciso di subappaltare una quota dell'appalto e faccia affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota (avvalimento), è necessario compilare oltre ad un DGUE distinto per ogni subappaltatore anche la Parte II, sezione C del DGUE nonché effettuare tutte le dichiarazioni previste dalla documentazione di gara in merito all avvalimento (nota a piè di pagina n. 38 del DGUE). PRECISAZIONE IN MERITO AL QUESITO n. 3: In caso di subappalto debbono essere allegate per l impresa subappaltatrice, oltre al DGUE, solo le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e non anche quelle relative al possesso dei requisiti professionali. Conseguentemente dovranno essere rese solo le dichiarazioni dal punto da 7.4 a 7.10 del Disciplinare di gara. L indicazione di cui al punto 7.13, lett. d), del Disciplinare, che testualmente recita d) Le dichiarazioni previste ai punti da 7.3 a 7.11 compilate e sottoscritte da ciascuna impresa indicata come subappaltatrice deve essere letta come segue: Le dichiarazioni previste ai punti da 7.4 a 7.10 compilate e sottoscritte da ciascuna impresa indicata come subappaltatrice. Quesito n. 4: si chiede se il legale rappresentante dell offerente può produrre una dichiarazione cumulativa per i familiari conviventi di tutti i soggetti tenuti a renderla ai sensi dell art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 e ciò in sostituzione dei soggetti tenuti a rendere la dichiarazione stessa. Risposta al quesito n. 4: La risposta è negativa. Si noti, infatti, che tale dichiarazione va resa da ciascun soggetto previsto dall art. 85 del D. Lgs 159/2011 per ogni singolo operatore economico o indicato come tenuto a rendere le dichiarazioni di cui all art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nella documentazione di gara (es. impresa ausiliaria, subappaltatore, imprese consorziate designate dai consorziati, etc.). Si rende pertanto necessaria una singola dichiarazione per ogni singolo soggetto tenuto a renderla con riferimento ai propri familiari conviventi purché maggiorenni e per il coniuge non separato anche se non convivente. Per quanto concerne la nozione di familiari conviventi, si precisa che per essi si intende chiunque conviva con i soggetti da controllare ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenne. Si ricorda, infine, che come previsto dalla citata normativa i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali nonché, nei casi contemplati dall art. art. 2477 del c.c., al sindaco ed ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231. Per rendere tali dichiarazioni, l offerente potrà utilizzare il Modello III messo a disposizione dalla stazione appaltante. Quesito n. 5: Pag. 3

5.1 Per i tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando si intendono: 2015, 2016, 2017 oppure 2014, 2015, 2016 (punto 4.1.3.1 del disciplinare di gara); 5.2 Per gli ultimi tre esercizi per i quali andranno allegati bilanci e relativa nota di deposito si intendono 2015, 2016, 2017 oppure 2014, 2015, 2016 (punto 7.11.1.4 del Disciplinare di gara)? Risposta al quesito n. 5: Premesso che: 1. la dichiarazione di cui al punto 4.1.3.1 del Disciplinare di gara consiste nel dichiarare di aver conseguito nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando una cifra di affari, ottenuta con forniture di gasolio da riscaldamento (anche non alpino), non inferiore a due volte l importo a base di gara; 2. tale dichiarazione verrà accertata dalla lettura dei bilanci (e della relativa nota di deposito) relativi agli ultimi tre esercizi, in conformità alla normativa vigente per le società di capitale e/o consorzi; 3. presumibilmente, al momento del deposito della domanda di partecipazione alla presente gara non sono ancora disponibili i risultati dell esercizio finanziario 2017 (chiusura del bilancio) né la relativa nota di deposito; si ritiene, pertanto, che per i tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando e per gli ultimi tre esercizi per i quali andranno allegati bilanci e relativa nota di deposito si intendono le annualità 2014, 2015, 2016. Tuttavia il concorrente che dovesse trovarsi nella situazione di aver già chiuso il bilancio relativo all annualità 2017 ed aver conseguentemente già possesso della nota di deposito al momento della presentazione dell offerta, potrà fare riferimento alle annualità 2015, 2016, 2017. Quesito n. 6: la stazione appaltante ha messo a disposizione un testo fac-simile da utilizzare per il rilascio delle dichiarazioni bancarie? Risposta al quesito n. 6: La risposta è negativa. Quesito n. 7: il DGUE può essere utilizzato compilando il formato messo a disposizione sul sito della stazione appaltante? Risposta al quesito n. 7: La risposta è affermativa. Quesito n. 8: le dichiarazioni di cui ai punti da 7.4 a 7.11 del Disciplinare di gara possono essere rese come autodichiarazioni su carta intestata della Società che le rende? Risposta al quesito n. 8: Preliminarmente si richiama quanto espressamente previsto al punto 5. del Disciplinare di gara: 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Pag. 4

5.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara ed il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all art. 85 del D.lgs. n. 50/2016: a) dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 s.m.i.; all uopo, i concorrenti dovranno rendere la dichiarazione per mezzo del DGUE e, in relazione ai requisiti di cui ai motivi d esclusione previsti dalla legislazione italiana e non ricompresi nel DGUE, potranno avvalersi dei modelli (da I a IV) predisposti dalla società appaltante e disponibili sul sito internet della stazione appaltante; b) dovranno essere accompagnate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; c) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o delle imprese concorrenti, in caso di partecipazione in forma di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni in rete di imprese, GEIE, ovvero da loro procuratori; d) nel caso di sottoscrizione da parte di procuratori, dovrà essere allegata la relativa procura in originale, ovvero in copia conforme autenticata nelle forme di legge. 5.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 87 e 90 del D.lgs. 50/2016. 5.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall'italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Fermo restando quanto sopra premesso si rileva che: 1. le dichiarazioni richieste dal punto 7.4 al punto 7.10 del Disciplinare di gara si trovano altresì nel Modello II Dichiarazione sostitutiva requisiti generali messo a disposizione dalla stazione appaltante; 2. le dichiarazioni richieste dal punto 7.11 del Disciplinare di gara si trovano altresì nel Modello IV Dichiarazioni dei requisiti tecnico-professionali messo a disposizione dalla stazione appaltante; 3. Nel caso di utilizzo del Modello IV il concorrente dovrà allegare la documentazione di cui ai punti da 7.11.1.2 a 7.11.1.4 richieste dal Disciplinare di gara e dal medesimo Modello; 4. Non sussiste alcun obbligo per il concorrente di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. Qualunque sia la forma scelta per rendere tali dichiarazioni le stesse debbono essere rese rispettando le modalità di presentazione di cui al citato Art. 5. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE del Disciplinare di gara. Quesito n. 9: quali sono i termini entro cui deve essere prodotta la polizza assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 9.10 del Disciplinare di gara? Risposta al quesito n. 9: Pag. 5

Il documento dovrà essere presentato dall aggiudicatario, unitamente agli altri documenti di cui al punto 14. del Disciplinare di gara per la stipula del contratto. Divenuta efficace l aggiudicazione ( ) la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni (fatta salva la possibilità di differimento espressamente concordata con l aggiudicatario) - Punto 13.21 del Disciplinare di gara. Aosta, il 23 febbraio 2018 Pag. 6